Sentenza n. 207/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 21 aprile 1993 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile
vertente tra Mosca Ersilia e S.p.a. Industria Componenti Plastici,
iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento ingiuntivo promosso da Ersilia
Mosca nei confronti della S.p.a. Industria Componenti Plastici per il
pagamento del trattamento di fine rapporto con rivalutazione della
somma capitale e interessi legali dal giorno della maturazione del
credito, il Pretore di Milano, con ordinanza del 21 aprile 1993, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,
terzo comma, cod. proc. civ. per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza,
sia sotto il profilo del principio di eguaglianza.
Sotto il primo profilo, l'illegittimità costituzionale è
sopravvenuta, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla legge
26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato il saggio degli interessi
legali, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dal cinque al dieci per
cento. Nell'ipotesi dall'art 429 cod. proc. civ., il quale, secondo
l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza, prevede il cumulo
della rivalutazione con gli interessi legali (calcolati sulla somma
rivalutata), l'applicazione del nuovo saggio di interessi comporta un
irrazionale eccesso di tutela dei crediti di lavoro rispetto al
prezzo di mercato del denaro.
Sotto il secondo profilo, il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione sarebbe sopravvenuto in seguito alla sentenza di questa
Corte n. 156 del 1991. Una volta estesa ai crediti previdenziali, la
tutela privilegiata dell'art. 429 non può più essere giustificata
adducendo "la necessità di porre una remora alla resistenza e agli
ingiustificati ritardi dei datori di lavoro nell'adempimento delle
loro obbligazioni". Perciò, la responsabilità per ritardo
dell'adempimento dei crediti di lavoro dovrebbe essere ricondotta nei
limiti della disciplina generale dell'art. 1224 cod. civ. come
interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la
sentenza n. 5299 del 1989.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
L'interveniente osserva che questa Corte ha avuto occasione di
affermare a più riprese le ragioni che sono a fondamento del
trattamento particolare riservato ai crediti di lavoro,
individuandole, tra l'altro, nel riequilibrio dell'arricchimento
conseguito dal datore di lavoro e nella remora all'inadempimento.
Tali ragioni permangono tuttora, né risultano scalfite dalla nuova
disciplina del tasso di interesse. Se, infatti, la rivalutazione è
parte del credito, come ritiene la giurisprudenza prevalente, anche
su questa parte gli interessi non possono che essere calcolati al
tasso legale, quale che esso sia. La fattispecie va valutata anche
dal lato di chi ritarda il pagamento. E sotto tale aspetto il cumulo
di rivalutazione e interessi non sarebbe irragionevole.
Non si possono trarre argomenti contrari dalla diversa disciplina
introdotta per i criteri previdenziali, diversa essendone la ratio
rispetto alla disciplina particolare dei crediti di lavoro. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Milano impugna l'art. 429, terzo comma, cod.
proc. civ., "in quanto riserva un trattamento deteriore ai datori di
lavoro e agli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni", i
quali sono invece soggetti alla normativa contenuta nell'art. 1224
cod. civ.
L'impugnativa è proposta in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza
sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, e
corrispondentemente è articolata, nella motivazione, in due
questioni distinte:
a) incostituzionalità della norma denunciata perché il cumulo
della rivalutazione con gli interessi legali, elevati al dieci per
cento dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, accorda ai crediti di
lavoro un eccesso irragionevole di tutela;
b) incostituzionalità del privilegio previsto dalla norma
denunciata perché, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 156
del 1991, è venuta meno la ragione che poteva giustificare il
diverso trattamento dei crediti di lavoro rispetto alle altre
obbligazioni pecuniarie regolate dalla norma generale dell'art. 1224
cod. civ.
2. - In relazione ai crediti previdenziali l'impugnativa è
inammissibile per la duplice ragione che oggetto del giudizio a quo
è un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha
riguardo la norma impugnata.
3. - La questione sub-a) è inammissibile perché impegna la sfera
riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore.
Il giudice remittente fa proprio, in sostanza, l'argomento con cui
all'indomani della legge n. 353 del 1990 una parte della dottrina
civilistica ha avanzato sospetti di sopravvenuta incostituzionalità
dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. La ratio dell'art. 1
della legge, che ha modificato l'art. 1284, primo comma, cod. civ.,
sarebbe quella di inglobare nel saggio degli interessi legali, oltre
al corrispettivo per l'uso del denaro, anche un compenso forfettario
per il diminuito potere di acquisto della somma capitale a causa dei
processi inflattivi. Perciò, dopo il 1 gennaio 1991, il cumulo
dell'importo della svalutazione con gli interessi legali (mentre per
gli altri crediti vale la regola del non cumulo), comporterebbe per i
crediti di lavoro una irrazionale duplicazione di copertura del
deprezzamento della moneta. In virtù del cumulo l'interesse nominale
del dieci per cento stabilito dal nuovo testo dell'art. 1284 cod.
civ. si converte, nell'ipotesi dell'art. 429 cod. proc. civ., in
interesse reale: il che è ritenuto eccessivo.
L'irrazionalità emerge dal punto di vista dell'analisi economica,
la quale non distingue, a differenza dell'analisi giuridica, tra
godimento legittimo di una somma di denaro in base a un rapporto di
credito e godimento illegittimo per mancato tempestivo pagamento del
debito. Non si potrebbe obiettare che l'aumento del saggio degli
interessi legali è stato disposto con riguardo agli interessi
corrispettivi, e dunque gli interessi nella misura del dieci per
cento sono dovuti indipendentemente dall'inflazione: una norma
giuridica non può essere compresa separandola dal problema al quale
ha inteso rispondere, e non c'è dubbio, secondo la dottrina sopra
riferita, che l'art. 1 della legge n. 353 ha voluto rispondere
all'esigenza di un livello del saggio di interesse che scontasse
forfettariamente anche la svalutazione della moneta. Ma questa
razionalizzazione del nuovo art. 1284 cod. civ. non è trasferibile
tout court nell'analisi giuridica delle fattispecie di mora debendi,
dove non si tratta di regolare un rapporto che dà titolo (oneroso)
al godimento temporaneo di una somma di denaro spettante ad altri,
bensì di valutare la diminuzione patrimoniale sofferta dal creditore
per la mancata disponibilità immediata di liquidità a causa
dell'inadempimento del debitore.
Tanto meno la riduzione della valutazione giuridica alla pura
analisi economica è possibile in relazione alla norma speciale
dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede una tutela
privilegiata fondata sulla rilevanza costituzionale dei crediti di
lavoro. Ad essa è sotteso un bilanciamento, tra la razionalità
economica e i valori personali evocati dall'art. 36 della
Costituzione, che coinvolge la scelta tra una pluralità di soluzioni
(eventualmente incidenti sulla stessa natura dell'obbligazione del
datore di lavoro) e perciò appartiene alla sfera riservata alla
discrezionalità legislativa. Né si può dire che la scelta sia
pregiudicata dalla soluzione adottata dall'art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, in ordine alla ricaduta dell'art. 1
della legge n. 353 del 1990 sui crediti previdenziali di cui all'art.
442 cod. proc. civ., assoggettati a una regola analoga a quella
dell'art. 429 per effetto della sentenza di questa Corte n. 156 del
1991. A questa categoria di crediti l'art. 36 della Costituzione non
è applicabile se non "per il tramite e nella misura" dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione (cfr. sentenze nn. 156 e 119 del
1991), cioè con un limite che introduce nel bilanciamento
soggiacente al citato art. 16, comma 6, una ratio autonoma.
D'altra parte, in una prospettazione più ampia della razionalità
economica, il problema posto dal giudice remittente potrebbe essere
risolto, anziché con un intervento diretto sull'art. 429 cod. proc.
civ., con una revisione dell'art. 1284 cod. civ. come modificato
dalla legge n. 353 del 1990, la cui rigidità, in contrasto con
l'odierna tendenza al ribasso dei tassi di interesse, appare
inopportuna in una economia fluida come quella attuale,
caratterizzata da continui mutamenti dei parametri economici e
finanziari.
4. - La questione sopra distinta sub b) non è fondata.
La tutela privilegiata dei crediti di lavoro rispetto alla
disciplina generale dell'art. 1224 cod. civ. non viola il principio
di eguaglianza, essendo giustificata, come già si è accennato,
dalla peculiare valenza costituzionale attribuita dall'art. 36 della
Costituzione al diritto del lavoratore alla retribuzione,
indipendentemente dall'eventuale funzione di remora a pratiche
ritardatrici del pagamento da parte dei datori di lavoro, tra i quali
figurano anche lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni.
Del resto, la stessa ordinanza di remissione, pur propugnando la
riduzione "nei limiti della regola generale consacrata nell'art. 1224
cod. civ. della portata della norma contenuta nell'art. 429 cod.
proc. civ.", in realtà si riferisce soltanto alla regola di
non-cumulo degli interessi e della rivalutazione, statuita dalla
sent. n. 5299 del 1989 della Corte di cassazione a sezioni unite,
mentre non mette in discussione le altre peculiarità che
differenziano la disciplina dell'art. 429 dal diritto comune
(liquidazione d'ufficio del "maggior danno" senza bisogno di domanda,
né di alcuna prova da parte del lavoratore; irrilevanza
dell'imputabilità del ritardo dell'adempimento a colpa del debitore;
decorrenza in ogni caso dal giorno della maturazione del credito,
indipendentemente dai presupposti della mora ex re di cui all'art.
1219, secondo comma, cod. civ.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, sotto il profilo sopra specificato sub a),
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo
comma, cod. proc. civ., sollevata dal Pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione sotto il profilo sopra
specificato sub b);
Dichiara inammissibile, sotto entrambi i profili, la medesima
questione in relazione alle prestazioni erogate dagli enti
previdenziali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte