Sentenza n. 205/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett. c),
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13
giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli
Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 giugno 1991, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito della
udienza preliminare celebrata a carico di persona imputata di
parricidio, riconosciuta totalmente incapace di intendere e di volere
e giudicata socialmente pericolosa, ha sollevato questione di
legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 426, lett. c) del codice di procedura penale, nella parte
in cui tale norma - in caso di sentenza di non luogo a procedere per
infermità psichica - preclude al giudice per le indagini preliminari
di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il
giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del codice penale tra
queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della
misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222
del codice penale;
L'ordinanza di rimessione si fonda sulla sentenza di questa Corte
n. 233 del 1984, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato - che si assume essere corrispondente alla norma del nuovo codice impugnata dal
rimettente - negli stessi termini che costituiscono oggetto della
questione ora sottoposta all'esame della Corte. Rileva in proposito
il rimettente che il giudice della udienza preliminare non ha il
potere di interloquire sulle circostanze, come è dimostrato da
quelle disposizioni che eccezionalmente conferiscono un simile potere
a fini particolari (cfr. art. 4 d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in tema
di amnistia). Da qui l'integrale rinvio alle considerazioni svolte
dalla Corte nella richiamata sentenza n. 233/1984, del cui
dispositivo, dunque, si domanda la estensione alla pertinente norma
del nuovo codice di rito;
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ha
osservato in proposito l'Avvocatura che la sentenza di questa Corte
n. 233/1984 fu determinata dalla giurisprudenza dell'epoca, secondo
la quale era inibita la valutazione delle circostanze attenuanti e il
relativo giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti.
Tuttavia, afferma la difesa dello Stato, anche se il nuovo codice non
ha risolto espressamente tale aspetto, è da ritenere che la norma
impugnata non precluda al Giudice per le indagini preliminari di
tener conto delle circostanze attenuanti ai fini dell'applicazione
della misura di sicurezza, tanto più che la norma non potrebbe
essere diversamente interpretata alla luce della citata sentenza
della Corte;
3. - Con ordinanza n. 378 emessa il 9 luglio 1992 e depositata il
27 luglio 1992, la Corte, nel disporre la sospensione del giudizio
introdotto con l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia, ha sollevato
davanti a sé, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 425, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta
evidente che l'imputato è persona non imputabile;
Definendo il giudizio sulla questione pregiudiziale, questa Corte,
con sentenza n. 41 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che
l'imputato è persona non imputabile. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Reggio Emilia impugna, per "contrasto con i principi costituzionali
del diritto di difesa e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge", la disposizione dettata dall'art. 426, lett. c), del codice
di procedura penale, nella parte in cui preclude al giudice,
nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere "per infermità
psichica", di valutare le circostanze attenuanti e di effettuare il
giudizio di comparazione con le eventuali circostanze aggravanti, ai
fini della applicazione o della determinazione della durata minima
della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario a norma dell'art. 222 del codice penale. L'assunto del
rimettente si ispira ai principi' ed alle considerazioni, cui
integralmente rinvia, posti a fondamento della sentenza n. 233/1984,
con la quale questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato, proprio
nella parte in cui tale norma, secondo l'orientamento
giurisprudenziale dell'epoca, precludeva al giudice istruttore di
tener conto, in caso di sentenza di proscioglimento per infermità
psichica, delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di
"bilanciamento" ai fini di quanto previsto dall'art. 222 del codice
penale. Postulando, dunque, l'equivalenza tra la norma del codice
abrogato già dichiarata costituzionalmente illegittima e quella del
nuovo codice di rito oggetto di impugnativa, e sul rilievo che
identica preclusione sussisterebbe per il giudice chiamato a
pronunciare sentenza di non luogo a procedere per evidente difetto di
imputabilità, il rimettente non vede quindi altra via che quella di
sollecitare una pronuncia additiva che nella sostanza riproduca il
dispositivo della declaratoria di illegittimità adottato, con
riferimento al previgente codice, nella richiamata sentenza n.
233/1984;
2. - La questione non è fondata. Come innanzi ricordato, infatti,
nel delibare l'oggetto del presente giudizio, questa Corte ha
ritenuto di dover pregiudizialmente sottoporre a verifica di
costituzionalità l'art. 425 del codice di procedura penale, in
quanto, essendo ivi stabilito il potere del giudice di definire
l'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere
nell'ipotesi in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente
persona non imputabile, rappresentava la previsione che fungeva da
necessario presupposto della norma impugnata dal giudice a quo, avuto
riguardo al petitum che questi mostrava di perseguire. La questione
sollevata da questa Corte ha così condotto alla pronuncia della
sentenza n. 41/1993, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo comma, del
codice di procedura penale, proprio nella parte in cui tale norma
consentiva la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per
evidente difetto di imputabilità, essendosi ritenuto che la relativa
disciplina fosse in contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 2, n. 52), sesto
periodo, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;
Caducata, dunque, la possibilità per il giudice a quo di adottare
la sentenza di non luogo a procedere "per infermità psichica", e
venuto quindi meno il corrispondente potere di applicare in via
definitiva la misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, i dedotti profili di violazione del
principio di uguaglianza e del diritto di difesa si rivelano privi di
fondamento, in quanto carenti del presupposto normativo sul quale le
censure stesse si sono alimentate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte