Art. 17 — Art. 7, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731
Alla carica di vice-presidente, presidente e vice-presidente di Sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che non abbiano i requisiti per la nomina a rettori della provincia, ne' coloro che abbiano col Consiglio rapporti di dipendenza, diretta od indiretta, attraverso le istituzioni che il Consiglio amministra, o interessi contrastanti con il Consiglio stesso. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa societa' in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa societa' in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa societa' anonima, salvo in quest'ultimo caso le eccezioni che potranno essere stabilite dal regolamento. La medesima incompatibilita' e' stabilita, per una stessa Sezione o Commissione speciale, fra i soci di una societa' in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi dipendenti, e fra dipendenti di una stessa azienda.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti