Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1976 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9legge 59/1968
  • art. 10legge 59/1968

applicata al caso

  • art. 2d.l. 1051/1967
  • art. 9legge 10/1968
  • art. 10d.l. 59/1968

citata

  • art. 2legge 1051/1967

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,

secondo comma, lett. a, 3, primo comma, 4, primo, terzo e quarto comma,

del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito in legge 18 gennaio

1968, n. 10, e degli artt. 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 1968, n. 59,

convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, (norme disciplinanti materie

oggetto di regolamenti CEE), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1975 dalla Corte suprema di

cassazione - sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente

tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e la ditta fratelli

Grassi, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1975 dalla Corte suprema di

cassazione - sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente

tra l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) e

Greco Rocco Michele, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo

1976.

Visti gli atti di costituzione di Greco Rocco Michele,

dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e dell'AIMA;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Nicola Catalano, per Greco Rocco Michele, il vice

Avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per l'AIMA, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile vertente tra l'Amministrazione

finanze dello Stato e la ditta fratelli Grassi, le sezioni unite civili

della Corte di cassazione, accogliendo l'eccezione proposta dal

Procuratore generale, hanno sollevato questione di legittimità degli

artt. 9 e 10 d.l. 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo

1968, n. 224, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 della

Costituzione.

Si afferma nell'ordinanza di rinvio che le norme impugnate,

relative alla disciplina delle restituzioni all'esportazione nel

settore dei cereali, avrebbero recepito le norme comunitarie esistenti

in materia, contenute nell'art. 16 del regolamento 13 giugno 1967, n.

120, del Consiglio della CEE e nell'art. 3 del regolamento 21 dicembre

1967, n. 1041, della Commissione CEE. Avendo i citati regolamenti

comunitari compiutezza di contenuto dispositivo, con conseguente

efficacia automatica nell'ordinamento giuridico italiano, le norme

interne, di carattere riproduttivo, sarebbero in contrasto con gli

articoli 10, primo comma, e 11 della Costituzione.

Ancora le sezioni unite civili della Corte di cassazione, nel corso

di un procedimento civile vertente tra l'Azienda di Stato per gli

interventi sul mercato agricolo e Greco Rocco Michele, hanno sollevato,

in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, comma secondo, lettera a),

3, comma primo, 4, commi primo, terzo e quarto, del d.l. 21 novembre

1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, così

accogliendo l'eccezione proposta dal Procuratore generale.

Le norme impugnate, secondo l'ordinanza di rinvio, nel prevedere

una integrazione di prezzo a favore dei produttori di olive, anziché

dei produttori di olio, come previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del

regolamento 22 settembre 1966, n. 136, del Consiglio della CEE, e dal

regolamento n. 754/67 ancora del Consiglio CEE, si porrebbero in

contrasto con gli artt. 10, primo comma, e 11 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio Greco Rocco Michele, deducendo la

fondatezza della questione proposta con argomenti analoghi a quelli

indicati nella relativa ordinanza di rimessione.

Si sono altresì costituite in giudizio l'Amministrazione finanze

dello Stato e l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato

agricolo, entrambe a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Questa in ordine alla questione sollevata nel giudizio vertente tra

l'Amministrazione finanze dello Stato e la ditta fratelli Grassi, ha

dedotto la irrilevanza della questione medesima, atteso il carattere

riproduttivo delle norme nazionali, che, quindi, avrebbero uguale

contenuto e uguale portata precettiva rispetto alle norme comunitarie a

cui fanno riferimento.

Irrilevante sarebbe anche la questione proposta nel giudizio

vertente tra l'AIMA e Greco Rocco Michele, atteso che nel giudizio a

quo dovrebbe essere preliminarmente risolto il problema della

qualificazione giuridica (interesse o diritto soggettivo) della pretesa

all'integrazione e, quindi, il problema della giurisdizione, autonomo

ed indipendente rispetto a quello di merito attinente alla titolarità

della pretesa stessa.

La questione sarebbe, comunque, infondata. La disciplina denunziata

non sostituirebbe affatto alla norma comunitaria una autonoma

concessione della integrazione, ma si limiterebbe a dettare la

necessaria normativa attinente alle modalità esecutive ed alla

organizzazione amministrativa e procedimentale della concessione

dell'integrazione di prezzo, indiscutibilmente rientrante nella

competenza del legislatore nazionale. Considerato in diritto :

1. - Con la prima ordinanza le sezioni unite civili della Corte di

cassazione sollevano, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in

legge 18 marzo 1968, n. 224, nella parte in cui riproducono le

disposizioni relative alle cosiddette restituzioni all'esportazione nel

settore dei cereali contenute nell'art. 16 del regolamento 13 giugno

1967, n. 120, del Consiglio della CEE, e nell'art. 3 del regolamento 21

dicembre 1967, n. 1041, della Commissione della CEE; le quali,

presentando compiutezza di contenuto dispositivo, hanno piena efficacia

obbligatoria e diretta applicabilità nell'ordinamento interno ai sensi

dell'art. 189 del Trattato di Roma.

Con la seconda ordinanza, le sezioni unite civili sollevano, in

riferimento alle stesse disposizioni della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a;

3, primo comma; 4, primo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 21

novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18

gennaio 1968, n. 10, "nella parte in cui accordano il diritto

all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967/68 ai

produttori di olive anziché ai produttori di olio di oliva";

osservando che le disposizioni denunciate riproducono, modificandola,

la disciplina stabilita dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento 22

settembre 1966, n. 136, del Consiglio della CEE, con cui è accordata

una integrazione del prezzo "ai produttori di olio di oliva prodotto

nella Comunità con olive raccolte nella Comunità", disciplina avente

anch'essa piena ed automatica efficacia obbligatoria nell'ordinamento

italiano.

Avendo per oggetto la medesima questione di costituzionalità, i

due giudizi possono essere riuniti, e definiti con unica sentenza.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni prodotte

nel primo giudizio per l'Amministrazione delle finanze, e nel secondo

per l'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), ha

prospettato, pur senza sollevare formale eccezione, il dubbio sulla

rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della

decisione dei due giudizi, osservando che nel primo, dato il carattere

meramente riproduttivo delle norme nazionali rispetto alle norme

comunitarie, non dovrebbe avere rilievo lo stabilire quale sia la fonte

giuridica di quella unica e medesima disciplina; e che anche nel

secondo, essendo la Corte di cassazione chiamata anzitutto a decidere

la questione di giurisdizione, pronunciandosi sulla qualificazione

giuridica della pretesa all'integrazione come diritto soggettivo o

interesse legittimo, tale questione dovrebbe considerarsi del tutto

autonoma e indipendente dalle questioni di legittimazione sostanziale,

ossia di titolarità dell'interesse dedotto in giudizio, rilevanti solo

per la definizione delle cause di merito.

Ma il dubbio non ha ragion d'essere, di fronte alla chiara

motivazione di entrambe le ordinanze, in cui si osserva come

l'individuazione della fonte normativa applicabile incida, sotto vari

profili, sulla definizione dei giudizi, poiché la decisione

pregiudiziale circa l'applicabilità delle norme comunitarie o delle

successive norme interne è influente sia per la soluzione della

questione di giurisdizione, sia per altre questioni proposte con

diversi motivi di ricorso. Ancora sul punto della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale, le ordinanze della Cassazione

osservano che "in tanto la Corte potrebbe porre quesiti interpretativi

dei regolamenti comunitari alla Corte di giustizia delle Comunità

europee (art. 177 del Trattato CEE), in quanto avesse risolto il

preliminare problema sull'alternativa delle fonti normative

applicabili, a favore dei regolamenti comunitari, il che postula

necessariamente la decisione in senso affermativo sull'inapplicabilità

delle norme interne, perché costituzionalmente illegittime".

3. - La dedotta questione di costituzionalità è fondata, e in

ordine ad essa questa Corte non può che richiamarsi ai principi già

enunciati nelle sue decisioni 27 dicembre 1973, n. 183, e 30 ottobre

1975, n. 232. I regolamenti emanati dal Consiglio e dalla Commissione

delle Comunità europee hanno, a norma dell'art. 189 del Trattato di

Roma, piena efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi e sono

direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; pertanto,

sempreché essi presentino completezza di contenuto dispositivo, non

debbono essere oggetto di successivi provvedimenti statali a carattere

riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne

o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi,

derogarvi o abrogarli anche parzialmente. E principio fondamentale del

sistema comunitario che questi regolamenti entrino contemporaneamente

in vigore nei diversi Paesi della Comunità, e vi conseguano

applicazione puntuale, uguale ed uniforme nei confronti della

generalità dei destinatari. Gli Stati membri hanno soltanto il

potere-dovere di emanare le norme esecutive di organizzazione interna o

concernenti modalità di attuazione, che possano essere richieste dagli

stessi regolamenti comunitari, o risultino comunque indispensabili per

la loro effettiva applicazione; e sono altresì tenuti, ove occorra, a

provvedere alla copertura finanziaria delle spese eventualmente

occorrenti.

Consegue a questi principi che la successiva emanazione di norme

legislative interne, anche di contenuto puramente riproduttivo, integra

violazione delle disposizioni degli artt. 189 e 177 del Trattato di

Roma, in quanto la trasformazione del diritto comunitario in diritto

interno ne disconosce la diretta efficacia obbligatoria ed automatica

applicabilità, e ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla

Corte di giustizia delle Comunità, necessaria e fondamentale garanzia

di uniformità di applicazione in tutti gli Stati membri. Delle norme

legislative italiane che abbiano recepito e trasformato in legge

interna disposizioni dei regolamenti comunitari direttamente

applicabili deve pertanto essere dichiarata la illegittimità

costituzionale, per il rilevato contrasto con il disposto degli artt.

189 e 177 del Trattato di Roma e con i principi fondamentali del

sistema comunitario, che comporta violazione dell'art. 11 della

Costituzione.

4. - Le disposizioni degli artt. 9 e 10 del decreto-legge 20

febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224,

denunciate con la prima ordinanza della Corte di cassazione,

riproducono la disciplina delle restituzioni all'esportazione nel

settore dei cereali, stabilita dall'art. 16 del regolamento n. 120/1967

del Consiglio della CEE relativo alla organizzazione comune dei mercati

nel settore dei cereali, e dall'art. 3 del regolamento n. 1041/1967

della Commissione della CEE, che fissa le modalità di applicazione

delle restituzioni alla esportazione nel settore dei prodotti

sottoposti ad un regime di prezzo unico. L'ordinanza di rimessione

rileva che queste disposizioni dei regolamenti comunitari hanno

compiutezza di contenuto dispositivo, in quanto racchiudono un precetto

completo, di per sé attuabile, e sono state "integralmente recepite,

nella parte che viene in considerazione agli effetti della

controversia, negli artt. 9 e 10", dianzi citati. Si deve qui

aggiungere che entrambi i regolamenti comunitari recano la clausola

finale "il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi

elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati

membri", e che sulla corrispondenza tra le norme comunitarie e quelle

interne non può sussistere dubbio: anche la difesa del Ministero delle

finanze ha espressamente ammesso che le successive norme nazionali "in

sostanza hanno uguale contenuto e uguale portata rispetto alle norme

comunitarie cui esse fanno riferimento". Si impone di conseguenza la

declaratoria della loro illegittimità costituzionale.

5. - Le disposizioni degli artt. 2, secondo comma, lett. a; 3,

primo comma; 4, primo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 21

novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18

gennaio 1968, n. 10, "Norme per l'erogazione della integrazione di

prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68", denunciate con la

seconda ordinanza della Corte di cassazione, sono espressamente dirette

all'attuazione delle disposizioni del regolamento n. 136/1966 del

Consiglio della CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel

settore dei grassi; il quale stabilisce all'art. 10, paragrafo 1, che

quando il prezzo indicativo alla produzione sia superiore al prezzo

indicativo di mercato d'inizio campagna, viene accordata una

integrazione, pari alla differenza esistente tra questi due prezzi, "ai

produttori di olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte

nella Comunità". Tale disciplina è confermata dai successivi

regolamenti comunitari n. 165/1966, n.168/1966, n. 186/1966, n.

754/1967, n. 830/ 1967, tutti in materia di integrazione di prezzo

dell'olio di oliva, e contenenti la rituale clausola di obbligatorietà

e diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

L'ordinanza di rimessione rileva che il regolamento comunitario n.

136/1966 "ha compiutezza di contenuto dispositivo, racchiudendo un

precetto di per sé attuabile", ed osserva come le successive

disposizioni di diritto interno, pur richiamandosi alla normativa

comunitaria, prevedano in deroga ad essa la concessione

dell'integrazione di prezzo a favore dei produttori di olive anziché

dei produttori di olio.

Secondo l'ordinanza, "che la norma interna di attuazione contrasti

con quella comunitaria non può formare oggetto di dubbio"; su questo

punto, anche davanti a questa Corte le parti hanno ampiamente discusso,

sostenendosi dall'Azienda di Stato la corrispondenza della legge

italiana allo spirito ed alle finalità delle disposizioni comunitarie,

le quali sarebbero state dettate a sostegno degli olivicultori ed

avrebbero rimesso al legislatore nazionale la identificazione dei

destinatari dell'integrazione; e replicandosi dalla parte privata che

il denunciato contrasto effettivamente sussiste, ma in questa sede

viene contestata non tanto la difformità delle norme interne quanto

l'illecita riproduzione e sostituzione con esse delle corrispondenti

norme comunitarie, direttamente applicabili, che accordano

l'integrazione di prezzo ai produttori di olio d'oliva.

Non sfugge a questa Corte la gravità ed importanza del problema

interpretativo, che dovrà essere risolto nelle competenti sedi

giurisdizionali, salva in ultima istanza la pronuncia della Corte di

giustizia delle Comunità, cui l'art. 177 del Trattato di Roma riserva

la definitiva decisione sulla validità ed interpretazione dei

regolamenti comunitari. Ma tale problema esorbita manifestamente e

sicuramente dall'ambito del presente giudizio di costituzionalità, nel

quale la Corte non è chiamata a stabilire quali debbano essere i

beneficiari delle provvidenze comunitarie, bensì esclusivamente ad

accertare che le disposizioni dei regolamenti CEE n. 136/1966 e 754/

1967, aventi piena efficacia obbligatoria e diretta applicabilità

nell'ordinamento interno di tutti gli Stati membri, sono state

indebitamente sostituite dalle corrispondenti norme della successiva

legge italiana, emanata per dare attuazione ai detti regolamenti, norme

di cui pertanto deve essere qui dichiarata la illegittimità. Eliminate

queste norme, sarà compito dei giudici chiamati a decidere la causa

che ha dato luogo al giudizio di costituzionalità, di pronunciarsi

sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 10, paragrafo 1, del

regolamento n. 136/1966 e delle altre disposizioni comunitarie relative

alla integrazione di prezzo per l'olio di oliva, ferma la competenza

riservata alla Corte di giustizia delle Comunità dal già ricordato

art. 177 del Trattato di Roma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del

decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo

1968, n. 224, "Organizzazione comune dei mercati nei settori dei

cereali, ecc.", nella parte in cui hanno sostituito le corrispondenti

disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 13 giugno

1967, n. 120, e 21 dicembre 1967, n. 1041;

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, secondo

comma, lett. a; 3, primo comma; 4, primo, terzo e quarto comma, del

decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni

nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, "Norme per l'erogazione della

integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68",

nella parte in cui hanno sostituito le corrispondenti disposizioni,

direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 22 settembre 1966, n.

136, e 26 ottobre 1967, n. 754.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte