Sentenza n. 205/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti
di imprese industriali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno
1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra
Magneti Marelli s.p.a. ed altro e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n.
611 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato
Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile in cui talune società
(Magneti Marelli s.p.a. ed altra) contestavano che fosse dovuta
all'I.N.P.S. la contribuzione in aliquota aggiuntiva dell'1,65%
prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sulle retribuzioni
erogate ai dirigenti nel periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1979,
il Pretore di Milano - rilevato che la pretesa si fondava
sull'obbligatoria iscrizione al F.A.S.D.A.I. (Fondo Assistenza
Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali) di tutti i dirigenti di
aziende industriali prevista dall'accordo collettivo nazionale del 14
dicembre 1956, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n.
483 - ha sollevato una questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico di quest'ultimo decreto, assumendone il contrasto
con l'art. 76 Cost.
Ad avviso del giudice a quo, i principi e criteri direttivi della
delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n.741, - concernente
l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici
e contratti collettivi già stipulati "al fine di assicurare minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di
tutti gli appartenenti alla medesima categoria" riguarderebbero solo
la retribuzione; con la conseguenza che sarebbe estranea all'ambito
della delega la materia assistenziale e previdenziale, oggetto
dell'attività del F.A.S.D.A.I.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
A suo avviso, infatti, nella generica dizione "trattamento
economico e normativo" sono da ricomprendere i profili assistenziali
e previdenziali, stante anche il collegamento tra questi e la
retribuzione previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153; e d'altra parte l'esplicito rinvio a "tutte le clausole dei
singoli accordi economici e contratti collettivi" dovrebbe concernere
anche quelle sull'iscrizione al F.A.S.D.A.I.
3. - A sostegno della richiesta di declaratoria di infondatezza
della questione, l'I.N.P.S., costituitosi, richiama la sentenza n. 12
del 1969 di questa Corte, secondo la quale il concetto di "minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo" va inteso "nel
senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a
carattere non economico patrimoniale, necessario ad assicurare ai
lavoratori un'esistenza degna della persona umana".
D'altra parte - osserva ancora l'I.N.P.S. - trattamento
"normativo" non può che essere quello che assicura al lavoratore la
soddisfazione di diritti primari fra i quali è sicuramente quello
all'assistenza sanitaria che l'accordo collettivo del 14 dicembre
1956 intese garantire a tutti i dirigenti di aziende industriali che,
in quanto lavoratori dipendenti, sono titolari del diritto
all'assistenza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 38 Cost. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Milano
dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 483, recante "Norme sul trattamento economico e normativo
dei dirigenti di imprese industriali", nella parte in cui esso ha
conferito efficacia erga omnes, tra gli altri, all'accordo collettivo
nazionale per l'assistenza sanitaria stipulato il 14 dicembre 1956
tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la
Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, con il quale
"nell'intento di assicurare opportune forme di assistenza sanitaria a
tutti i dirigenti dipendenti da aziende industriali" è stato per
essi costituito un apposito "Fondo di assistenza Sanitaria"
(F.A.S.D.A.I.).
Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, eccederebbe i
limiti della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741,
concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli
accordi economici e contratti collettivi già stipulati, "al fine di
assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo
nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria"
(art. 1). Tali minimi inderogabili riguarderebbero, invero, la sola
retribuzione, e perciò sarebbe ad essi estranea la materia
assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del
F.A.S.D.A.I.
2. - La questione non è fondata.
Occupandosi dell'oggetto e dei limiti della delega conferita al
Governo con l'art. 1 della legge n. 741 del 1959, questa Corte ha
invero più volte precisato che il concetto di "minimi inderogabili
di trattamento economico e normativo" - per assicurare i quali è
stata disposta l'estensione di tutte le clausole dei singoli accordi
economici e contratti collettivi già stipulati ai non iscritti alle
associazioni sindacali - va inteso "nel senso più comprensivo di
ogni specie di pattuizione, anche a carattere non
economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori
un'esistenza degna della persona umana" (cfr. sentenza n. 12 del
1969).
A questa stregua, non v'è dubbio che una regolamentazione, quale
quella oggetto del citato accordo, volta ad assicurare a tutti i
dirigenti di aziende industriali livelli minimi di assistenza
sanitaria, sia collegata da un nesso di necessaria strumentalità con
le finalità perseguite dal legislatore delegante. Basta considerare,
al riguardo, che il "diritto al trattamento assicurativo" da parte
del lavoratore malato è "insuscettibile di limitazioni obiettive e
subiettive" in virtù del disposto dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione (sentenza n. 103 del 1981). Il soddisfacimento di tale
diritto primario - che spetta anche ai dirigenti di aziende
industriali, in quanto lavoratori dipendenti - è, perciò,
sicuramente necessario per assicurare a costoro "un'esistenza degna
della persona umana": e conseguentemente, l'assistenza sanitaria
obbligatoria garantita con la norma impugnata rientra pienamente nel
trattamento "normativo" minimo inderogabile che il legislatore
delegato era chiamato a stabilire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 (Norme sul
trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese
industriali), sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 23 giugno 1988
(r.o. n. 611/1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte