Art. 17Art. 7, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

Alla carica di vice-presidente, presidente e vice-presidente di Sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che non abbiano i requisiti per la nomina a rettori della provincia, ne' coloro che abbiano col Consiglio rapporti di dipendenza, diretta od indiretta, attraverso le istituzioni che il Consiglio amministra, o interessi contrastanti con il Consiglio stesso. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa societa' in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa societa' in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa societa' anonima, salvo in quest'ultimo caso le eccezioni che potranno essere stabilite dal regolamento. La medesima incompatibilita' e' stabilita, per una stessa Sezione o Commissione speciale, fra i soci di una societa' in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi dipendenti, e fra dipendenti di una stessa azienda.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art17 · fonte su Normattiva