Sentenza n. 206/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1,
lettera a) del codice di procedura penale, promossi con n. 2
ordinanze emesse il 18 aprile ed il 21 ottobre 1996 dalla Corte
d'appello di Torino, nei procedimenti penali a carico di Cecone Aldo
ed altri e di Carlino Giuseppe, iscritte al n. 904 e 1369 del
registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di Torino, chiamata a pronunciarsi
sull'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo
a procedere pronunciata ll 15 novembre 1995 dal giudice per le
indagini preliminari, sentenza depositata il 4 gennaio 1996,
constatato che l'impugnazione era stata proposta il sedicesimo giorno
dalla comunicazione della decisione, e, quindi, oltre il termine
stabilito dall'art. 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d)
del codice di procedura penale, ha, con ordinanza del 18 aprile 1996,
sollevato, su eccezione del procuratore generale, in riferimento agli
artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'ora
ricordato art. 585, comma 1, lettera a) del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede che, in ogni caso, il termine per
appellare la sentenza di non luogo a procedere sia di soli quindici
giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del provvedimento
impugnato.
Secondo il giudice a quo l'art. 3 della Costituzione sarebbe
vulnerato per la disparità di trattamento rispetto ai termini
previsti per impugnare la sentenza pronunciata a seguito di giudizio
abbreviato, in esito all'udienza preliminare, sentenza assoggettata,
secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, al
regime dei termini stabilito per le sentenze dibattimentali; vale a
dire: quindici giorni quando la motivazione è depositata
contestualmente al dispositivo; trenta giorni quando la motivazione
è depositata non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia;
quarantacmque giorni quando, per la complessità della motivazione,
il giudice abbia indicato un termine più lungo del quindicesimo
giorno dalla pronuncia.
Una disparità - ad avviso della Corte d'appello rimettente - del
tutto ingiustificata, tenuto conto che entrambi i provvedimenti sono
emessi a conclusione dell'udienza preliminare e possono, l'uno e
l'altro, presentare un particolare grado di difficoltà tale da
rendere assolutamente impossibile la proposizione del gravame nel
termine di quindici giorni. E ciò soprattutto considerando che, a
seguito della eliminazione della parola "evidente" dal comma 1
dell'art. 425 del codice di procedura penale (in forza dell'art. 1
della legge 8 aprile 1993, n. 105), la sentenza di non luogo a
procedere può rivestire un alto tasso di complessità, non
ravvisabile, invece, prima ditale "novellazione". Ed infatti, con il
consentire la pronuncia della detta sentenza solo ove risultasse
evidente che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero
che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il
fatto non costituisce reato ovvero che l'imputato non è punibile per
qualsiasi altra causa, veniva disegnato un tipo di provvedimento per
defmizione privo di complessità, cosi da poter essere in ogni caso
assoggettato ai termini di impugnazione previsti dall'art. 585, comma
1, lettera a) dei codice di procedura penale.
Dopo l'indicata "novellazione" dell'art. 425, inoltre, l'art. 585,
comma 1, lettera a) contrasterebbe con i criteri posti a base del
regime dei termini per l'impugnazione quale complessivamente
predisposto dal nuovo codice di procedura penale, un regime attento a
ricollegare la misura dei termini necessari per proporre il gravame
in flinzione della maggiore o minore complessità della pronuncia. E
ciò in quanto la sentenza di non luogo a procedere, che può
presentarsi ora come un provvedimento particolarmente complesso,
resta comunque assoggettata al termine per unpugnare prescritto
dall'art. 585, comma 1, lettera a) del codice stesso.
Con il che al tertium comparationis, additato nel termine per
impugnare la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato,
viene a sovrapporsi il termine per impugnare la sentenza
dibattimentale, riferibile pure alle sentenze pronunciate ai sensi
dell'art. 438 e seguenti del codice di procedura penale, nonostante
queste siano emesse a seguito di una procedura in camera di
consiglio.
D'altro canto, il fatto che già l'art. 424, comma 4, prevedesse,
anche prima della riforma dell'art. 425, comma 1, l'eventualità che
la sentenza di non luogo a procedere potesse essere depositata entro
il termme di non oltre trenta giorni dalla pronuncia, non sarebbe di
ostacolo alla proponibilità delle dedotte censure, essendo stato
tale termine stabilito non tanto in tunzione della complessità della
motivazione (per defmizione semplice, perché fondata
sull'"evidenza") quanto dei "motivi più vari, come il notevole
numero di processi iscritti a ruolo, oppure" "della necessità di
includere nei motivi i risultati di un'accurata ricerca
giurisprudenziale sulla fattispecie legale posta in discussione".
La norma denunciata risulterebbe anche in contrasto con l'art. 112
della Costituzione e cioè con il principio di obbligatorietà
dell'esercizio dell'azione penale, rilevante, "non solo nella sua
fase iniziale, ma anche nel suo sviluppo" e cioè fmo all'esercizio
del potere-dovere di impugnazione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei mini'stri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
Sotto il profilo della dedotta violazione del principio di
eguaglianza, l'Avvocatura deduce che l'irragionevolezza delle scelte
del legislatore "non può essere desunta da ogni pur lieve
differenziazione" di disciplina.
Sotto il proffio del vulnus arrecato all'art. 112 della
Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva che la previsione di
termini processuali più o meno lunghi non può rappresentare un
ostacolo all'esercizio dell'azione penale, mentre è del tutto fuori
luogo comparare i termini a favore di chi decide dello ius libertatis
con quelli dati a chi ha il compito della mera richiesta.
D'altro canto l'intervento della "novella" del 1993 non avrebbe
modificato il ruolo dell'udienza preliminare tramutandola da momento
interlocutorio del procedimento in un vero e proprio giudizio di
merito.
3. - Un'analoga questione ha sollevato la stessa Corte di appello
di Torino con ordinanza del 21 ottobre 1996, col denunciare, in
riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, l'art. 585, comma
1, lettera a) del codice di procedura penale, adottando
argomentazioni pressoché identiche a quelle di cui si è riferito
sub 1.
Pure in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riportandosi all'atto di intervento del quale si è riferito
sub 2. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze in epigrafe, entrambe pronunciate dalla Corte
di appello di Torino, sollevano un'identica questione. I relativi
giudizi vanno, dunque, rillilliti per essere decisi con un'unica
sentenza.
Comune oggetto di censura è l'art. 585, comma 1, lettera a) del
codice di procedura penale nella parte in cui prevede, per il
pubblico ministero, quale termine per proporre appello avverso le
sentenze di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 425
dello stesso codice, quello di (soli) quindici giorni decorrente, nel
caso di specie, trattandosi di impugnazione proposta dal procuratore
generale, dalla comunicazione della sentenza, alla stregua del
disposto dell'art. 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura
penale.
L'essere la denuncia incentrata sull'asserita brevità del termine
assegnato al pubblico ministero per impugnare la sentenza di non
luogo a procedere deriva, non tanto da ragioni connesse al requisito
della rilevanza, quanto da uno dei parametri evocati dal giudice a
quo, l'art. 112 della Costituzione. Tale principio sarebbe vulnerato
perché verrebbe impedito al pubblico ministero di adempiere
l'obbligo di esercitare l'azione penale; un obbligo rilevante non
solo nella fase iniziale del procedimento, "ma anche nel suo
sviluppo" e, quindi, pure ai fini dell'impugnazione. Cosi, però,
trascurando che un'identica legittimazione è attribuita - sempre
facendo ricorso, quanto alla disciplina dei termini, alla norma
denunciata - dall'art. 428, comma 1, lettera b) anche all'imputato,
salvo che con la sentenza non sia stato dichiarato che il fatto non
sussiste o che l'imputato non l'ha commesso (nonché alla persona
offesa, legittimata dall'art. 428, comma 3, a ricorrere per
cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7).
L'altra norma costituzionale chiamata in causa è l'art. 3,
additandosi come tertium comparationis la disciplina delle
impugnazioni delle sentenze pronunciate in esito a giudizio
abbreviato, assoggettate, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza
della Corte di cassazione, nonostante siano anch'esse pronunciate a
seguito di procedimento in camera di consiglio, al regime dei termini
di cui all'art. 585, comma 1, lettera b), vale a dire a quello di
trenta giorni (con possibilità di elevazione di detto termine a
quarantacinque giorni nel caso previsto dall'art. 544, comma 3). Ma
la questione, sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza, pare trascendere lo specifico tertium per investire
l'intera disciplina dei termini quale prefigurata dal legislatore; al
quale si addebita di non aver conformato il regime dei termini per
l'impugnazione alla nuova tipologia della sentenza di non luogo a
procedere derivante dalla modifica dell'art. 425 del codice di
procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n.
105, che, sopprimendo la parola "evidente", figurante nel testo
originario e che qualificava le condizioni per la pronuncia di non
luogo a procedere fondata sul convincimento del giudice che il fatto
non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, ha conferito a tale
statuizione i caratteri propri di ogni sentenza. Cosicché, quando la
pronuncia camerale si concluda con un simile tipo di provvedimento
dovrebbe trovare applicazione la disciplina dei termini per
l'impugnazione relativa a tali statuizioni, non valendo certo come
razionale discrimine la procedura attraverso la quale si perviene
all'emanazione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.
Del resto, l'intervento legislativo ora ricordato avrebbe
generalizzato, in relazione alle sentenze, unregime dei termini
incentrato esclusivamente nella summa divisio, alla base delle
diverse cadenze cronologiche, "tra provvedimenti "semplici" e
provvedimenti "più o meno complessi" ". Una diversificazione la cui
immanenza nel sistema, quale unico criterio diretto a determinare gli
ambiti temporali a disposizione delle parti per impugnare la
sentenza, sarebbe comprovata, senza possibilità di equivoci, dal
raffronto, anzi, dalla combinazione tra l'art. 544 e l'art. 585 del
codice di procedura penale. Il richiamo del secondo alla disciplina
dell'art. 544 risponde, infatti, all'esigenza di apprestare una
regolamentazione dei termini per l'impugnazione condizionata al
contenuto (semplice, ordinario, complesso) della decisione. In tal
modo, la comparazione più significativa, e che dimostrerebbe
l'irrazionalità del sistema sopravvenuto alla novazione dell'art.
425, starebbe nella simmetria del regime dei termini per impugnare le
decisioni (e, quindi, anche la sentenza di non luogo a procedere)
pronunciate in esito a procedimento in camera di consiglio, il cui
contenuto può variare quanto a complessità, e le sentenze emesse in
esito a dibattimento (e, secondo l'interpretazione giurisprudenziale,
pure a seguito di rito abbreviato) quando venga contestuallnente
redatta la motivazione; decisioni, dunque, contrassegnate, per
definizione, da un tasso di difficoltà certo non consistente.
2. - La questione non è fondata.
Come si è già avuto occasione di precisare delineando l'intento
perseguito dal giudice a quo, il richiamo all'art. 112 della
Costituzione risulta davvero non pertinente, così da poter essere
subito disatteso.
E ciò non soltanto perché "il potere di appello del pubblico
ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione
penale come se di tale obbligo esso fosse - nel caso in cui la
sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o m parte le ragioni
dell'accusa - una proiezione necessaria ed ineludibile" (v. sentenza
n. 280 del 1995), tanto più quando vengano censurate, anziché
l'assenza del potere di impugnazione, le concrete modalità del suo
esercizio, ma anche perché il risultato divisato dal giudice a quo -
circoscritto, in funzione del parametro evocato, alla sola
impugnazione del pubblico ministero - viene direttamente a
compromettere l'osservanza del principio della parità delle parti,
considerato che pure l'imputato è legittimato (nei limiti indicati
dall'art. 428, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale) a
proporre appello nei confronti delle sentenze di non luogo a
procedere pronunciate a conclusione dell'udienza preliminare.
3. - Qualche precisazione maggiore merita la questione incentrata
sulla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Non appare mutile premettere che il legislatore del 1988, mosso
dalla esigenza di evitare i tempi morti del processo, profondamente
innovando rispetto alle previsioni dell'abrogato codice di rito, ha
costruito un regime dei termini per l'impugnazione che risulta molto
semplificato, anche se le differenziate cadenze temporali potrebbero
indurre a ritenere il contrario. Esso si risolve infatti nella
fissazione di tre fasce di termini (quindici, trenta e quarantacinque
giorni) stabiliti in relazione ai diversi tipi ed alla diversa
struttura dei provvedimenti e ciò nella logica connaturata al
sistema del codice vigente, il quale ha dettato una disciplina che
prevede, propno m aderenza alle nuove modalità di redazione e
pubblicazione della sentenza, quali risultanti dagli artt. 544 e 545,
la concentrazione dell'impugnazione in un unico atto (comprendente
sia la dichiarazione che i motivi). Cosi da perseguire l'esigenza di
immediata specificazione delle doglianze rivolte nei confronti del
provvedimento impugnato, al fine di garantire un minimo di serietà
del gravame, fin dalla sua proposizione pretendendo, a pena di
inammissibilità, che i motivi siano correlati a ciascuna delle
richieste mediante l'indicazione, chiara e determinata, per quanto
concisa, delle censure che si intendono muovere ai capi o punti della
decisione, che devono anch'essi essere specificamente indicati,
nonché degli elementi di diritto e di fatto che sorreggono ogni
richiesta (v. art. 581 del codice di procedura penale): un onere
informato a moduli di particolare rigore tanto che l'omessa
enunciazione dei motivi viene ad essere qualificata come causa di
inammissibilità originaria dell'impugnazione.
Un principio, quello adesso ricordato, operante, non soltanto per
l'impugnazione delle sentenze, ma pure per il gravame avverso
provvedimenti di tipo diverso, salvo espressa previsione contraria da
parte del legislatore (si pensi, al disposto dell'art. 309, comma 6,
del codice di procedura penale, che non richiede, quale condizione
per l'ammissibilità della richiesta di riesame, l'enunciazione dei
motivi).
Alla tipologia del provvedimento pronunciato si ricollega, poi, il
principio, ormai cosi consolidato nella giurisprudenza della Corte di
cassazione da assurgere al ruolo di "diritto vivente", secondo cui
rispetto alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato non è
operante l'unico termine dei quindici giorni contemplato dall'art.
585, comma 1, lettera a) per i provvedimenti camerali, ma trovano
applicazione i diversi termini di impugnazione derivanti dal richiamo
dell'art. 585 del codice di procedura penale all'art. 544 dello
stesso codice. E ciò per il rinvio ad opera dell'art. 442, comma 1
(che regola la decisione pronunciata all'esito del giudizio
abbreviato) agli artt. 529 e seguenti, tra i quali è, appunto,
compresa la disposizione dell'art. 544. Il tutto sul presupposto che
ilgiudizio abbreviato si caratterizza per il procedimento e per il
materiale probatorio utilizzabile, non per la decisione, che non è
diversa da quella adottata all'esito del dibattimento; donde la
coerenza di un assetto normafivo che richiama per la decisione le
regole del dibattimento anziché quelle proprie dell'udienza
preliminare. Con la conseguenza che i requisiti della sentenza sono
quelli previsti, non dall'art. 426, comma 1, del codice di procedura
penale, ma dall'art. 544 dello stesso codice, tanto che la sentenza
non può limitarsi ad "una esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione è fondata" (art. 426, comma 1, lettera
a) ma deve contenere la "concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto sui quali la decisione stessa è fondata con l'enunciazione
delle prove poste a base della decisione e le ragioni per le quali il
giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (art. 546, comma
1, lettera e), del codice di procedura penale).
A parte tali, pur significative, notazioni di ordine letterale, la
comparazione tra le due tipologie di sentenze, quella di condanna o
di assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato e quella di
non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare,
non può certo condurre alla conclusione che la diversità di regime
quanto ai termini per impugnare sia priva di ragionevolezza, cosi da
farne addirittura derivare l'arbitrarieta del regime differenziato
relativamente ai tempi a disposizione dell'interessato per proporre
impugnazione.
La decisione adottata a conclusione del giudizio abbreviato, pur se
emessa (salvo i casi - peraltro di indubbia valenza interpretativa -
in cui essa è adottata in esito a dibattimento, alla stregua del
decisum della sentenza n. 81 del 1991) in camera di consiglio, è una
sentenza pronunciata in giudizio ed è, quindi, contrassegnata - una
volta esperiti i mezzi di impugnazione o in caso di rinuncia agli
stessi - dall'attributo dell'irrevocabilità (art. 648, comma 1, del
codice di procedura penale): ciò che comporta il divieto del secondo
giudizio per lo stesso fatto (v. l'art. 649, comma 1, il quale
richiama il primo comma dell'ora ricordato art. 648), ed implica il
possibile prodursi di effetti, sia pure condizionati dalla presenza
di determinati presupposti, di natura extrapenale (v. artt. 651,
comma 2, e 652, comma 2, del codice di procedura penale).
La sentenza di non luogo a procedere, invece, non è mai in grado
di divenire irrevocabile e, come tale, è sottratta al regime del ne
bis in idem, restando, invece, designata da un mero effetto
preclusivo, rimuovibile, sia pure solo in presenza degli specifici
presupposti indicati dall'art. 434 del codice di procedura penale,
attraverso l'utilizzazione della revoca della sentenza stessa.
Di conseguenza, è la diversa natura degli effetti a rendere non
irragionevoli le diverse cadenze temporali stabilite dalla legge per
i due tipi di sentenze. Una differenza, certo, non attinta dalla
soppressione della parola "evidente" nell'art. 425 del codice di
procedura penale in forza della già ricordata novazione normativa.
Potendo qui ripetersi che la sentenza di. non luogo a procedere, pure
dopo la detta novazione, resta "una sentenza di tipo "processuale" ,
destinata a null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio
formulata dal pubblico ministero", tanto che il provvedimento di
rinvio a giudizio risulta imposto anche nelle ipotesi in cui sia
stata semplicemente ritenuta la "necessità di consentire, nella
dialettica del dibattimento, lo sviluppo di elementi non chiariti"
(v. sentenza n. 94 del 1997, nonché, soprattutto, sentenza n. 71 del
1996).
D'altro canto, ai fini della soluzione della questione ora al
vaglio della Corte non può farsi derivare alcun argomento dal
parallelismo istituibile tra i tempi a disposizione del giudice per
redigere la sentenza ed i termini a disposizione delle parti per
impugnare la sentenza stessa, con riverbero sui termini per impugnare
la sentenza di non luogo a procedere dopo l'innovazione introdotta
dalla legge n. 105 del 1993. Anche prima di tale innovazione,
infatti, era consentito al giudice, dopo la deliberazione, di
provvedere alla redazione dei motivi "non oltre il trentesimo giorno
da quello della pronuncia", senza che, peraltro, risultasse coinvolto
dall'utilizzazione del regime della "motivazione differita" il
termine per proporre impugnazione. Una disciplina, quella ora
ricordata, dalla quale emerge che difficoltà nella stesura dei
motivi erano configurabili anche nel sistema antecedente alla
soppressione della parola "evidente". E di tale disciplina il giudice
a quo ha mostrato di essere perfettamente a conoscenza non mancando
di precisare, anzi, come tra i casi di impossibilità di contestuale
redazione dei motivi rientrava (e rientra, ovviamente, ancora) pure
la difficoltà della decisione, indicata dai rimettenti nella
"necessità di includere nei motivi i risultati di un'accurata ncerca
giurisprudenziale sulla fattispecie legale posta in discussione".
Così, ancora una volta, dimostrandosi che le scelte del
legislatore relativamente ai termini per proporre l'impugnazione
nascono da ragioni composite e non soltanto dalla maggiore o minore
complessità della decisione, dato che vengono in rilievo anche
l'ambito di efficacia della pronuncia e la necessaria celerità della
procedura in relazione agli interessi coinvolti dalla statuizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1, lettera a) del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con le due
ordinanze in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte