Corte costituzionale

Ordinanza n. 206/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo

comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa

il 23 marzo 1989 dal Tribunale di Verbania nel procedimento civile

vertente tra Claudio Cabassa ed altri e Giacomo Martinetti iscritta

al n. 489 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno

1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza emessa il 23

marzo 1989, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 1994,

nel corso di un giudizio civile volto ad ottenere il pagamento della

indennità di cui all'art. 2047 del codice civile, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma,

del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ricomprende

tra le persone processualmente incapaci che non hanno il libero

esercizio dei loro diritti gli infermi di mente non interdetti né

inabilitati né muniti di tutore provvisorio;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata, con il

riferirsi solo ai soggetti legalmente incapaci, da un lato, si pone

in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto

determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'incapace

legale e l'incapace naturale e, dall'altro, con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto non assicura a quest'ultima categoria di

soggetti la necessaria assistenza in giudizio;

che nessuna parte privata si è costituita né ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestatamente

infondata identica questione rilevando che qualsiasi limitazione

della capacità processuale per gli incapaci naturali si giustifica

solo nei casi in cui l'infermità sia tale da poter dar luogo ad un

procedimento d'interdizione o inabilitazione e che per l'interdicendo

e l'inabilitando il nostro ordinamento già prevede la figura del

tutore e del curatore provvisorio;

che, conseguentemente, la norma impugnata non crea alcuna

disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci

naturali trattandosi di situazioni differenziate che richiedono una

diversificata disciplina, né è ravvisabile alcuna violazione del

diritto di difesa degli infermi di mente garantito proprio dalla

mancata estensione dell'incapacità processuale, al di fuori della

disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione;

che, inoltre, essendo la tutela degli incapaci prevista quale

tipica attribuzione del pubblico ministero, il giudice innanzi al

quale è proposta una causa con una parte della cui incapacità

naturale si dubiti, deve darne comunicazione al pubblico ministero

affinché agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte