Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti

di imprese industriali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno

1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra

Magneti Marelli s.p.a. ed altro e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n.

611 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato

Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile in cui talune società

(Magneti Marelli s.p.a. ed altra) contestavano che fosse dovuta

all'I.N.P.S. la contribuzione in aliquota aggiuntiva dell'1,65%

prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,

convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sulle retribuzioni

erogate ai dirigenti nel periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1979,

il Pretore di Milano - rilevato che la pretesa si fondava

sull'obbligatoria iscrizione al F.A.S.D.A.I. (Fondo Assistenza

Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali) di tutti i dirigenti di

aziende industriali prevista dall'accordo collettivo nazionale del 14

dicembre 1956, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n.

483 - ha sollevato una questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico di quest'ultimo decreto, assumendone il contrasto

con l'art. 76 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, i principi e criteri direttivi della

delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n.741, - concernente

l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici

e contratti collettivi già stipulati "al fine di assicurare minimi

inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di

tutti gli appartenenti alla medesima categoria" riguarderebbero solo

la retribuzione; con la conseguenza che sarebbe estranea all'ambito

della delega la materia assistenziale e previdenziale, oggetto

dell'attività del F.A.S.D.A.I.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata.

A suo avviso, infatti, nella generica dizione "trattamento

economico e normativo" sono da ricomprendere i profili assistenziali

e previdenziali, stante anche il collegamento tra questi e la

retribuzione previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.

153; e d'altra parte l'esplicito rinvio a "tutte le clausole dei

singoli accordi economici e contratti collettivi" dovrebbe concernere

anche quelle sull'iscrizione al F.A.S.D.A.I.

3. - A sostegno della richiesta di declaratoria di infondatezza

della questione, l'I.N.P.S., costituitosi, richiama la sentenza n. 12

del 1969 di questa Corte, secondo la quale il concetto di "minimi

inderogabili di trattamento economico e normativo" va inteso "nel

senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a

carattere non economico patrimoniale, necessario ad assicurare ai

lavoratori un'esistenza degna della persona umana".

D'altra parte - osserva ancora l'I.N.P.S. - trattamento

"normativo" non può che essere quello che assicura al lavoratore la

soddisfazione di diritti primari fra i quali è sicuramente quello

all'assistenza sanitaria che l'accordo collettivo del 14 dicembre

1956 intese garantire a tutti i dirigenti di aziende industriali che,

in quanto lavoratori dipendenti, sono titolari del diritto

all'assistenza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 38 Cost. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Milano

dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 483, recante "Norme sul trattamento economico e normativo

dei dirigenti di imprese industriali", nella parte in cui esso ha

conferito efficacia erga omnes, tra gli altri, all'accordo collettivo

nazionale per l'assistenza sanitaria stipulato il 14 dicembre 1956

tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la

Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, con il quale

"nell'intento di assicurare opportune forme di assistenza sanitaria a

tutti i dirigenti dipendenti da aziende industriali" è stato per

essi costituito un apposito "Fondo di assistenza Sanitaria"

(F.A.S.D.A.I.).

Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, eccederebbe i

limiti della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741,

concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli

accordi economici e contratti collettivi già stipulati, "al fine di

assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo

nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria"

(art. 1). Tali minimi inderogabili riguarderebbero, invero, la sola

retribuzione, e perciò sarebbe ad essi estranea la materia

assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del

F.A.S.D.A.I.

2. - La questione non è fondata.

Occupandosi dell'oggetto e dei limiti della delega conferita al

Governo con l'art. 1 della legge n. 741 del 1959, questa Corte ha

invero più volte precisato che il concetto di "minimi inderogabili

di trattamento economico e normativo" - per assicurare i quali è

stata disposta l'estensione di tutte le clausole dei singoli accordi

economici e contratti collettivi già stipulati ai non iscritti alle

associazioni sindacali - va inteso "nel senso più comprensivo di

ogni specie di pattuizione, anche a carattere non

economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori

un'esistenza degna della persona umana" (cfr. sentenza n. 12 del

1969).

A questa stregua, non v'è dubbio che una regolamentazione, quale

quella oggetto del citato accordo, volta ad assicurare a tutti i

dirigenti di aziende industriali livelli minimi di assistenza

sanitaria, sia collegata da un nesso di necessaria strumentalità con

le finalità perseguite dal legislatore delegante. Basta considerare,

al riguardo, che il "diritto al trattamento assicurativo" da parte

del lavoratore malato è "insuscettibile di limitazioni obiettive e

subiettive" in virtù del disposto dell'art. 38, secondo comma, della

Costituzione (sentenza n. 103 del 1981). Il soddisfacimento di tale

diritto primario - che spetta anche ai dirigenti di aziende

industriali, in quanto lavoratori dipendenti - è, perciò,

sicuramente necessario per assicurare a costoro "un'esistenza degna

della persona umana": e conseguentemente, l'assistenza sanitaria

obbligatoria garantita con la norma impugnata rientra pienamente nel

trattamento "normativo" minimo inderogabile che il legislatore

delegato era chiamato a stabilire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 (Norme sul

trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese

industriali), sollevata in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 23 giugno 1988

(r.o. n. 611/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte