Sentenza n. 207/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 104, primo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Giudice istruttore del
Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di
Ruggieri Antonio, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno
1981;
2) ordinanza emessa il 6 gennaio 1982 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Cucinotta
Marco, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 dal Giudice istruttore
del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Campo
Francesco, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 dell'anno
1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Udito l'Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Ruggieri
Antonio, il Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari ha
sollevato, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 104, primo comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Rilevato che i fatti oggetto delle imputazioni erano considerati,
al momento in cui vennero commessi, reati militari e che l'imputato,
quale "componente il corpo delle guardie di pubblica sicurezza", era
un militare in servizio alle armi assoggettato alla giurisdizione
penale militare, perché appartenente alle Forze armate, il giudice a
quo ha ravvisato lesione dell'art. 103, terzo comma, della
Costituzione ad opera dell'art. 104 della legge n. 121 del 1981,
laddove viene stabilito che tutti i processi penali pendenti, a
carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, davanti ai tribunali militari, sono trasferiti
all'autorità giudiziaria ordinaria.
Ad avviso del giudice a quo, l'art. 103, terzo comma, della
Costituzione ha riservato ai tribunali militari "in modo esclusivo",
in tempo di pace, la cognizione dei reati militari commessi da
appartenenti alla Forze armate, "operando, in dipendenza del limite
fissato, la vis attractiva del giudice ordinario ed intervenendo,
conseguentemente, l'assorbimento della giurisdizione penale militare
da parte di detto giudice ordinario soltanto" nell'ipotesi prevista
dall'art. 264 del codice penale militare di pace.
Poiché l'esclusività della cognizione dei tribunali militari
opera in relazione al tempus commissi delicti (v. art. 15 del codice
penale militare di pace) e poiché la condizione del soggetto attivo,
attenendo al contenuto stesso del reato, opera in relazione al
momento in cui questo si verifica, ne consegue che il colpevole è
assoggettato alla giurisdizione penale militare per i reati
"commessi" durante il servizio militare, anche se "scoperti o
giudicati" quando si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere
alle Forze armate dello Stato. Né può trovare applicazione,
trattandosi di successione di leggi processuali, il principio della
legge più favorevole.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 25 novembre 1981.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Deduce in primo luogo l'Avvocatura che, superata l'antinomia solo
apparente rilevabile fra gli artt. 15 del codice penale militare di
pace e 104, primo comma, della legge n. 121 del 1981, da un lato, e
l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dall' altro, l'ambito di
applicabilità di quest'ultimo va, alla stregua della giurisprudenza
costituzionale, correttamente identificato non nel senso
dell'"esclusività" della giurisdizione penale militare in tempo di
pace, ma, per la deroga al principio dell'unità della giurisdizione
che esso comporta, nel senso della "preferenza" della giurisdizione
ordinaria.
E ciò perché la Costituzione ha certamente voluto la
sopravvivenza della giurisdizione militare, "ma, in relazione alla
natura derogatoria che essa presenta rispetto a quella ordinaria, è
da ritenere abbia inibito qualsiasi sconfinamento dei tribunali
militari in materia di reati comuni, nonché di soggetti non
appartenenti alle Forze armate, mentre non è vero il reciproco e,
cioè, i magistrati penali ordinari possono giudicare i reati
militari purché vi sia un congruo collegamento con la sfera tipica
della loro funzione".
Ne consegue che può ritenersi razionale la sussistenza di una vis
attractiva che rende ineccepibile la previsione del trasferimento dei
procedimenti in corso nei confronti del personale proveniente dal
disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza alla cognizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Quanto, poi, al dedotto contrasto dell'art. 104, primo comma,
della legge n. 121 del 1981 con l'art. 15 del codice penale militare
di pace, l'Avvocatura rileva che le due norme operano su piani
diversi. Mentre nella fattispecie prevista dall'art. 15 del codice
penale militare di pace "si verte in ipotesi di cessazione di
appartenenza alle Forze armate dello Stato di soggetti per cessazione
del loro precedente status in funzione di vicende fisiologicamente
collegantesi alla vita dei medesimi", nella fattispecie prevista
dall'art. 104, primo comma, della legge 121 del 1981 "si verte in
ipotesi di perdita dello status di militari in virtù dell'entrata in
vigore di una legge che quello status, prima esistente, ha per intero
modificato, sostituendo all'applicabilità della legge penale
militare una rosa di figure di reati propri per il personale della
polizia di Stato". La legge n. 121 del 1981, quindi, ha operato,
anzitutto, sul piano del diritto penale sostanziale, escludendo
l'assoggettamento degli ex appartenenti al Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza alla legge penale militare, in seguito
all'intervenuta "smilitarizzazione" del personale, " situazione,
questa, ben diversa rispetto all'altra presa in considerazione nella
parte terminale dell'art. 15 del c.p.m.p.".
Tale constatazione, conclude l'Avvocatura, porrebbe il problema
delle norme di diritto penale sostanziale applicabili e
dell'operatività, nella specie, del secondo e del terzo comma
dell'art. 2 del codice penale, ma tale problema non avrebbe motivo di
essere affrontato, in quanto, "se pur residuasse nel giudice,
militare od ordinario che sia, la sola competenza di dichiarare che
il fatto non è previsto dalla legge come reato, sarebbe pur sempre
rilevante lo stabilire se la giurisdizione, anche entro quei limiti,
spetti al giudice militare od ordinario".
2. - Una analoga questione è stata sollevata dal Giudice
istruttore del Tribunale di Mantova, con ordinanza del 6 gennaio
1982, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Cucinotta
Marco.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 15 settembre 1982.
Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata.
3. - Nel corso del procedimento penale a carico dell'agente di
pubblica sicurezza Campo Francesco, imputato di furto continuato
militare, il Giudice istruttore del Tribunale di Roma ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 103,
terzo comma, della Costituzione, "in relazione" agli artt. 15, 16 e
263 del codice penale militare di pace, questione di legittimità
dell'art. 104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, "in
quanto, prevedendo che i procedimenti pendenti a carico del personale
del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. davanti ai Tribunali
militari sono trasferiti alla Corte di Appello e alla Corte di Assise
di Appello competenti per territorio, attua un trattamento
ingiustificato e in contrasto con i principi generali".
L'art. 3, primo comma, della Costituzione sarebbe violato,
perché, nonostante che gli artt. 15, 16 e 263 del codice penale
militare di pace, in armonia con il princìpio "della parità di
trattamento di casi eguali di fronte alla legge", stabiliscano la
sottoposizione alla giurisdizione militare sia del militare in
servizio sia del militare considerato tale sia del militare in
congedo assoluto sia del militare di fatto, anche se il reato
contestato venga scoperto dopo che abbiano cessato di appartenere
alle Forze armate, la norma impugnata "applica un trattamento del
tutto diverso e ingiustificato per il personale del disciolto Corpo
delle Guardie di P.S. perché assoggetta alla giurisdizione ordinaria
i procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in
vigore".
Non ricorrerebbero "ragioni giuridiche per ritenere diversa la
condizione del militare, anche di fatto, che commetta reato militare,
scoperto anche quando non appartenga più alle Forze armate (per
congedo o inidoneità) rispetto alla condizione dell'appartenente al
disciolto Corpo di agenti di P.S. quando abbia commesso il reato in
epoca antecedente alla entrata in vigore della legge".
Sarebbe, altresì, vulnerato il principio costituzionale del
giudice naturale precostituito per legge, dato che l'art. 104, primo
comma, della legge n. 121 del 1981 dispone una eccezione alle regole
generali sulla competenza solo per i reati commessi da una categoria
di soggetti già appartenenti alle Forze armate, mediante
l'"istituzione a posteriori del giudice che dovrà" giudicarli.
Sarebbe violato, infine, l'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, per la deroga al princìpio "della esclusiva
giurisdizione del giudice militare", "malgrado continuino a permanere
i presupposti oggettivi e soggettivi per sottoporre il cittadino alla
speciale giurisdizione militare".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 3 novembre 1982.
Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze in esame, tutte emanate nella fase
istruttoria (la prima dal Giudice istruttore del Tribunale militare
di Bari, la seconda dal Giudice istruttore del Tribunale di Mantova,
la terza dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma), sottopongono
alla Corte questioni di legittimità costituzionale strettamente
connesse, quando addirittura non coincidenti. I relativi giudizi
vanno, pertanto, riuniti onde essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art. 104, primo comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza).
Si tratta dell'articolo con cui - in conformità al principio che,
salvo diversa statuizione del legislatore, vuole applicabili anche ai
procedimenti in corso le norme modificatrici della giurisdizione o
della competenza - la legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo aver
disposto lo scioglimento del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza (art. 23, primo comma) e la smilitarizzazione di tutti i
suoi componenti, conseguentemente assoggettandoli "alla giurisdizione
penale dell'autorità giudiziaria ordinaria" (art. 71), detta alcune
norme transitorie in materia di giurisdizione. Più in particolare,
il primo comma stabilisce che "I procedimenti pendenti a carico del
personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità
giudiziaria competente per territorio e per materia".
3. - Chiamati ad occuparsi di procedimenti già "trasferiti"
(Tribunale di Mantova, Tribunale di Roma) o ancora "da trasferire"
(Tribunale militare di Bari), il tutto appunto in applicazione
dell'art. 104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i
giudici a quibus ne denunciano il contrasto con l'art. 103, terzo
comma, della Costituzione, in quanto i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate - quali sicuramente erano al momento
dei fatti loro addebitati gli imputati dei tre procedimenti in corso
- sono da intendersi "riservati" (reg. ord. n. 557 del 1981) in tempo
di pace alla giurisdizione "esclusiva" (reg. ord. n. 332 del 1982)
dei tribunali militari, senza che a nulla rilevi la cessazione
dell'appartenenza alle Forze armate posteriormente alla commissione
del reato (reg. ord. n. 196 del 1982).
Ad avviso del Giudice istruttore del Tribunale di Roma, l'art.
104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, violerebbe
altresì gli artt. 25 e 3, primo comma, della Costituzione: l'art.
25, primo comma, in quanto "sottrae l'appartenente al disciolto Corpo
degli agenti di P.S. al giudice precostituito per legge", realizzando
"una istituzione a posteriori del giudice che dovrà giudicarlo", e
l'art. 3, in quanto prevede "un trattamento del tutto diverso e
ingiustificato" rispetto a quello che, in ordine all'applicazione
della legge penale militare nel tempo, stabiliscono sia l'art. 15 sia
l'art. 16 del codice penale militare di pace, entrambi richiamati,
seppur solamente nella motivazione, anche dal Giudice istruttore del
Tribunale militare di Bari.
4. - Nessuna delle questioni risulta fondata.
Non lo è, anzitutto, quella, più generalmente dedotta, che fa
riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione. Sin dalla
sentenza n. 29 del 1958, questa Corte ha escluso che da tale comma
possa desumersi "l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una
competenza dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso
inderogabile, in confronto della competenza attribuita al giudice
ordinario", "da considerare, per il tempo di pace, come la
giurisdizione normale". L'assunto è stato, poi, più volte ribadito,
così da assumere "permanente validità" (v. la sentenza n. 81 del
1980; ed ancora le sentenze n. 112 e n. 113 del 1986), nel senso che
l'uso dell'avverbio "soltanto" da parte dell'art. 103, terzo comma,
della Costituzione - lungi dal rappresentare la fonte di una riserva
di giurisdizione e, quindi, di una giurisdizione esclusiva per i
tribunali militari in tempo di pace - sta ad esprimere la chiara
volontà che la giurisdizione militare in tempo di pace resti
circoscritta entro limiti per nessuna ragione oltrepassabili nei
confronti della giurisdizione ordinaria. Questa, pertanto, può ben
subentrare a quella, ogni volta che il legislatore pervenga ad
individuare una ragione giustificatrice, che, senza vincolarlo, lo
induca ad optare per la giurisdizione normale: così accade nei casi
di connessione individuati dall'art. 264 del codice penale militare
di pace, quale sostituito ad opera della legge 23 marzo 1956, n. 167
(v. le sentenze n. 29 del 1958, n. 196 del 1976 e n. 206 del 1987);
così nel caso, ora in esame, di un successivo venir meno per
l'imputato della qualità di appartenente alle Forze armate a causa
dell'intervenuta smilitarizzazione dello specifico Corpo di
appartenenza.
Del resto, per un'esatta valutazione dei termini del problema
occorre tener conto di tutti gli aspetti, penalmente rilevanti, della
riforma che ha portato alla smilitarizzazione del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza. Essi non si limitano certo ai mutamenti di
giurisdizione. È lo stesso art. 71, già ricordato, a precisare che
l'assoggettamento alla giurisdizione ordinaria ha luogo "secondo le
norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli",
caratterizzati dalla previsione di alcune nuove fattispecie
criminose, non senza riverberi sui rapporti con la normativa del
codice penale comune, anche per la necessità di tener conto
dell'art. 2, secondo comma, di tale codice. Rapporti, questi, che
l'autorità giudiziaria ordinaria può in ogni caso valutare nel modo
più adeguato.
5. - Ancor meno condivisibile è la questione prospettata in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Dei due precedenti di questa Corte (sentenza n. 56 del 1967 e n.
128 del 1969), invocati dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma
a sostegno della tesi secondo cui sarebbero sempre illegittime le
norme "istitutive a posteriori del giudice che dovrà giudicare",
soltanto il primo attiene a fattispecie del genere in esame, ma le
conclusioni da esso raggiunte sono ben diverse da quelle che vorrebbe
trarne il giudice a quo. Chiamata a pronunciarsi nell'occasione su
una norma che, in seguito alla modifica delle circoscrizioni
territoriali di alcuni uffici giudiziari, aveva devoluto gli affari
non ancora in decisione nel momento dell'entrata in vigore delle
nuove circoscrizioni alla cognizione degli uffici divenuti competenti
in forza del nuovo assetto territoriale, la Corte ne aveva escluso
ogni contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione,
ravvisando la violazione di quest'ultimo non già quando "il giudice
venga designato a posteriori in relazione a un determinato tipo di
controversia", come erroneamente trascrive l'ordinanza di rimessione,
bensì quando "il giudice venga designato a posteriori in relazione
ad una determinata controversia".
Né va dimenticato che tale punto di vista è stato riaffermato,
con ancor più diffuse argomentazioni, in ordine alle norme
transitorie dettate dal decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2,
convertito nella legge 8 marzo 1975, n. 48, relativamente al
mutamento della competenza per materia introdotto dall'art. 1 della
legge 14 ottobre 1974, n. 497, con riguardo ai reati di rapina
aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo
di rapina o di estorsione: come osserva, tra l'altro, la sentenza n.
72 del 1976, il principio del giudice naturale precostituito per
legge "viene rispettato quando la legge, sia pure con effetto anche
sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri
diretti ad individuare il giudice competente, poiché in tali casi
'lo spostamento di competenza non avviene in conseguenza di una
deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una
determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo
ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice
naturale - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile
potere di merito, sostituisce a quello vigente'".
6. - Del pari inaccoglibili sono le considerazioni volte a
dimostrare, sotto un duplice profilo, l'esistenza di un contrasto con
l'art. 3 della Costituzione. Infatti, né l'invocata disparità di
trattamento con l'art. 15 del codice penale militare di pace, né
l'invocata disparità di trattamento con l'art. 16 dello stesso
codice appaiono tali da integrare una violazione del principio di
eguaglianza da parte dell'art. 104, primo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121.
La situazione oggetto dell'art. 16 del codice penale militare di
pace, in base al quale "La legge penale militare si applica alle
persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché,
posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità
dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze
stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle
armi", non può certo dirsi omogenea rispetto a quella di chi abbia
appartenuto, per un periodo più o meno lungo, alle forze armate in
piena regolarità di rapporti, perdendo poi tale status a seguito di
una riforma legislativa, che ha profondamente mutato la natura di
quei rapporti con l'Amministrazione dello Stato. E tanto basta ad
escludere la proponibilità stessa di una comparazione nell'ottica
dell'art. 3 della Costituzione.
Omogenea si appalesa, invece, la situazione oggetto dell'art. 15
del codice penale militare di pace, in base al quale "La legge penale
militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio
militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si
trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate
dello Stato", ma la differenza di trattamento che, nel raffronto,
caratterizza la previsione dell'art. 104 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, non risulta affatto priva di ogni razionalità.
Come ben sottolineato dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, "i fenomeni
presi in considerazione dalle due norme sono fondamentalmente
diversi". Ed invero, mentre nel caso dell'art. 15 del codice penale
militare di pace "si verte in ipotesi di cessazione del precedente
status di militari in funzione di vicende fisiologicamente
collegantesi alla vita dei singoli soggetti", nel caso attinente alla
smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza "si
verte in ipotesi di perdita dello status di militari in virtù
dell'entrata in vigore di una legge che quello status, prima
esistente, ha per intero modificato".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma,
e 103, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte