Sentenza n. 208/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78 e 359
cod. proc. pen. (Assunzione della qualità di imputato - Testimoni
renitenti, falsi o reticenti) promosso con ordinanza emessa il 22
ottobre 1976 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico
di Susin Guido iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1977;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito, nella pubblica udienza dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Susin Guido,
tratto a giudizio sulla base delle dichiarazioni rese al giudice
istruttore da due testi dopo che nei loro confronti era stato emesso
mandato provvisorio di arresto ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen.,
il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 22 ottobre 1976, ha
sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale dell'art.
359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 78 e
359 c.p.p. in riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Nel rigettare l'eccezione di nullità degli esami testimoniali e
dell'ordinanza di rinvio a giudizio ("fondata quasi esclusivamente su
tali deposizioni"), sollevata dal difensore sul rilievo che erano stati
violati i diritti di difesa, giacché i testi arrestati
provvisoriamente ex art. 359 c.p.p. avrebbero dovuto considerarsi
persone indiziate di reato agli effetti processuali a mente dell'art.
78 c.p.p. ed essere quindi successivamente interrogati con le garanzie
di cui all'art. 304 c.p.p., il Tribunale osserva preliminarmente che
"alla stregua della vigente legislazione processuale l'eventuale reato
di falsa testimonianza si consuma con la dichiarazione, reiterata al
giudice, dopo il secondo ammonimento o dopo l'arresto provvisorio",
onde non può ritenersi che abbia ancora assunto la qualità di
imputato chi sia richiamato a deporre dopo l'emissione di un mandato
provvisorio d'arresto ai sensi del citato art. 359 c.p.p., che
evidentemente contempla una fattispecie estranea a quelle considerate
dall'art. 78 c.p.p. E proprio tali considerazioni inducono il giudice a
quo a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione,
laddove rimetterebbe il momento consumativo del reato alla mera
discrezionalità del giudice che, "a suo arbitrio", potrebbe diffidare
nuovamente il teste e arrestarlo in via provvisoria, ovvero fargli
senz'altro assumere la qualità di imputato, così togliendogli la
possibilità di una resipiscenza preclusiva della consumazione del
reato. La conseguente disparità di trattamento tra coloro che siano
chiamati a prestare l'ufficio di teste renderebbe evidente il contrasto
(non ulteriormente motivato) tra l'art. 359 c.p.p. e gli artt. 3 e 24
Cost., nonché tra l'art. 78 c.p.p., in relazione all'art. 359 cit., e
l'art. 13 della Costituzione.
In punto di rilevanza si afferma testualmente che "la questione
rileva nel presente processo nei confronti dell'imputato detenuto in
relazione alla regolarità sostanziale degli atti processuali ed alle
eventuali nullità delle deposizioni dei testi e dell'ordinanza di
rinvio a giudizio" e che il "giudizio a carico dell'imputato detenuto
Susin Guido non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della prospettata questione".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che
fosse dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 359 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., e
l'inammissibilità di tutte le altre, siccome assolutamente immotivate.
Sulla prima, in atto d'intervento si nega che vi sia non
coincidenza tra i momenti consumativi del reato di falsa testimonianza
nelle due ipotesi considerate dal Tribunale. Nel caso di resipiscenza
successiva all'arresto provvisorio interverrebbe solo una sorte di
improcedibilità, cui farebbe riscontro, sul piano del diritto penale
sostanziale, la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 cod.
pen.
Né la norma darebbe luogo ad irragionevole disparità di
trattamento, dipendendo dalla valutazione del giudice, i cui margini di
discrezionalità non comportano certo violazione dell'art. 3 Cost., la
scelta tra il procedere immediatamente contro il teste renitente, falso
o reticente ovvero il far ricorso al mandato di arresto provvisorio al
fine di provocarne il ravvedimento operoso. Considerato in diritto :
1. - Nella vicenda giudiziaria di cui all'ordinanza del Tribunale
di Belluno, e nella quale certo Susin Guido è chiamato a rispondere di
violazione della legge Merlin, venivano coinvolte due donne - tali
Sovilla Antonella e Pescador Maria Luisa -, le quali, assunte come
testi, negarono in un primo tempo di essersi ripetutamente prostituite
su sollecitazione del Susin ed in casa dello stesso. Il giudice
istruttore, reputando mendaci e reticenti le loro deposizioni, ne
ordinò l'arresto provvisorio, successivamente al quale le due donne
diedero una ben diversa versione dei fatti, che il giudice istruttore
ritenne veritiera e tale, unitamente ad altro materiale probatorio
raccolto, da giustificare il rinvio a giudizio del prevenuto.
Ma la difesa di questi eccepì dinanzi al Tribunale la nullità -
insanabile a sensi dell'art. 185 c.p.p. - delle suddette deposizioni
testimoniali e, quindi, del rinvio a giudizio del Susin, per violazione
dei diritti di difesa, in quanto le due donne, una volta ordinatone
l'arresto provvisorio, dovevano considerarsi indiziate di reato e,
conseguentemente, "il loro interrogatorio successivo (di ritrattazione)
doveva essere assunto con le garanzie di cui all'art. 304 c.p.p.". Il
Tribunale rigettò l'eccezione, osservando in contrario che "nel
momento del riesame del teste, dopo l'arresto provvisorio, colui che è
stato chiamato a deporre non ha ancora commesso reato di falsa
testimonianza, non assume la qualità di imputato e non ha necessità
di garanzie di difesa", giacché "l'arresto di cui si dice nell'art. 78
c.p.p. non è evidentemente quello provvisorio enunciato nell'art. 359
c.p.p.".
2. - Il giudice a quo, tuttavia, ha sollevato d'ufficio, subito
dopo l'apertura del dibattimento, le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., e 78 stesso codice di rito, in relazione al menzionato art.
359, per asserito contrasto con l'art. 13 Cost. Secondo il Tribunale di
Belluno, la norma di cui all'art. 359 c.p.p. "rimette alla mera
discrezionalità del giudice il momento consulmativo del reato": non
sarebbe la legge in via preventiva, infatti, bensì il giudice di volta
in volta "a fare assumere o meno al teste la qualità di imputato",
secondo che "a suo arbitrio, non ritenga o ritenga di diffidarlo
nuovamente o di arrestarlo in via provvisoria"; e poiché ne
deriverebbero "gravi conseguenze di disparità di trattamento per
identici comportamenti di coloro che sono chiamati a prestare l'ufficio
di teste", risulterebbe "evidente
... il contrasto tra le disposizioni di cui all'art. 359 c.p.p. e gli
artt. 3 e 24 della Costituzione", nonché "tra l'art. 78 c.p.p., in
relazione all'art. 359 stesso codice, e l'art. 13 della Carta
costituzionale".
3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 359
c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è
inammissibile.
Si può prescindere dalla duplice considerazione che la violazione
del diritto di difesa va valutata nei confronti del soggetto imputato
nel giudizio principale, cioè del Susin Guido, e che dagli atti di
causa risulta raccolto in istruttoria copioso materiale probatorio -
oltre le deposizioni delle due sunnominate testi - il quale, essendo
stata la questione sollevata in apertura del dibattimento, non ha avuto
la possibilità di essere vagliato dal Tribunale di Belluno ai fini
dell'attendibilità delle due testimoni di cui sopra. Non può non
rilevarsi, viceversa, che l'ordinanza appare palesemente
contraddittoria nel suo riferimento all'art. 24: il giudice a quo,
infatti, ne denuncia d'ufficio la violazione subito dopo averla
esclusa, allorché la stessa censura era stata formulata dalla difesa;
conseguentemente, una volta negata la nullità delle deposizioni e del
rinvio a giudizio, la questione risulta sollevata nella sua
astrattezza. Ciò involge anche il riferimento all'art. 3, a riguardo
del quale va comunque aggiunto che l'ordinanza non è sufficientemente
chiara.
4. - Relativamente, infine, alla doglianza concernente il combinato
disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p. in riferimento all'art. 13 Cost.,
l'ordinanza de qua, appositamente più sopra riprodotta nei suoi
testuali ed integrali termini, non contiene il benché menomo cenno
all'iter logico che porterebbe a ravvisare una violazione dell'art. 13
- cioè delle riserve di legge e di giurisdizione o, quanto meno, di
una di esse - ad opera delle due norme processuali in oggetto. E non è
dato inoltre comprendere, risultando essere stato nella specie
applicato esclusivamente l'art. 359 c.p.p., come il Tribunale di
Belluno possa denunciare, viceversa, l'illegittimità costituzionale
dell'art.78 stesso codice, sia pure in relazione all'art. 359, dopo
aver esattamente rilevato, così respingendo l'eccezione della difesa,
che l'arresto di cui all'art. 78 "non è evidentemente quello
provvisorio enunciato nell'art. 359".
La questione è pertanto inammissibile per assoluta carenza di
motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e del
combinato disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p. in riferimento all'art.
13 Cost., sollevate dal Tribunale di Belluno con ordinanza in data 22
ottobre 1976 (r.o. n. 706/1976).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte