Sentenza n. 206/1993
Altra decisione · depositata il 29/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal
titolo: "Istituzione di una società per i controlli tecnici
finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni
dannose e dai rischi della tecnica", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 ottobre 1992,
depositato in cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n.
67 del registro ricorsi 1992;
Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 29 ottobre 1992 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via principale della legge della Provincia autonoma
di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di
una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione
dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della
tecnica". Il ricorrente deduce che la legge impugnata, nel prevedere
l'istituzione di una società di diritto privato a prevalente
partecipazione provinciale per l'espletamento di compiti ritenuti
riconducibili alla sfera di attribuzioni della Provincia, sarebbe in
contrasto con gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché con gli
artt. 4, 5, 41, 43 e 120, terzo comma, della Costituzione. In
particolare, nel ricorso si denunciano due distinti profili di
incostituzionalità della legge provinciale impugnata.
In primo luogo, si contesta che i compiti ricompresi tra i fini
istituzionali della società in questione - ed elencati nell'art. 1
della delibera legislativa impugnata - rientrino nelle competenze
della Provincia autonoma, in quanto, trattandosi di attività
(consulenze, pareri, prove, analisi) che molteplici norme statali
qualificano e disciplinano come riservate a professioni protette, la
loro attribuzione alla Provincia, seppure attraverso la creazione di
una società per azioni, invaderebbe, da un lato, le relative
competenze statali, e dall'altro, lo spazio riservato alla libera
iniziativa dei privati.
In secondo luogo, si rileva la violazione del limite di diritto
privato, tanto ad opera delle sopra indicate disposizioni che
individuano i fini istituzionali della società a partecipazione
provinciale, quanto per effetto della disciplina organizzativa della
società medesima - posta, in particolare, con gli artt. 2, terzo
comma, e 4, primo comma, - la quale derogherebbe in parte al regime
tipico delle società per azioni stabilito dal codice civile;
La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio. Considerato in diritto Con delibera del 12 gennaio 1993 il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano ha revocato la propria deliberazione legislativa
adottata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di una società
per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e
dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica". Per tale
ragione (v., ad esempio, sentenze n. 145/1992, n. 87/1990 e n.
962/1988) deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte