Sentenza n. 208/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 102legge 689/1981
- art. 62legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 62 e 102
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), promossi con ordinanze emesse l'8 giugno 1983 dal
magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Trento, il 4 aprile 1984 dal Pretore di Menaggio (n. 7 ordinanze), il
29 settembre 1984 dal magistrato di sorveglianza
presso il Tribunale di Siracusa, il 9 ottobre 1984 dal Pretore di
Menaggio, il 10 novembre 1984 dal Pretore di
Pietrasanta (n. 2 ordinanze), il 13 ottobre 1984 dal magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Pavia, il 15 marzo
1985, il 4 aprile 1985 (n. 2 ordinanze) e il 18 aprile 1985 (n. 6
ordinanze) dal magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Siracusa e il 18 novembre 1985 dal Pretore di Menaggio,
rispettivamente iscritte al n. 881 del registro ordinanze 1983, ai
nn. 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 1227, 1240, 1382 e 1383 del
registro ordinanze 1984, ai nn. 236, 275, 342, 343, 413, 414, 415,
416, 417 e 418 del registro ordinanze 1985 e al n. 16 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 67 e 348 dell'anno 1984, nn. 68-bis, 71-bis, 107-bis, 113-bis,
173-bis, 214-bis, 244-bis e 287- bis dell'anno 1985 e n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'Udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - I magistrati di sorveglianza presso i Tribunali di Trento e
Pavia, nonché i Pretori di Menaggio e di Pietrasanta hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 25
Cost., nella parte in cui il detto articolo non precostituisce il
magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalità di
esecuzione della libertà controllata o della semidetenzione, quando
il condannato non risiede nel territorio della Repubblica italiana.
La questione è stata sollevata dal magistrato di sorveglianza
presso il Tribunale di Trento con ordinanza 8 giugno 1983 (n. 881
reg. ord. 1983), da quello presso il Tribunale di Pavia con ordinanza
13 ottobre 1984 (n. 236 reg. ord. 1985), dal Pretore di Menaggio con
nove ordinanze emesse rispettivamente, sette il 4 aprile 1984 (nn.
965-971 reg. ord. 1984), una il 9 ottobre 1984 (n. 1240 reg. ord.
1984) ed altra il 18 novembre 1985 (n. 16 reg. ord. 1986), dal
Pretore di Pietrasanta con due ordinanze datate 10 novembre 1984 (nn.
1382 e 1383 reg. ord. 1984). Tali provvedimenti sono stati emanati
dai magistrati di sorveglianza in sede di determinazione delle
modalità esecutive della semidetenzione o della libertà
controllata, e dai Pretori a seguito della dichiarazione di
incompetenza dei giudici di sorveglianza alla determinazione delle
modalità stesse relative a sanzioni sostitutive disposte dai
pretori.
Nel merito osservano i giudici rimettenti che la normativa
prevista dall'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
identifica il giudice competente, alla determinazione delle modalità
di esecuzione della sanzione sostitutiva, nel magistrato di
sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Stante tale
esclusiva previsione, verrebbe a profilarsi un contrasto fra l'art.
25 della Costituzione e l'art. 62 della legge n. 689 del 1981, nella
parte in cui questo non identifica il magistrato di sorveglianza
competente per i procedimenti conseguenti ad una sentenza di condanna
alla libertà controllata di persona non residente nel territorio
italiano.
Quand'anche, infatti, il condannato residente all'estero avesse
eletto domicilio in Italia, ciò non varrebbe ad attribuire la
competenza, se non in violazione dell'art. 25 della Costituzione, che
presuppone la precostituzione nella legge del giudice competente e
non sulla base di elezione di domicilio ad opera dello stesso
interessato. Né sarebbe possibile applicare l'art. 66 della legge
citata, che consegue alla violazione delle prescrizioni inerenti alla
semidetenzione o alla libertà controllata; nel caso di specie,
infatti, non vi potrebbe essere violazione di prescrizioni non ancora
imposte.
In questo modo l'art. 62 della legge finirebbe per negare la
giurisdizione italiana in tutte le ipotesi in cui il sottoposto alle
dette misure non risieda nel territorio dello Stato. Né potrebbe
ritenersi che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
siano applicabili esclusivamente ai residenti in Italia, senza
incorrere nel contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
D'altra parte, se è vero che l'indicazione del magistrato di
sorveglianza competente in quello del luogo di residenza del
condannato risponde all'esigenza di identificare un organo che, per
essere presente nel luogo di rilevazione dei fattori comportamentali
ed ambientali, appare il più idoneo allo scopo, ne conseguirebbe
l'inapplicabilità in via analogica almeno di quelle norme generali,
in tema di competenza per territorio, che dalla rilevata esigenza
prescindono.
Parimenti - secondo i primi giudici - non si potrebbe interpretare
analogicamente il disposto dell'art. 635 c.p.p. (concernente la
competenza del magistrato di sorveglianza per l'applicazione di
misure di sicurezza fuori dell'istruzione o del giudizio) perché
anche in quel caso si presuppone che la persona sottoposta o da
sottoporre alla misura di sicurezza si trovi nel territorio dello
Stato italiano, e perché, soltanto quando sia ignoto il luogo in cui
la persona si trova, si prendono in considerazione criteri
subordinati.
Si osserva, infine, che anche l'art. 4 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423 fa riferimento esclusivo alla dimora del soggetto ai
fini della determinazione della competenza per territorio in materia
di misure di prevenzione.
2. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
infondata.
Secondo l'Avvocatura, invero, la lacuna contenuta nell'art. 62
della legge n. 689/1981 potrebbe essere colmata facendo ricorso ai
principi generali in materia di esecuzione penale. Sulla base di tali
principi - ed in particolare degli artt. 577 e 582 c.p.p. - la
competenza dovrebbe essere attribuita al magistrato di sorveglianza
del luogo in cui si trova il giudice che ha pronunziato la sentenza
di condanna, o, in caso di cumulo, l'ultima sentenza di condanna.
Non sussiste, di conseguenza, il contrasto tra la disciplina in
questione ed il principio costituzionale del giudice naturale
rilevato dai giudici a quibus.
Il ricorso a siffatto sistema di interpretazione, anche se lo si
volesse intendere come interpretazione analogica, sarebbe
perfettamente lecito nel sistema processuale penale italiano, dove
non vige la regola propria del diritto penale sostantivo (divieto di
analogia in malam partem).
3. - Un po' diversa, perché incide più a monte, ma uguale nel
problema di fondo, la questione sollevata con 9 ordinanze dal
magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Siracusa. Questi,
ritenuta la propria competenza "in virtù dell'applicazione analogica
del secondo comma dell'art. 635 c.p.p.", ha dubitato della
legittimità costituzionale degli art. 53 e 102 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non escludono
l'applicazione della sanzione della libertà controllata nei
confronti di condannati irreperibili o non residenti di fatto nel
territorio italiano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Si tratta di cinque ordinanze emesse una il 29 settembre 1984 (n.
1227 reg. ord. 1984), una il 15 marzo, due il 4 aprile 1985 (nn. 342
e 343 1985) e cinque il 18 aprile 1985 (dal n. 414 al 418 reg. ord.
1985) in sede di determinazione delle modalità di esecuzione della
libertà controllata disposta dal pretore nei confronti di condannati
irreperibili, e presumibilmente non residenti di fatto in Italia.
Rilevano in proposito le ordinanze che le modalità di esecuzione
della libertà controllata non possono essere concretamente
determinate nei confronti di soggetti irreperibili, poiché il
contenuto precettivo di tale sanzione, previsto dall'art. 56 della l.
24 novembre 1981 n. 689, presuppone l'esistenza di un collegamento
stabile e certo del condannato con l'ambiente sociale in cui deve
reinserirsi e tale collegamento manca nell'ipotesi in cui la sanzione
della libertà controllata deve essere eseguita nei confronti di un
soggetto irreperibile.
La libertà controllata, infatti, - sostiene il giudice rimettente
- si caratterizza per l'assoluta mancanza di una componente
custodiale, presente invece nella sanzione della semidetenzione, e si
articola in una serie di prescrizioni, di "controllo" (art. 56 nn. 2
e 6 l. 689/1981) ed "interdittive" (art. 50 nn. 1, 3, 4 e 5
l.689/1981), finalizzate a stimolare un contatto fra il condannato e
l'ambiente sociale in cui deve reinserirsi. Molte, però, delle
suddette prescrizioni sarebbero prive di senso se riferite a soggetti
irreperibili. Infatti, non si vede come possa imporsi ad un
condannato, di cui non si conosce il luogo di effettiva residenza, il
divieto di allontanarsi dal territorio di un Comune che non sarebbe
neppure concretamente individuabile da parte del magistrato di
sorveglianza competente, se non attraverso scelte arbitrarie, non
adeguate rispetto alle finalità tipiche della sanzione prevista
dall'art. 56 l. 689/1981.
Né sarebbe ammissibile che le prescrizioni inerenti alla libertà
controllata possano essere comunque determinate con riferimento ad un
Comune discrezionalmente scelto dal giudice. In tal caso, infatti, il
magistrato di sorveglianza, anziché individualizzare le
prescrizioni, adeguandole alle esigenze lavorative e di reinserimento
sociale del condannato, finirebbe per imporre a quest'ultimo,
attraverso una scelta inevitabilmente arbitraria, l'obbligo di
inserirsi in un contesto sociale assolutamente estraneo.
Sulla base delle suddette argomentazioni ritengono le ordinanze
che l'esecuzione della libertà controllata nei confronti di
condannati irreperibili integri una palese disparità di trattamento
di questi ultimi rispetto alla generalità dei condannati, in
contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
È, infatti, evidente - si sostiene - che, se fosse il magistrato a
scegliere il Comune, il divieto di allontanarsi si risolverebbe in
una sorta di soggiorno obbligato, estraneo alle finalità di
reinserimento sociale perseguite attraverso la sanzione della
libertà controllata.
4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte
Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Si rileva, in primo luogo, che le norme denunciate non sono quelle
che il giudice rimettente è chiamato ad applicare. Il provvedimento
di conversione, assunto ai sensi degli artt. 53 e 102 della l. 689
del 1981 e degli artt. 136 c.p. e 586 c.p.p. dalla competente
autorità, costituisce non l'oggetto ma il presupposto dell'attività
del magistrato di sorveglianza, che è chiamato ad applicare la ben
diversa norma di cui all'art. 62 della legge n. 689 del 1981. La
questione prospettata, perciò, non riguarda la legittimità
costituzionale delle norme impugnate, salvo che irrazionalmente non
si identifichi incostituzionalità di una norma ordinaria con
impossibilità di applicazione in un caso concreto. Nel qual caso si
dovrebbe ritenere viziato d'illegittimità costituzionale l'ordine di
cattura che restasse ineseguito nei confronti di un irreperibile.
Né maggior pregio avrebbero le altre argomentazioni delle
ordinanze. Se è vero, infatti, che la normativa in parola si propone
il reinserimento sociale del condannato nel suo ambiente, sì che, a
tal fine, viene in rilievo la residenza di fatto nel territorio della
Repubblica, è anche vero, però, che la norma è suscettibile di
ragionevole applicazione anche ai casi limite. Quando si verifichi,
infatti, il rientro in Italia ed il reperimento del condannato, il
momento della concreta inapplicabilità della norma viene meno
perché di regola si ristabilisce o si stabilisce quella residenza di
fatto che consente una corretta applicazione delle prescrizioni
previste dall'art. 56. Considerato in diritto
1. - Tutte le ordinanze sollevano la medesima questione di fondo,
anche se alcune - come quelle del giudice di sorveglianza di Siracusa
- impugnano norme diverse riferendole ad altro parametro. Gli
incidenti possono, perciò, essere riuniti per essere decisi con
unica sentenza.
2. - In buona sostanza, i giudici rimettenti lamentano
l'impossibilità di dare applicazione all'art. 62, primo co., della
l. n. 689 del 1981 quando il condannato sia irreperibile o
addirittura non risieda nel territorio della Repubblica: e ciò
perché la legge precostituisce il magistrato che deve determinare le
modalità di esecuzione delle misure sostitutive principali nel
giudice di sorveglianza del luogo dove il condannato ha la sua
residenza. Ma se questa non esiste, perché il condannato è
irreperibile o residente all'estero, non si può ricorrere ad
espedienti diversi, nemmeno se il condannato avesse eletto un
domicilio dove, però, in realtà non risiede. Quelle misure
sostitutive della pena, infatti, sono legate al reinserimento sociale
del condannato nel luogo dove è la sua famiglia e il suo lavoro, non
in un qualsiasi posto fittizio o ideale. Né potrebbe il giudice
dell'esecuzione scegliere di sua iniziativa un Comune qualsiasi a sua
discrezione, perché creerebbe così una specie di domicilio coatto
violando lo spirito della legge, e sopratutto violando l'art. 25
Cost. che esige la precostituzione ex lege del giudice.
Si chiede, perciò, che la Corte dichiari l'illegittimità
dell'art. 62 legge citata, nella parte in cui non precostituisce il
magistrato di sorveglianza anche per le ipotesi segnalate.
Il giudice di sorveglianza di Siracusa parte, a sua volta, in
buona sostanza, dalle stesse premesse, benché preferisca, poi, una
soluzione più radicale. Egli ritiene, infatti, che la lacuna possa
essere colmata intervenendo a monte, e cioè vietando addirittura al
giudice di cognizione di applicare la sanzione sostitutiva della
libertà controllata ai condannati irreperibili o non residenti di
fatto nella Repubblica, per non creare disparità di trattamento. E
perciò impugna gli
artt. 53 e 102 della legge, con riferimento all'art. 3 Cost.
3. - Ma nelle tante pagine di motivazione delle ordinanze espresse
dai giudici rimettenti s'annida un vizio di fondo del ragionamento.
Non si tiene conto, infatti, che la determinazione delle modalità
esecutive delle sanzioni sostitutive in parola non è che uno dei
momenti della fase di esecuzione della sentenza di condanna. Il
giudice di sorveglianza del luogo dove il condannato ha la residenza,
pertanto, non è il giudice dell'esecuzione, ma soltanto, un
magistrato che interviene successivamente, ed eventualmente, nel
corso dell'esecuzione stessa, se ed in quanto ad esecuzione si
debbano portare le misure sostitutive decise dal giudice di
cognizione.
Ma il magistrato dell'esecuzione esiste sempre, perché la legge
lo indica nel "pubblico ministero presso la Corte o il Tribunale che
ha emesso il provvedimento", oppure nel Pretore che "fa eseguire i
suoi provvedimenti" (art. 577 cod. proc. pen.). Difatti l'art. 62
impugnato fa puntualmente riferimento al pubblico ministero o al
Pretore "competente per l'esecuzione", avvertendo che saranno sempre
questi a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna, alla
semidetenzione o alla libertà controllata, al magistrato di
sorveglianza del luogo di residenza del condannato per la
determinazione delle modalità di esecuzione della pena.
È evidente, però, che per trasmettere l'estratto al detto
giudice, il magistrato dell'esecuzione deve prima accertare
la residenza del condannato. Se questi già dagli atti del processo
risulta irreperibile o residente all'estero, richiederà
nuove indagini all'Autorità di pubblica sicurezza: quella stessa che
dovrebbe eseguire l'ordine di carcerazione se si trattasse di pena
detentiva, e che comunque dovrebbe ricercare il condannato per dare
inizio alla semidetenzione: vale a dire, l'Autorità di pubblica
sicurezza del luogo dove ha sede il magistrato dell'esecuzione.
Se, invece, l'irreperibilità o la residenza all'estero
risultassero soltanto nella fase esecutiva, il giudice di
sorveglianza del luogo di residenza del condannato, accertata
l'irreperibilità, restituirà l'estratto della sentenza al
magistrato dell'esecuzione, segnalando la nuova situazione: e questi
disporrà le indagini del caso.
Ma, nell'una come nell'altra ipotesi, non sorge alcun problema di
identificazione del giudice di sorveglianza, perché fino a quando
non si ritrova il condannato su cui le misure sostitutive devono
essere in concreto eseguite, è ovvio che non possono e non debbono
essere determinate le loro modalità di esecuzione. E ciò proprio
per le ragioni indicate dai giudici rimettenti, i quali hanno
correttamente posto in luce lo stretto collegamento esistente fra
quelle misure e l'ambiente sociale in cui abitualmente vive il
condannato.
Quando poi il condannato fosse ritrovato sul territorio della
Repubblica o rientrasse in Italia dall'estero, sarà egli stesso a
fissare la sua effettiva residenza: col che automaticamente sarà
identificato il giudice di sorveglianza competente a determinare le
modalità esecutive delle misure.
Fino a quel momento, ci sarà soltanto una sentenza di condanna
non ancora concretamente eseguibile, come in tutti i casi in cui il
condannato è introvabile: ma c'è sempre il magistrato
dell'esecuzione che la tiene in evidenza, almeno fino ai limiti
temporali della prescrizione, pronto ad eseguirla non appena se ne
verifichino le condizioni favorevoli, nei modi previsti dall'art. 62
della legge.
Quanto, infine, alla questione sollevata dalle ordinanze del
giudice di Siracusa, esse pure trovano risposta nel quanto fin qui si
è detto. Non sarebbe, infatti, conforme ai principi vietare al
giudice di cognizione di applicare la legge in tutta la sua
estensione, solo perché l'imputato risulta irreperibile: così come
non gli si fa divieto di concedere, nelle stesse condizioni, il
minimo della pena o circostanze attenuanti o benefici di legge magari
subordinati a talune condizioni. Il problema, infatti, delle
modalità esecutive riguarda altra fase del giudizio, e non deve
limitare i poteri ed il libero convincimento del giudice di
cognizione: sarà questi, infatti, eventualmente a decidere, in sua
discrezione, se ritenga che quella certa irreperibilità renda
immeritevole il giudicando di sanzioni sostitutive della pena. Né,
d'altra parte, la proposta del giudice di Siracusa risolverebbe del
tutto il problema, dato che l'irreperibilità può anche manifestarsi
soltanto nella fase esecutiva.
Detto questo, però, è pure evidente che - come bene ha rilevato
l'Avvocatura - il giudice di sorveglianza di Siracusa non aveva alcun
potere di impugnare gli artt. 53 e 102 della legge che restano fuori
della sua competenza, in quanto riguardano appunto l'ambito del
giudizio di cognizione. Egli, in realtà, doveva applicare, così
come gli altri rimettenti, soltanto l'art. 62 della legge: e perciò
ogni ragionamento sugli artt. 53 e 102 era, per la specie a lui
sottoposta, irrilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi tutti, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53 e 102 della l. 24 novembre
1981, n. 689, sollevata con ord. 29 settembre 1984 (n. 1227/84), con
ord. 15 marzo 1985 (n. 275/85), con due ordinanze 4 aprile 1985 (nn.
342 e 343/85), e con sei ordinanze 18 aprile 1985 (dal n. 413 al 418
compreso del 1985) dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di
Siracusa, in riferimento all'art. 3 Cost.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 62, primo co., della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata
dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Trento con ord. 8
giugno 1983 (n. 881/1983), dal giudice di sorveglianza presso il
Tribunale di Pavia con ord. 13 ottobre 1984 (n. 236/1985), dal
Pretore di Menaggio con sette ordinanze datate 4 aprile 1984 (dal n.
965 al n. 971 compreso del 1984), con altra 9 ottobre 1984 (n.
1240/1984), e con altra ancora datata 18 novembre 1985 (n. 16/1986),
e dal Pretore di Pietrasanta con due ordinanze datate 10 novembre
1984 (nn. 1382 e 1383/1984): tutte con riferimento all'art. 25 Cost.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte