Sentenza n. 207/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale
in materia di lavori pubblici), promossi con due ordinanze emesse il
14 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Valle
d'Aosta, iscritte ai nn. 98 e 99 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione della regione Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Udito l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione Valle d'Aosta.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il
14 dicembre 1999, pervenute a questa Corte il 14 febbraio 2000, il
Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, 41, 97 e 120 della Costituzione, dell'art. 23 della legge
regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale
in materia di lavori pubblici).
Tale disposizione prevede un "sistema di qualificazione" delle
imprese per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale
aventi importo inferiore a limiti da stabilirsi con deliberazione
della giunta regionale, sistema "fondato su un albo di preselezione
di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento
alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale
sul territorio regionale" (comma 1). L'albo è organizzato e
istituito con delibere della giunta regionale, che dispone altresì
l'iscrizione delle imprese all'albo stesso (commi 3, 4, 8).
L'iscrizione ad esso "è condizione necessaria per la partecipazione
alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui
al comma 1" (comma 9).
Il tribunale remittente ricorda le deliberazioni di giunta
relative all'albo, fra cui quella che indica i requisiti necessari
per comprovare, da parte delle imprese che richiedono l'iscrizione,
la presenza della organizzazione aziendale sul territorio regionale;
e rileva che, pur essendo sospettati di incostituzionalità, da parte
della società ricorrente, solo i citati commi 1 e 9 dell'art. 23,
tuttavia la questione di legittimità costituzionale involge l'intero
art. 23, atteso l'inscindibile nesso che ne legherebbe le varie
proposizioni.
Sotto un primo, assorbente profilo, la normativa in questione
sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, poiché il richiedere il requisito di
una "adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio
regionale", per accedere all'albo, configurerebbe, nella sostanza, un
trattamento differenziato ratione loci che determinerebbe una
ingiusta discriminazione tra imprese operanti nel territorio
nazionale, basata sulla mera localizzazione territoriale, senza che
siano ravvisabili peculiari ragioni tali da richiedere l'adozione di
discipline differenziate.
Il giudice a quo osserva che, pur avendo la regione competenza
legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse
regionale, la possibilità di dettare una normativa di favore per le
imprese ubicate o comunque organizzate nella regione, anche con
effetti esterni a detto territorio, incontra in ogni caso il limite
dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico e delle
norme fondamentali dello Stato, fra cui andrebbe compreso il
principio della parità di trattamento di situazioni identiche,
nonché l'esigenza che sia assicurata su tutto il territorio
nazionale una uniformità di disciplina e di trattamento nei
confronti delle imprese.
La previsione dell'albo regionale colliderebbe altresì con gli
articoli 3 e 120 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiusta
discriminazione tra imprese operanti nel territorio nazionale e
pregiudicherebbe il diritto di esercitare una attività lavorativa in
qualunque parte del medesimo territorio: le imprese sprovviste del
requisito della adeguata ed efficiente organizzazione aziendale nel
territorio regionale, ancorché dotate di solidi requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, si vedrebbero di fatto
precluso l'accesso agli appalti per lavori pubblici di interesse
regionale. I requisiti concretamente fissati dalla giunta regionale
sarebbero tali da impedire o, comunque, da rendere oltremodo
difficile la partecipazione agli appalti di imprese non valdostane, o
comunque non radicate nella regione.
Ulteriore motivo di illegittimità costituzionale delle norme
denunciate sarebbe la irragionevolezza della scelta operata dal
legislatore regionale, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Sotto un primo profilo, non sarebbe razionale una disciplina che
indichi in modo del tutto generico i criteri di ammissione all'albo,
demandandone sostanzialmente ad atti sub-legislativi la concreta
determinazione; sotto un secondo profilo, la stessa previsione
dell'albo si paleserebbe priva di adeguata giustificazione, anche
perché sarebbe illogico un sistema (quale quello discendente dalle
norme denunciate, e integrato dalle deliberazioni della giunta), in
base al quale l'impresa ricorrente potrebbe assumere gli appalti di
valore più basso (per i quali soltanto essa aveva ottenuto
l'iscrizione all'albo regionale), nonché quelli superiori alla c.d.
soglia comunitaria (cui la legge non si applica), ma non gli appalti
della fascia intermedia.
Né potrebbe rinvenirsi una causa giustificativa della creazione
dell'albo nella particolarità della Valle d'Aosta dal punto di vista
morfologico ed orografico, che esigerebbe una organizzazione
aziendale locale, non trattandosi di una esigenza peculiare della
Valle d'Aosta, ma comune a tutte le Regioni.
Ancora, la previsione dell'albo confliggerebbe con l'articolo 41
della Costituzione, posto che essa frapporrebbe ostacoli importanti
all'esercizio della libera attività imprenditoriale; e con il
principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97
della Costituzione, considerato che essa impedirebbe la più ampia
partecipazione agli appalti pubblici e, quindi, la scelta delle ditte
migliori.
2. - Si è costituita in entrambi i giudizi la regione autonoma
della Valle d'Aosta, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
La regione premette che il sistema di qualificazione fondato
sull'albo regionale di preselezione è stato previsto nell'esercizio
della competenza regionale primaria in materia di lavori pubblici di
interesse regionale, al fine di garantire l'efficienza ed il buon
andamento dell'amministrazione in un settore di primaria importanza
per l'economia regionale, quale è quello degli appalti pubblici,
fortemente condizionato, peraltro, dalle particolari caratteristiche
del territorio regionale.
La regione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della
questione, che sarebbe irrilevante rispetto al giudizio a quo.
Infatti l'illegittimità denunciata nell'ordinanza di rimessione non
riguarderebbe l'art. 23 della legge regionale n. 12 del 1996 - che,
del resto, non avrebbe impedito alla società ricorrente di essere
ammessa all'albo -, ma i vari provvedimenti amministrativi
applicativi della legge, mai ritualmente impugnati dalla ricorrente
nel giudizio a quo.
Sarebbe dunque prospettata l'illegittimità non già della norma
di legge, ma dell'interpretazione che di essa sarebbe stata data
dalle deliberazioni della giunta regionale, atti, questi ultimi, non
assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale. La
questione, inerendo all'interpretazione della norma, data con gli
atti applicativi, presupporrebbe che sia possibile individuare
un'altra soluzione interpretativa, diversa da quella seguita dalla
giunta regionale.
nel caso specifico, secondo la parte, il giudice a quo avrebbe del
tutto omesso di prendere posizione sul problema interpretativo,
limitandosi a sostenere l'illegittimità costituzionale
dell'interpretazione seguita dalla giunta regionale, ma non
escludendo la legittimità della diversa soluzione che comunque il
giudice stesso ipotizza e che anzi sembra seguire: onde la questione
difetterebbe del necessario requisito della chiarezza, con
conseguente sua inammissibilità.
Ad avviso della regione, il tribunale avrebbe dovuto, in
particolare, verificare la compatibilità con la Costituzione
dell'altra possibile interpretazione della norma, conforme
all'orientamento seguito in casi analoghi dal Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna, secondo cui l'obbligo di
iscrizione all'albo regionale dovrebbe essere inteso nel senso che la
iscrizione ad esso sarebbe requisito sufficiente, ma non necessario,
per partecipare alle gare, potendo altresì partecipare le imprese
iscritte all'albo nazionale dei costruttori.
La questione sarebbe comunque infondata.
Il requisito tecnico di una adeguata ed efficiente organizzazione
sul territorio regionale non realizzerebbe un trattamento
differenziato ratione loci ma atterrebbe all'efficacia dell'azione
pubblica. Come altre Regioni a statuto speciale o province autonome,
la regione Valle d'Aosta avrebbe previsto l'albo regionale di
preselezione per garantire l'interesse ad una efficiente e tempestiva
realizzazione dei lavori pubblici regionali, tenendo conto, in
particolare, dell'esigenza di reperire con immediatezza le risorse
umane e tecniche necessarie all'espletamento di operazioni che
richiedono una costante presenza nel territorio; l'albo si
configurerebbe come uno strumento di semplificazione dell'attività
precontrattuale delle amministrazioni aggiudicatrici.
La regione ricorda poi che questa Corte, con la sentenza n. 482
del 1995, ha escluso che si applichi alle Regioni il divieto sancito
dall'art. 8, comma 8, della legge statale n. 109 del 1994 di
utilizzare gli albi speciali e di fiducia delle stazioni appaltanti;
e precisa che i criteri di preselezione previsti dalla normativa
impugnata non potrebbero essere confusi con alcun albo fiduciario, ma
costituirebbero l'esito vincolato di una procedura formale,
rispettosa dei principi desumibili dall'ordinamento italiano e da
quello comunitario.
La parte richiama poi alcune sentenze di questa Corte, che hanno
ritenuto legittima la istituzione di albi e registri a livello
regionale, là dove risponda a specifiche peculiarità locali e non
comporti disparità di trattamento in materia di lavoro e di
iniziativa economica; e sottolinea infine come, alla luce delle
recenti innovazioni introdotte dal legislatore statale, che hanno
abolito l'albo nazionale dei costruttori sostituendolo con il sistema
di qualificazione attraverso società di attestazione, la previsione
di un albo regionale di preselezione possa rappresentare un valido
strumento operativo e un ulteriore criterio di verifica dei requisiti
in possesso delle imprese partecipanti alle gare, in linea con le
esigenze espresse dalla nuova normativa nazionale.
3. - Nell'imminenza dell'udienza la regione Valle d'Aosta ha
depositato una memoria, nella quale si ribadisce anzitutto
l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza,
sostenendo che la previsione della necessità di iscrizione nell'albo
regionale per partecipare alle gare non sarebbe conseguenza
necessaria della normativa denunciata; che il giudice a quo di fronte
alla pluralità di possibili interpretazioni della norma, avrebbe
potuto adottare di essa un'interpretazione adeguatrice, idonea a
risolvere il dubbio di illegittimità costituzionale, dovendosi dare
prevalenza all'interpretazione in base alla quale la disposizione sia
da considerare legittima; e che la valutazione della legittimità
costituzionale della norma non potrebbe essere operata alla stregua
della applicazione che ne sia stata data in concreto, con
provvedimenti privi di natura normativa.
Nel merito, la memoria sottolinea fra l'altro che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, gli interventi legislativi statali
nelle materie di competenza primaria della regione debbono lasciare
uno spazio sufficiente per adattare alle peculiarità locali i
principi e gli istituti introdotti dalle leggi nazionali di riforma. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale della Valle d'Aosta investe l'art. 23 della legge regionale
della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia
di lavori pubblici), in riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 120
della Costituzione.
La disposizione - che prevede un "sistema di qualificazione"
delle imprese per gli appalti di lavori pubblici di interesse
regionale di importo inferiore a limiti da stabilirsi con
deliberazione della giunta regionale, fondato su un "albo regionale
di preselezione dotato di efficacia triennale con riferimento alla
presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul
territorio regionale" - contrasterebbe con gli artt. 3 e 120 della
Costituzione in quanto determinerebbe un'ingiusta discriminazione,
non giustificata da alcuna ragione, fra imprese operanti nel
territorio nazionale, a sfavore di quelle non ubicate o comunque non
radicate nella regione, così pregiudicando il diritto di esercitare
un'attività in qualunque parte del territorio nazionale; con
l'art. 41 della Costituzione, in quanto frapporrebbe ostacoli al
libero esercizio dell'attività imprenditoriale; con l'art. 97 della
Costituzione, in quanto impedirebbe di fatto la più ampia
partecipazione agli appalti pubblici, e quindi la scelta delle ditte
migliori; ancora, infine, con l'art. 3 della Costituzione, per la
irrazionalità di una disciplina che demanderebbe sostanzialmente la
determinazione dei criteri di ammissione all'albo ad atti
sub-legislativi, e per la illogicità di un sistema che verrebbe a
consentire a ditte come la ricorrente di assumere appalti di modesto
importo e appalti per importi superiori alla c.d. soglia comunitaria
(cui detta disciplina non si applicherebbe), ma non appalti per
importi intermedi.
2. - I giudizi, aventi identico oggetto, devono essere riuniti
per essere decisi con unica pronunzia.
3. - Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità
sollevata dalla regione Valle d'Aosta, sotto il profilo che la
questione sarebbe irrilevante in quanto le conseguenze lamentate
discenderebbero da una interpretazione non obbligata della legge
regionale, e farebbero piuttosto capo ad atti amministrativi, non
sindacabili in questa sede.
Il tribunale remittente muove infatti da una interpretazione
della normativa denunciata che non solo appare plausibilmente
motivata, ma si presenta altresì come l'unica conforme alla lettera
e alla ratio della medesima. Il comma 9 dell'art. 23 della legge
regionale è univoco nel richiedere l'iscrizione all'albo regionale
di preselezione come condizione necessaria per la partecipazione alle
gare; e d'altronde è trasparente l'intento del legislatore regionale
di stabilire in autonomia i requisiti di partecipazione delle imprese
alle gare di appalto per i lavori pubblici di interesse regionale
considerati (quelli indicati al comma 1 dell'art. 23), soprattutto
richiedendo il requisito della organizzazione aziendale nel
territorio regionale, sia pure rimesso poi per la sua determinazione
specifica a successive deliberazioni della giunta regionale.
Tanto è vero che la stessa regione - la quale nel presente
giudizio prospetta un'interpretazione alternativa (peraltro
contraddetta dal chiaro tenore del citato comma 9 dell'art. 23),
secondo cui l'albo avrebbe una semplice portata sussidiaria e non
vincolante, nel senso di abilitare le imprese iscritte alla
partecipazione alle gare, ma senza escludere da questa le imprese,
pur non iscritte, qualificate in base alla normativa nazionale, e
giunge ad indicare tale soluzione come doverosa per il giudice in
base al canone dell'interpretazione conforme alla Costituzione - non
solo ha seguito, nella prassi amministrativa, la soluzione opposta,
richiedendo nei bandi di gara il requisito dell'iscrizione all'albo
regionale, ed escludendo l'impresa ricorrente da una gara per la
quale essa non era qualificata sulla base dell'albo medesimo, ma ha
difeso tale soluzione nei giudizi a quibus resistendo alle domande di
annullamento dei provvedimenti basati sulla legge così intesa.
Né può dirsi che la situazione normativa denunciata discenda,
non già dalla legge, ma dagli atti amministrativi attuativi della
medesima. In realtà, a prescindere dal modo in cui in concreto la
legge è stata attuata, non v'è dubbio che l'art. 23, nei suoi commi
1 e 9, imponga già l'iscrizione all'albo regionale come condizione
necessaria per la partecipazione alle gare, e il requisito della
adeguata organizzazione aziendale nel territorio regionale come
necessario per l'accesso all'albo medesimo. E questo è l'aspetto
centrale della questione come formulata dal giudice a quo.
4. - Il giudice remittente impugna l'intero articolo 23 della
legge regionale n. 12 del 1996, che contiene la previsione e la
disciplina dell'"albo regionale di preselezione", sostenendo che le
varie disposizioni in esso contenute sarebbero legate da un nesso
inscindibile: ma quasi tutti i profili di illegittimità sollevati,
in riferimento agli artt. 3 (con riguardo alla ingiustificata
disparità di trattamento), 120, 41 e 97 della Costituzione,
concernono in realtà la sola previsione normativa che, da un lato,
impone l'iscrizione all'albo regionale come requisito necessario per
la partecipazione alle gare d'appalto, dall'altro lato impone come
requisito per accedere all'albo l'esistenza di una adeguata
organizzazione aziendale sul territorio regionale, così di fatto
precludendo, alle imprese non locali, o comunque non stabilmente
organizzate sul territorio regionale, di concorrere agli appalti
disciplinati dalla legge. I parametri invocati, salvo quello di cui
si dirà subito dopo, convergono in tale direzione, mentre non è
contestata, di per sé, la potestà della regione di disciplinare con
proprie leggi, relativamente ai lavori pubblici di interesse
regionale, il sistema di qualificazione delle imprese (e infatti non
vengono invocati parametri costituzionali o statutari dai quali
possano evincersi limiti "interni" alla competenza legislativa
regionale).
Tuttavia la questione è sollevata altresì con riferimento al
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione,
contestandosi fra l'altro la razionalità del rinvio, effettuato
dalla legge, ad atti della giunta regionale per la concreta
determinazione dei requisiti di accesso all'albo: per questo aspetto
la questione investe necessariamente l'intera disciplina contenuta
nell'art. 23 della legge.
Sotto tale profilo, la questione non è fondata. Non può infatti
ritenersi, di per sé, contrastante con criteri di ragionevolezza una
normativa che stabilisca in via generale i requisiti di accesso
all'albo regionale (in particolare il requisito, ove esso fosse
legittimamente previsto, della adeguata ed efficiente organizzazione
aziendale nel territorio regionale), demandandone poi ad atti
amministrativi la precisazione.
5. - Resta invece il quesito centrale posto dal remittente, circa
la legittimità di una disciplina che condiziona la partecipazione
alle gare di appalto attraverso la statuizione del requisito
necessario dell'iscrizione all'albo, disciplinato a sua volta nel
modo che si è visto al possesso da parte delle imprese di
un'organizzazione aziendale nel territorio regionale: e si tratta,
come si è detto, di una previsione normativa interamente contenuta
nei commi 1 e 9 dell'articolo 23, ai quali, dunque, deve essere
circoscritto il vaglio di costituzionalità alla luce degli altri
parametri invocati dal giudice a quo.
Sotto questo profilo, la questione è fondata, in quanto la
disciplina indicata contrasta con gli articoli 3 e 120 della
Costituzione.
Richiedere, per la partecipazione alle gare d'appalto, la
sussistenza di un'organizzazione aziendale stabile sul territorio
regionale equivale a discriminare le imprese sulla base di un
elemento di localizzazione territoriale, contrario al principio di
eguaglianza nonché al principio in base al quale la regione "non
può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni" e "non
può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro"
(art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione).
Da tale principio, che vincola anche le Regioni a statuto
speciale (sentenze n. 12 del 1963, n. 168 del 1987), e che più volte
questa Corte ha ritenuto applicabile all'esercizio di attività
professionali ed economiche (cfr. sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del
1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende
anche il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di
carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito
territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di
soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale
(nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di
prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea).
Una regolamentazione regionale di attività di questa natura è
di per sé possibile, negli stessi limiti, discendenti dal diritto
comunitario, valevoli per il legislatore statale, nonché entro gli
ulteriori limiti che, nei singoli casi, possono discendere, nei
confronti delle regioni, dalle norme costituzionali o statutarie che
ne disciplinano l'autonomia. Ma essa non può comunque tradursi nella
apposizione di barriere discriminatorie a danno dei soggetti non
localizzati nel territorio regionale.
Nella specie, il requisito della adeguata ed efficiente
organizzazione aziendale nel territorio regionale, richiesto per la
partecipazione ad appalti di lavori pubblici nella Valle d'Aosta, non
è fondato su alcuna ragione tecnica, né può essere ragionevolmente
giustificato in nome dell'efficienza e del buon andamento
dell'amministrazione, poiché è evidentemente ben possibile che
anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del
territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi
necessari - e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara - per
assicurare un'efficiente esecuzione degli appalti. Né vale
richiamare gli eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero
sostenere, poiché le procedure di scelta del contraente consentono
comunque all'amministrazione di assicurarsi le prestazioni alle
condizioni per essa più convenienti anche sotto il profilo
economico.
Detto requisito in realtà si atteggia proprio, nella sostanza,
come condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel
territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese
provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio
medesimo.
Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale
dei commi 1 e 9 dell'impugnato art. 23 della legge regionale, nella
parte in cui prevedono, come requisito necessario per la
partecipazione agli appalti di lavori pubblici ivi previsti,
l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione, a sua volta
condizionata alla presenza di un'adeguata ed efficiente
organizzazione aziendale sul territorio regionale.
Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità
costituzionale denunciato dal remittente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23,
commi 1 e 9, della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno
1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nella
parte in cui prevede come condizione necessaria per la partecipazione
alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici ivi
contemplati l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione "dotato
di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata
ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale";
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 della predetta legge regionale della
Valle d'Aosta n. 12 del 1996, per la parte non colpita dalla
dichiarazione di illegittimità di cui al capo a sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Valle d'Aosta con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte