Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto

comma, del codice di procedura penale, "e, in ipotesi, del combinato

disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, del

codice di procedura penale", promossi con 12 ordinanze emesse dal

Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 22, 36, 37, 38,

54, 55, 56, 57, 74, 75, 76, 77 del registro ordinanze 1991 e

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica artt. 6, 7 e 8,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, con dodici ordinanze di

contenuto identico, ha sollevato - in riferimento agli artt. 76 e 25,

primo comma, della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura

penale, "e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo

comma, 549 e 563, primo comma, del codice di procedura penale", nella

parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile,

di presentare la richiesta prevista nell'art. 444, primo comma, dello

stesso codice dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla

notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo

comma, lett. e), e fino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento;

che il giudice remittente osserva, innanzitutto, in punto di

rilevanza, che a suo avviso è unicamente l'art. 563, quarto comma,

del codice di procedura penale (secondo cui "Se la richiesta è

formulata dopo la scadenza del termine previsto nell'art. 555 comma 1

lettera e), è competente a decidere il pretore del dibattimento") a

consentire all'imputato la anzidetta facoltà, ma che, tuttavia, ove

la disposizione impugnata dovesse ritenersi meramente esplicativa

della disciplina comunque applicabile al giudizio pretorile in virtù

del richiamo operato dagli artt. 549 e 563, primo comma, all'art.

446, primo comma, del codice di procedura penale, la sollevata

questione di costituzionalità andrebbe, in tale ipotesi, estesa

anche al combinato disposto di queste ultime norme;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76

della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 103 della

legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale renderebbe necessitata

un'ulteriore semplificazione degli istituti del giudizio pretorile

rispetto a quelli previsti per il procedimento dinanzi al tribunale

e, in particolare, richiederebbe, quanto all'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta, l'eliminazione della

possibilità per l'imputato di formulare tale richiesta fino

all'apertura del dibattimento - come stabilito nei giudizi di

tribunale - anziché entro il più ristretto termine di 15 giorni

dalla notificazione del decreto di citazione;

che il prolungamento del termine fino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento, prosegue il giudice remittente, sarebbe

del tutto incongruo nel giudizio pretorile, stante l'assenza in tale

procedimento dell'udienza preliminare e la cristallizzazione

dell'accusa nel decreto di citazione, per cui il detto prolungamento

avrebbe l'unica conseguenza di rendere necessario il compimento di

una serie di incombenti finalizzati alla celebrazione del

dibattimento e tuttavia suscettibili di essere posti nel nulla da una

successiva richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato col

consenso del pubblico ministero;

che, infine, la norma impugnata violerebbe anche il principio

del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, consentendo all'imputato di scegliere il giudice

competente a decidere sulla richiesta (giudice per le indagini

preliminari o pretore del dibattimento) sulla base della semplice

opzione in ordine alla fase del giudizio in cui formulare la

richiesta stessa;

che è intervenuto nei presenti giudizi (tranne che in quelli di

cui alle ordinanze artt. 37, 38 e 56 reg. 1991) il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della

questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che, innanzitutto, va ritenuta ammissibile esclusivamente la

questione relativa all'art. 563, quarto comma, del codice di

procedura penale, in quanto è questa la sola disposizione che, ad

avviso del giudice a quo, consente all'imputato la facoltà di

richiedere l'applicazione della pena fino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento, ed è, quindi, l'unica che egli ritiene di

dover applicare nella fattispecie;

che, di conseguenza, la questione concernente il combinato

disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto

comma, del codice di procedura penale, essendo prospettata in via

subordinata ed in forma meramente ipotetica (ipotesi, peraltro, dallo

stesso giudice a quo chiaramente non condivisa), va dichiarata

manifestamente inammissibile, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte (cfr., ad esempio, sentt. nn. 182 del 1984, 146 del

1985, 456 del 1989);

che, nel merito, la dedotta violazione della legge-delega

evidentemente non sussiste, in quanto la direttiva artt. 103 lascia

al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalità in ordine

alla disciplina delle concrete modalità di funzionamento del

processo pretorile e, in particolare, in merito alla individuazione

dei casi e dei limiti nei quali attuare in tale processo una

semplificazione degli istituti previsti per il procedimento davanti

al tribunale, onde adeguarli alla naturale maggior celerità e

snellezza del giudizio pretorile;

che, nel caso di specie, tale discrezionalità non è stata

certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto è assorbente

rilevare che l'aver lasciato inalterata - rispetto al procedimento

dinanzi al tribunale - la facoltà per l'imputato di formulare la

richiesta di applicazione di una pena fino all'ultimo momento utile

(dichiarazione di apertura del dibattimento) costituisce evidente

espressione del favor per i riti differenziati - alternativi al

dibattimento - la cui incentivazione, come si legge anche nella

relazione al progetto preliminare, mira in definitiva a perseguire

proprio quella finalità di massima semplificazione invocata dal

remittente;

che, infine, è chiaramente da escludere la violazione del

principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, della

Costituzione), in quanto, come questa Corte ha già avuto occasione

di osservare proprio in relazione all'istituto in esame (cfr. ord.

artt. 353 del 1990), il fatto che l'imputato sia abilitato ad

avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o

nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto

principio, giacché è pur sempre la legge che precostituisce il

giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi durante la

pendenza del termine;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

artt. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446,

primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in

epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice

di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma,

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime

ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte