Sentenza n. 205/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 222/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità
pensionabile), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1993 dal
Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Summa Canio e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Giorgio Starnoni per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile promosso contro l'I.N.P.S.
da Canio Summa, titolare di pensione di invalidità dal novembre
1980, al fine di ottenere la condanna dell'Istituto a corrispondergli
la pensione ordinaria di inabilità in luogo di quella di
invalidità, il Pretore di Pisa ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222
(Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), nella
parte in cui non consente ai titolari di pensione di invalidità con
decorrenza antecedente la data di entrata in vigore della legge
stessa di conseguire, ricorrendone i requisiti contributivi, la
pensione ordinaria di inabilità ove, a causa di un aggravamento
delle proprie condizioni di salute, vengano a trovarsi, in epoca
successiva alla suddetta data, nell'assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e ciò
nemmeno nell'ipotesi in cui essi abbiano rinunciato al trattamento in
godimento.
Il remittente precisa che:
a) con provvedimento dell'I.N.P.S. in data 12 dicembre 1991 è
stato accertato che il ricorrente si è venuto a trovare, in epoca
successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, nelle
condizioni di salute previste dall'art. 2, comma 1, della legge
stessa per il conseguimento della pensione di inabilità;
b) l'I.N.P.S. non ha contestato la sussistenza dei relativi
requisiti di contribuzione, dovuta anche
allo svolgimento di attività lavorativa in epoca successiva al 1
luglio 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984);
c) il ricorrente ha rinunciato, subordinatamente al
conseguimento della nuova prestazione, alla pensione di invalidità
che attualmente percepisce;
d) l'I.N.P.S., con comunicazione del 3 marzo 1992, ha respinto
definitivamente la richiesta del Sig. Summa, "non essendo stata
disposta la revoca della pensione di invalidità";
e) lo stesso I.N.P.S., resistendo in giudizio, ha chiesto il
rigetto della domanda invocando il disposto dell'art. 2 impugnato,
secondo cui è da considerare inabile "l'assicurato o il titolare
dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva alla
data di entrata in vigore della (presente) legge".
Per quel che riguarda il merito della questione, il remittente
osserva che, nonostante la precedente sentenza di questa Corte n.
1116 del 1988 abbia già esaminato la norma impugnata, egli ritiene
opportuno di investire nuovamente il Giudice delle leggi dell'attuale
questione, in quanto la fattispecie sottoposta al suo esame è
diversa da quella che ha dato luogo al precedente incidente di
costituzionalità, dal momento che in questo caso non solo vi è
l'accertamento dell'I.N.P.S. in ordine alle condizioni fisiche e ai
requisiti contributivi propri della pensione di inabilità, ma è
pacifico che il ricorrente ha espressamente dichiarato di voler
rinunciare alla pensione di invalidità. Se infatti non è possibile
l'automatica "trasformazione" del trattamento di invalidità in
pensione di inabilità, di tale nuova prestazione si potrebbe
viceversa fruire qualora i relativi presupposti si verificassero in
data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 222,
quando l'assistito intenda rinunciare alla prestazione originaria.
L'interpretazione contraria - che si fonderebbe solo sull'elemento
letterale dell'art. 2 impugnato, secondo cui della pensione di
inabilità possono fruire esclusivamente "gli assicurati" - si
porrebbe in contrasto con:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la sua palese irrazionalità
e per la disparità di trattamento che comporta tra soggetti, i quali
- a parità di condizioni fisiche e contributive - si trovano ad
essere destinatari di trattamenti diversi, specialmente allorché,
come nella specie, si sia pervenuti alle condizioni di inabilità "in
parziale costanza di attività lavorativa, evidentemente usurante";
b) l'art. 38 della Costituzione, in quanto porta a non
riconoscere la pensione di inabilità a soggetti assicurati, i quali,
trovandosi nelle condizioni fisiche in astratto previste per questa
prestazione ed avendo assolto al relativo obbligo contributivo, si
vedono privati del trattamento previdenziale in questione "per la
sola circostanza di averne conseguito un altro, peraltro ricollegato
a condizioni di incapacità lavorativa aggravatesi nel tempo e al
quale abbiano, comunque, rinunciato".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'I.N.P.S., chiedendo una dichiarazione di
inammissibilità o comunque di infondatezza della questione.
L'Istituto sostiene principalmente che la questione deve
considerarsi già decisa dalla sentenza n. 1116 del 1988, in quanto
l'elemento differenziatore della presente fattispecie - rappresentato
dalla rinuncia alla pensione di invalidità "peraltro, subordinata al
conseguimento della nuova pensione di inabilità" - sarebbe
ininfluente.
L'I.N.P.S. contesta, inoltre, la premessa teorica del remittente
secondo cui è ius receptum che la pensione ordinaria di inabilità
configuri un nuovo rischio-evento non previsto dal regime precedente.
Tale assunto sarebbe inaccettabile, in quanto la nuova normativa
sulla invalidità pensionabile si innesta su quelle preesistenti
quanto a prestazioni e ad erogazione e "comunque utilizza fuori sedes
materiae, istituti già operanti per la 'vecchia' pensione di
invalidità". Comunque, anche l'eventuale adesione alla tesi
minoritaria seguita dal remittente porterebbe al rigetto della
questione, in quanto la denunciata diversità di trattamento
risulterebbe giustificata dal principio di immutabilità del titolo
della prestazione in godimento.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la
manifesta infondatezza della questione, data la sua identità con
quella già decisa con la sentenza n. 1116 del 1988.
Nell'imminenza dell'udienza l'Autorità intervenuta ha presentato
un'ulteriore memoria, insistendo per la declaratoria di manifesta
infondatezza. In particolare l'Avvocatura esclude che la Corte, nella
precedente sentenza n. 1116 del 1988, abbia fatto propria la tesi
secondo cui la legge 222 del 1984 avrebbe riformato l'istituto
dell'invalidità, separandone l'ipotesi di inabilità ed introducendo
in sostanza un nuovo rischio-evento non previsto dal precedente
regime.
Né potrebbe valere a differenziare il caso in esame da quello in
oggetto della citata sentenza 1116 del 1988 la "rinunzia" che nel
giudizio a quo il ricorrente aveva effettuato circa la pensione di
invalidità in godimento, subordinandola all'ottenimento della
pensione di inabilità. Si tratterebbe infatti di un caso ben diverso
dalla "revoca" che consegue alla cessazione dello stato invalidante
ed al recupero della capacità di lavoro. Considerato in diritto
1. - È nuovamente prospettata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella
parte in cui non consente il conseguimento della pensione
d'inabilità a coloro che, pur affetti da inabilità assoluta, siano
titolari di pensione d'invalidità da una data anteriore all'entrata
in vigore della legge stessa.
Il giudice a quo - nell'evocare gli stessi parametri, cioè gli
artt. 3 e 38 della Costituzione, rispetto ai quali questa Corte ha
già esaminato l'anzidetta questione dichiarandola non fondata nella
sentenza n. 1116 del 1988 - ritiene che la fattispecie ora sottoposta
al giudizio di legittimità si differenzi rispetto a quella oggetto
della precedente sentenza, per il fatto che il pensionato ha
continuato a prestare attività lavorativa successivamente alla data
di entrata in vigore della detta legge maturando i requisiti
contributivi per la pensione d'inabilità e venendosi a trovare,
seppure in epoca successiva, nelle condizioni di assoluta e
permanente incapacità di lavoro richieste per ottenere la pensione
stessa.
2. - La questione non è fondata.
Nella sentenza n. 1116 del 1988 questa Corte, pur dando atto
dell'esistenza di una diversa minoritaria interpretazione (alla cui
stregua si sarebbe potuto "forse sostenere" la tesi di quel giudice
remittente) circa la portata innovativa della legge n. 222 del 1984,
ha escluso che tale intervento legislativo si sia risolto in una
riforma dell'istituto dell'invalidità comportante la separazione
dell'ipotesi d'inabilità: giacché la modifica sostanziale è
intervenuta sul versante dei trattamenti previdenziali (come già
rilevato nella sentenza n. 436 del 1988), ma il rischio tutelato è
rimasto concettualmente unitario. E da questa premessa è pervenuta a
ritenere il discrimine ratione temporis, contenuto nella denunciata
normativa, "giustificato dal principio di gradualità dell'intervento
legislativo per l'attuazione di un sistema attuale di prestazioni
previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 della Costituzione".
Principio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
legittima differenze di trattamento collegate alla successione
temporale.
Tale conclusione deve qui essere ribadita; e va anzi sottolineata
la coerenza dell'art. 2 in esame con la ratio di fondo della legge n.
222 del 1984, che ha soppresso ogni riferimento alla situazione
socio-economica nell'accertamento dell'invalidità.
Nella logica di una simile impostazione non può farsi carico al
legislatore, senza vulnerare il senso politico della sua
discrezionalità, di non aver previsto un regime transitorio che
consentisse la trasformazione della pensione di invalidità già in
godimento nella pensione di inabilità ove ricorressero i requisiti
contributivi e il presupposto di menomazione della capacità di
lavoro. Alla luce di quanto esibito dalla vicenda storica della
concessione delle pensioni di invalidità non sembra affatto
irragionevole l'opzione legislativa nel senso di porre una cesura,
concettuale e temporale, netta rispetto ai criteri collegati alla
capacità di guadagno.
3. - La descritta diversità delle situazioni soggettive del
pensionato d'invalidità (beneficiario di un trattamento ormai
definito e ricollegabile a presupposti valutativi completamente
superati) e di chi abbia successivamente perduto in toto la propria
capacità di lavoro, induce ad escludere l'evocata disparità di
trattamento. La possibilità di svolgimento d'una limitata attività
lavorativa è insita nella qualità di titolare di pensione
d'invalidità ai sensi della precedente legislazione; e quindi non
assume rilevanza alcuna per differenziare, nell'àmbito della
relativa categoria, chi tale attività svolge. Il legislatore, nella
sua discrezionalità, ha inteso conservare all'intera categoria il
trattamento già goduto, oggetto di un'assicurazione che - occorre
notare - copriva anche il rischio d'invalidità oltre la soglia
legale. Quella del titolare di pensione d'invalidità è una
posizione di quiescenza già definita anteriormente all'entrata in
vigore della nuova legge: dunque, così come rimane estranea alle
vicende proprie dei due nuovi tipi di trattamento, non è
suscettibile di convertirsi in uno di essi.
4. - Anche il profilo legato ad un'asserita rinunzia della
pensione di invalidità conduce alla medesima conclusione di non
fondatezza, per l'inidoneità della rinunzia stessa a differenziare
la fattispecie dall'ipotesi a suo tempo esaminata nella sentenza n.
1116 del 1988.
Ancor prima che da una poco attenta lettura della citata
decisione, la prospettazione nasce da un'inaccettabile concezione del
trattamento pensionistico d'invalidità, che ne esalta una valenza
sinallagmatica quasi esso scaturisca da un rapporto di assicurazione
privata. Vero è invece che le prestazioni in parola concretano
l'adempimento di un dovere sociale da parte dello Stato, cui fa
riscontro, da parte del singolo, l'indisponibilità del diritto. Né
la condizione posta dal secondo comma della norma denunciata, che
impone per l'erogazione della pensione d'inabilità la "rinuncia" ai
trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ("e ad
ogni altro trattamento sostitutivo e integrativo della
retribuzione"), consente di ricostruire la vicenda nei termini
negoziali dell'opzione tra le due pensioni, incompatibile con
l'anzidetta incomunicabilità tra i due regimi e con la connotazione
pubblicistica che permea il rapporto. Ed è proprio il riferimento
contenuto nel punto 3 del "considerato" della sentenza n. 1116 del
1988, a confermare tale argomento: anche a voler accogliere l'opposta
tesi che ravvisa un nuovo rischio-evento nella previsione della legge
n. 222 del 1984 - ha osservato la Corte -, per la concessione della
nuova pensione d'inabilità sempre sarebbe necessario il prodursi di
uno iato definitivo, e cioè che sia stata accertata l'inesistenza
della riduzione della capacità di guadagno al di sotto della soglia
legale, con conseguente soppressione della pensione d'invalidità:
solo successivamente potendosi riaprire la possibilità di fruizione
dei nuovi trattamenti, ove ne ricorrano le condizioni.
5. - Alla luce di quanto sopra, rimane esclusa la violazione non
solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 38 della Costituzione. Infatti
il contrasto con quest'ultima norma potrebbe configurarsi unicamente
ove si potesse dedurre dal nuovo sistema, che mezzo adeguato alle
esigenze di vita dell'assicurato venutosi a trovare nelle condizioni
di totale perdita della capacità di lavoro, è solo la pensione di
inabilità, sicché inadeguata potrebbe risultare una prestazione di
minore consistenza come la pensione d'invalidità. Ma questa Corte ha
già affermato - ed ora non può non ribadire - che "l'istituzione
della pensione d'inabilità come prestazione adeguata alle esigenze
di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art.
2 della legge n. 222 del 1984, non significa un giudizio di
sopravvenuta inadeguatezza della pensione d'invalidità
precedentemente concessa ai lavoratori che si trovavano nelle
medesime condizioni" (sentenza n. 1116 del 1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della
disciplina dell'invalidità pensionabile), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte