Sentenza n. 209/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2,
lettera c) della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63
(Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna
e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia),
promossi con due ordinanze emesse il 14 maggio 1998 dal Tribunale
amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi proposti dalla
Cooperativa S. Marco Motoscafi a.r.l. contro il comune di Venezia ed
altra, iscritte ai nn. 560 e 561 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Visti gli atti di costituzione della Cooperativa S. Marco
Motoscafi a.r.l. e del comune di Venezia nonché gli atti di
intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Gaetano Guzzardi e Gustavo Romanelli per la
Cooperativa S. Marco Motoscafi a.r.l., Nicolò Paoletti per il comune
di Venezia nonché l'avvocato Mario Loria per la Regione Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla Cooperativa San
Marco motoscafi e da un socio di quest'ultima contro il comune di
Venezia, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
comma 2, lettera c) della legge della Regione Veneto 30 dicembre
1993, n. 63 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di
navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella
città di Venezia), "nella parte in cui demanda ai regolamenti
comunali di stabilire la potenza dei motori che vanno installati a
bordo dei natanti adibiti al servizio pubblico non di linea",
limitatamente alle parole "potenza dei motori installati" (r.o.
n. 560 del 1998).
Il socio della predetta Cooperativa e quest'ultima impugnavano
davanti al tribunale rimettente il diniego di autorizzazione a
sostituire il motoscafo adibito dal ricorrente socio al trasporto di
persone con altro "taxi acqueo", dotato di motore più potente.
L'amministrazione resistente motivava il provvedimento negativo
richiamando l'art. 36 del regolamento comunale di attuazione
dell'impugnata legge della Regione Veneto n. 63 del 1993, il quale
fissa in cento cavalli la potenza massima dei motori installati sui
motoscafi in servizio pubblico non di linea. I ricorrenti impugnavano
pertanto davanti al TAR per il Veneto il diniego di autorizzazione e
il citato regolamento comunale come atto presupposto, e sollevavano
altresì eccezione d'incostituzionalità della legge regionale, in
quanto fonte del potere di disciplinare con regolamento comunale, in
contrasto con gli invocati parametri costituzionali, la potenza dei
motori installati sui motoscafi di cui si tratta.
Ad avviso del collegio rimettente, la denunciata legge regionale
si porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione,
giacché "il controverso criterio di ordine tecnico, che limita la
potenza dei motori installabili a bordo dei natanti adibiti al
servizio pubblico di trasporto non di linea, incide indirettamente
sulla sicurezza dei natanti" e non rientrerebbe, pertanto, tra le
competenze regionali. Ciò risulterebbe, anche alla luce della
sentenza di questa Corte n. 135 del 1997, dall'art. 9, primo comma,
del d.P.R. n. 5 del 1972, dagli artt. 84, 85 e 97 del d.P.R. n. 616
del 1977, nonché dall'art. 104, lettera t) del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
La legge regionale n. 63 del 1993 contrasterebbe inoltre con gli
artt. 3 e 41 della Costituzione. Al TAR per il Veneto appare infatti
irragionevole e lesivo della libertà di iniziativa economica "che la
finalità di limitare la velocità dei natanti sia perseguita
attraverso la riduzione della potenza dei motori, anziché mediante
la fissazione di limiti di velocità, assistiti da idonei controlli e
sanzioni".
Il giudice a quo ritiene rilevante la questione sollevata ad
istanza di parte. La rilevanza della prospettata questione
deriverebbe dalla circostanza che - come si legge nell'ordinanza di
rimessione - la legge regionale denunciata "deve essere applicata" in
quanto fonte del potere regolamentare che ha dato vita all'art. 36,
comma 8, del regolamento comunale costituente atto presupposto dal
provvedimento amministrativo impugnato.
2. - In un separato giudizio amministrativo, la medesima
cooperativa ed un altro socio di quest'ultima, impugnavano davanti
allo stesso TAR il provvedimento dell'amministrazione comunale "che
invita il ricorrente a presentarsi per l'annullamento"
dell'autorizzazione a sostituire il motoscafo adibito dal socio al
trasporto di persone con altro motoscafo, dotato di motore più
potente. Anche in questo caso il provvedimento impugnato veniva
motivato dall'amministrazione resistente mediante rinvio all'art. 36
del regolamento comunale di attuazione dell'impugnata legge della
Regione Veneto n. 63 del 1993, e i ricorrenti sollevavano eccezione
d'incostituzionalità della citata legge regionale, in riferimento ai
medesimi parametri costituzionali. In accoglimento dell'istanza di
parte, il TAR per il Veneto ha sollevato, sempre in riferimento agli
articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c) della legge della
Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, "nella parte in cui demanda
ai regolamenti comunali di stabilire la potenza dei motori che vanno
installati a bordo dei natanti adibiti al servizio pubblico non di
linea", limitatamente alle parole "potenza dei motori installati",
con ordinanza (r.o. n. 561 del 1998) contenente - sia sul punto della
rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza - le stesse
argomentazioni già proposte con la precedente ordinanza di
rimessione.
3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti i
ricorrenti nel primo procedimento a quo per chiedere l'accoglimento
della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per
il Veneto.
Muovendo dalla premessa che "la determinazione della potenza dei
motori e della conformazione degli scafi ... costituiscono elementi
direttamente incidenti sulla sicurezza delle imbarcazioni e della
navigazione", i ricorrenti insistono nell'affermare il contrasto con
l'art. 117 della Costituzione, anche alla luce della già citata
sentenza di questa Corte n. 135 del 1997, e del regolamento per la
navigazione marittima (artt. 515 e 522). Le parti private costituite
richiamano altresì l'art. 10 della legge per Venezia n. 171 del
1973, che, allo scopo di ridurre il moto ondoso nella laguna,
conferiva delega al Governo "ad emanare entro due anni norme
concernenti la determinazione delle caratteristiche tecniche dei
natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per
limitare le emanazioni inquinanti". La delega non ha mai avuto
attuazione; tuttavia, si legge nell'atto di costituzione, "sarebbe
ancor oggi questo l'unico modo per poter intervenire legittimamente
sulle caratteristiche tecniche dei mezzi circolanti in laguna".
Sempre in merito a questo primo ordine di censure, i ricorrenti nel
giudizio a quo invocano il decreto legislativo n. 112 del 1998
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), che mantiene allo Stato le funzioni in tema di
"definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di
sicurezza dei trasporti marittimi".
Le parti private lamentano altresì la violazione degli artt. 3 e
41 della Costituzione, in termini non dissimili da quelli indicati
nell'ordinanza di rinvio.
4. - Anche i ricorrenti nel secondo giudizio a quo si sono
costituiti presentando deduzioni del tutto analoghe a quelle, già
illustrate, depositate dai ricorrenti nell'altro giudizio principale.
5. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito anche
il comune di Venezia, parte resistente nei giudizi amministrativi a
quibus per chiedere il rigetto delle questioni sollevate dal TAR per
il Veneto.
Il comune deduce innanzitutto, sulla scorta di rilievi attinenti
alla sua collocazione sistematica nel testo della legge regionale,
l'inerenza della disposizione attributiva del potere regolamentare
contestato alla materia ambientale, anziché a quella della sicurezza
della navigazione. La legge conferirebbe infatti al comune una
potestà regolamentare destinata a prevedere misure "all'esclusivo
fine di tutelare l'integrità delle rive contro l'inquinamento
prodotto dal moto ondoso dei motoscafi e l'integrità edilizia ed
architettonica del patrimonio storico-artistico di Venezia".
D'altro canto, aggiunge l'ente territoriale resistente nei
procedimenti a quibus anche aderendo alla prospettazione del collegio
rimettente, la questione dovrebbe ritenersi comunque infondata, alla
luce dell'art. 86, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale,
tra le funzioni delegate, include le "funzioni relative alla
sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna".
Più di recente, si legge negli atti di costituzione del comune
di Venezia, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha, da un
lato, confermato la competenza statale in materia di "sicurezza della
navigazione interna" (art. 104, lettera t); dall'altro, conferito
alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative alla "disciplina
della navigazione interna" (art. 105, lettera d). La difesa dell'ente
territoriale aggiunge poi che in materia di servizi pubblici di
trasporto di interesse regionale e locale le Regioni e gli enti
locali conservano le funzioni ad essi conferite dagli artt. 5, 6 e 7
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (art. 105, comma 5,
del decreto legislativo n. 112 del 1998), che attribuiscono agli enti
locali i compiti amministrativi e le funzioni nei settori del
trasporto lagunare e lacuale.
Per quanto riguarda in particolare il settore del trasporto di
persone mediante "autoservizi pubblici non di linea", conclude su
questo primo profilo la difesa del comune, il legislatore statale,
per definire i limiti della competenza legislativa regionale, ha
emanato un'espressa normativa di principio mediante la legge quadro
15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea), nel rispetto della quale
la Regione Veneto ha disciplinato, con la legge n. 63 del 1993,
"l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di
trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna" e le
modalità attuative della delega agli altri enti locali (art. 12).
Quanto alla prospettata violazione del principio di
ragionevolezza, la difesa dell'ente deduce che, data l'oggettiva
difficoltà di assicurare un controllo capillare sul rispetto dei
limiti di velocità nella laguna di Venezia, una disciplina che
limiti la potenza dei motori installati a bordo dei natanti si impone
come misura necessaria al fine di salvaguardare il patrimonio
ambientale e storico-artistico.
Il comune di Venezia, richiamando alcune decisioni di questa
Corte in tema di limiti alla libertà di iniziativa economica
privata, deduce altresì l'infondatezza del dubbio sollevato in
riferimento all'art. 41 della Costituzione, sottolineando, in
conclusione, la "necessità di tutelare il preminente interesse della
collettività alla preservazione dell'ambiente".
6. - In entrambi i giudizi costituzionali è intervenuto il
Presidente della Giunta regionale del Veneto, per argomentare
l'infondatezza delle questioni sollevate.
La Regione deduce che l'impugnata legge regionale "non riguarda
neppure indirettamente la sicurezza nello svolgimento del servizio,
ma attiene invece strettamente alla gestione dello stesso, fissando a
tale scopo criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in
relazione al servizio svolto". Né, obietta la difesa della Regione,
"la limitazione di potenza prevista dalla norma impugnata, e attuata
dal regolamento, a 100 cavalli è in grado di incidere sulla
sicurezza della navigazione interna, poiché una tale cospicua
potenza consente comunque una manovrabilità in piena sicurezza del
natante", in considerazione sia delle dimensioni e delle
caratteristiche della laguna veneta, sia della stazza contenuta dei
motoscafi di cui si tratta. Nell'atto di intervento della Regione si
richiama poi la sentenza di questa Corte n. 478 del 1991, per
sostenere la legittimità di una normativa regionale destinata a
salvaguardare la sicurezza dei trasporti di interesse regionale.
Sotto il profilo della lamentata irragionevolezza della
disciplina denunciata, la difesa della Regione deduce che la ratio
della stessa sarebbe quella di tutelare "valori di indiscusso rango
costituzionale, quali quelli sottesi alla conservazione e alla tutela
di una serie di insediamenti urbani di rilievo unico per il
patrimonio artistico nazionale" e di "un ambiente naturale di
altrettanto eccezionale rilievo sotto il profilo paesistico e
ambientale".
7. - In prossimità della data fissata per l'udienza, la
Cooperativa San Marco Motoscafi, parte ricorrente nei giudizi a
quibus ha depositato una memoria illustrativa per sviluppare
argomenti già addotti in sede di costituzione, a sostegno della
fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata
dal TAR per il Veneto con le citate ordinanze.
La Cooperativa insiste nell'ascrivere la disciplina della potenza
massima dei motoscafi in servizio non di linea nella laguna di
Venezia alla materia, di competenza statale, della sicurezza della
navigazione e dei trasporti, sottolineando anche come l'art. 522 del
regolamento per la navigazione marittima preveda l'iscrizione nei
registri tenuti dagli uffici marittimi delle navi adibite ai servizi
pubblici lagunari di Venezia, ciò che implicherebbe la competenza
dell'ufficio marittimo ad abilitare il natante alla navigazione.
Nella memoria non si disconosce che la scelta del legislatore
regionale si propone di corrispondere alle indicazioni della
Commissione comunale per il moto ondoso. Alla società ricorrente nei
procedimenti a quibus appare nondimeno illogico, "anche ammessa la
legittimità del limite di potenza del motore", che si consenta il
trasporto (di un numero massimo) di venti passeggeri con un motore da
100 cavalli, non idoneo a garantire la sicurezza della navigazione e
delle manovre, specialmente in laguna aperta.
Nella memoria illustrativa, la Cooperativa San Marco insiste poi
diffusamente sulla disparità di trattamento che la normativa
denunciata avrebbe irragionevolmente introdotto rispetto a coloro che
esercitano abusivamente il servizio di taxi acqueo nella laguna di
Venezia. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale
amministrativo regionale del Veneto ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c), della
legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 (Norme per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di
trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il
servizio pubblico di gondola nella città di Venezia), "nella parte
in cui demanda ai regolamenti comunali di stabilire la potenza dei
motori che vanno installati a bordo dei natanti adibiti al servizio
pubblico non di linea", limitatamente alle parole "potenza dei motori
installati".
Ad avviso del giudice a quo la disposizione legislativa
denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione, giacché "il controverso criterio di ordine tecnico,
che limita la potenza dei motori installabili a bordo dei natanti
adibiti al servizio pubblico di trasporto non di linea, incide
indirettamente sulla sicurezza dei natanti" e pertanto non
rientrerebbe tra le competenze regionali, come delineate dall'art. 9,
primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972; dagli artt. 84, 85 e 97 del
d.P.R. n. 616 del 1977; dall'art. 104, lettera t), del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
La disposizione impugnata si porrebbe altresì in contrasto con
gli artt. 3 e 41 della Costituzione, apparendo al TAR per il Veneto
irragionevole e lesiva della libertà di iniziativa economica,
giacché la riduzione della potenza dei motori costituirebbe una
"limitazione al libero svolgimento di un'attività economica
privata", non giustificata da prevalenti interessi costituzionalmente
rilevanti.
2. - Sotto entrambi i profili richiamati, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c) della
legge della Regione Veneto n. 63 del 1993 è stata sollevata dallo
stesso Tribunale amministrativo regionale con due ordinanze di
contenuto del tutto omogeneo. I relativi giudizi possono pertanto
essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata in
riferimento all'art. 117 della Costituzione non è fondata.
L'assunto che riconduce la normativa regionale impugnata alla
materia della sicurezza della navigazione e dei natanti non può
infatti essere condiviso.
Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che le attribuzioni
nella materia dei trasporti si ripartiscono sulla base di criteri
funzionali fondati precipuamente sul livello e sul tipo degli
interessi da tutelare: alla competenza dello Stato è riservata
esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti
e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale
all'incolumità delle persone, la quale esige uniformità di
parametri di valutazione per l'intero territorio nazionale; gli
ulteriori profili della disciplina del trasporto, in primo luogo
quelli inerenti alle modalità di gestione e di organizzazione dei
relativi servizi, rientrano invece nella competenza delle regioni e
delle province autonome (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997).
Nell'ordinanza e nelle memorie delle parti private ricorrenti nei
giudizi a quibus vengono invocate - accanto all'art. 117 della
Costituzione - le disposizioni legislative attributive della
competenza statale in materia di sicurezza della navigazione e di
sicurezza tecnica dei natanti. In particolare, vengono invocati
l'art. 9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, che conserva
allo Stato le attribuzioni degli organi statali in materia di
sicurezza dei natanti, e l'art. 104, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che riserva allo Stato le funzioni
relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da
diporto e alla sicurezza della navigazione interna.
L'apprezzamento della fondatezza delle censure prospettate dal
collegio rimettente non può operarsi esclusivamente alla stregua
della normativa di trasferimento, invocata dagli enti territoriali
coinvolti nel presente giudizio costituzionale, in materia di
trasporti di interesse regionale e locale e di navigazione nelle
acque interne che - per quanto concerne il profilo specificamente
rilevante in questa sede - è esplicita nell'attribuire alle regioni
e ai comuni un'ampia competenza in materia di servizi di trasporto di
persone non di linea.
A tale proposito, viene in particolare in rilievo la citata
legge-quadro n. 21 del 1992, che all'art. 1, secondo comma, include
tra gli autoservizi pubblici non di linea affidati alla competenza
amministrativa regionale "il servizio di taxi con natante", e
all'art. 4, secondo comma, prevede che le regioni stabiliscono "i
criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti
sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea", precisando,
al successivo art. 5, che i comuni, nel predisporre i regolamenti
sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono,
tra l'altro, il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da
adibire ad ogni singolo servizio, e le modalità per lo svolgimento
del servizio.
Ciò che nondimeno ai fini del presente giudizio costituzionale
maggiormente interessa è che la disciplina impugnata investe una
pluralità di competenze degli enti territoriali, non solo in materia
di trasporti di interesse regionale e locale, di servizi di trasporto
di persone non di linea e di navigazione nelle acque interne.
Si deve infatti constatare che l'interesse alla razionale
disciplina dei servizi di trasporto di persone nelle acque lagunari
non è suscettibile di apprezzamento isolato da parte delle
amministrazioni regionale e locale, le quali non possono provvedervi
senza tener conto delle concorrenti ed eventualmente interferenti
esigenze di tutela ambientale e del patrimonio edilizio, non solo di
interesse storico-artistico. A quest'ultimo riguardo, appare evidente
come la disciplina denunciata risulti oggettivamente preordinata
anche, e specialmente, a limitare il moto ondoso nocivo per le rive
della laguna e per gli edifici che vi si affacciano.
La stessa normativa concernente le attribuzioni regionali in
materia di trasporto pubblico locale, del resto, prevede che
nell'esercizio delle funzioni inerenti a tale materia
l'amministrazione regionale tenga conto dell'interesse ambientale. Da
ultimo, l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997,
affida alle Regioni compiti di programmazione nel settore dei
trasporti locali, anche allo scopo di ponderare le compatibilità
ambientali.
La coesistenza di competenze statali e regionali nella materia
della salvaguardia ambientale di Venezia è stata ribadita da questa
Corte con una recente pronuncia, la quale, in generale, ha premesso
che "in materia di protezione ambientale e di tutela dagli
inquinamenti è riconosciuta una competenza regionale,
costituzionalmente garantita, per il collegamento funzionale che la
salvaguardia dell'ambiente ha con le materie che, nella elencazione
dell'art. 117 della Costituzione, più direttamente riguardano il
territorio ed implicano la preservazione della salubrità delle
condizioni del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte
dell'inquinamento" (sentenza n. 54 del 2000).
La disciplina impugnata, che riflette la doverosa considerazione
di una pluralità di interessi, va pertanto ricondotta a tale
complesso quadro di attribuzioni regionali, apparendo per contro non
pertinente l'invocazione della riserva di competenza statale in
materia di sicurezza della navigazione e dei natanti.
4. - La legge regionale viene denunciata anche per contrasto con
gli artt. 3 e 41 della Costituzione, apparendo al TAR per il Veneto
irragionevole e lesivo della libertà di iniziativa economica "che la
finalità di limitare la velocità dei natanti sia perseguita
attraverso la riduzione della potenza dei motori, anziché mediante
la fissazione di limiti di velocità, assistiti da idonei controlli e
sanzioni": per un verso, infatti, ad avviso del collegio rimettente,
la disciplina impugnata "non sembra realizzare la finalità che l'ha
ispirata, perché i natanti sono ancora in grado di superare i limiti
di velocità imposti nei canali di Venezia per limitare il moto
ondoso"; per un altro verso, "la sua applicazione produce sul piano
pratico un'inutile limitazione alla manovrabilità dei natanti, con
rischio per la loro sicurezza, disparità di trattamento e
limitazione al libero svolgimento di un'attività economica privata",
senza che tali limitazioni risultino giustificate da prevalenti
interessi costituzionalmente rilevanti.
La questione non è fondata.
Lamentando l'irragionevolezza del limite massimo di potenza pari
a cento cavalli, il collegio rimettente imputa alla disposizione
legislativa attributiva del potere regolamentare locale vizi che in
realtà, ove accertati, inficerebbero non già la legge regionale
denunciata, bensì il regolamento comunale approvato in attuazione
della medesima.
I vizi lamentati dai ricorrenti nei giudizi amministrativi a
quibus e censurati dal collegio rimettente non possono quindi essere
imputati alla legge regionale impugnata, che, nel conferire al comune
la potestà regolamentare contestata, non potrebbe interpretarsi come
tale da autorizzare l'autorità comunale a disporre contra
constitutionem.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c), della
legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 (Norme per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di
trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il
servizio pubblico di gondola nella città di Venezia), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Veneto con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte