Art. 359 c.p.p. — Consulenti tecnici del pubblico ministero
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva