Sentenza n. 205/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio
1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Venezia nel procedimento penale a carico di Barbara Mariotti,
iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 nel corso di un
procedimento penale nel quale, avendo chiesto il pubblico ministero
l'archiviazione, il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Venezia riteneva che dovesse essere formulata l'imputazione per
falsità della testimonianza resa dalla persona indagata nel corso di
un processo civile, lo stesso giudice ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, e 29 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura
civile, nella parte in cui, nel disciplinare la facoltà di
astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle disposizioni sul
diritto e sul dovere di astenersi dal testimoniare nel processo
penale (artt. 351 e 352 del codice di procedura penale abrogato, ora
artt. 200-202 del nuovo codice), non richiama anche la facoltà di
astenersi dal testimoniare dei prossimi congiunti, i quali, nel
processo penale (art. 350 del codice abrogato e art. 199 del nuovo
codice), devono essere, a pena di nullità, avvertiti della facoltà,
loro riconosciuta, di astenersi.
Il giudice rimettente - rilevato che tale avvertimento non era
stato dato alla persona nei cui confronti si procede penalmente,
prima che rendesse testimonianza in una causa di lavoro nella quale
la madre era parte attrice - ritiene che, se il dubbio di
legittimità costituzionale fosse fondato, dovrebbe essere applicata
l'esimente prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen., che
esclude la punibilità della falsa testimonianza se il fatto è
commesso, appunto, da chi avrebbe dovuto essere avvertito della
facoltà di astenersi dal rendere testimonianza.
Il giudice rimettente ricorda che la disciplina del processo civile
originariamente prevedeva il divieto di testimoniare dei parenti in
linea retta (art. 247 cod. proc. civ.), sicché la disposizione
relativa alla facoltà di astensione dei testimoni, rinviando alle
regole del processo penale, non poteva comprendere quella
riconosciuta ai prossimi congiunti. Tuttavia, venuto meno il divieto
di testimoniare, essendo stata dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ. (sentenza n. 248 del
1974), in assenza di una disciplina speciale, che non aveva ragione
di essere prevista in precedenza, vale la regola generale e quindi
sussiste l'obbligo anche dei prossimi congiunti di deporre nel
processo civile, senza che operi, per essi, la facoltà di astenersi
dal testimoniare, come nel processo penale.
Ad avviso del giudice rimettente, questa disciplina determinerebbe
una irragionevole disparità di trattamento, perché non verrebbe
dato alcun rilievo ai vincoli familiari, mentre la facoltà di
astensione è riconosciuta per altre situazioni nelle quali sarebbe
doveroso il riserbo (segreto professionale e segreto d'ufficio);
tanto più che la facoltà di astenersi dal deporre viene
riconosciuta ai prossimi congiunti nel processo penale, nel quale la
tutela dei vincoli familiari prevarrebbe sulla pretesa punitiva. Nel
processo civile, invece, l'obbligo di deporre sacrificherebbe
totalmente i rapporti familiari, che la Costituzione salvaguarda
(art. 29 Cost.), al dovere di dire la verità, senza che siano
contemperate in alcun modo le diverse esigenze.
Inoltre, essendo caduto il divieto, per i prossimi congiunti, di
testimoniare nel processo civile, l'incompleto coordinamento di norme
non consentirebbe di applicare l'esimente prevista dall'art. 384,
secondo comma, cod. pen. Risulterebbe così leso, ad avviso del
giudice rimettente, il diritto di difesa, inteso non come diritto
alla difesa tecnica, ma, in senso ampio, come diritto di giovarsi
delle norme più favorevoli che l'ordinamento ha previsto per una
particolare categoria di testimoni.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, la questione non sarebbe rilevante nel
giudizio principale, giacché, trattandosi di una causa di lavoro, il
giudice avrebbe potuto ordinare la comparizione anche delle persone
incapaci di testimoniare, per interrogarle liberamente (art. 421 cod.
proc. civ.).
Nel merito l'Avvocatura ritiene la questione infondata, in quanto
la disciplina della facoltà dei prossimi congiunti di astenersi dal
testimoniare nel processo civile può essere diversa da quella del
processo penale, trattandosi di situazioni differenti, che cadono
sotto l'apprezzamento del legislatore.
Non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione dell'art. 24 della
Costituzione, giacché, non essendo previsti, per i prossimi
congiunti, il divieto di testimoniare e la facoltà di astenersi, si
rende possibile in sommo grado il libero convincimento del giudice e
si espande la tutela in giudizio dei propri diritti.
Ad avviso dell'Avvocatura, non potrebbe, infine, essere utile
parametro di giudizio l'art. 29 della Costituzione, che non tutela i
vincoli affettivi familiari, ma l'istituzione familiare quale
unitario nucleo sociale elementare. Comunque l'interesse alla
realizzazione della giustizia attraverso i possibili mezzi di prova
sarebbe tutelato almeno quanto quello affettivo familiare, ed il
contemperamento di tali interessi sarebbe stato assicurato dal
legislatore in modi di volta in volta diversi. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.
249 del codice di procedura civile, nella parte in cui, nel
disciplinare la facoltà di astensione dei testimoni attraverso il
rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352
cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo
cod. proc. pen.), non richiama anche la facoltà di astensione dei
prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere
obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facoltà di
astenersi (art. 199 del nuovo cod. proc. pen.).
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia
dubita che la mancata previsione, nel processo civile, della facoltà
di astensione dei prossimi congiunti - che sarebbe dovuta all'omesso
coordinamento delle diverse disposizioni a seguito della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'originario
divieto, per essi, di testimoniare - sia in contrasto con gli artt. 3
e 29 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto ad
altre situazioni, considerate analoghe, nelle quali è assicurata la
tutela del diritto e del dovere di riserbo (segreto professionale e
segreto d'ufficio), ed alla facoltà di astensione riconosciuta agli
stessi soggetti nel processo penale, mentre irragionevolmente non
sarebbe attribuito alcun rilievo ai vincoli ed ai rapporti familiari,
sacrificati totalmente al dovere di dire la verità rendendo
testimonianza.
La disciplina denunciata sarebbe in contrasto anche con il diritto
di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione
ed inteso non come diritto alla difesa tecnica, ma, in senso ampio,
come diritto al trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento
per determinate categorie di testimoni, non punibili se non avvertiti
della facoltà, loro riconosciuta, di astenersi dal testimoniare
(art. 384, secondo comma, cod. pen.).
2. - L'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità della questione,
che non sarebbe rilevante nel processo principale, giacché l'art.
249 cod. proc. civ. non disciplinerebbe nelle controversie di lavoro
la materia della prova, trovando invece applicazione l'art. 421 cod.
proc. civ., che consente al giudice di interrogare liberamente le
persone per le quali sussista un divieto di testimoniare.
L'eccezione non può essere accolta.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel
corso di un procedimento penale per falsa testimonianza in ragione
della deposizione già resa in un processo del lavoro dalla figlia
della parte attrice, ascoltata come testimone e non interrogata
liberamente dal giudice. Questa situazione costituisce il presupposto
del procedimento penale ed assume rilievo non per quanto attiene alla
disciplina della prova nel processo del lavoro ed alla possibilità,
in esso, che il giudice interroghi liberamente anche coloro per i
quali operava il divieto di testimoniare. La questione di
legittimità costituzionale è rilevante nel giudizio principale,
perché questo richiede, secondo il giudice rimettente, l'eventuale
applicazione di una causa di non punibilità della falsa
testimonianza, se il testimone avesse potuto avvalersi della facoltà
di astenersi.
3. - Esaminando, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., nella
parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che
possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, la Corte ha
già ritenuto la questione inammissibile (sentenza n. 352 del 1987),
giacché i problemi posti in relazione a tale norma restano affidati
al legislatore, comprendendo la disciplina del diritto di non
testimoniare nel processo penale (art. 350 cod. proc. pen. del 1930)
regole che non possono essere estese al processo civile. Né le
regole poste per il processo penale costituiscono necessariamente il
modello per ogni altra disciplina processuale (cfr. sentenze n. 175
e n. 82 del 1996, n. 295 del 1995 e n. 48 del 1994).
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia
pone, ora, l'omessa facoltà di astensione in relazione con
l'esistenza del divieto di deporre, originariamente previsto (art.
247 cod. proc. civ.) per le persone legate da vincolo di parentela
con le parti in giudizio; divieto ispirato ad una aprioristica
valutazione negativa di credibilità del testimone, poco compatibile
con il principio del libero convincimento del giudice nella
valutazione delle prove ed in contrasto con il diritto di difesa
garantito dall'art. 24 della Costituzione. Una volta superato tale
divieto, a seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzionale della disposizione che lo prevedeva (sentenza n. 248
del 1974), sarebbe venuto a mancare del tutto qualsiasi rilievo dei
vincoli familiari, in relazione al generale dovere di prestare
testimonianza; vincoli che il legislatore considera, invece,
nell'assicurare la facoltà di astenersi dal deporre nel processo
penale.
L'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni
le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione
dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su
taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua
complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel
rispetto dei doveri di solidarietà che ne derivano. Ma lo stesso
ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalità
dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in
gioco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale
strumento del diritto di difesa, ed il processo. Sicché la stessa
prospettazione della
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 29 della Costituzione, conduce necessariamente ad una pronuncia
di inammissibilità, in presenza di una pluralità di scelte e di
modelli che il legislatore può adottare.
4. - In riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
la questione è manifestamente infondata, giacché, quale che sia
l'ampiezza da riconoscere al diritto di difesa, questo non può
comprendere, come si vorrebbe nel caso in esame, la pretesa
all'estensione di cause di non punibilità inerenti alla disciplina
sostanziale delle figure di reato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Venezia con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte