Sentenza n. 207/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 798/1927
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto
comma, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798 (Ordinamento del servizio di
assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti
all'abbandono), convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 2838, promosso
con ordinanza emessa il 14 marzo 1973 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Quari Luigi e Riva Angiola ed altri,
iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio per "dichiarazione di maternità naturale"
promosso da Quari Luigi contro Riva Angiola, Maria, Carlotta e Adele,
il tribunale di Milano respingeva l'istanza formulata dall'attore
intesa ad ottenere l'esibizione da parte del Brefotrofio di Como del
fascicolo contenente la documentazione relativa alla sua nascita, colà
avvenuta, sul rilievo che la pubblica Amministrazione non può essere
costretta ad alcuna azione specifica che non sia espressamente prevista
dalla legge.
Ravvisata tuttavia la necessità di chiedere al riguardo
informazioni al Brefotrofio ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. e
ritenuto di non poter fare applicazione di detta norma in quanto l'art.
9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, vieta "rigorosamente
di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità
degli illegittimi" - comminando per i trasgressori le pene previste dal
codice penale per la violazione del segreto di ufficio e del segreto
professionale - il tribunale ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della indicata norma in riferimento all'art. 30, comma
terzo, Cost. che "assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima". Il contrasto appare ancor più evidente ove si
consideri che il comma quarto dell'art. 30 Cost. pone una riserva di
legge in tema di ricerca della paternità e non stabilisce, invece,
limiti di sorta rispetto alla ricerca della maternità.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono
costituite. È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che nelle proprie deduzioni depositate in cancelleria ha concluso per
l'infondatezza della proposta questione. La norma impugnata realizza
una migliore tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del
matrimonio giacché con le indagini rivolte ad individuare la madre è
possibile accertare le condizioni sanitarie di quest'ultima, si può
procurare l'allattamento materno al neonato e indurre la madre stessa a
riconoscerlo. Qualora non fosse imposto l'assoluto divieto di rivelare
l'esito di queste indagini lo scopo cui tende la norma ben di rado
sarebbe raggiunto e la mancata individuazione della madre si
ritorcerebbe in grave pregiudizio per il figlio. Il divieto sancito
dalla disposizione, rendendo più agevole l'individuazione, si inquadra
quindi nello spirito dei precetti contenuti negli artt. 30, 31 e 32
della Costituzione.
Il rilievo del tribunale secondo cui l'art. 30, comma quarto,
Cost., pone limiti alla ricerca della paternità e non della
maternità, non avrebbe alcun pregio in quanto, ad avviso della
Avvocatura, i limiti cui fa riferimento la norma costituzionale sono
quelli di carattere sostanziale indicati dall'art. 269 cod. civ.,
mentre la maternità naturale è dimostrata "provando l'identità di
colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla
donna, la quale si assume esserne la madre (art. 272, comma secondo,
cod. civ.).
Una volta, però, precisato il limite più ristretto per la
dichiarazione della paternità rispetto a quella di maternità sul
piano sostanziale, le due azioni soggiacciono alle stesse regole sul
piano probatorio tra le quali vi è anche quella del divieto di
rivelare atti o fatti che sono coperti dal segreto di ufficio o
professionale. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se sia in contrasto con l'art.
30, comma terzo, della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima, la disposizione contenuta
nell'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798,
sul'"Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi
abbandonati o esposti all'abbandono", la quale, con l'enunciare il
divieto penalmente sanzionato a carico della direzione sanitaria
dell'istituto ricoverante di rivelare l'esito delle indagini compiute
per accertare la maternità degli illegittimi, porrebbe un limite,
secondo l'ordinanza di rimessione, alla ricerca e alla dichiarazione
giudiziale della maternità.
2. - La questione non è fondata.
La lettera e il contenuto della norma denunciata indicano
chiaramente che lo scopo della stessa è unicamente rivolto alla tutela
della filiazione naturale.
Dispone, infatti, l'art. 9 che quando venga richiesta la pubblica
assistenza per un illegittimo abbandonato o esposto all'abbandono la
direzione dell'istituto che provvede al ricovero "deve compiere
riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare le
condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante
l'allattamento materno e di indurre la madre stessa a riconoscere il
figlio". In altre disposizioni dello stesso articolo il legislatore ha
altresì stabilito che la levatrice ed il medico, che hanno prestato
assistenza durante il parto alla madre dell'infante, sono tenuti a
rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini"; che,
infine, "è rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini
compiute per accertare la maternità degli illegittimi" sotto
comminatoria della applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle
sanzioni stabilite per i reati di rivelazione dei segreti di ufficio e
del segreto professionale - artt. 326 e 622 del codice penale vigente.
Ora è nel contesto di questa normativa che va inquadrata la
disposizione impugnata per coglierne l'esatta portata e il preciso
significato. Si comprenderà in tal modo che essa risulta dettata in
relazione ad un fine ben individuabile: agevolare la ricerca della
maternità dei fanciulli illegittimi abbandonati per assicurar loro una
migliore assistenza. Ed è ovvio che questo fine può essere più
agevolmente conseguito attribuendo il carattere della massima
riservatezza alle indagini svolte dall'istituto ricoverante.
La sanzione penale posta a garanzia del divieto di rivelare l'esito
di dette indagini assolve la funzione di stimolo ed esortazione per la
madre che abbia partorito un illegittimo ad avvicinare la sua creatura.
La sicurezza che la sua identificazione viene effettuata unicamente
allo scopo di giovare al figlio, che l'esito delle indagini resterà
rigorosamente segreto nei confronti di tutti e senza eccezione alcuna e
non potrà essere utilizzato per diversi scopi, consentirà in modo
più efficace la realizzazione della precipua finalità cui è
indirizzata la norma in esame che consiste nell'assicurare all'infante,
specie nel momento più delicato del primo periodo della sua vita,
quella tutela e quell'assistenza di cui ha maggior bisogno e che
soltanto la presenza attiva e l'affetto materno possono dare in idonea
misura.
E poiché queste finalità, al cui perseguimento concorre la norma
censurata, sicuramente rientrano nella tutela sociale che l'art. 30,
comma terzo, Cost. garantisce ai figli nati fuori del matrimonio, deve
concludersi per l'infondatezza della proposta questione di legittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798,
sull'"Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi
abbandonati o esposti all'abbandono" sollevata con ordinanza 14 marzo
1973 dal tribunale di Milano in riferimento all'art. 30, comma terzo,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTIOSTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte