Ordinanza n. 206/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, primo
comma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del
testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia
corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa), e
dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924,
n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno),
promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da
Gheddo Francesco e il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n.
229 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Gheddo Francesco nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte, con ordinanza 18 luglio 1987 (R.O. n. 229 del 1988), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma, del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nonché - ove sia ritenuto vigente
- dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924,
n. 750, a norma dei quali, in seguito al verificarsi di una causa
d'incompatibilità, i componenti delle Giunte delle Camere di
commercio vanno dichiarati decaduti dalla carica;
che, secondo il giudice a quo, la normativa da essi dettata
sarebbe ingiustificatamente deteriore rispetto a quella prevista
dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i consiglieri regionali,
provinciali e circoscrizionali, nonché per i dipendenti delle
UU.SS.LL. ed i professionisti con esse convenzionati;
Considerato che, il giudice remittente, nel sollevare questione di
legittimità costituzionale di entrambe le norme impugnate, ha omesso
di stabilire quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione
abbia nel procedimento a quo un'incidenza effettiva e non meramente
eventuale, cosicché il giudice remittente non può esprimersi in
forma dubitativa sulla norma da applicare (Corte cost. 21 luglio
1988, n. 848;
10 marzo 1988, n. 281; 14 maggio 1985, n. 146; 27 giugno 1984, n.
182);
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, second; comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico
delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e
sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e 22, secondo
comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento
delle Camere di commercio e industria del Regno), sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza
indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte