Ordinanza n. 21/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, promosso con ordinanza 17 marzo 1956 del Pretore di Gallarate,
emessa nel procedimento penale a carico di Bellora Dionigi, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20 aprile 1957 ed
iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
113 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione è stata rimessa
a questa Corte con l'ordinanza 17 marzo 1956 del Pretore di Gallarate;
che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta
questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14
giugno 1956, n. 146;
che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità
costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del
menzionato art. 113, tali norme, unitamente alle altre ivi indicate,
hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.
87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;
che per il comma quarto di detto articolo, nei confronti del quale
fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non è stata
sollevata nella specie questione di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con
ordinanza indicata in epigrafe, relativa all'art. 113 T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza, in seguito alla pubblicazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Gallarate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte