Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1990

Altra decisione · depositata il 12/04/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e

secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), e dell'art.152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con

ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 dal Pretore di Roma (quattro

ordinanze), il 27 novembre 1989 dal Pretore di Bergamo, il 27

novembre 1989 e il 13 dicembre 1989 dal Giudice per le indagini

preliminari della Pretura circondariale di Torino, iscritte

rispettivamente ai nn. 5, 6, 7, 8, 15, 43 e 44 del registro ordinanze

1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 4

e 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo con ordinanza del 27 novembre

1989 e il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1° dicembre 1989

hanno sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

questioni di legittimità dell'art. 224, primo e secondo comma, del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nelle parti in cui

prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive

per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.

773;

e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini

preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze

del 27 novembre 1989 e del 13 dicembre 1989, denunciando, in

riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, l'art. 224, primo e

secondo comma, del decreto le gislativo 28 luglio 1989, n. 271, e

l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che nel giudizio promosso dal Pretore di Bergamo ed in uno dei

due giudizi promossi dal Giudice per le indagini preliminari della

Pretura circondariale di Torino è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno

riuniti;

che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di

processi a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato

emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante

norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno

dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.

Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra

l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente

abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bergamo, al Pretore

di Roma, ed al Giudice per le indagini preliminari della Pretura

circondariale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte