Sentenza n. 207/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 41Testo unico IVA
- art. 29legge 516/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 41, quarto comma, e 58, quarto comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 516
(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria); promossi con ordinanze emesse il 20
aprile e il 20 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Alessandria, il 21 settembre 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Alessandria e il 12 luglio 1986 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Novara, iscritte
rispettivamente ai nn. 568 e 569 del registro ordinanze 1981, al n.
655 del registro ordinanze 1986 e al n. 47 del registro ordinanze
1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352
dell'anno 1981, n. 55 - prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 13 -
prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due procedimenti di appello concernenti avvisi
di irrogazione di pene pecuniarie notificati dall'Ufficio IVA di
Alessandria a Greppi Giuseppe e Bonivento Livio nella loro qualità
di cessionari di merce, a seguito di rettifiche di accertamenti
effettuati nei confronti delle ditte venditrici, la Commissione
tributaria di secondo grado di Alessandria sollevava, con due
ordinanze di identico contenuto emesse il 20 aprile e il 20 maggio
1981 (r.o. 568 e 569/81), questioni di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 41, quarto comma
(nel testo vigente prima delle modifiche apportate mediante il d.P.R.
29 gennaio 1979, n. 24, con effetto dal 1° aprile 1979), e 58, quarto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istitutivo dell'I.V.A.): e
ciò, precisamente, nella parte in cui dette norme "escludono per la
sola ditta acquirente il diritto alla contestazione dell'accertamento
e la facoltà di avvalersi del beneficio del pagamento di un terzo
(recte = sesto) del massimo della pena pecuniaria irroganda".
Ad avviso del giudice a quo, il censurato art. 41, quarto comma,
del d.P.R. n. 633/72 - che prevedeva nella sua originaria
formulazione la responsabilità solidale del cessionario per il
pagamento delle pene pecuniarie - determinerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento, anche sotto il profilo della tutela dei
diritti, tra due soggetti di un medesimo rapporto giuridico, ad uno
dei quali (appunto il cessionario) sarebbe preclusa la facoltà di
ricorso ai fini di un esatto accertamento e dell'esame degli stessi
elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente. Inoltre,
sarebbe preclusa a priori al cessionario anche la facoltà, prevista
dal censurato art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972, di
estinguere il debito col pagamento soltanto di un sesto del massimo
della pena.
2. - Identiche questioni venivano sollevate dalla Commissione
tributaria di primo grado di Novara, con ordinanza del 12 luglio 1986
(r.o. 47/87), nel corso del procedimento iniziato dalla società di
fatto Martinelli e Trail avverso l'avviso di irrogazione di pene
pecuniarie notificatole dal locale Ufficio I.V.A., nella qualità di
cessionaria di merce venduta dalla ditta Citotex senza emissione di
fattura.
3. - Nel corso del procedimento iniziato da Carretti Roberto
avverso l'avviso di rettifica e di irrogazione di pene pecuniarie
notificatogli dall'Ufficio I.V.A. di Alessandria, nella sua qualità
di acquirente di merce venduta senza emissione di fattura dalla
s.a.s. Fidass, poi dichiarata fallita, la Commissione tributaria di
primo grado di Alessandria sollevava, con ordinanza del 21 settembre
1985 (r.o. 655/86), le medesime questioni di legittimità
costituzionale dei citati artt. 41, quarto comma, e 58, quarto comma,
del d.P.R. n. 633/72, nonché quella - strettamente connessa -
dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (c.d. condono
tributario), in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.
La censura, oltre che per i motivi anzidetti, è sollevata anche
in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., in quanto, secondo
detta Commissione "molto spesso il cessionario si trova a dover
assolvere una pena pecuniaria superiore ai minimi di legge poiché
liquidata tenendo conto della personalità dell'autore della
violazione, vale a dire del cedente".
4. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, deducendo l'infondatezza delle prime due questioni; ed
aggiungendo, quanto a quella relativa all'art. 27 Cost.,
l'irrilevanza, in quanto il principio della personalità della pena
non si estende alle sanzioni amministrative. Considerato in diritto
1. - I giudizi, concernendo questioni sostanzialmente analoghe o
connesse, vanno riuniti e decisi congiuntamente.
2. - La prima di esse, che è quella fondamentale, concerne l'art.
41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo,
applicabile alla specie, vigente anteriormente alle modifiche
apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Per quanto qui
interessa, va precisato che la norma indicata dispone che nel caso di
violazioni dell'obbligo di fatturazione - previste nei primi tre
commi dello stesso articolo - il cessionario del bene o il
committente del servizio è obbligato al pagamento della pena
pecuniaria in solido con l'autore della violazione, per il solo fatto
di avere effettuato l'operazione nell'esercizio di un'impresa, arte o
professione. La disposizione è censurata dai giudici rimettenti in
quanto non consentirebbe al cessionario di ricorrere al fine di
contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi
costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente, con conseguente
violazione degli artt. 3 e 24 Cost. La questione non è però
fondata.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria,
infatti, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da
quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi
civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non
determina nei suoi confronti alcuna preclusione e ben può egli,
quindi - come rileva anche l'Avvocatura dello Stato - far valere le
proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli è consentito
intentare allorquando gli sarà notificato l'atto relativo alla
sanzione) e il suo ricorso può investire sia la sanzione irrogata,
sia i presupposti di fatto in base ai quali è stata applicata (cfr.
sent. n. 348/87).
3. - Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine alla
questione, sollevata dalla sola Commissione tributaria di primo grado
di Alessandria (r.o. 655/86), relativa all'art. 29 della legge 7
agosto 1982, n. 516 (c.d. condono tributario), nella parte in cui
dispone che le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del
d.P.R. n. 633/72 non si applicano nei casi in cui "l'imposta resti
definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato
nella dichiarazione integrativa". La norma è censurata in quanto non
consentirebbe al cessionario del bene di fruire del condono, dato che
tale rimedio - secondo la norma impugnata - è consentito unicamente
nei casi in cui vi è ancora possibilità di contestazione circa la
debenza dell'imposta e non soltanto in merito alla sanzione:
possibilità questa che non si verifica per il cessionario, secondo
il giudice a quo, in quanto al responsabile solidale viene notificato
soltanto stralcio dell'avviso di rettifica e di irrogazione delle
sanzioni, allorché il relativo provvedimento è ormai divenuto
definitivo per mancata opposizione da parte del responsabile
principale.
Anche tale questione non è fondata. Premesso, infatti, che nella
fattispecie trattasi di fatti relativi a periodi di imposta
precedenti il 1979 e quindi ad epoca in cui ancora vigeva il
principio della responsabilità solidale del cessionario, per non
essere ancora intervenuto il d.P.R. n. 24 del 1979, le considerazioni
sopra svolte in merito alla possibilità per il cessionario, cui
venga notificato il solo avviso di irrogazione della sanzione, di
tutelare pienamente la sua posizione, valgono, per la medesima ratio,
in tema di condono, essendogli consentita anche in tale sede la
tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione.
4. - Infine, la Commissione tributaria di primo grado di
Alessandria solleva la questione di legittimità costituzionale dei
citati artt. 41 del d.P.R. n. 633/72 e 29 della legge n. 516/82 anche
in riferimento all'art. 27 Cost., in quanto dette norme
consentirebbero di irrogare al cessionario una pena pecuniaria
tenendo conto non della sua personalità, ma di quella del cedente.
La questione è chiaramente infondata, in quanto, per costante
giurisprudenza di questa Corte, il principio della personalità della
pena di cui allo invocato parametro costituzionale opera
esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha
alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura (da ult. ord. n.
502/87).
5. - Resta da esaminare la questione, sollevata da tutte le
ordinanze, relativa all'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n.
633 del 1972, modificato (ma in una parte che non rileva nella
fattispecie), con effetto dal gennaio 1973, dal d.P.R. n. 24 del
1979. Esso dispone che la pena pecuniaria non può essere irrogata
qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di
constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una
somma pari ad un sesto del massimo della pena.
I giudici rimettenti deducono che la norma viola gli artt. 3 e 24
Cost. in quanto la facoltà da essa riconosciuta di beneficiare della
conciliazione amministrativa versando un solo sesto del massimo della
pena sarebbe esercitabile dal solo responsabile principale (cedente)
e non anche dal cessionario: il che - secondo le dette ordinanze -
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra due
soggetti di un medesimo rapporto giuridico.
La questione è fondata.
Non possono, infatti, essere tollerate irrazionali diseguaglianze
tra i coobbligati senza una razionale giustificazione e la denunciata
disparità in tema di fruibilità del beneficio della riduzione della
sanzione non appare giustificata da alcuna ratio. In particolare, non
è condivisibile la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui le
posizioni del cedente e del cessionario sarebbero diverse potendo
quest'ultimo, a differenza del primo, sottrarsi completamente al
pagamento della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 41, quarto comma,
seconda parte del d.P.R. n. 633/72: trattasi, invero, di aspetto che
non incide sulla questione in esame, in quanto il fatto che il
cessionario possa, a certe condizioni, liberarsi dalla
responsabilità non vale ad eliminare la irrazionalità della
esclusione del cessionario stesso dal diverso beneficio della
definizione agevolata in via amministrativa.
Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in
cui non prevede che anche il cessionario del bene (o il committente
del servizio) possa versare all'ufficio una somma pari ad un sesto
del massimo della pena, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione sopra indicata ( sub 2).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alle
modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Alessandria e dalle Commissioni tributarie di primo
grado della stessa città e di Novara con tutte le ordinanze indicate
in epigrafe;
b) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 7
agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria con
l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 655/86);
c) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale delle norme suindicate sollevata, in riferimento
all'art. 27 Cost., dalla stessa Commissione tributaria di primo grado
di Alessandria con l'ordinanza sopra indicata (n. 655/86);
d) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non
prevede che anche il cessionario del bene, o il committente del
servizio, può beneficiare della conciliazione amministrativa
versando all'ufficio finanziario una somma pari ad un sesto del
massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni
dalla notificazione dell'atto concernente la sanzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte