Sentenza n. 21/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1957 · relatore Gaspare Ambrosini
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
regionale sarda approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 27
maggio 1955 e riapprovata il 16 marzo 1956, contenente norme intese a
disciplinare il razionale sfruttamento delle piante di sughero,
promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso
notificato il 4 aprile 1956, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 14 aprile 1956 ed iscritto al n. 52 del Reg. ric.
1956.
Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni
per il ricorrente e gli avversti Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la
Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio regionale della Sardegna approvò il 27 maggio 1955
una legge contenente una serie di norme intese a disciplinare il
razionale sfruttamento delle piante di sughero, anche se sparse,
radicate in qualsiasi zona sia o non sottoposta a vincolo
idrogeologico.
L'art. 8 della legge, che forma oggetto del presente giudizio,
dispone: "Per le infrazioni delle disposizioni della presente legge,
si applicano la procedura e le sanzioni previste dal R.D.L. 30 dicembre
1923, n. 3267, riguardante i reati commessi a danno dei soprassuoli
vegetanti su terreno soggetto a vincolo idrogeologico".
Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna il
Governo rinviò tale legge a nuovo esame del Consiglio regionale col
rilievo che la norma dell'art. 8 eccede la competenza della Regione.
Nella seduta del 16 marzo 1956 il Consiglio regionale approvò di
nuovo, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la legge del 27
maggio 1955.
Questa nuova deliberazione venne comunicata, con nota del 20 marzo
1956, dal Rappresentante del Governo nella Regione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 marzo 1956
deliberò di proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per la
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del suindicato art. 8.
Nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, debitamente
notificato al Presidente della Giunta regionale sarda e depositato
nella cancelleria della Corte, si sostiene che la Regione non può
legiferare in materia penale nemmeno a titolo accessorio o
complementare, dacché l'art. 25, comma 2, della Costituzione riserva
alla legge statale il regolamento di questa materia, la quale peraltro,
non è in alcun modo compresa nelle materie di competenza legislativa
regionale indicate negli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la
Sardegna. L'art. 8 in questione importa l'invasione da parte della
Regione di una sfera di rapporti che solo lo Stato può disciplinare,
ed è perciò costituzionalmente illegittimo. Né avrebbe fondamento
l'obiezione che l'attività legislativa di carattere pubblicistico
della Regione resterebbe in pratica inefficace se il legislatore
regionale non potesse comminare sanzioni punitive per la violazione dei
doveri che è competente ad imporre, giacché allo scopo
provvederebbero in questi casi le cosiddette "norme penali in bianco",
ossia quelle norme del Codice penale che puniscono in generale la
inosservanza dei provvedimenti legalmente dati da qualsiasi autorità.
In via del tutto subordinata si deduce nel ricorso che, essendo
vietata in materia penale ogni applicazione estensiva, non si possono
far rientrare sotto le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,
ipotesi diverse da quelle che vi sono espressamente previste, come ha
fatto l'impugnato art. 8 della legge sarda del 27 maggio 1955 - 16
marzo 1956.
In seguito a deliberazione della Giunta regionale sarda del 9
aprile 1956, con la quale si stabilì di resistere al ricorso suddetto,
il Presidente della Giunta, rappresentato dagli avvocati Egidio Tosato
e Pietro Gasparri, si costituiva in giudizio presentando le proprie
deduzioni in una memoria nella quale si nega la fondatezza del ricorso
per i seguenti motivi:
- non è dimostrato che nell'art. 25 della Costituzione la parola
"legge" sia adoperata nel significato ristretto di legge statale. Una
simile interpretazione non sarebbe giustificata nemmeno se il
legislatore costituente avesse inteso riferirsi non alla legge in senso
sostanziale o materiale, ma alla cosiddetta legge formale, perché
anche le leggi emanate dalle Regioni - quanto meno quelle emanate dalle
Regioni ad autonomia speciale - rientrano nella categoria delle leggi
formali;
- altro è parlare di "materia" nel senso di oggetto della
disciplina normativa, altro è parlare di "materia" con riferimento al
tipo di norma che può essere adottato per la disciplina di un
determinato oggetto. Dal fatto, perciò, che negli articoli dello
Statuto regionale, dove sono elencate le materie su cui la Regione ha
competenza legislativa, non sia fatta menzione della materia penale,
non si può trarre argomento per sostenere che la Regione sia priva
della potestà di dettare sanzioni punitive;
- non si contesta che siano riservati allo Stato la configurazione
e il trattamento delle "figure criminose generali", come l'omicidio e
il furto. Ma ciò non esclude che la Regione, senza affatto innovare il
diritto penale generale, possa integrarlo con un proprio diritto
penale speciale, configurando con le sue leggi reati specificamente ed
esclusivamente connessi con le materie da essa disciplinabili;
- non si vede, d'altra parte, quali "norme penali in bianco" della
legislazione statale possano servire a garantire l'osservanza delle
leggi regionali. Una corretta interpretazione porta ad escludere che
queste leggi possano essere comprese fra i provvedimenti menzionati
dall'art. 650 Cod. pen., cui si riferisce, evidentemente, nel suo
ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- quanto al motivo subordinato del ricorso, esso è frutto di
confusione fra i concetti giuridici dell'applicazione analogica e del
rinvio. La Regione non ha applicato la legge statale a fattispecie
concrete, diverse da quelle ipotizzate dal legislatore. Ha emesso una
propria legge, cioè un comando astratto, e per determinare una parte
del contenuto di questo comando ha preso a modello il decreto statale
del 1923: solo per brevità, invece di riprodurre letteralmente le
disposizioni, si è limitata a rinviare l'interprete al testo di quel
decreto.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 1956 il sostituto avvocato
generale dello Stato Achille Salerni per il Presidente del Consiglio
dei Ministri e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per il
Presidente della Giunta regionale sarda hanno svolto ampiamente i
motivi delle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
Il potere legislativo penale appartiene soltanto allo Stato,
principalmente in virtù di un principio generale che trova fondamento
soprattutto nella particolare natura delle restrizioni della sfera
giuridica che si infliggono mediante la pena. La quale incide sugli
attributi e beni fondamentali della persona umana, in primo luogo sulla
libertà personale; onde la necessità che tali restrizioni siano da
stabilirsi in base a una generale e comune valutazione degli interessi
della vita sociale, quale può essere compiuta soltanto dalla legge
dello Stato.
Il principio discende inoltre da altri criteri informatori della
Costituzione, quali sono consacrati nelle norme generali, e nell'art.
3, che garantisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e
nell'art. 5, che consacra l'unità politica dello Stato proclamando che
la Repubblica è "una ed indivisibile".
La competenza esclusiva dello Stato a legiferare in un campo, che
attiene a quella salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo che la
Costituzione afferma e pone anzi a base di tutto l'ordinamento
giuridico dello Stato, trova conferma nella disposizione specifica
dell'art. 25, comma 2 : "Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge' che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".
Si è osservato che questa disposizione è diretta ad affermare il
principio della irretroattività della legge penale; ma il fatto che il
2 comma dell'art. 25 affermi questo principio non porta alla
conseguenza e non esclude che contemporaneamente ne ha affermato un
altro, quello della riserva della legge statale.
In proposito si obietta: che tale disposizione parla genericamente
di "legge"; che sono leggi formali non soltanto quelle statali ma anche
quelle regionali; e che perciò la norma contenuta nell'art. 8 della
legge sarda impugnata non è in contrasto con la disposizione dell'art.
25 della Costituzione, giacché è stata emanata con "legge".
Su questo punto specifico, in un caso simile all'attuale rispetto
alla portata della parola "legge" adoperata dall'art. 108, comma 1,
della Costituzione, la Corte ebbe esplicitamente a pronunciarsi nella
sentenza n. 4, affermando che quando questo articolo rinvia alla
"legge" la emanazione delle "norme sull'ordinamento giudiziario e ogni
magistratura" si riferisce sicuramente e non può che riferirsi alla
legge dello Stato.
Che allo stesso modo debba intendersi la parola "legge" quando è
adoperata nell'art. 25, comma 2, risulta dalla natura dei diritti che
da esso vengono toccati, ed è comprovato dalla portata inequivocabile
che ha la stessa parola "legge" quando è adoperata negli altri due
commi dell'art. 25, che trattano di materie le quali attengono a
diritti fondamentali di libertà, e che perciò sicuramente rientrano
nella sfera di competenza dello Stato "uno e indivisibile".
Nel comma 1, dell'art. 25 si prescrive che "nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge'", e nel terzo
comma che "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge". E se si esaminano tutti gli altri
articoli della Costituzione, nei quali si rinvia puramente e
semplicemente alla "legge" la disciplina dei diritti individuali e
delle funzioni e potestà degli organi costituzionali dello Stato, si
vede che essi si riferiscono sempre alla "legge statale".
In base adunque ai principi generali contenuti nelle disposizioni
degli artt. 3 e 5 della Costituzione e al principio specifico dettato
dall'art. 25, comma 2, si può affermare che la disciplina del potere
punitivo resta riservata allo Stato, e che è del tutto preclusa alle
Regioni, sia a quelle ad ordinamento comune, sia a quelle a statuto
speciale.
Soltanto una deroga espressa avrebbe potuto o potrebbe limitare
l'efficacia di questo principio; ma né nella Costituzione per le
Regioni ad autonomia ordinaria, né nello Statuto speciale per la
Sardegna (art. 35), né negli Statuti speciali delle altre Regioni ad
ordinamento particolare, vi ha alcuna disposizione che vi apporti
deroghe.
Per limitare la portata di tale principio è stato addotto che la
Regione, pur non potendo innovare al Codice penale né introdurre pene
da quest'ultimo non previste, potrebbe garantire la efficacia delle
norme da essa emanate, configurando con le sue leggi reati
specificamente ed esclusivamente connessi con materie (quale, nella
fattispecie, l'agricoltura in virtù dell'art. 3 dello Statuto) di
competenza regionale, ed in particolare connettendo sanzioni penali con
la violazione di quei precetti tecnici, giuridicamente codificati, la
cui osservanza sarebbe necessaria al migliore rendimento delle
attività considerate. Col che la Regione non innoverebbe rispetto al
diritto penale "generale" (che si ammette appartenere alla competenza
esclusiva del legislatore statale), ma lo integrerebbe con un proprio
diritto penale "speciale", con l'emanazione di norme sanzionatorie
penali complementari, accessorie, integrative, "di rilievo soltanto
contravvenzionale".
Si arriverebbe così a riconoscere indirettamente alle Regioni, sia
pur limitatamente al campo contravvenzionale, una potestà legislativa
attinente al magistero penale, quella potestà che è ad essa
completamente preclusa dai principi affermati negli artt. 3, 5 e 25
della Costituzione, e che non è ad alcuna di esse attribuita né dallo
Statuto sardo né dagli altri Statuti speciali.
Orbene una tale potestà non può venire attribuita e riconosciuta
indirettamente alle Regioni, ricorrendo a distinzioni e a
configurazioni di istituti non previsti nell'ordinamento
costituzionale, ed anzi con esso addirittura contrastanti.
Va rilevato anzitutto che nel sistema della autonomia regionale è
la Costituzione che attribuisce alle Regioni funzioni e potestà
determinate, e che di conseguenza non è possibile che alle Regioni se
ne riconoscano, quasi ad integrazione di quelle avute, altre ad esse
collegate, in base al prospettarsi di esigenze la cui valutazione
spetta in definitiva soltanto allo Stato.
Va altresì rilevato che non è esatto distinguere tra diritto
penale "generale" e diritto penale "speciale", perché il diritto
penale è unico, sia rispetto all'essenza, al contenuto ed alle
finalità del magistero punitivo, sia riguardo alla fonte da cui
unicamente promana (lo Stato sovrano) ed al sistema con cui soltanto
può esserne regolata la disciplina (con legge statale).
E se il potere punitivo compete esclusivamente allo Stato, non è
possibile riconoscerne alla Regione una parte, sia pur limitata al
campo contravvenzionale, perché il diritto penale comprende anche
questa parte.
Né è possibile ridurre la portata di questo principio sotto un
altro profilo, cercando quasi di declassare le sanzioni penali dettate
dalle Regioni, come quella dell'art. 8 della legge sarda impugnata,
dalla categoria delle norme penali vere e proprie in un'altra categoria
di norme che stabilirebbero sanzioni unicamente amministrative in
quanto fondate su potestà amministrative; e ciò perché ogni norma
che prevede la comminazione di una pena contiene una sanzione penale ed
ha inconfondibilmente il carattere di norma penale.
La Corte ebbe ad occuparsi della questione nella sentenza n. 6,
nella quale dichiarò la illegittimità costituzionale della norma
dell'art. 19 della legge approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano
nella seduta del 29 luglio 1952 e riapprovata nella seduta del 30
ottobre 1952. La difesa della Provincia davanti alla Corte aveva
sostenuto che l'art. 19 impugnato conteneva non una norma penale ma una
sanzione amministrativa.
La Corte respinse nettamente questo assunto con le considerazioni
che mette conto di riportare: "Ma l'assunto non può essere accolto.
La distinzione fra norme penali e norme contenenti sanzioni
amministrative va riportata non tanto al carattere della materia a cui
la norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, ma va
piuttosto riferita al carattere intrinseco della sanzione stessa,
all'organo che è chiamato ad applicarla, al procedimento da seguirsi
nell'applicazione, alle conseguenze giuridiche di essa. Ora nella
specie non solo è comminata come sanzione l'ammenda, che è compresa
fra le pene prevedute nel Codice penale, ma viene nettamente distinta
la fase della contestazione e della eventuale definizione in via
amministrativa dalla fase giudiziaria in cui la sanzione viene
applicata e che è devoluta al giudice ordinario, con la conseguente
convertibilità della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di
insolvibilità del condannato. Nessun dubbio pertanto che si tratta di
una sanzione di carattere penale che rientra nel magistero punitivo la
cui regolamentazione è riservata esclusivamente allo Stato".
La Commissione legislativa "autonomia, ordinamento regionale,
affari interni" del Consiglio regionale sardo, nel riproporre al
Consiglio la riapprovazione della legge votata il 27 maggio 1955 e
rinviata dal Governo per un nuovo esame in riguardo all'art. 8 in
questione, motivò la sua proposta adducendo che l'enunciazione nello
Statuto delle materie di competenza regionale "sarebbe priva di ogni
significato giuridico, e di questo risulterebbe tradito lo spirito
politico informatore, se alla Regione non fosse riconosciuto il potere
di dettare norme di caratere penale, quando esse siano necessarie ad
assicurare la efficacia delle sue leggi".
E la difesa della Regione davanti alla Corte, nella memoria a
stampa e nella discussione orale, ha insistito nel rilevare che la
disciplina di una materia di competenza della Regione (come nella
fattispecie la disciplina tecnica ed amministrativa dello sfruttamento
delle piante da sughero che rientra nella materia "agricoltura e
foreste" di competenza della Regione in base all'art. 3, lett. d, dello
Statuto) "rimarrebbe priva di ogni efficacia, se al legislatore
regionale fosse precluso di munirla di sanzioni, le quali non possono
essere che punitive".
Ma tale assunto è inaccettabile, non solo perché contrasta con i
principi costituzionali sopra esposti, ma anche perché non corrisponde
alla realtà della situazione giuridica riguardante i modi di
assicurare l'efficacia delle leggi regionali.
Non è esatto che solo con le sanzioni penali si potrebbe
provvedere all'osservanza delle leggi regionali, e che queste
rimarrebbero prive di efficacia se non potessero venire dotate di tali
sanzioni.
All'infuori delle sanzioni penali ve ne sono infatti altre che la
Regione può dettare, quali le sanzioni civili e amministrative, e
anche le sanzioni di carattere specificamente pecuniario, purché non
convertibili (come quelle previste dall'art. 8 della legge sarda
impugnata) con pena restrittiva della libertà personale: se
convertibili acquistano senz'altro carattere penale, e sono perciò
completamente precluse all'esplicazione della potestà legislativa
della Regione.
Né possono aver peso in questa sede i rilievi e le preoccupazioni
largamente avanzate dalla difesa della Regione: circa la
inapplicabilità in caso di violazione delle leggi regionali delle
sanzioni penali, che l'art. 650 del Codice penale commina non riguardo
alla inosservanza di una legge, sibbene per la inosservanza di "un
provvedimento legalmente dato dalla autorità per ragioni di giustizia
o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene"; e circa la
condizione di inferiorità in cui le Regioni si trovano rispetto alle
Provincie ed ai Comuni, per il fatto che non possono ritenersi
estensibili alle leggi regionali le garanzie penali contenute nella
vigente legislazione dello Stato in ordine alle violazioni dei
regolamenti delle Provincie e dei Comuni.
L'art. 8 della legge sarda impugnata viola il suesposto principio,
giacché commina una sanzione penale, disponendo che per la infrazione
delle disposizioni degli articoli precedenti "si applicano la procedura
e le sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, riguardanti
i reati commessi a danno dei soprassuoli vegetanti su terreno soggetto
a vincolo idrogeologico".
Il carattere penale delle sanzioni in questione è reso palese dal
testo stesso dell'art. 8, e più esplicitamente ancora dal testo delle
norme richiamate del R.D. 30 dicembre 1923, del quale basta qui citare
gli artt. 24, 26, 27, 28 da una parte e l'art. 34 dall'altra, tutti
collocati nel capo II, col titolo "Disposizioni penali e di polizia".
L'art. 24 dispone che "il proprietario o possessore di terreni
vincolati, il quale non osservi le norme emanate... incorrerà nella
ammenda da lire... a lire...". Gli artt. 26, 27 e 28 comminano per
altri contravventori e per altre infrazioni "pene pecuniarie".
Riferendosi all'ammenda ed in genere alle pene pecuniarie previste
nel decreto, l'art. 34 detta:
"Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno nel caso
di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo
ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal Codice
penale".
Questi riferimenti sono più che sufficienti per comprovate che le
sanzioni previste dall'art. 8 della legge regionale impugnata hanno
Carattere di sanzioni penali.
E siccome la disciplina del potere penale è riservata
completamente alla legge dello Stato, è evidente che la Regione,
dettando la norma dell'art. 8, ha legiferato in un campo che le è del
tutto precluso.
Data la validità del motivo principale del ricorso, non occorre
far luogo all'esame dell'altro motivo che la difesa del Presidente del
Consiglio dei Ministri aveva addotto in via del tutto subordinata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
approvata il 27 maggio 1955 e riapprovata il 26 marzo 1956 dal
Consiglio regionale della Sardegna, relativa alla "disciplina dello
sfruttamento delle piante da sughero".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte