Sentenza n. 205/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 75/1958
- art. 3legge 75/1958
usata come parametro
- art. 523Codice penale
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 39/1975
- art. 3legge 39/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
nn. 5 e 8, e 4, nn. 2 e 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
(Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro
lo sfruttamento della prostituzione altrui), in relazione all'art. 1
della legge 8 marzo 1975, n. 39, e dell'art. 523 del Codice penale,
promossi con ordinanze 8 e 20 giugno del Tribunale di Agrigento, 21
dicembre e 23 novembre 1978 del Tribunale di Caltanissetta, 25 ottobre
1979 del Tribunale di Torino, 24 aprile 1980 del Tribunale di Marsala,
7 aprile 1981 del Tribunale di Busto Arsizio e 13 agosto 1981 del
Tribunale di Brindisi, iscritte rispettivamente ai nn. 364 e 365 del
registro ordinanze 1977, 80 del registro ordinanze 1978, 206 del
registro ordinanze 1979, 4 e 688 del registro ordinanze 1980 e 417 e
750 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 265 dell'anno 1977, 105 dell'anno 1978, 119
dell'anno 1979, 71 e 332 dell'anno 1980, 248 dell'anno 1981 e 75
dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze, datate rispettivamente 21 dicembre 1977 (n.
80 del reg. ord. 1978) e 23 novembre 1978 (n. 206 del reg. ord. 1979),
il tribunale di Caltanissetta sollevava in via incidentale identica
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della
legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui), nella parte in cui detta norma prevede il raddoppio della pena
per le ipotesi delittuose previste dall'art. 3 della stessa legge, nel
caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persona minore degli anni
ventuno, ma maggiore degli anni diciotto; ad avviso del collegio a quo
l'avvenuto abbassamento della maggiore età a diciotto anni (art. 1
della legge 8 marzo 1975, n. 39) determina un contrasto tra la norma
della cui legittimità costituzionale si dubita e quella contenuta
nell'art. 3, n. 5, che punisce l'induzione alla prostituzione della
donna di maggiore età.
Da tale contrasto normativo risulterebbero violati gli artt. 3 e
25, secondo comma, della Costituzione; vi sarebbe infatti, una
disparità di trattamento tra gli imputati del reato de quo ed una
indiretta violazione del principio di legalità, in quanto la
maggiorazione della pena rimarrebbe riferita ad una dimensione
temporale, non più configurabile come minore età.
La rilevanza delle questioni sollevate veniva ampiamente motivata
in entrambi i giudizi.
Le ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate; spiegava
intervento il Presidente del Consiglio per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato.
Nell'atto di intervento si riconosceva che era dato riscontrare un
difetto di coordinamento fra l'art. 4, n. 2 e l'art. 3, n. 5, della
legge in esame; peraltro tale difficoltà potrebbe essere superata in
forza di una "corretta ermeneutica", secondo la quale la locuzione
"minore degli anni ventuno" dovrebbe essere intesa come minore età; in
tal caso la proposta questione sarebbe superata sul piano
interpretativo.
Per contro, sempre secondo l'Avvocatura, sarebbe non comprensibile
l'iter logico seguito dal tribunale nel dedurre la possibile violazione
dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
2. - Con tre ordinanze, rispettivamente in data 24 aprile 1980 (n.
688 del reg. ord. 1980) del tribunale di Marsala, 7 aprile 1981 (n. 417
del reg. ord. 1981) del tribunale di Busto Arsizio, e 13 agosto 1981
(n. 750 del reg. ord. 1981) del tribunale di Brindisi, la questione
sopra riassunta veniva prospettata con riferimento al solo art. 3 della
Costituzione, sul presupposto che reati di diversa gravità siano
assoggettati al medesimo regime sanzionatorio; i giudici a quibus
argomentavano nel senso che la norma di cui all'art. 4, n. 2, si
riferirebbe, oltre che a persone che trovansi in stato di inferiorità
o minorazione psichica, a persone maggiorenni (perciò di età
superiore a diciotto anni) e perciò pienamente capaci, con la
conseguenza che i responsabili di reati di ben diversa gravità
sarebbero soggetti alla medesima sanzione.
Devesi osservare che nelle tre ordinanze v'è esplicito accenno
alla rilevanza, peraltro limitato alla mera affermazione di questa,
senza riferimento ai fatti processuali; dai fascicoli emerge comunque
che la questione è stata sollevata in corso di causa, dai difensori o
dal P.M., con riferimento specifico alle imputazioni ascritte agli
imputati.
Non vi è stata costituzione di parti, né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Con due ordinanze identiche, in data 8 e 20 giugno 1977 (nn.
364 e 365 del reg. ord. 1977), il tribunale di Agrigento ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 3 (sic) della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, perché in contrasto con l'art. 3, n. 8,
(sic) della stessa legge, in relazione alla legge 8 marzo 1975, n. 39 e
ciò in ordine alla "età di anni ventuno come circostanza
aggravante". Nelle brevi ordinanze si dice che la detta questione è
rilevante ai fini del decidere, ma non si indica il parametro
costituzionale che sarebbe violato; si fa comunque riferimento alla
eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori degli
imputati nel corso del giudizio.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
rilevando l'erronea indicazione della norma impugnata (il n. 3
dell'art. 4), l'omessa indicazione del parametro costituzionale in
ipotesi violato e l'assoluta carenza di motivazione; chiedeva perciò
che la dedotta questione fosse dichiarata inammissibile.
4. - Con ordinanza in data 25 ottobre 1979 (n. 4 del reg. ord.
1980), il tribunale di Torino sollevava in via incidentale due
questioni di legittimità costituzionale riferite la prima alla
normativa testé esaminata e la seconda all'art. 523 c.p.
Articolatamente, il collegio a quo esamina le possibilità
interpretative che pone il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della
legge n. 75 del 1958; e, anche sulla base delle pronunce emanate in
merito dalla Corte di cassazione, perviene alla conclusione che non
può sussistere dubbio circa il reato previsto dal n. 5 dell'art. 3
della legge citata; infatti, detta norma parla di induzione alla
prostituzione di donna di età maggiore. Tanto premesso, non sarebbe
neppure ipotizzabile la sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui al n.
2 dell'art. 4 (se il fatto è commesso in danno di persona minore degli
anni ventuno) in relazione alla detta fattispecie, atteso che con
l'abbassamento della maggiore età a diciotto anni, l'ipotesi semplice,
quale deve essere letta alla luce della legge n. 39 del 1975, coincide
con la previsione di cui al n. 2 dell'art. 4.
Questa essendo la retta interpretazione del combinato disposto
degli artt. 3, n. 5 e 4, n. 2, della legge in questione, ne
conseguirebbe una irrazionale disparità di trattamento sul piano
sanzionatorio fra il reato di induzione alla prostituzione e quello di
favoreggiamento risultando, nei confronti di donna di età compresa fra
i diciotto e i ventuno anni, assai più gravemente punito il reato di
favoreggiamento, ontologicamente meno grave rispetto a quello di
induzione alla prostituzione, con conseguente violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Con riferimento invece al reato di cui all'art. 523 c.p., il
tribunale di Torino osserva che il primo comma della norma in questione
punisce tra l'altro il ratto a fine di libidine di un minore: ciò,
alla stregua della più volte ricordata legge n. 39 del 1975, dovrebbe
significare in danno di persona che non abbia ancora compiuto gli anni
diciotto.
Ma il capoverso della stessa norma prevede un aumento di pena ove
il fatto sia commesso in danno di soggetto che non abbia ancora
compiuto i diciotto anni; vi sarebbe perciò una sovrapposizione del
reato base con l'ipotesi aggravata. Interpretativamente, secondo il
tribunale, potrebbe giungersi a ritenere implicitamente abrogato il
capoverso della norma, in quanto non è razionale irrogare un aumento
di pena ove la condotta sia divenuta identica a quella prevista per il
reato non circostanziato.
Ma dovendo attenersi alla contraria interpretazione della
Cassazione, il tribunale osserva che ne deriva la irrazionale
conseguenza di prevedere un rigore sanzionatorio più grave per il
reato in danno di persona compresa tra i diciotto e i ventuno anni di
età, mentre in tutte le ipotesi dei reati contro la libertà sessuale
non esiste, nel codice penale, una differenziazione di pena legata
all'essere il soggetto passivo di età compresa tra i diciotto e i
ventuno anni.
Quanto alla rilevanza della questione sollevata il giudice a quo
tace completamente: né nella motivazione, né nel dispositivo della
ordinanza è riscontrabile riferimento alcuno alla rilevanza. Considerato in diritto :
1. - Le otto ordinanze di cui in epigrafe sollevano, anche se sotto
profili non tutti identici, due questioni di legittimità
costituzionale relative rispettivamente agli artt. 3 e 4 della legge 20
febbraio 1958, n. 75 e all'art. 523 c.p., entrambe in relazione
all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39.
Le questioni, stante la loro connessione, possono essere decise con
unica sentenza.
2. - Va in primo luogo dichiarata la inammissibilità della
questione sollevata con due ordinanze testualmente identiche dal
tribunale di Agrigento (nn. 364 e 365 del reg. ord. 1977). A parte
l'errata indicazione delle norme di legge chiamate in causa (art. 4, n.
3 e art. 3, n. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 - in luogo di art.
4, n. 2 e art. 3, n. 5), le ordinanze non contengono alcun cenno dei
fatti di causa né alcuna indicazione delle norme costituzionali che si
assumono violate. La questione è quindi inammissibile (art. 23 della
legge il marzo 1953, n. 87).
3. - Va pure dichiarata la inammissibilità delle due questioni
sollevate dal tribunale di Torino con l'ordinanza 25 ottobre 1979 (n. 4
del reg. ord. 1980), l'una relativa agli artt. 3, nn. 5 e 8 e 4, n. 2
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'altra relativa all'art. 523 c.p.
L'ordinanza di rimessione, infatti, si diffonde a spiegare le
ragioni della ritenuta illegittimità costituzionale delle norme
impugnate, ma né nell'ampia motivazione, né nel dispositivo contiene
affermazione alcuna della rilevanza delle questioni nel giudizio cui
l'ordinanza si riferisce. Pertanto le questioni, sempre a norma
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono inammissibili.
4. - Il tribunale di Caltanissetta, con due ordinanze di eguale
contenuto nella motivazione e identiche nel dispositivo (nn. 80 del
reg. ord. 1978 e 206 del reg. ord. 1979), dichiara non manifestamente
infondata e rilevante ai fini dei relativi giudizi la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5 della stessa legge e
all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, "nella parte in cui
prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate
nell'art. 3 della legge n. 75 del 1958 nel caso in cui il fatto sia
commesso ai danni di persona maggiore degli anni 18 ma minore degli
anni 21"; e ciò "per contrasto della norma citata con gli artt. 3 e
25, secondo comma, della Costituzione".
Il tribunale rileva che la legge n. 39 del 1975, portando il
compimento della maggiore età dal ventunesimo al diciottesimo anno, ha
operato nell'art. 3, n. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 dove
l'espressione "donna di età maggiore", che precedentemente alla legge
del 1975 significava donna che ha compiuto il ventunesimo anno, viene a
significare donna che ha compiuto il diciottesimo anno; non ha, invece,
operato nell'art. 4, n. 2 della stessa legge n. 75 del 1958, dove
l'espressione "persona minore degli anni ventuno" continua a valere
come persona che non ha compiuto il ventunesimo anno di età. Il
tribunale esclude, infatti, che diversamente il giudice possa
interpretare, dopo la legge del 1975, quanto è scritto nell'art. 4, n.
2 della legge del 1958.
Ne consegue, secondo il tribunale, una violazione del principio di
eguaglianza fra imputati che abbiano indotto alla prostituzione una
donna di età compresa tra i diciotto e ventuno anni (ai quali si
applica l'aggravante dell'art. 4, n. 2) e imputati che abbiano indotto
alla prostituzione una donna di età superiore ai ventuno anni (ai
quali si applica la pena base dell'art. 3), mentre in entrambi i casi
il soggetto passivo del reato, avendo superato il diciottesimo anno, è
maggiorenne.
E sarebbe pure indirettamente violato l'art. 25, secondo comma,
della Costituzione in quanto si avrebbe per l'imputato che ha indotto
alla prostituzione una donna di età superiore ai diciotto ma non ai
ventuno anni "una notevole maggiorazione di pena riferita ad una
dimensione temporale del soggetto passivo del reato (oltre il
diciottesimo anno di età) non più configurabile come minore età".
5. - La questione non è fondata.
L'Avvocatura dello Stato nel suo intervento ha concluso in questo
senso, in quanto "sembrerebbe conforme alle regole di una corretta
ermeneutica ritenere che il giudice debba interpretare detta formula
("minore degli anni 21") come equivalente a " minore età".
Senonché, né il giudice che ha sollevato la questione ha adottato
tale interpretazione contro la lettera del testo, né essa, in sua
vece, è consentita alla Corte, tanto più quando la giurisprudenza
della Cassazione è ferma nella interpretazione opposta, quella cioè
che la legge del 1975 non abbia modificato la previsione letterale
dell'art. 4, n. 2 della legge n. 75 del 1958.
Pertanto la questione va decisa, nel senso della non fondatezza,
partendo dalla interpretazione del giudice a quo.
Una volta riconosciuto infatti, come fa il giudice a quo, che la
legge n. 39 del 1975 non ha modificato l'art. 4, n. 2 della legge n. 75
del 1958, non si vede come possano essere messe a raffronto, ai fini di
verificare il rispetto del principio di eguaglianza, due situazioni che
non sono eguali: quella di chi ha indotto alla prostituzione una donna
di oltre ventuno anni e quella di chi ha indotto alla prostituzione una
donna di età inferiore ai ventuno anni, sebbene superiore ai diciotto
anni.
È vero che il nuovo testo dell'art. 2 del codice civile (stabilito
dalla legge n. 39 del 1975) fissa la maggiore età al compimento del
diciottesimo anno; ma ciò non importa l'impossibilità che la legge
penale espressamente attribuisca rilevanza, nell'ambito della maggiore
età, a distinzioni ulteriori (nella specie: al disotto o al disopra
dei ventuno anni), così come ne stabilisce nell'ambito della minore
età (confr. artt. 519, 522, 524 e 530 c.p.). Ciò è stato già
ritenuto dalla Corte (sentenza n. 90 del 1979).
La critica, che è stata rivolta al legislatore del 1975, di non
avere armonizzato l'art. 1 della legge n. 39 con le disposizioni del
codice penale, così come ha fatto rispetto a varie disposizioni del
codice civile, non può assurgere al livello di negazione della
costituzionalità delle norme penali rimaste immutate.
Le considerazioni sopra esposte valgono a confutare la censura di
incostituzionalità anche sotto il suo secondo profilo fondato
sull'art. 25 della Costituzione, giacché non ha alcun pregio riferirsi
ad una "dimensione temporale del reato non più configurabile come
minore età", una volta dimostrato che ben può la legge penale, fino a
diverso avviso del legislatore, mantenere rilevanza a distinzioni
nell'ambito della maggiore età.
6. - Le tre ordinanze dei tribunali di Marsala, Busto Arsizio e
Brindisi (nn. 688 del reg. ord. 1980 e 417 e 750 del reg. ord. 1981),
sempre partendo dalla constatazione che l'art. 4, n. 2 della legge n.
75 del 1958 è rimasto immutato dopo la legge n. 39 del 1975 che ha
portato la maggiore età a diciotto anni, e che in conseguenza
l'aggravante che il detto art. 4, n. 2 della legge n. 75 del 1958
prevede per i reati indicati nell'art. 3 della stessa legge si applica
quando il soggetto passivo del reato non ha raggiunto i ventuno anni
pur essendo maggiore di anni diciotto e avendo quindi acquistato la
capacità di agire, sospettano di illegittimità costituzionale per
violazione del principio di eguaglianza l'art. 4, n. 2 della legge n.
75 del 1958 in quanto esso parifica, ai fini della sanzione penale, il
reato commesso contro un maggiorenne che non ha compiuto i ventuno anni
con quello commesso ai danni di "persona in istato di infermità o
minorazione psichica, naturale o provocata".
7. - La questione non è fondata.
Come si è già ricordato esaminando la questione proposta dal
tribunale di Caltanissetta, il legislatore ben può ragionevolmente
stabilire soglie diverse dal compimento della maggiore età per
determinare la capacità psicofisica dei soggetti attivi o passivi di
determinati reati. Non è quindi privo di razionalità fino al punto da
ferire il principio di eguaglianza, che il legislatore continui a
considerare i minori degli anni ventuno più gravemente esposti, per il
loro grado di maturità psichica, a subire i reati indicati nell'art. 3
della legge n. 75 del 1958 e questi, pertanto, ed anche per le loro
conseguenze, più gravi e degni di sanzione aggravata al pari dei reati
a danno di persone in istato di infermità o minorazione psichica.
A parte il principio più volte enunciato dalla Corte, che la
valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica
legislativa e non può essere oggetto di sindacato di legittimità
tranne nei casi di disparità talmente rilevanti da apparire non
suscettibili di una qualsiasi giustificazione (sentenza n. 162 del
1981) - e nella specie si finirebbe proprio con il sindacare la
congruità della pena aggravata prevista dal legislatore in una
determinata ipotesi -' va riaffermato che discipline differenziate
rispetto a situazioni non arbitrariamente ritenute diverse (o eguali
per situazioni non arbitrariamente ritenute assimilabili) possono
essere stabilite discrezionalmente dal legislatore per fini conformi a
Costituzione: fini riscontrabili nella lotta alla prostituzione e al
suo sfruttamento.
Poiché nella situazione all'esame della Corte non si può rilevare
una palese irrazionalità dell'eguale trattamento delle due ipotesi
aggravate (soggetto passivo di età inferiore a ventuno anni o in
istato di infermità o minorazione psichica), la questione deve
dichiararsi infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale "dell'art. 4, n. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75"
proposte dal tribunale di Agrigento con le ordinanze 8 e 20 giugno 1977
di cui in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, nn. 5 e 8, e 4,
n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 in relazione all'art. 1 della
legge 8 marzo 1975, n. 39; nonché dell'art. 523 c.p., proposte dal
tribunale di Torino in relazione all'art. 3 della Costituzione con
l'ordinanza 25 ottobre 1979 di cui in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione
all'art. 3, n. 5 della stessa legge e all'art. 1 della legge 8 marzo
1975, n. 39, nella parte in cui prevede il raddoppio della pena
stabilita per le ipotesi contemplate dall'art. 3 della legge n. 75 del
1958 nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persona maggiore
degli anni diciotto ma minore degli anni ventuno, questione sollevata
dal tribunale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, con le ordinanze 21 dicembre 1977 e 23 novembre 1978 di
cui in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 in relazione
all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui prevede
il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi contemplate dall'art.
3 della legge n. 75 del 1958 nel caso in cui il fatto sia commesso ai
danni di persona maggiore degli anni diciotto ma minore degli anni
ventuno, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai
tribunali di Marsala, Busto Arsizio e Brindisi con le ordinanze 24
aprile 1980, 7 aprile 1981, 13 agosto 1981 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte