Sentenza n. 208/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 13
novembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui
ricorsi riuniti proposti da Mancini Silvia contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 609 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva, in
riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), nella parte in cui non prevede che gli
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, e fruenti a tale titolo di
borsa annuale di studio ai sensi dell'art. 75, sesto comma, del
medesimo d.P.R. n. 382 del 1980, possano fruire di ulteriore borsa
di studio, presso università straniere, durante il periodo di
svolgimento del predetto dottorato di ricerca.
La questione si radica nel corso di un giudizio - promosso da S.
Mancini contro il Ministro della pubblica istruzione - ed avente per
oggetto l'annullamento della nota ministeriale del 24 maggio 1989 con
la quale la ricorrente, già titolare di borsa di studio per un corso
di dottorato di ricerca, era stata dichiarata decaduta, ai sensi
dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, dalla nomina
di vincitrice del concorso, indetto dal Ministero della pubblica
istruzione e concernente cinquecentodieci borse di studio per la
frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione
presso istituzioni estere di livello universitario.
Ritiene il giudice a quo che la previsione contenuta nell'art.
74, ultimo comma, succitato, e in virtù della quale chi abbia
usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca
non può fruire di altra borsa di studio, anche se per titolo
diverso, contrasti con l'art. 34 della Costituzione.
Al riguardo si precisa che il legislatore delegato, nel
disciplinare il dottorato di ricerca, ha previsto all'art. 68,
secondo comma, la possibilità che si realizzino forme di
collaborazione tra diverse università, anche straniere, "nelle quali
siano state notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca, nei
settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato".
Ad avviso del rimettente, nell'ambito delle forme di collaborazione
previste dal succitato art. 68, sarebbe inscrivibile anche "l'invio
presso università straniere degli iscritti ai corsi di dottorato".
Questi ultimi possono partecipare - al pari dei laureati indicati
dall'art. 97, secondo comma - ai concorsi per titoli ed esami, per
l'attribuzione di borse di studio per attività di perfezionamento
all'estero.
Peraltro, sono esclusi, in virtù del disposto di cui all'art. 74,
ultimo comma, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che
abbiano già usufruito a tale titolo di borsa di studio.
Ad avviso del rimettente detta esclusione verrebbe a contrastare
con l'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione, il quale
afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché l'obbligo della
Repubblica di rendere effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni ed altre provvidenze che devono essere attribuite per
concorso. La non manifesta infondatezza della questione sarebbe,
altresì, avvalorata dalla circostanza che la norma censurata sarebbe
stata "implicitamente abrogata", ad avviso del rimettente, dalla più
recente legge 30 novembre 1989, n. 398 che detta norme in materia di
borse di studio universitarie.
In particolare l'art. 6 della legge n. 398 del 1989 disponendo che
le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei
borsisti (primo comma) e prevedendo, altresì, che chi ha già
usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo (secondo comma), abrogherebbe implicitamente
il disposto di cui all'art. 74, ultimo comma, censurato.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della
proposta questione.
Rileva l'Avvocatura che il parametro evocato dal giudice a quo
ovvero l'art. 34 della Costituzione, non è idoneo a "costituire
vincoli precisi a carico del legislatore ordinario, in ordine alle
condizioni ed ai limiti dell'accesso, per concorso, alle borse di
studio".
La norma censurata si limiterebbe a stabilire una limitazione del
contributo pubblico in ordine al soddisfacimento delle esigenze di
studio dei soggetti capaci e meritevoli. Limitazione che, concernendo
una ipotesi di cumulo, nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca,
non sarebbe tale da incidere sul raggiungimento dei gradi più alti
degli studi. D'altro canto, l'intervento pubblico, operando sulla
base di risorse finanziarie definite e non illimitate, avrebbe
legittimamente cura di garantire all'istituto borsistico la più
ampia efficacia satisfattiva delle aspettative dei "capaci e
meritevoli". Preoccupazione, questa, che sarebbe pure alla base
dell'art. 34 della Costituzione, nella
parte in cui prescrive la distribuzione delle borse per concorso.
Infine, l'Avvocatura rileva che la modifica apportata dall'art. 6
della legge 30 novembre 1989, n. 398 la quale restringe il divieto di
cumulo, ammettendolo a determinate condizioni, non potrebbe valere
come "indice di incostituzionalità della normativa previgente,
indicando solo un legittimo mutamento che resta nell'ambito di scelte
discrezionali del legislatore". Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne l'art.
74, ultimo comma, del d.P.R 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), il quale stabilisce che
coloro i quali abbiano usufruito di una borsa di studio, per un corso
di dottorato di ricerca, non possano fruirne una seconda volta, anche
se per titolo diverso.
Ad avviso del giudice a quo detta previsione - precludendo, ai
dottorandi, l'accesso ad ulteriore borsa di studio per la frequenza
di attività di perfezionamento all'estero - comprometterebbe la
collaborazione con le università straniere (nelle quali siano state
sviluppate le tematiche oggetto dei corsi di dottorato), quale
prevista dall'art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980,
ponendosi, altresì, in contrasto con il diritto dei capaci e
meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, garantito
dall'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Occorre premettere che il divieto di cumulo delle borse di studio -
posto per i dottorandi dalla norma censurata - è anzitutto divieto
di attività diverse da quelle che formano oggetto dei corsi di
dottorato. Sotto questo profilo le attività di perfezionamento
all'estero - che l'ordinanza di rinvio vorrebbe consentire ai
dottorandi attraverso la rimozione del predetto divieto di cumulo
delle borse di studio - non trovano alcun riscontro in quelle che
sono le connotazioni peculiari del dottorato di ricerca.
Ed invero le scuole di perfezionamento, oggetto di specifica
disciplina da parte del legislatore, mirano a fare acquisire ai
candidati un livello formativo avanzato rispetto a determinate
professionalità; difatti, l'esame richiesto per l'accesso consiste
in una prova scritta ed in un colloquio per accertare l'esistenza del
livello di preparazione necessaria per frequentare la scuola (art.
76, sesto comma, del d.P.R. n. 382 del 1980). Il dottorato risulta,
invece, preordinato a sviluppare autonome capacità di ricerca
scientifica, attraverso le quali evidenziare originalità creativa e
rigore metodologico (e, difatti, le relative prove di esame sono
intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca
scientifica, art. 71, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 382 del
1980). Pertanto, la collaborazione con le università estere che
abbiano notoriamente sviluppato le tematiche, oggetto dei corsi di
dottorato (art. 68, secondo comma, del d.P.R. citato) è cosa diversa
dai corsi di perfezionamento all'estero in sé considerati.
Detta collaborazione, invece, concerne i periodi di formazione dei
dottorandi presso università o istituti stranieri, sempre che gli
stessi periodi siano ritenuti necessari nell'ambito dei programmi
definiti e approvati dai responsabili del dottorato e di cui debbono
essere indicate le particolari modalità di svolgimento (art. 69 del
d.P.R. n. 382 del 1980).
In specie è previsto, al riguardo, che la permanenza all'estero, o
comunque fuori dalla sede del dottorato, non possa superare la metà
del periodo stabilito per il conseguimento del titolo (art. 72,
secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980). Coerentemente con
quest'ultima previsione, il legislatore ha, altresì, disposto che
l'importo della borsa di studio sia elevato del cinquanta per cento,
in proporzione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso
università o istituti di ricerca (art. 75, sesto comma, del d.P.R.
n. 382 del 1980).
Così ricostruito il quadro normativo, appare evidente che i
dottorandi possono certamente compiere periodi di formazione
integrativi presso le università straniere che abbiano notoriamente
sviluppato le tematiche, oggetto dei relativi corsi, secondo quanto
previsto dall'art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 e
che questa evenienza è agevolata - sul piano economico - dalla
integrazione della borsa di studio, originariamente concessa.
Naturalmente, come già detto, la formazione all'estero dei
dottorandi, come del resto tutte le attività che fanno capo al
dottorato, devono essere ritenute necessarie per le finalità dello
stesso dottorato e debbono, altresì, ricevere l'approvazione, anche
in ordine alla durata, dei responsabili. Così disponendo il
legislatore ha inteso garantire l'alta qualificazione del dottorato
di ricerca anche e soprattutto attraverso un impegno assorbente e
continuativo dei dottorandi che precluda, in quanto tale, scelte
diverse da quelle programmate dai responsabili del dottorato, intese
ad individuare le attitudini scientifiche nel settore prescelto.
Dette scelte rientrano nella discrezionalità del legislatore e non
sono affatto lesive dell'art. 34, terzo e quarto comma, della
Costituzione, trovando, anzi, giustificazioni di ordine
costituzionale.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che fin dalle più remote
pronunce (sentenze n. 125 del 1975, e n. 7 del 1967) questa Corte ha
ritenuto che gli obblighi posti dall'art. 34 della Costituzione e
intesi a garantire il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere
i gradi più alti degli studi "debbono essere adempiuti
nell'osservanza dei limiti del bilancio dello Stato" (sentenza n. 125
del 1975). Più in particolare, e con riguardo alle borse di studio,
la Corte ha, altresì, ritenuto (sentenza n. 281 del 1992) che
"compete al legislatore, nella disciplina delle modalità di
realizzazione del diritto allo studio universitario, determinare un
divieto generale di cumulo che ben può trovare la sua
giustificazione di ordine costituzionale nella esigenza di impiegare
le risorse pubbliche, destinate alla realizzazione di tale diritto,
secondo criteri di razionalità e di giustizia distributiva, così da
garantire una maggiore estensione della sfera dei soggetti
beneficiari". Nella specie, occorre avere riguardo, in particolare,
alla circostanza che la borsa di studio è attribuita in via generale
a "tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca"
(art. 75, sesto comma, del d.P.R. n. 382 del 1980), purché in
presenza dei requisiti di reddito richiesti, e che detta
generalizzazione richiede, a fortiori che siano poste condizioni che
ne limitino l'accesso, anche per salvaguardare le esigenze di
bilancio dello Stato.
Per inciso, va, altresì, rilevato che del tutto priva di
fondamento è la tesi della abrogazione della norma censurata ad
opera della successiva legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in
materia di borse di studio universitarie). Infatti, l'art. 3 della
legge n. 398 del 1989 dispone espressamente che "fino
all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca,
restano ferme le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 382
del 1980 per quanto concerne la concessione delle borse di studio per
i corsi di dottorato", disposizione ulteriormente riaffermata
dall'art. 8, terzo comma, della succitata legge n. 398 del 1989.
Dello stesso tenore è, altresì, il disposto dell'art. 6 della
stessa legge n. 398 del 1989 che - contrariamente a quanto ritenuto
nell'ordinanza di rinvio - riafferma il divieto di cumulo delle borse
di studio, "tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
formazione o di ricerca dei borsisti". Si tratta, in altri termini,
di attività integrative che possono essere inserite nel programma
del dottorato di ricerca, con trattamenti aggiuntivi ed integrativi
che sviluppano il sistema degli artt. 72 e 75 del d.P.R. n. 382 del
1980 citato, consentendo il finanziamento dei periodi all'estero
anche con apposite borse di istituzioni nazionali e straniere, sempre
nell'ambito del programma di ricerca dei borsisti. Con ciò è
consentito un finanziamento aggiuntivo rispetto ai fondi per il
dottorato di ricerca, spesso incapienti per sopportare l'elevazione
fino al cinquanta per cento per i periodi all'estero (art. 75,
secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980).
Pertanto, la materia del cumulo non risulta sostanzialmente
modificata, come del resto, appare anche dagli Atti parlamentari
della legge n. 398 del 1989.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il denunciato contrasto
della norma censurata con l'art. 34, terzo e quarto comma, della
Costituzione, deve ritenersi insussistente e per conseguenza la
relativa questione va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica)
sollevata, in riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte