Sentenza n. 21/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1964 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 105/1908
- art. 7legge 105/1908
- art. 1legge 63/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della
legge 11 febbraio 1952, n. 63; 1 della legge 16 ottobre 1962, n. 1498;
6 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro
notturno dei fornai, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1963 dal
Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Ubertalle
Bartolomeo e Giuseppe, iscritta al n. 115 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2
luglio 1963.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Ubertalle Bartolomeo e
Giuseppe;
udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Aldo Dedin, per gli Ubertalle, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Bartolomeo e Giuseppe
Ubertalle, il Pretore di Torino, con ordinanza del 2 maggio 1963, ha
ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1952,
n. 631 della legge 16 ottobre 1962, n. 1498; 6 della legge 22 marzo
1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, sollevata
dagli imputati in relazione all'art. 41 della Costituzione e con
particolare riferimento al fatto che gli imputati stessi stavano
lavorando da soli senza l'ausilio di terzi, per il che - secondo
l'espressione usata nell'ordinanza - "a fortiori la norma loro
contestata apparrebbe incostituzionale trattandosi di liberi
imprenditori e non di lavoratori dipendenti".
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 7 maggio 1963, comunicata ai Presidenti delle due Camere il
10 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 175 del 2 luglio successivo.
Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti, con atto
depositato in cancelleria il 22 luglio 1963, i signori Giuseppe e
Bartolomeo Ubertalle, i quali, aderendo alle argomentazioni svolte
nell'ordinanza di rinvio, e sviluppandole nella memoria depositata il
28 novembre, sostengono che il divieto del lavoro di panificazione in
ore notturne, specie se svolto direttamente dall'imprenditore per conto
proprio, è lesivo della libertà della attività imprenditoriale e
nuoce all'interesse generale dei consumatori, impedendo che tale
attività si svolga nel modo più idoneo ai fini di una migliore
produzione.
In particolare, la parte privata deduce quanto segue:
1) l'abolizione del lavoro notturno, imposta dalla legge del 1908,
se poteva giustificarsi allora, a causa delle sfavorevoli condizioni
ambientali, igieniche e di lavoro, non è più concepibile oggi che
tali condizioni sono sostanzialmente mutate. E sul punto richiama la
sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1962, nella quale si
afferma che una norma limitativa dell'iniziativa economica può
ritenersi legittima solo se sussistono tuttora le esigenze sociali che
spinsero il legislatore del tempo ad adottarla;
2) la violazione dell'art. 41 è ancor più palese ove il divieto
di lavoro notturno si riferisca all'opera dell'imprenditore esercente.
Il divieto non può giustificarsi con il generico richiamo alla
"utilità sociale", perché questa si riferisce unicamente al rapporto
tra iniziativa privata e benessere collettivo; né con il richiamo alla
tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana, le quali
riguardano solo i rapporti tra imprenditori e lavoratori subordinati;
né, infine, con un richiamo alla tutela della salute pubblica, di cui
all'art. 32 della Costituzione, rappresentando una ipotesi unica nella
legislazione protettiva del lavoro, nella quale non esistono
limitazioni al lavoro dei professionisti, dei dirigenti, dei giudici,
ecc.;
3) la limitazione del lavoro notturno dei fornai è poi in
contrasto anche con l'art. 4 della Costituzione e non può essere
giustificata da profili attinenti alla concorrenza delle imprese, dato
che l'art. 41 sottopone tale aspetto della iniziativa economica
solamente a programmi e controlli che la indirizzino e la coordinino a
fini sociali. Cosicché qualsiasi limitazione della concorrenza
potrebbe essere legittimamente disposta solo in seno a programmi intesi
a coordinare ed indirizzare un intero settore produttivo;
4) l'art. 2 della legge del 1952 avrebbe abolito la sanzione penale
prevista dall'art. 7 della legge del 1908 per chi "lavora" nelle ore
notturne, lasciando sussistere, con l'adeguamento al valore attuale
della moneta, solo le sanzioni per chi "fa lavorare". Di conseguenza il
divieto di "lavorare" nelle ore notturne, mantenuto nell'art. 1 della
legge del 1952, dovrebbe considerarsi come non scritto, perché privo
di sanzione. Se così interpretata, la norma denunziata si
presenterebbe - per quanto riguarda il lavoro personale
dell'imprenditore - adeguata alle norme costituzionali sopra richiamate
senza il ricorso alla dichiarazione di incostituzionalità.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale nell'atto di
intervento depositato addì 11 giugno 1963, deduce che il legislatore
del 1908, nel contenere il lavoro dei panificatori entro determinati
limiti di orario, ebbe di mira, tra l'altro, la tutela della loro
salute e di quella dei consumatori, posto che la vigilanza sull'igiene
della lavorazione risultava difficoltosa nelle ore notturne: motivi
sostanzialmente validi ancora oggi, in quanto il divieto di far
lavorare in certe ore notturne tende alla salvaguardia della sicurezza
umana - della quale la salute è un aspetto preminente - in contrasto
con la quale non può svolgersi l'iniziativa economica privata.
La sicurezza umana, e per essa la salute, che deve essere
salvaguardata, non è solo quella del lavoratore dipendente, ma anche
quella dello stesso produttore, che lavori personalmente: onde il
divieto del lavoro notturno anche per l'esercente. Del resto,
l'ordinamento offre numerosi esempi di ritenuta illiceità di certe
condotte, che si risolvono a danno od a pericolo della salute propria
del soggetto del reato (esempi: art. 729 del Codice penale; art. 6
della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della
produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti, secondo
l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione anche rispetto alla
persona che detenga tali sostanze esclusivamente per uso proprio).
L'art. 1 della legge del 1952 va raffrontato non solo al primo
comma dell'art. 41 della Costituzione, ma anche al secondo comma dello
stesso articolo; ed altresì all'art. 32, primo comma, che definisce la
tutela della salute fondamentale diritto dell'individuo ed interesse
della collettività. Considerato in diritto :
Per quanto troppo succinta nella motivazione, l'ordinanza
introduttiva solleva chiaramente la questione relativa alla
legittimità costituzionale delle norme che stabiliscono il divieto di
lavoro notturno dei fornai, ma pone più marcatamente l'accento sul
punto relativo al divieto di tale lavoro quando sia stato compiuto
personalmente dallo stesso imprenditore. Nonostante che nell'ordinanza
risulti richiamato l'art. 6 della legge 22 marzo 1908, n. 105, la
disposizione denunziata è chiaramente quella dell'art. 7 di detta
legge, nel testo sostituito prima con l'art. 2 della legge 11 febbraio
1952, n. 63, e poi con l'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n.
1498. Di modo che le disposizioni da prendere in esame sono il detto
art. 7 e l'art. 1 della stessa legge del 1908, nel testo sostituito con
l'art. 1 della legge del 1952.
Alla fine della sua memoria la difesa dei signori Ubertalle,
richiamandosi anche all'opinione espressa da un parlamentare in sede di
discussione presso il Senato della legge 11 febbraio 1952, n. 63,
prospetta che l'art. 2 di detta legge avrebbe mantenuto la sanzione
penale solo a carico di chi "faccia lavorare", lasciando privo di tale
sanzione il divieto di "lavorare". La stessa difesa rileva che se
questa interpretazione fosse esatta, la questione di legittimità
costituzionale circa il divieto di lavoro notturno dell'imprenditore
non avrebbe ragion d'essere, in quanto la norma che poneva tale divieto
si dovrebbe ritenere abrogata (la difesa Ubertalle parla di divieto da
considerarsi come non scritto perché privo di sanzione).
L'esame che la Corte deve compiere in ordine a questa tesi non
risponde al fine di sindacare il giudizio di rilevanza, ma al fine di
identificare il contenuto e l'esatta portata delle norme sottoposte al
controllo di legittimità costituzionale: operazione preliminare,
indispensabile per tale controllo.
L'art. 7 della legge originaria, 22 marzo 1908, n. 105, puniva
l'esercente con ammenda fino a lire 50 per ciascuna delle persone
impiegate nel lavoro ed alle quali si riferiva la contravvenzione e
puniva gli operai trovati al lavoro con ammenda fino a lire 30; però
dichiarava esenti da pena gli operai quando l'infrazione fosse dovuta a
coazione da parte del proprietario.
La legge del 1952, partendo dal presupposto che sussista in ogni
caso tale coazione, ha eliminato la sanzione penale per gli operai,
addossando la responsabilità al solo esercente e adeguando la misura
della sanzione ai nuovi valori monetari. Ciò risulta dal testo della
legge ed è avvalorato dalla discussione che si ebbe in Senato, dove al
parlamentare che prospettava come non fosse logico che ad un duplice
divieto (quello di lavorare e di far lavorare) si contrapponesse la
sola sanzione a carico di chi fa lavorare, fu risposto che "si suppone
che il lavoratore sia coatto e quindi è giusto che la responsabilità
vada al datore di lavoro".
La legge del 1952 non volle dichiarare non punibile l'esercente che
lavorasse in ore notturne, ma volle che solo l'esercente rispondesse
della contravvenzione; e certamente non per addossargli la
responsabilità di fatti non propri, ma per addebitargli l'inosservanza
di un precetto che a lui personalmente viene imposto e che egli è
tenuto ad osservare ed a fare osservare nei confronti di chiunque
lavori nella sua azienda, contro il divieto della legge. Dal che si
deduce come il divieto investe l'attività di qualunque soggetto, non
escluso lo stesso esercente.
Posto, dunque, che il divieto della legge si estende nei riguardi
di chiunque attenda a lavori di panificazione nelle ore notturne, la
questione di legittimità costituzionale da esaminare ha per oggetto
l'intero contenuto delle norme che pongono quel divieto e stabiliscono
le sanzioni.
L'esame deve essere compiuto in raffronto con il solo art. 41 della
Costituzione, escludendo il riferimento all'art. 4, invocato dalle
parti private senza alcun addentellato con l'ordinanza di rimessione.
Come risulta dai lavori preparatori, la legge del 1908 si ispirò a
finalità di ordine sanitario, anche se non mancarono considerazioni di
altro carattere. Essenzialmente, la legge si propose di assicurare una
tutela sanitaria alle persone addette alla panificazione e di
apprestare una tutela igienica per un prodotto alimentare di generale
consumo, il pane.
Si vollero prevenire i danni alla salute delle persone che in ore
notturne attendevano alla panificazione; e risulta espressamente che il
legislatore si preoccupò della salute di tutti, padroni ed operai che
fossero.
L'altro inconveniente, cui la legge del 1908 intese apprestare
rimedio, derivava dalla grave difficoltà - che in pratica si traduceva
in impossibilità per i piccoli agglomerati - di controllare nelle ore
notturne l'osservanza dei precetti igienici nel procedimento di
panificazione e nell'impiego degli ingredienti adoperati per la
confezione del pane.
Gli intenti originari, con maggiore accentuazione per quello
riflettente la tutela sanitaria dei lavoratori subordinati, permangono
alla base delle due successive modificazioni legislative del 1952 e del
1962.
Il legislatore, a distanza di circa mezzo secolo una prima volta e
di altri dieci anni una seconda volta, ha verificato la permanenza
delle ragioni che originariamente avevano sorretto la norma. E questa
valutazione, nel caso attuale, non si presta a censura.
Si potrebbe anche discutere se, dopo tanti anni, le condizioni
siano tali da consentire in certi tipi di stabilimenti (i più grandi e
meglio attrezzati) turni che rendano possibile un avvicendamento nel
lavoro notturno; così pure si potrebbe discutere se gli organi addetti
alla vigilanza sull'igiene degli alimenti possano, sulla base delle
nuove acquisizioni della scienza e della tecnica, disporre di mezzi di
controllo sulla confezione del pane e sulla buona condizione igienica
degli ingredienti, efficienti in pieno anche se la panificazione
avvenga in ore notturne. Ma queste nuove possibilità, che il
legislatore - e solo il legislatore - potrebbe valutare per eventuali
modificazioni della disciplina vigente, non si presentano tali da
togliere, rispetto alla situazione generale, quella base di
ragionevolezza, su cui resta fondata la norma.
Che la tutela della sanità possa fornire una delle ragioni di
utilità sociale che, a mente dell'art. 41 della Costituzione,
giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata, è cosa
che la Corte ha già affermato con una sua prima sentenza del 22
gennaio 1957, n. 29. E questa affermazione non ha bisogno di ulteriori
illustrazioni, basata com'è sopra il principio, consacrato nell'art.
32 della stessa Costituzione, del supremo interesse che lo Stato ha nei
riguardi della tutela della pubblica salute.
Ora, se il divieto di lavoro notturno nella panificazione è stato
imposto per quella finalità, è evidente come il divieto stesso non
possa non valere nei confronti di chiunque presti la sua opera, quale
che sia la sua qualifica e la sua posizione nell'impresa. Di fronte
all'art. 32 della Costituzione - e si può aggiungere, di fronte anche
all'art. 3 - non si possono fare discriminazioni fra la salute del
lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo, i quali tutti
hanno diritto ad una uguale tutela, quando, come nel caso in esame, il
pericolo per la salute sia uguale per chiunque si trovi nella medesima
situazione.
Le esposte considerazioni bastano per dimostrare la infondatezza
tanto della tesi principale della illegittimità totale della norma che
pone il divieto di panificazione nelle ore notturne senza riguardo alla
qualifica delle persone addette alla lavorazione, quanto della tesi
subordinata secondo la quale la stessa norma sarebbe illegittima nella
parte relativa all'attività dei lavoratori non subordinati. Così che
non occorre esporre altre ragioni per mostrare l'infondatezza delle
tesi stesse: precipua la necessità di evitare una causa di
ingiustificata concorrenza a favore dell'esercente che, lavorando
personalmente, si potrebbe sottrarre alla disciplina comune, il cui
carattere di generalità è imposto dalla esigenza di tutelare gli
interessi di tutta la categoria degli esercenti e quelli dei
consumatori;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione
del lavoro notturno dei fornai, nel testo modificato con le leggi 11
febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, in riferimento
all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte