Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma

primo, 89 e 140, ultimo comma del Testo Unico 29 gennaio 1958, n. 645

(Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 della Commissione

Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla

Intendenza di Finanza e Maggio Nicola, iscritta al n. 273 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 25 giugno 1987 dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla

Intendenza di Finanza e La Tersa Ulderico, iscritta al n. 274 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla

Intendenza di Finanza e Neri Amedeo iscritta al n. 275 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con ordinanze 22 gennaio 1987 (R.O. n. 273 del

1988), 25 giugno 1987 (R.O. n. 274 del 1988) e 18 giugno 1987 (R.O.

n. 275 del 1988), la Commissione tributaria di secondo grado di Roma

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 85, 87, primo

comma, 89 e 140, ultimo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

nella parte in cui non prevedono che, dall'imponibile da assoggettare

ad imposta, riguardo alle indennità di buonuscita corrisposte

dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, vada detratta una somma pari

alla percentuale della indennità stessa corrispondente al rapporto

esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del

2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota

complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al

fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;

Considerato che l'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958

(nel testo derivante dalle modifiche apportate dalla legge n. 168 del

1962) stabiliva che, ai fini della sottoposizione all'imposta di

R.M., le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al

reddito di lavoro subordinato;

che l'art. 85 del d.P.R. n. 645 del 1958 riguardava la

classificazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile,

includendo nella categoria C/2 i redditi di lavoro subordinato e le

indennità connesse;

che in relazione a tali norme la questione appare non

adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non

manifesta infondatezza, tenuto conto che nell'ordinanza di rimessione

non si contesta la tassabilità delle indennità di buonuscita

erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, ma solo le modalità

della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R.M. e

complementare, le quali sono regolate dagli artt. 89 e 140 del d.P.R.

n. 645 del 1958 e non dagli artt. 85 e 87;

che gli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, sono stati

già dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui

non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada

detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di

buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del

collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a

carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del

contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza

dell'E.N.P.A.S. (cfr. sentenza 19 novembre 1987, n. 400);

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 85 e 87, primo comma, del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle

leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, con le ordinanze della Commissione tributaria

di secondo grado di Roma indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140,

ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le

stesse ordinanze, già dichiarati costituzionalmente illegittimi,

nella parte impugnata, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte