Sentenza n. 206/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 264Codice penale
- art. 8legge 167/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23
marzo 1956, n. 167 (Modificazioni al Codice penale militare di pace
ed al Codice penale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1985 dal Tribunale militare di
Bari, nel procedimento penale a carico di Russo Angelo, iscritta al
n. 264 del registro ordinanze del 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa l'11 aprile 1986 dal Tribunale militare di
Torino nel procedimento penale a carico di Di Mezza Carmelo, iscritta
al n. 514 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Possamai Primo ed altro,
iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore
Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Russo Angelo,
imputato avanti al Tribunale militare di Bari del reato di abbandono
di posto da parte di militare in servizio, la difesa eccepiva il
difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare,
sussistendo connessione teleologica del reato militare con il reato
di furto comune.
Il Tribunale militare, "rilevato che, effettivamente, nel caso in
esame, si può ravvisare una connessione di procedimenti, come
prospettato dalla difesa, e che, nei casi preveduti dal comma primo
dell'art. 264 c.p.m.p. modificato dall'art. 8 della legge 23 marzo
1956, n. 167, a norma del secondo comma dello stesso articolo di
legge, è competente per tutti i procedimenti l'Autorità giudiziaria
ordinaria", con ordinanza del 28 febbraio 1985 ha denunciato, in
riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 264 del codice penale militare di pace,
come sostituito dall'art. 8 della legge n. 167 del 1956.
La censura prende le mosse dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, pronunciata con sentenza n. 222 del 1983. Secondo il giudice a
quo, la carenza di un'adeguata giustificazione per la deroga alla
generale competenza del tribunale per i minorenni, che determinò la
Corte a dichiarare illegittima la detta norma, trascinerebbe in
analoga dichiarazione di illegittimità la norma ora impugnata che
sottrae, in caso di connessione, "alla giurisdizione militare la
competenza attribuita ai Tribunali militari in tempo di pace,
dall'art. 103, ultimo comma, della Costituzione".
Richiamato il n. 17 del disegno di legge delega per il nuovo
codice penale militare di pace "dettato in attuazione dell'art. 103,
ultimo comma, della Costituzione", il giudice a quo rileva che, pur
non configurando l'indicato precetto costituzionale una riserva di
giurisdizione a favore dei tribunali militari (v. sentenza n. 29 del
1958), "si appalesa necessario riesaminare la legittimità
costituzionale" della norma impugnata. E ciò anche perché il
processo penale militare è stato mantenuto nell'ordinamento
costituzionale per la "particolare peculiarità dei reati militari
che richiedono una speciale composizione del collegio giudicante e
pure in considerazione che la pena militare differisce dalla pena
comune".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196- bis del 21 agosto 1985.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Dopo aver ricordato le sentenze costituzionali n. 29 del 1958, n.
196 del 1976, n. 73 del 1980 e n. 81 del 1980 relative alla
legittimità dell'art. 264 del codice penale militare di pace, rileva
l'Avvocatura che nessun argomento decisivo perché la Corte debba
ritenere illegittima la norma impugnata può essere tratto
dall'iniziativa legislativa di modifica del codice penale militare di
pace e dalla dichiarazione di illegittimità dell'art. 9 del regio
decreto-legge n. 1404 del 1934.
Quanto alla prima, si tratterebbe pur sempre di una scelta
legislativa non coinvolgente, come tale, la legittimità della
precedente disciplina.
Quanto alla seconda - che, peraltro, realizza un'istanza
manifestatasi quando già la Corte si era pronunciata per la
legittimità dell'art. 264 del codice penale militare di pace -
risulterebbe evidente l'esigenza di tutela del minore, "quale
interesse di rilevanza nettamente superiore", e della istituzione di
un giudice specializzato per gli imputati minorenni: esigenza non
certo presente per la giurisdizione militare, nei confronti della
quale il rispetto dei limiti ordinari della giurisdizione non assurge
a livello di interesse costituzionalmente garantito. Il che non fa
ritenere irragionevole o non più attuale il regime ora previsto
dall'art. 264 del codice penale militare di pace.
2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Di Mezza
Cornelio, il Tribunale militare di Torino, su eccezione del pubblico
ministero, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 25, primo
comma, e 103, ultimo comma, della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, che ha sostituito
l'art. 264 del codice penale militare di pace, nella parte in cui
dispone che nei casi di connessione teleologica fra reati comuni e
reati militari previsti dal primo comma dello stesso articolo, tutti
i procedimenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale sull'art. 103, terzo
comma, della Costituzione, in quanto da essa si trarrebbe il
princìpio che se, da un lato, il precetto costituzionale pone un
limite massimo alla giurisdizione del giudice militare in tempo di
pace, dall'altro non vieta al legislatore di scendere al di sotto di
tale limite, riducendo ulteriormente la competenza del giudice
militare, il giudice a quo rileva che recentemente il legislatore,
proprio seguendo la linea interpretativa tracciata dalla Corte, per
un verso, con la smilitarizzazione dei controllori di volo e degli
appartenenti al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, ha
ristretto la categoria degli appartenenti alle Forze armate e, per un
altro verso, estendendo l'applicabilità della legge penale militare
ai soggetti ammessi a prestare servizio sostitutivo civile e creando
le nuove ipotesi di reato militare di rifiuto del servizio militare
di leva e di rifiuto del servizio militare non armato, ha ampliato
sia la categoria delle persone assoggettate alla legge penale
militare sia la categoria dei reati militari.
Tutto ciò, se fa ritenere che il legislatore possa "tutelare
penalmente interessi militari emergenti, denegare tutela sotto il
profilo della sanzione penale militare a interessi non più rilevanti
per le Forze Armate, inserire o escludere determinati soggetti dalle
Forze Armate", implica, però, che tali modificazioni si ricolleghino
agli interessi ed ai fini delle Forze Armate, derivandone,
altrimenti, sul piano sostanziale, violazione del principio di
ragionevolezza e sul piano processuale, oltre che violazione dello
stesso princìpio, anche violazione del princìpio del giudice
naturale "quando i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
Armate vengano sottratti alla competenza del giudice militare".
E, se è vero che la Corte costituzionale ha negato
l'"esclusività" della giurisdizione militare, il giudice a quo
propone una "rilettura" di questa giurisprudenza, indicando
nell'avverbio "soltanto" adottato nell'art. 103, ultimo comma, della
Costituzione, un'espressione meramente rafforzativa della differente
disciplina prevista per il tempo di pace rispetto a quella prevista
per il tempo di guerra. Donde il corollario che il legislatore non
sarebbe abilitato ad intervenire devolvendo all'autorità giudiziaria
ordinaria "l'intera competenza in materia di reati militari commessi
da appartenenti alle Forze armate" perché ciò legittimerebbe
"l'abrogazione implicita ad opera del legislatore ordinario - per
svuotamento dall'interno - dei tribunali militari". Se poi, come
sostiene una parte della dottrina, "precostituzione" e "naturalità"
sono espressione di due diversi princìpi - l'una tendente a
garantire la certezza, l'altra l'indipendenza, l'imparzialità, la
competenza, l'idoneità, la specializzazione del giudice - si
dovrebbe, a fortiori, affermare che l'art. 103, terzo comma, della
Costituzione "prevede una sfera di giurisdizione esclusiva ai
tribunali militari, competenti a giudicare, in tempo di pace, i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze Armate": ciò proprio
perché il precetto costituzionale implica una valutazione di
speciale idoneità del giudice e, quindi, di "naturalità",
sottratta, come tale, alle successive scelte del legislatore.
Il giudice a quo richiama, poi, la sentenza costituzionale n. 222
del 1983, con la quale la Corte dichiarò l'illegittimità dell'art.
9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui
sottraeva alla competenza del tribunale per i minorenni i
procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per
concorso nello stesso reato, affermando come anche in quella sede,
pur senza pronunciarsi espressamente sulla "naturalità" del giudice,
ma facendo ricorso ai princìpi della parità di trattamento e della
ragionevolezza, la Corte ebbe ad applicare sostanzialmente il
princìpio del giudice naturale.
Analoghe conclusioni si imporrebbero con riguardo alla norma ora
impugnata, la quale "immotivatamente deroga ai princìpi del giudice
naturale, della conservazione dei tribunali militari quali organi di
giurisdizione speciale ai quali necessariamente deve rimanere
attribuita, in tempo di pace, una giurisdizione esclusiva per i reati
militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate, e, infine,
del più generale principio di ragionevolezza".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47, 1° serie speciale, del
1986.
In questo giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Un' analoga questione ha sollevato anche il Tribunale
militare di Padova nel corso del procedimento penale a carico di
Possamai Primo e di Dal Bello Angelino, denunciando, in riferimento
agli artt. 3, 25, secondo comma, e 103, secondo comma, della
Costituzione, l'art. 264 del codice penale militare di pace, nella
parte in cui dispone che nei casi di connessione teleologica fra
reati comuni e reati militari previsti dal primo comma dello stesso
articolo, tutti i procedimenti sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato per l'ingiustificata
disparità di trattamento fra la situazione del militare sottoposto
per il reato militare al giudizio specializzato del tribunale
militare ed il militare che, pur accusato dello stesso reato
militare, viene sottratto al giudizio specializzato del tribunale
militare a causa della connessione del reato militare con un reato
comune (pure il giudice a quo richiama, sul punto, la sentenza
costituzionale n. 222 del 1983). Vi sarebbe anche violazione del
principio del giudice naturale e delle regole sulla cognizione dei
tribunali militari in tempo di pace, sia nel senso che l'art. 103,
terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente al giudice
militare la competenza a conoscere dei reati militari commessi da
appartenenti alle forze armate, sia nel senso che, stando al precetto
contenuto nella norma impugnata, "l'imputato può deliberatamente
sottrarsi o altri possono intenzionalmente sottrarlo al giudizio del
Tribunale militare, giudice naturale precostituito per legge".
Senza contare che la deroga alla giurisdizione militare prevista
dall'art. 264, primo comma, del codice penale militare di pace
"genera disposizioni forse ancor più in contraddizione con i
princìpi stessi", quali il secondo ed il terzo comma del medesimo
art. 264.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 59, 1° serie speciale, del
1986.
Nemmeno in questo giudizio si è costituita alcuna delle parti
private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze dei Tribunali militari di Bari, di Torino e
di Padova sollevano questioni di legittimità costituzionale
sostanzialmente coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi,
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Tutte le ordinanze hanno per oggetto l'art. 264 del codice
penale militare di pace, nel testo sostituito ad opera dell'art. 8
della legge 23 marzo 1956, n. 167. La norma risultante da tale
sostituzione contrasterebbe con gli artt. 3, 25, primo comma, e 103,
terzo comma, della Costituzione, per il fatto di riconoscere
operante, sia pur solamente in alcune ipotesi, la connessione "tra i
procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i
procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare",
rendendo "competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria
ordinaria", con conseguente sottrazione dei procedimenti di
competenza dell'autorità giudiziaria militare al giudice militare,
salva solo l'eventualità che la Corte di cassazione abbia ad
ordinarne la separazione.
3. - Poiché il testo in questione è già stato più volte
sottoposto, per intero o in singole parti, al vaglio di questa Corte,
con vario riferimento agli stessi parametri ora congiuntamente
richiamati (v. le sentenze n. 29 del 1958, n. 196 del 1976, n. 73 e
n. 81 del 1980, tutte nel senso della non fondatezza, a prescindere
da un caso di inammissibilità), era inevitabile che nelle ordinanze
di rimessione trovassero spazio anche argomentazioni ripetutamente
disattese. Tale è il caso sia dell'asserita non giustificabilità
del diverso trattamento che rispetto alla "situazione del militare
sottoposto per il reato militare al giudizio specializzato" viene
riservato alla "situazione del militare che, pur accusato dello
stesso reato militare, al giudizio specializzato è sottratto a causa
della connessione con un reato comune" (reg. ord. n. 543 / 1986); sia
della tesi che vorrebbe intendere il termine "soltanto" nell'art.
103, terzo comma, della Costituzione "come meramente rafforzativo
della differente disciplina prevista per il tempo di pace rispetto a
quella per il tempo di guerra" (reg. ord. n. 514/1986); sia
dell'opinione secondo cui "la precostituzione del giudice... non si
risolve nella naturalità, che riguarda altri valori quali
l'indipendenza, l'imparzialità, la competenza, l'idoneità, la
specializzazione del giudice, ecc." (reg. ord. n. 514/1986).
Ciononostante, non si può addivenire ad una pronuncia di
manifesta infondatezza, data la concomitante prospettazione delle
relative questioni sotto un profilo interamente nuovo: i giudici
remittenti si richiamano, infatti, alla ratio decidendi posta a base
della sentenza n. 222 del 1983, che, facendo particolare riferimento
all'art. 3 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n.
835, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i
minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con
maggiorenni per concorso nello stesso reato".
Si tratta della ratio decidendi racchiusa nella duplice
constatazione che "la sopravvenuta evoluzione
dell'ordinamento processuale penale dimostra chiaramente come in
esso, a seguito delle apportate modifiche, il timore
del possibile conflitto di giudicati per effetto della separazione
dei procedimenti, timore che è alla base del ricorso al
processo cumulativo, più non prevalga necessariamente su altre
esigenze parimenti meritevoli di tutela" e che "in contrapposizione
alla cennata esigenza, cui la contestata deroga intende sopperire, si
pone, con rilievo che la Corte riconosce preminente, la finalità
perseguita con la istituzione di un giudice specializzato per gli
imputati minorenni", così da far risultare "la residua deroga alla
generale competenza del tribunale per i minorenni... ormai carente di
adeguata giustificazione". Ad avviso dei giudici a quibus, di tale
ratio decidendi dovrebbe farsi applicazione anche nei confronti
dell'art. 264 del codice militare di pace, stante l'analogia
riscontrabile tra la situazione in cui si trovavano gli imputati
minori degli anni diciotto quando dovevano rispondere di un reato
commesso in concorso con imputati maggiorenni e la situazione in cui
si trovano gli appartenenti alle Forze armate quando devono
rispondere di un reato militare connesso, a norma dell'art. 264,
primo comma, con un reato comune.
La carenza di una valida ragione giustificatrice anche per la
deroga così apportata alla giurisdizione dei tribunali militari in
tempo di pace ne farebbe apparire evidente il contrasto non soltanto
con l'art. 3, ma altresì con gli artt. 25, primo comma, e 103, terzo
comma, della Costituzione.
4. - Le questioni non sono fondate.
Pur essendo pacifico che con l'art. 264 del codice penale militare
di pace, allo stesso modo di quanto avveniva con la parte dell'art. 9
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, da ultimo caducata,
il legislatore ha inteso darsi carico dell'esigenza del simultaneus
processus (v. le sentenze n. 130 del 1963, n. 10 del 1966, n. 196 del
1972, n. 73 del 1980), è da ritenersi altrettanto incontestabile
che, nel confronto con tale esigenza, la finalità perseguita
attraverso l'istituzione in tempo di pace di un giudice speciale per
gli appartenenti alle Forze armate autori di reati militari non viene
a porsi sullo stesso piano di preminenza riconosciuto da questa Corte
alla "finalità perseguita con l'istituzione di un giudice
specializzato per gl'imputati minorenni" (v. la sentenza n. 222 del
1983).
Al riguardo, non si può non ribadire come in nessun caso
l'esigenza del simultaneus processus sia in grado di pregiudicare
quella "protezione della gioventù", che trova il suo fondamento nel
secondo comma dell'art. 31 della Costituzione: è proprio l'interesse
costituzionalmente garantito alla "tutela dei minori" (v. le sentenze
n. 25 del 1964, n. 46 del 1978, n. 16 e n. 17 del 1981) che porta ad
annoverare il tribunale per i minorenni tra quegli "istituti" dei
quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, in
vista soprattutto - almeno per quanto più specificamente attiene al
settore penale - dell'essenziale finalità costituita dal "recupero
del minore deviante, mediante la sua rieducazione ed il suo
reinserimento sociale" (v. la sentenza n. 222 del 1983).
Per i tribunali militari in tempo di pace, invece, questa Corte ne
ha sempre inteso la giurisdizione "come una giurisdizione
eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" (v. le sentenze n.
29 del 1958, n. 48 del 1959, n. 81 del 1980, n. 112 e n. 113 del
1986) e, quindi, come una deroga alla giurisdizione ordinaria: "una
deroga la cui eccezionalità è sottolineata, per giunta, dall'uso
dell'avverbio "soltanto" nell'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, a conferma che la giurisdizione ordinaria è da
considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 264 del codice penale militare di pace, nel testo
sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167
(Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice
penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e
103, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte