Sentenza n. 208/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto
comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal TAR per la Lombardia
sul ricorso proposto da Previdere' Ambrogina c/ il Comune di Vigevano,
iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1980 dal TAR per la Liguria sul
ricorso proposto da Dasso Leonilde c/ il Comune di Lavagna, iscritta al
n. 227 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal TAR per l'Emilia -
Romagna - Sezione di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Teodoldi
Anna ed altri c/ l'Amministrazione Provinciale di Parma, iscritta al n.
264 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
4) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal TAR per la Liguria sul
ricorso proposto da Spinelli Ascanio c/ Ministero della P.I. ed altro,
iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 18 giugno 1981 dal TAR per il Veneto sul
ricorso proposto da Rubaltelli Enrico c/ l'Ospedale Civile di Rovigo,
iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;
6) ordinanza emessa il 17 febbraio 1983 dal TAR per l'Umbria sul
ricorso proposto da Socciarello Nilo c/ il Comune di Piegaro, iscritta
al n. 1009 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di Dasso Leonilde e di Socciarello
Nilo;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
uditi l'avv. Enrico Bastreri per Dasso Leonilde e l'avv. Si ro
Centofanti per Socciarello Nilo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sei ordinanze emesse rispettivamente dal TAR della
Lombardia il 22 novembre 1978 (r.o. 595/79), dal TAR della Liguria il
24 gennaio 1980 (r.o. 227/80) ed il 29 aprile 1982 (r.o. 615/82), dal
TAR del Veneto il 18 giugno 1981 (r.o. 921/82), dal TAR dell'Emilia -
Romagna - Sezione di Parma - il 9 febbraio 1982 (r.o. 264/82) e dal TAR
dell'Umbria il 17 febbraio 1983 (r.o. 1009/83) è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del
D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che
l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo
all'atto della sua cessazione dal servizio non è dovuta nel caso di
passaggio in ruolo.
Nei casi di specie, predetti tribunali erano chiamati a decidere su
ricorsi di dipendenti di ruolo di enti locali (comuni, provincie, enti
ospedalieri) che, a seguito del collocamento a riposo, chiedevano il
riconoscimento del diritto all'indennità di fine servizio prevista
dalla citata norma per periodi - in genere assai lunghi (15,20,23,24
anni) - di servizio non di ruolo prestato prima del passaggio nel ruolo
dei medesimi enti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8
marzo 1968, n. 152. Nel solo caso di cui all'ord. 615/82 trattavasi di
un ex dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione che chiedeva
il riconoscimento della suddetta indennità per il servizio prestato
quale insegnante non di ruolo presso scuole statali nel periodo 1950 -
74.
2. - All'esposizione delle censure mosse alla norma impugnata
giudici rimettenti premettono un'analitica esposizione (specie nelle
ordd. 595/79 e 264/82) della normativa interessante la materia e delle
precedenti pronunce della Corte su di essa, ricordando in particolare:
a) che con la legge 8 marzo 1968, n. 152 era stato, per la prima
volta, riconosciuto, ai fini previdenziali, il servizio non di ruolo
prestato alle dipendenze degli enti locali, mediante l'estensione a
tale personale dell'iscrizione obbligatoria all'INADEL; b) che, quanto
al precedente servizio non di ruolo, la medesima legge 152/ 1968
disponeva, all'art. 16, secondo comma, che il diritto all'indennità
per cessazione dal servizio, "se spettante in base alle vigenti
disposizioni, è conservato relativamente ai periodi di servizio non
valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui
alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le
disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge"; c) che all'epoca
vigeva il D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, il cui art. 9 attribuiva ai
dipendenti non di ruolo dello Stato un'indennità di fine servizio -
non cumulabile con la pensione - fissata in misura pari a una
mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto della
cessazione del rapporto per ogni anno di servizio: peraltro
stabilendo, al quarto comma, che la medesima indennità "non è dovuta
nel caso... di passaggio in ruolo"; d) che tale disciplina era stata
estesa ai dipendenti non di ruolo degli enti pubblici locali con il
D.L.C.P.S. 5 febbraio 1948, n. 61.
3. - I giudici a quibus ricordano poi che la disciplina di cui al
citato D.L.C.P.S. n. 207/1947 era stata in gran parte caducata, ed in
particolare: a) quanto all'esclusione dall'indennità per cessazione
dal servizio del personale non di ruolo pensionato, con l'art. 254,
terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e con la sentenza di
questa Corte n. 236/ 1974; b) quanto all'esclusione della medesima
indennità in caso di licenziamento per motivi disciplinari o di
dimissioni volontarie, con l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 e
con le sentt. nn. 156 e 184 del 1973; c) quanto alla commisurazione
dell'indennità in questione alla "sola retribuzione", con la sentenza
n. 116/1976.
4. - In punto di rilevanza della questione sollevata, la sola ord.
264/82 del TAR dell'Emilia - Romagna, Sezione di Parma, aggiunge che la
caducazione della predetta norma determinerebbe l'automatica
applicazione del citato art. 16, secondo comma, sicché per base di
computo dovrebbe intendersi la retribuzione corrisposta alla data di
entrata in vigore della legge 152/1968 ovvero alla data eventualmente
anteriore in cui sia avvenuto il passaggio in ruolo.
Ciò - prosegue l'ordinanza - "non comporterebbe alcuna violazione
degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Infatti, il riferimento
all'art. 36 è sempre stato ricondotto al diritto ad un'indennità di
fine servizio, ma non già a quello ad una anzianità di un certo
ammontare. Quanto all'art. 3 della Costituzione, devesi osservare che
la base di computo dell'indennità (un mese di retribuzione -
comprensiva degli emolumenti fissi e ricorrenti: sent. Corte Cost. n.
116 del 1976 - per ogni anno di servizio) può essere ritenuta congrua
nel caso dei dipendenti rimasti sempre in posizione non di ruolo
(attesa la mancata stabilità di tale posizione, che accentuava la
natura previdenziale e indennizzatoria dell'indennità) ma non nel caso
dei dipendenti passati in ruolo.
Appunto in previsione del conseguimento del beneficio della
stabilizzazione del rapporto la legge privava infatti tali dipendenti
dell'indennità; e d'altra parte, occorre considerare che l'indennità
premio di servizio corrisposta dall'INADEL non soltanto presuppone il
versamento di un contributo anche a carico del dipendente ma è sempre
stata molto inferiore a quella di licenziamento (attualmente, ammonta a
un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi mesi,
considerata in ragione dell'80%: v. gli artt. 4 e 11 della legge n. 152
del 1968), di modo che il maggiore importo della prima a favore di
dipendenti già fuori ruolo ma cessati dal servizio in posizione di
ruolo condurrebbe, qualora dovesse farsi riferimento, come base di
computo, all'ultima retribuzione in posizione di ruolo, all'assurda
conseguenza di un trattamento deteriore riservato ai dipendenti in
posizione di ruolo dall'inizio della carriera".
5. - Il citato art. 9, quarto comma, nella parte concernente il
personale passato in ruolo (unica ipotesi rimasta in vita di esclusione
del diritto all'indennità di fine servizio) è impugnato da tutte le
ordinanze in esame in riferimento all'art. 36 Cost., argomentando in
particolare dalla natura di retribuzione differita e dalla concorrente
funzione previdenziale riconosciuta all'indennità in questione con la
sent. n. 236 del 1974, nonché dalla speciale protezione assicurata da
dette norme alla retribuzione e, conseguentemente, alla indennità di
fine rapporto.
Al riguardo, giudici a quibus richiamano numerose sentenze di
questa Corte (3/66, 156/73, 184/73, 236/74, 116/ 76), nonché le
disposizioni in materia di cui alle leggi nn. 424/ 1966 (art. 1),
604/1966 (art. 9) e 1077/1966 (artt. 1 - 3). Nell'ord. 264/82 si
osserva, in particolare, che "la corresponsione di un'indennità di
fine servizio limitata, ad opera della norma qui in esame, per il caso
di passaggio in ruolo ad una sola parte del servizio, e cioè a quello
di ruolo, sembra lesiva dell'art. 36, primo comma, della Costituzione,
che è sempre stato interpretato nel senso che l'indennità spettante
all'atto della cessazione del rapporto debba considerare l'intero
servizio, senza distinzione fra quello di ruolo e quello non di ruolo.
Né potrebbe obiettarsi che, a norma dell'art. 12 della legge 8 marzo
1968, n. 152, il personale degli Enti locali possa ottenere il riscatto
dei servizi anteriori all'entrata in vigore della legge non valutati ai
fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, dal momento
che tale riscatto è subordinato, a norma del successivo art. 13, al
pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, a
differenza del contributo previdenziale versato all'INADEL che è
sempre stato in parte a carico del dipendente ed in parte a carico
dell'Ente (v. l'art. 11 della legge)".
Le (sole) ordd. nn. 227/80, 615/82, 1009/83 e 264/82 censurano le
norme impugnate anche in riferimento all'art. 3 Cost.. Le prime tre si
limitano, al riguardo, ad assumere come tertium comparationis "le
corrispondenti situazioni del rapporto d'impiego privato". Nella quarta
si osserva, ulteriormente, che "la mancata valutazione, ai fini
dell'indennità di fine servizio, del periodo non di ruolo sembra
violare il principio di parità di trattamento con quanti si trovano in
analoghe situazioni (e cioè gli altri dipendenti privati e pubblici
non soggetti a tale limitazione). Tale sperequazione è ancora più
evidente se si faccia un confronto con il caso di chi, all'atto
dell'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, si trovasse in
posizione non di ruolo e tale sia rimasto fino alla cessazione del
rapporto, potendo fruire, a quest'ultima data, dell'indennità premio
di servizio a carico dell'INADEL per periodi di servizio successivi
alla legge (art. 1) e dell'indennità per cessazione dal servizio a
carico dell'Ente per periodi anteriori (art. 16, secondo comma, della
legge)".
Nei giudizi instaurati con le ordinanze in esame il Presidente del
Consiglio dei ministri non è intervenuto. Si sono invece costituite,
nei giudizi di cui alle ordd. 227/80 e 1009/ 83, le parti private Dasso
Leonilde e Socciarello Nilo, aderendo alle argomentazioni dei giudici a
quibus. Il secondo, peraltro, ha chiesto che la Corte, ex art. 27 1.
87/1953, voglia dichiarare in via conseguenziale l'illegittimità
costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 152/1968,
nella parte in cui dispone che l'indennità per cessazione dal servizio
eventualmente spettante sulla base della pregressa normativa "è
computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o
salario in godimento alla data di entrata in vigore della legge". Così
computata, infatti - argomenta la parte privata - l'indennità
acquisterebbe un carattere puramente "simbolico" attesa la
rilevantissima svalutazione monetaria verificatasi nel frattempo:
sicché occorrerebbe o rivalutarla dalla data di entrata in vigore
della predetta legge n. 152/ 1968, ovvero computarla sulla base
dell'ultimo stipendio o salario corrente alla data di cessazione del
rapporto.
In una memoria aggiunta depositata nell'imminenza dell'udienza la
suddetta parte privata insisteva sulla predetta tesi, richiamando la
sentenza della Corte 142/80 ed aggiungendo che, attesa l'unicità del
rapporto d'impiego e l'infrazionabilità dell'indennità di anzianità,
questa non potrebbe rapportarsi al momento del passaggio in ruolo; e
che, per altro verso, la legge 152/68 non consentiva di liquidarla al
momento della sua entrata in vigore. Il fatto che, poi, dal riferimento
alla data di cessazione del rapporto consegua per dipendenti non di
ruolo passati in ruolo un trattamento più favorevole rispetto a quelli
di ruolo fin dall'origine sarebbe giustificato dalla considerazione che
solo questi ultimi avevano diritto alla maturazione di un trattamento
pensionistico. Tale riferimento, del resto, sarebbe conforme a quello
previsto per dipendenti privati dagli artt. 2120 - 2121 c.c. e per
dipendenti degli enti pubblici dall'art. 13 1. n. 70/1975.
L'illegittimità conseguenziale dell'art. 16 cpv. 1. 152/68 -
sosteneva infine la difesa del Socciarello - deriverebbe dall'essere
stata con tale norma disciplinata la fase di concreta determinazione
dell'indennità prevista dall'impugnato art. 9 D.L.C.P.S. 207/1947.
Sull'accoglimento della questione principale insisteva invece, in
una memoria aggiunta, la parte privata Dasso Leonilde, sostenendo che
tale conclusione sarebbe coerente con tutta la giurisprudenza della
Corte in materia. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe, pur nella varietà dei
parametri evocati, hanno tutte ad oggetto l'art. 9, quarto comma, del
D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che
l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo
all'atto della sua cessazione dal servizio non è dovuta nel caso di
passaggio in ruolo: pertanto relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 9 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 4 aprile 1947 n. 207 - concernente il "Trattamento giuridico ed
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato" - stabilisce nel suo primo comma che "a
decorrere dalla data di entrata in vigore" del decreto, "in caso di
cessazione del rapporto di impiego", al personale non di ruolo con
qualsiasi qualifica "è dovuta una indennità commisurata ad una
mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del
licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore
a sei mesi". Nei commi quarto e quinto del predetto decreto si
stabilisce che tale indennità "non è dovuta nel caso di licenziamento
per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in
ruolo"; ed inoltre "al personale pensionato comunque assunto in
servizio civile non di ruolo".
Il trattamento previsto dall'art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947,
n. 207, per il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni
statali veniva esteso, con l'art. 7 del D.L.C.P.S. 5 febbraio 1948, n.
61, al "personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici
locali". Successivamente la legge 8 marzo 1968, n. 152 - recante
"nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti
locali" - prevedendo, all'art. 1, l'estensione a tale personale
dell'iscrizione obbligatoria all'INADEL, operava, per la prima volta,
il riconoscimento, ai fini previdenziali, del servizio non di ruolo
prestato alle dipendenze degli enti locali. Prima dell'entrata in
vigore di tale legge, infatti, il personale non di ruolo degli enti
locali veniva iscritto, ai fini pensionistici alla C.P.D.E.L. (Cassa
Pensioni Dipendenti Enti Locali), ma non anche all'INADEL: e
l'iscrizione alla Cassa escludeva il diritto alla corresponsione
dell'indennità di cui all'art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947, discendendo
dall'ultimo comma di tale disposizione che essa non fosse comunque
cumulabile con un trattamento di quiescenza. In correlazione con
l'avvenuta iscrizione all'INADEL ai fini previdenziali, l'art. 16
della predetta legge 152/1968 stabiliva, al primo comma, che "non è
dovuta la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti
disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a
pensione". Peraltro il secondo comma del medesimo articolo aggiungeva
che "il diritto alla predetta indennità se spettante in base alle
vigenti disposizioni è conservato relativamente ai periodi di servizio
non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di
cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo
le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento
alla data di entrata in vigore della presente legge".
La medesima legge 152/1968 ammetteva d'altra parte (anche) per il
personale non di ruolo "ai fini della liquidazione dell'indennità
premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in
vigore" della medesima legge, purché per un periodo non
"complessivamente superiore a quattordici anni" (art. 12); ciò,
peraltro, "previo pagamento di un contributo a totale carico del
personale interessato" (art. 13).
Al riguardo, è inoltre opportuno ricordare che la legge 6 dicembre
1966, n. 1077, nel disporre l'"estensione ai dipendenti civili non di
ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di
quiescenza e di previdenza vigenti per dipendenti di ruolo", stabiliva
(v. artt. 1, 2, 3) che per periodi di servizio non di ruolo anteriori
alla sua entrata in vigore "l'indennità per cessazione dal servizio
prevista dalle vigenti disposizioni" non era più dovuta, in quanto
sostituita dalla quota di indennità di buonuscita ENPAS ottenibile col
riscatto degli stessi periodi mediante versamento di contributi a
totale carico dei dipendenti. All'art. 3, secondo comma, era peraltro
stabilito che "il diritto alla predetta indennità è conservato
relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato", con
ciò prevedendosi un diritto di opzione del dipendente tra indennità
di fine servizio e indennità previdenziale fondata sulla
contribuzione.
3. - La suesposta disciplina - come ricordano giudici rimettenti -
ha peraltro subito rilevanti modifiche per effetto di talune pronunce
di questa Corte e di successivi interventi legislativi.
L'ultimo comma dell'art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947, in quanto
escludeva dall'indennità per cessazione dal servizio il personale non
di ruolo pensionato, veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo -
per contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost. - con la sentenza n.
236 del 1974 ed espressamente abrogato con l'art. 254, terzo comma, del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato).
Il quarto comma del medesimo art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/ 1947, nella
parte in cui disponeva che l'indennità per cessazione dal servizio
"non è dovuta (al personale non di ruolo) nel caso di licenziamento
per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie" era stato abrogato,
per quanto attiene alla prima ipotesi, dall'art. 1 della legge 8 giugno
1966, n. 424 e dichiarato costituzionalmente illegittimo, in entrambe
le ipotesi - per contrasto con l'art. 36 Cost. - con la sent. n. 156
del 1973 (cui si era poi aggiunta, nello stesso senso, in riferimento
alla seconda ipotesi, la sent. n. 184 del 1973).
Ancora: il primo e secondo comma del medesimo art. 9 D.L.C.P.S. n.
207/1947, nella parte in cui disponevano che l'indennità per
cessazione dal servizio è commisurata alla "sola retribuzione" e non
ad ogni altro tipo di emolumento fisso e ricorrente, erano stati
dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3
Cost. - con la sent. n. 116 del 1976. Inoltre, l'art. 18 del medesimo
D.L.C.P.S. n. 207/1947, nella parte in cui negava l'indennità per
cessazione dal servizio di cui al più volte citato art. 9 al personale
insegnante non di ruolo, era stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - con la sent. n. 65 del
1977.
Tra le "vigenti disposizioni" richiamate dall'art. 16, secondo
comma, della 1. n. 152/1968, - concludono perciò giudici rimettenti -
l'unica ipotesi, rimasta in vita, di esclusione del diritto
all'indennità di fine servizio per il personale non di ruolo è quella
concernente il personale "passato in ruolo".
4. - Nei giudizi principali, la predetta disposizione è venuta in
considerazione in quanto ai ricorrenti - cinque dipendenti di enti
locali e un insegnante non di ruolo - era stato negato il diritto alla
suddetta indennità, relativamente a lunghi periodi di servizio (da un
minimo di 15 ad un massimo di 24 anni), solo per effetto del loro
passaggio in ruolo, avvenuto: quanto ai dipendenti di enti locali,
anteriormente al 1968; per l'insegnante non di ruolo, nel 1974.
Peraltro, parte del servizio non di ruolo era stato da taluni
riscattato al fine di poter usufruire dell'indennità premio di
servizio, a norma dell'art. 13 della citata legge 152/1968.
In riferimento a tali situazioni, giudici rimettenti, argomentando
dalla natura retributiva e dalla concorrente funzione previdenziale
riconosciuta all'indennità per cessazione dal servizio, sostengono che
l'esclusione dal relativo diritto dei dipendenti non di ruolo "nel caso
di... passaggio in ruolo" contrasti con l'art. 36, primo comma, Cost.,
avuto riferimento, in particolare, alla protezione accordata alla
retribuzione da detta norma costituzionale ed ai criteri di
proporzionalità in essa stabiliti.
Alcune ordinanze, poi, censurano la norma impugnata anche in
riferimento all'art. 3 Cost., non ritenendo osservato, per un verso, il
principio di uguaglianza rispetto a corrispondenti situazioni del
rapporto di impiego privato, ed evidenziando, per altro verso, la
sperequazione tra il dipendente passato in ruolo prima della legge del
1968 - che viene privato della indennità in discussione - e chi era in
posizione non di ruolo fin dall'origine e tale è rimasto anche dopo la
predetta legge: il quale viceversa usufruisce dell'indennità per
cessazione dal servizio relativamente ai periodi anteriori alla citata
legge e dell'indennità premio di servizio, a seguito dell'iscrizione
all'INADEL, per periodi successivi.
Con tali prospettazioni, TAR rimettenti muovono dal presupposto
interpretativo della non spettanza dell'indennità in questione per
servizi non di ruolo in caso di passaggio in ruolo, essendo solo
consentito il riscatto previsto dall'art. 12 1. 152/1968; con ciò
disattendendo, implicitamente, la tesi sostenuta da altri TAR quali - o
attraverso una diversa lettura dell'art. 161.152/1968, o attraverso il
richiamo alla cennata disciplina di cui alla 1. 1077/1966 - sostengono
invece che essa spetti per periodi non riscattati.
Poiché peraltro l'interpretazione dei giudici a quibus è
condivisa dalla giurisprudenza prevalente (ed in particolare dal
Consiglio di Stato), questa Corte non può che partire dal medesimo
presupposto.
In tali termini, la questione è fondata.
5. - Come ricordano giudici a quibus, questa Corte, con le già
richiamate sentenze n. 236 del 1974 e n. 156 del 1973, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del quarto e quinto comma dell'art. 9
D.L.C.P.S. n. 207/1947, quest'ultimo in quanto escludeva dal diritto
all'indennità per cessazione dal servizio il personale non di ruolo
pensionato, il primo nella parte in cui dettava analoga esclusione per
dipendenti non di ruolo licenziati a seguito di condanna penale,
provvedimento disciplinare o dimissioni volontarie. Inoltre, con la
sentenza 20 aprile 1977, n. 65 la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di un'altra norma (l'art. 18) dello stesso decreto
legislativo, che escludeva l'applicabilità dell'art. 9 - e quindi
l'erogazione della ivi prevista indennità - al personale insegnante
non di ruolo.
In tali decisioni, la Corte ha fatto applicazione del principio,
già enunciato, in riferimento all'art. 36 Cost., nella sentenza n. 3
del 1966, secondo cui "la retribuzione dei lavoratori - tanto quella
corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita,
ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta,
sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda
dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa - rappresenta,
nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 Cost.
definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano
morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione".
Ora, l'indennità per cessazione dal servizio di cui al più, volte
citato art. 9 "rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente
sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico
spettante al dipendente non di ruolo" (sent. 236/74); dati, questi, in
considerazione dei quali la Corte ha in varie occasioni dichiarato
l'illegittimità costituzionale di disposizioni comportanti
l'esclusione o la riduzione, per le più varie cause, di tali
trattamenti (cfr., in particolare, tra le altre, per quanto attiene
all'indennità qui in esame, oltre alle decisioni dianzi citate, le
sentt. 184/73, 116/ 76 e 65/77; per quanto attiene all'indennità di
anzianità, le sentt. 75/68, 204/71, 8/72, 85/72, 188/73; per quanto
attiene all'indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri,
la sent. 140/71; cfr. inoltre, più in generale, le sentt. 78/67 e
288/83, nonché, più di recente, la sent. 308/83, relativa
all'esclusione dei dipendenti non di ruolo dalle prestazioni erogate
dal Fondo di cui all'art. 1 della legge n. 37/1942)
La ragione per la quale deve ritenersi "contrastante con l'art. 36
Cost. qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o suoi aventi
causa, per qualsiasi ragione, di detto trattamento (di fine rapporto),
conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come
frutto di essa" (sent. 156/73), sta, appunto, nel fatto che le
indennità di fine rapporto costituiscono "parte del compenso dovuto
per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita allo
scopo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche,
possibili ad insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione.
Per assolvere a tale finalità, che sta a base del differimento del
pagamento, la misura dell'indennità viene determinata in proporzione
alla durata del lavoro prestato ed alla complessiva retribuzione di
carattere continuativo" spettante al dipendente (sentt. 184/73 e
75/68).
6. - La disposizione impugnata si pone, all'evidenza, in contrasto,
con tali principi. Poiché, ai sensi dell'art. 36 Cost. l'indennità di
fine rapporto deve essere proporzionale alla durata del lavoro
prestato, non può ritenersi costituzionalmente legittima una normativa
che, a tali fini, ne pretermetta una parte (per di più assai cospicua
nei casi di specie). Né un tale risultato può essere giustificato dal
beneficio della stabilizzazione del rapporto conseguita dal dipendente
non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo: da un lato, perché è
intrinsecamente contraddittorio instaurare una sorta di rapporto
sinallagmatico tra il conseguimento di uno status (posizione di ruolo)
e la perdita di una parte (differita) del compenso per il lavoro
prestato, trattandosi evidentemente di entità eterogenee e non
comparabili; dall'altro, perché la distinzione tra servizio di ruolo e
non di ruolo - se può giustificare differenziazioni agli effetti
economici (cfr. sent. 264/83), ivi compresa la misura dell'indennità
di fine rapporto - non può certo legittimare la totale perdita di
questa relativamente al servizio non di ruolo, stante la particolare
protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento
costituzionale.
7. - Né è possibile opporre al diritto del dipendente non di
ruolo di percepire l'indennità per cessazione dal servizio, in caso di
passaggio in ruolo, il fatto che gli sia consentito (per l'art. 12
della legge 152/1968) di riscattare ai fini del diritto alla indennità
premio di servizio (acquisito col passaggio in ruolo) il periodo di
servizio prestato prima del passaggio in ruolo e in ogni caso prima
dell'entrata in vigore della citata legge del 1968. Questa Corte ha
invero affermato (v. sentenza 181/84) che "la legge in parola lungi
dall'avere inteso di modificare in pejus la posizione del personale non
di ruolo ha esteso anzi a questo l'iscrizione all'INADEL prima
riservata al personale di ruolo e conseguenti benefici". Il legislatore
non ha, cioè, inteso sostituire l'indennità per cessazione dal
servizio di cui all'art. 9 del D.L.C.P.S. 207/47 con il beneficio,
accordato dall'art. 12, di riscattare, con contributo ad esclusivo
carico del dipendente, il periodo di servizio anteriormente prestato
come dipendente non di ruolo. Una tale sostituzione, infatti, può in
determinati casi comportare un netto peggioramento per il dipendente,
tenuto conto dell'entità dei contributi a suo carico connessi
all'esercizio del riscatto, e quindi contrasterebbe con l'intento
perseguito dal legislatore di migliorare e non di peggiorare il
trattamento di fine rapporto. Perciò la possibilità di riscatto dei
periodi di servizio non di ruolo non può precludere il diritto al
conseguimento della indennità per cessazione dal servizio. La
preclusione potrebbe invero avvenire solo se la richiesta del riscatto
fosse la conseguenza di una libera scelta (necessaria ad evitare il
cumulo delle indennità per lo stesso periodo di tempo) - sulla base di
presupposti idonei alla sua effettuazione - tra il conseguimento per lo
stesso periodo dei benefici previdenziali connessi al riscatto in
ordine alla indennità premio di servizio e l'indennità per cessazione
dal servizio di cui all'art. 9 del D.L.C. P.S. n. 207/47 (cfr., al
riguardo, la citata sentenza 181/84, in fine; in modo analogo, del
resto, dispone la dianzi richiamata disciplina di cui alla legge n.
1077/1966).
Stante l'accoglimento della questione ex art. 36, restano assorbite
le censure proposte in riferimento all'art. 3 Cost.
8. - Il quesito, prospettato da una delle parti private, circa la
rivalutabilità o meno dell'indennità per cessazione dal servizio -
che ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 152/1968 "è
computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o
salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge" - esula dall'ambito delle questioni sollevate dai giudici a
quibus, ed attiene, per altro verso, a problemi interpretativi che non
spetta a questa Corte risolvere. Né d'altra parte, con riguardo alla
disposizione ora citata, può farsi applicazione dell'art. 27 1. n. 87
del 1953, facendo nella specie difetto il nesso di conseguenzialità
all'uopo necessario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma,
del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, nella parte in cui dispone che
l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo
all'atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di
passaggio in ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte