Sentenza n. 21/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1969 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 307/1956
usata come parametro
citata
- art. 15legge 830/1961
- art. 5legge 1443/1961
- art. 1d.P.R. 2194/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307; 5 della legge 31
dicembre 1961, n. 1443; 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n.
830; e del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, concernenti la misura dei
contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1967 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Magia Adriano, Orcesi Umbertp e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta
al n. 16 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968;
2) ordinanza emessa il 29 novembre 1967 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Rossi Walter, iscritta al n. 20 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968;
3) ordinanza emessa il 10 febbraio 1967 dal tribunale di Cagliari
nel procedimento civile vertente tra l'Ente per la trasformazione
fondiaria e agraria in Sardegna e l'Ente nazionale di previdenza per i
dipendenti da enti di diritto pubblico, iscritta al n. 37 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 102 del 20 aprile 1968;
4) ordinanza emessa il 14 gennaio 1968 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la ditta Termotecnica Russo e
l'I.N.A.M., iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 1 giugno 1968;
5) ordinanza emessa il 5 marzo 1968 dal tribunale di Como nel
procedimento civile vertente tra la società S.A.L.V.I. e l'I.N.A.M.,
iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968;
6) ordinanza emessa il 10 gennaio 1968 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la Società generale esercizi
automobilistici e l'I.N.A.M., iscritta al n. 127 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 222 del 31 agosto 1968;
7) ordinanza emessa il 22 maggio 1968 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra la società Etna
trasporti e l'I.N.A.M., iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1968
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31
agosto 1968;
8) ordinanza emessa il 10 aprile 1968 dal tribunale di Imperia nel
procedimento civile vertente tra la Compagnia impianti elettrici e
l'I.N.A.M., iscritta al n. 140 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
9) ordinanza emessa il 27 febbraio 1968 dal tribunale di Livorno
nel procedimento civile vertente tra la Compagnia impianti elettrici e
l'I.N.A.M., iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;
10) ordinanze emesse il 29 maggio 1968 dal tribunale di Varese nei
procedimenti civili vertenti tra la Società Cromos e l'I.N.A.M.,
iscritte ai nn. 147 e 148 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;
11) ordinanza emessa il 31 maggio 1968 dal pretore di Piacenza nel
procedimento penale a carico di Vita Finzi Zalmann Emilio Dattolo,
iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
12) ordinanza emessa il 14 maggio 1968 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra la Società Tirrenia gas e l'I.N.A.M.,
iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
13) ordinanza emessa il 16 aprile 1968 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra la Compagnia impianti elettrici e
l'I.N.A.M., iscritta al n. 183 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
14) ordinanza emessa il 29 maggio 1968 dal tribunale di Varese nel
procedimento civile vertente tra la Compagnia impianti elettrici e
l'I.N.A.M., iscritta al n. 196 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Rossi Walter, della società Etna
trasporti, dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in
Sardegna, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie e dell'Ente di previdenza per i dipendenti degli enti di
diritto pubblico, e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi gli avvocati Giorgio Balladore Pallieri, Victor Uckmar e
Lodovico Gallarati Scotti, per il Rossi, l'avv. Pietro Gismondi, per
la società Etna trasporti, gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Antonio
Sorrentino, per l'I.N.A.M., l'avv. Antonio Carbone, per l'E.N.P.D.E.P.,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Quindici ordinanze, di cui due emesse in procedimenti penali e
tredici in giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi, hanno proposto
all'esame di questa Corte questioni di legittimità costituzionale di
norme inerenti ai contributi per l'assicurazione obbligatoria delle
malattie e all'addizionale per l'assistenza di malattia ai pensionati.
Si tratta delle seguenti ordinanze, elencate secondo l'ordine
dell'iscrizione di esse nello speciale registro della cancelleria e
riferentisi alle cause per ognuna di esse indicate:
a) tribunale di Milano 6 dicembre 1967: Adriano Mangia e Umberto
Orcesi contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie;
b) pretore di Milano 29 novembre 1967: procedimento penale contro
Walter Rossi;
c) tribunale di Cagliari 10 febbraio 1967, pervenuta alla Corte
addì 11 marzo 1968: Ente per la trasformazione fondiaria e agraria
della Sardegna contro Ente di previdenza per i dipendenti da enti di
diritto pubblico;
d) tribunale di Milano 14 gennaio 1968: Termotecnica Russo contro
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
e) tribunale di Como 5 marzo 1968: inerente S.A.L.V.I. contro
l'Istituto predetto;
f) tribunale di Milano 10 gennaio 1968: Società generale esercizi
automobilistici contro l'Istituto citato e la Cassa di soccorso per i
dipendenti della società stessa;
g) Corte di appello di Caltanissetta 22 maggio 1968: Etna
trasporti contro l'Istituto suddetto;
h) tribunale di Imperia 10 aprile 1968: Compagnia impianti
elettrici contro l'Istituto su indicato;
i) tribunale di Livorno 10 aprile 1968: le stesse parti indicate
per l'ordinanza che precede;
1) tribunale di Varese 23 maggio 1968: Società Cromos contro
l'Istituto su ricordato;
m) tribunale di Varese 29 maggio 1968: le parti di cui alla causa
citata alla lettera precedente;
n) pretore di Piacenza 31 maggio 1968: procedimento penale a carico
di Vita Finzi Zalmann Emilio Dattolo;
o) tribunale di Genova 14 maggio 1968: Tirrenia gas contro
l'Istituto su citato;
p) tribunale di Genova 16 aprile 1968: le medesime parti di cui
all'ordinanza che precede;
q) tribunale di Varese 29 maggio 1968: Compagnia impianti elettrici
contro l'Istituto sopra indicato.
2. - Per quanto concerne l'assicurazione contro la malattia dei
lavoratori in attività di servizio, le ordinanze del tribunale di
Genova del 14 maggio e 16 aprile 1968 denunciano l'art. 1, secondo
comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, il quale stabilisce che la
determinazione o la modificazione della misura dei contributi deve
essere compiuta in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni:
esso lederebbe la regola dell'art. 76 della Costituzione, perché il
riferimento a tali esigenze non è un criterio sufficiente a delimitare
l'oggetto della delegazione conferita al Governo.
Siffatto assunto si trova ribadito nelle ordinanze del tribunale di
Milano 6 dicembre 1967, del pretore di Milano 29 novembre 1967, dello
stesso tribunale di Milano 14 e 10 gennaio 1968, della Corte di appello
di Caltanissetta 22 maggio 1968, del tribunale di Imperia 10 aprile
1968, del tribunale di Livorno 10 aprile 1968, nelle tre del tribunale
di Varese 29 maggio 1968 e in quella del pretore di Piacenza 31 maggio
1968. Le quali rilevano che l'art. 1, secondo comma, della citata legge
14 aprile 1956, n. 307, non solo non racchiude principi e criteri
direttivi idonei a delimitare il compito dell'autorità delegata, ma
non soddisfa nemmeno al precetto dell'art. 23 della Costituzione,
perché non indica criteri idonei ad evitare che la determinazione
della prestazione sia lasciata all'arbitrio dell'ente impositore. Le
ordinanze dei pretori di Milano e di Piacenza osservano anzi che le
esigenze della gestione assicurativa, limite dato all'autorità
delegante e alla sua discrezionalità, sono, a loro volta, determinate
dalla politica di gestione degli enti assicurativi, non controllata né
controllabile a priori; e si tratta in ogni caso di esigenze future,
quindi meramente discrezionali.
3. - Con riguardo all'assistenza malattia per i pensionati,
nell'ordinanza del tribunale di Como 5 marzo 1968, si sostiene che il
conseguimento degli obiettivi indicati nel primo comma dell'art. 32 e
nell'art. 38 della Costituzione, nella cui orbita sembra ricadere
l'assistenza ai pensionati, è compito particolare dello Stato, e il
relativo onere finanziario, costituendo vera e propria spesa pubblica,
deve essere posto a carico della totalità dei cittadini in base alla
loro capacità contributiva, non quindi gravare sui datori di lavoro e
sui lavoratori in servizio mediante addizionali ai contributi ordinari.
In conseguenza il tribunale predetto sostiene l'illegittimità
costituzionale, ex artt. 32 e 38 della Costituzione:
a) dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, che appunto
dispone nel modo lamentato per l'addizionale ai contributi ordinari che
esso istituisce al fine di finanziare l'assistenza malattia a favore
dei pensionati;
b) dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830,
che determina la misura del contributo complessivo dovuto al fondo per
la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in
concessione, obbligando, per il 16,80 per cento, i datori di lavoro e,
per il 5,80 per cento, gli agenti;
c) dell'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, che fissa la
misura dell'addizionale ai sensi della predetta legge 31 dicembre 1961,
n. 1443.
A sua volta, l'ordinanza del tribunale di Cagliari del 10 febbraio
1967 sostiene la natura legislativa del citato D.P.R. 31 dicembre 1963,
n. 2194 (in conformità, del resto, all'ordinanza del tribunale di
Milano 6 dicembre 1967 e a quella della Corte di appello di
Caltanissetta 22 maggio 1968); e, sulla base di questa qualifica, ne
assume l'illegittimità in base all'art. 89 della Costituzione, perché
manca la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto
non potrebbe avere forza cogente se non avesse forza legislativa, data
la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione;
peraltro, si legittima unicamente ex art. 5 della legge 31 dicembre
1961, n. 1443, su ricordata, che indica il termine entro cui il potere
normativo avrebbe potuto essere esercitato dal Governo e stabilisce
criteri direttivi, sia pure non sufficientemente precisi.
Invece le ordinanze del tribunale di Genova del 14 maggio e 16
aprile 1968 prospettano la illegittimità costituzionale dell'art 5,
quarto comma, della legge suindicata del 31 dicembre 1961, n. 1443, in
quanto, nel dettare le modalità e le forme da seguire per la
determinazione dell'addizionale, prescrive soltanto il limite del
fabbisogno dell'assistenza malattia ai pensionati relativo a ciascuna
gestione: il tribunale applica anche a tale norma le osservazioni che
esso stesso ha proposto per l'art. 1, secondo comma, legge 14 aprile
1956, n. 307, concernente l'assicurazione generale, e i cui termini
sono stati già riferiti.
Le citate ordinanze del tribunale di Milano 6 dicembre 1967, del
pretore di Milano 29 novembre 1967, dello stesso tribunale di Milano 14
e 10 gennaio 1968, della Corte di appello di Caltanissetta 22 maggio
1968, del tribunale di Imperia 10 aprile 1968, del tribunale di Livorno
10 aprile 1968, le tre ordinanze del tribunale di Varese 29 maggio 1968
e quella del pretore di Piacenza 31 maggio 1968 prospettano
l'illegittimità del terzo comma di detto art. 5 della legge del 1961,
anziché del quarto. Questo terzo comma dispone che la misura
dell'addizionale deve essere determinata con le medesime forme e le
medesime modalità prescritte per la determinazione dei contributi
principali; e nemmeno esso dà precisi principi e criteri direttivi
secondo l'art. 76 della Costituzione o circoscrive la discrezionalità
dell'ente impositore secondo l'interpretazione da dare all'art. 23
della Costituzione stessa.
4. - Le ordinanze del pretore di Milano e di quello di Piacenza,
essendo state pronunziate all'udienza, sono state notificate soltanto
al Presidente del Consiglio dei Ministri; la notifica è avvenuta
rispettivamente il 10 gennaio e il 19 giugno 1968. Sono state
comunicate ai Presidente delle Camere del Parlamento rispettivamente il
4 gennaio e il 2 luglio 1968; sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 30 marzo e del 28 settembre 1968, nn. 84
e 248.
Le altre ordinanze sono state notificate alle parti nelle date
seguenti: il 3 e 4 gennaio 1968 (tribunale di Milano 6 dicembre 1967),
il 5 giugno 1967 (tribunale di Cagliari 10 febbraio 1967), il 15 e 18
marzo 1968 (tribunale di Milano 14 gennaio 1968), il 25 marzo 1968
(tribunale di Como 5 marzo 1968), il 2 maggio 1968 (tribunale di Milano
10 gennaio 1968), il 17 giugno 1968 (Corte d'appello di Caltanissetta
22 maggio 1968), il 26 giugno e 2 luglio 1968 (tribunale di Imperia 10
aprile 1968), il 26 marzo 1968 (tribunale di Livorno 10 aprile 1968),
il 27 giugno 1968 (tribunale di Varese 29 maggio 1968, prima
ordinanza), il 14 giugno 1968 (tribunale di Varese 29 maggio 1968,
seconda ordinanza), il 13 luglio 1968 (tribunale di Genova 14 maggio
1968), il 15 e 16 maggio 1968 (tribunale di Genova 16 aprile 1968), il
6 e 7 agosto 1968 (tribunale di Varese, terza ordinanza).
Le tredici ordinanze predette sono state notificate al Presidente
del Consiglio dei Ministri nei giorni appresso indicati, elencati
secondo l'ordine di cui sopra: 10 gennaio 1968, 12 giugno 1967, 15
marzo 1968, 26 marzo 1968, 8 marzo 1968, 20 giugno 1968, 11 maggio
1968, 10 luglio 1968, 20 giugno 1968 (per le due prime ordinanze del
tribunale di Varese), 20 luglio 1968 e 24 luglio 1968, 12 agosto 1968.
Le comunicazioni ai Presidente delle due Camere sono state effettuate
nelle seguenti date, elencate nel suddetto ordine: 5 gennaio 1968, 8
giugno 1967, 14 marzo 1968, 26 marzo 1968, 3 maggio 1968, 14 giugno
1968, 5 giugno 1968, 10 luglio 1968, 24 giugno 1968 (per le due prime
ordinanze del tribunale di Varese), 16 luglio 1968, 24 maggio 1968, 6 e
7 agosto 1968.
Tutte le quindici ordinanze, poi, sempre nell'ordine sopra citato,
sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica addì
24 febbraio 1968, n. 50, 20 aprile 1968, n. 102, 1 giugno 1968, n. 139,
6 luglio 1968, n. 170, 31 agosto 1968, n. 222 (per le tre ordinanze:
tribunale di Milano 10 gennaio 1968, Corte d'appello di Caltanissetta
22 maggio 1968 e tribunale di Imperia 10 aprile 1968), 14 settembre
1968, n. 235 (per l'ordinanza del tribunale di Livorno 27 febbraio 1968
e per le prime due del tribunale di Varese del 29 maggio 1968), 28
settembre 1968, n. 248 (per ambedue le ordinanze del tribunale di
Genova 14 maggio e 16 aprile 1968), 12 ottobre 1968, n. 261 (per la
terza ordinanza del tribunale di Varese 29 maggio 1968).
Innanzi a questa Corte si sono costituiti, da una parte, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Ente nazionale di
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, quest'ultimo
con riferimento alla causa promossa con ordinanza del tribunale di
Cagliari 10 febbraio 1967, in cui non è parte l'Istituto predetto e,
dall'altra, Walter Rossi (pretore di Milano 29 novembre 1967), l'Ente
per la trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna (tribunale di
Cagliari 10 febbraio 1967), l'Etna trasporti (Corte d'appello di
Caltanissetta 22 maggio 1968).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nella causa
promossa con l'ordinanza del tribunale di Milano 10 dicembre 1967 e in
quella di cui all'ordinanza del tribunale di Como 5 marzo 1968.
5. - Walter Rossi ha depositato deduzioni e memoria.
Dissentendo dall'ordinanza del pretore di Milano del 29 novembre
1967, egli opina che deve essere abbandonata la questione di
illegittimità ex art. 76 della Costituzione, perché i decreti 26
agosto 1959, n. 870, e 31 dicembre 1963, n. 2194, che attuarono l'art.
1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e l'art. 5 della legge 31
dicembre 1961, n. 1443, si presentano palesemente come atti
amministrativi e non come decreti legislativi. Le due leggi suddette
dispongono infatti che i contributi e l'addizionale debbano essere
determinati con decreto del Presidente della Repubblica, di concerto
con i ministri interessati, mentre la delegazione legislativa può
essere data solo al Governo, ad esclusione di ogni altro organo, Capo
dello Stato compreso. La legge 14 aprile 1956, n. 307, rinviava alle
forme e alle modalità previste nelle deleghe precedenti; queste
risultavano dal D.L.L. 19 aprile 1946, n. 231, ma la norma poteva
avere carattere transitorio in attesa della nuova Costituzione, e, del
resto, è principio certissimo che un decreto legislativo può essere
modificato solo da legge ordinaria o da altri decreti oggetto di nuova
delegazione, e che esula dalle possibilità del decreto legislativo di
autorizzare l'emanazione di altri decreti legislativi. La stessa
amministrazione non ritenne che le leggi 14 aprile 1956, n. 307, e 31
dicembre 1961, n. 1443, contenessero una delegazione, perché i
decreti emanati in base alle medesime non si richiamano all'art. 76
della Costituzione, ma all'art. 87; uno di questi decreti non porta
nemmeno la dichiarazione consueta che è nei decreti legislativi,
riguardante la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Le leggi impugnate non osservano l'art. 23 della Costituzione che
esclude ogni potere discrezionale dell'amministrazione; nella specie è
evidente che non si versa in una ipotesi di discrezionalità tecnica,
perché la legge parla solo di una generica relazione tra entità del
contributo ed imprecisate esigenze della gestione e non ricorre quella
dovizia di elementi che la Corte ha richiesto per ritenere tecnico il
giudizio (sentenze 8 luglio 1967, n. 122, e 11 luglio 1961, n. 48).
Sono imprecisate le esigenze della gestione perché ogni gestione
può essere enormemente diversa a seconda delle disponibilità di
bilancio; ed è la stessa autorità amministrativa che decide che cosa
sia o non sia necessario fare, mentre il fabbisogno della gestione che
delimeterebbe la discrezionalità amministrativa è, a sua volta,
determinato da atti dell'amministrazione del tutto discrezionali; la
Corte dei conti ha denunciato vari atti di liberalità compiuti
dall'I.N.A.M. e un recente decreto del Ministro per il lavoro ha
autorizzato l'acquisto di opere d'arte per adornare alcune sedi
dell'I.N.A.I.L., per un totale di lire 65.500.000.
La giurisprudenza della Corte ha ritenuto sufficiente la
delimitazione della discrezionalità mediante riferimento ai fini
istituzionali dell'ente impositore in casi di imposizione estremamente
modeste, quando, come per alcuni contributi consortili, l'imposizione
doveva essere deliberata dagli stessi contribuenti, o quando
concorrevano altri criteri; essa non ha mai generalizzato la regola che
basti richiamarsi alla spesa necessaria, e ha sempre tenuto presente le
peculiarità del caso particolare, ricercando volta per volta se le
limitazioni contenute nella legge garantissero abbastanza i singoli; e
nessuna delle fattispecie decise corrisponde a quella in esame.
Nella specie poi l'insufficienza della limitazione legislativa dei
criteri dell'imposizione è confermata dal fatto che non v'è il più
lontano rapporto fra ciò che l'Istituto elargisce sotto forma di
assistenza e ciò che introita sotto forma di contributo; e
dall'ulteriore fatto che, per quanto l'estensione dell'assistenza ai
pensionati abbia coinvolto un numero di persone minore di quello dei
lavoratori in servizio e comportato spese generali di minore entità,
il contributo è stato elevato della metà: non v'è nemmeno un limite
massimo alla discrezione.
È priva di rilevanza la considerazione che il D.P.R. 31 dicembre
1963, n. 2194, sia stato emanato sentito il consiglio di
amministrazione degli enti gestori: si invoca la sentenza della Corte
14 febbraio 1962, n. 5, a proposito dell'Ente risi, non contrastata
dalla successiva sentenza 3 maggio 1963, n. 55, che riguarda i consorzi
di bonifica, organizzati su basi assembleari e con organi elettivi; e
non conta nemmeno che la misura della prestazione è fissata da
ministri, come la Corte ha deciso nella sentenza 16 dicembre 1960, n.
70, a proposito dello sconto sul prezzo dei medicinali.
Manca, infine, quel requisito su cui la Corte in tutte le sue
sentenze ha insistito: l'esistenza di controlli che abbiano carattere
ed efficacia di vera garanzia, e che, per la sentenza 30 gennaio 1962,
n. 2, non possono consistere in pareri, seppure obbligatori, non
vincolanti per l'amministrazione.
A questo punto il Rossi sostiene che l'art. 5 della legge 31
dicembre 1961, n. 1443, deve essere inteso nel senso che deve aversi
riguardo, nella determinazione dell'addizionale, non al globale
fabbisogno dell'assistenza ai pensionati, come è stato fatto nel
D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, ma ai fabbisogni dell'assistenza
inerente a ciascun settore di attività dal quale i pensionati
provengono: distingue inoltre tra gestioni erogatrici dei contributi e
gestioni erogatrici dell'assistenza, per concludere e proporre il
problema di una differenza di contribuzione in rapporto al diverso
livello economico dei gruppi interessati e per rifarsi alla necessità
di distribuire l'onere finanziario secondo il criterio della
corrispondenza alla capacità contributiva.
6. - L'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della
Sardegna ripete gli argomenti adottati dal tribunale di Cagliari nella
sua ordinanza 10 febbraio 1967; ed insiste nel richiedere che siano
dichiarati illegittimi, in riferimento all'art. 89 della Costituzione,
gli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, che attuò la
delegazione contenuta nell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n.
1443, relativa ai pensionati, e che è privo della controfirma del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'Ente non ha depositato memorie.
7. - L'Etna trasporti, nelle deduzioni e nella memoria, rileva in
via preliminare l'inammissibilità della questione proposta
dall'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta 22 maggio 1968,
perché l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, non può essere
considerato norma delegante e l'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n.
2194, emesso in base alla prima legge, non può, per conseguenza,
essere ritenuto norma delegata: fa proprio l'assunto esposto dal Rossi
per cui il potere di determinazione dei contributi per l'assistenza ai
pensionati è stato espressamente attribuito a singole autorità e non
al Governo, come invece espressamente prescrive l'art. 76 della
Costituzione. E pertanto ribadisce che i requisiti di legittimità
della norma denunciata debbono ricercarsi nell'art. 23 della
Costituzione.
Ora, è ben delimitata la potestà conferita ai ministri quando si
è disposto che essi debbono far capo al fabbisogno dell'assistenza; e
non si pongono generiche relazioni perché l'entità del fabbisogno va
vista nel quadro della struttura normativa della particolare forma di
assicurazione; al tempo dell'emanazione della legge investita dal
giudice a quo esistevano già definiti una serie di almeno 5 costi
annuali per ciascun settore di assistito, in grado di fornire una
precisa indicazione sull'andamento del fabbisogno finanziario. Non può
dubitarsi allora che fu attribuita all'autorità amministrativa una
discrezionalità tecnica con riferimento a costi già noti, e in base
altresì alla entità globale delle retribuzioni soggette a
contribuzioni; all'amministrazione era demandata solo un'operazione
matematica risolventesi nel tradurre il costo globale in percentuale di
addizionale. Se le addizionali contributive si sono rivelate
eccessive, è perché l'autorità amministrativa non ha tenuto conto
dei criteri a lei dettati, il che dà luogo ad una illegittimità che
deve essere dichiarata dal giudice ordinario; solo se si potesse
scorgere nella norma in esame una attribuzione delegativa, la
dichiarazione di illegittimità del provvedimento di attuazione
potrebbe essere pronunziata per eccesso di delega.
In subordine l'Etna trasporti deduce che esso, per la legge 22
settembre 1960, n. 1054, assicura i propri lavoratori in servizio, non
già presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le
malattie, ma presso la propria Cassa di soccorso istituita ai sensi
dell'all. B al R.D. 8 gennaio 1941, n. 148; cosicché può essere
tenuta a corrispondere l'addizionale contributiva unicamente alla Cassa
stessa.
In via più subordinata la società eccepisce l'incostituzionalità
del quarto comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443,
nella parte che impone di corrispondere all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro le malattie una unica addizionale contributiva; in
via di estremo subordine deduce l'illegittimità costituzionale del
rapporto norma delegante-norma delegata, per mancanza di principi e di
criteri direttivi per l'esercizio del potere delegato, che ha prodotto
la fissazione di aliquote non corrispondenti alle prestazioni
effettivamente rese, o per lo meno non obiettivamente giustificate con
opportuna motivazione, nonché per la ragione esposta dal Rossi che la
norma delegata, il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, non ha stabilito
una addizionale per ciascuna gestione, come prescriveva il quarto comma
dell'art. 5 della legge di delegazione in relazione al primo comma del
medesimo articolo, e così ha dato causa alla pretesa dell'istituto di
richiedere l'addizionale anche ad imprese che, per legge, non
assicurano presso di esso i propri dipendenti.
8. - L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha
depositato deduzioni nelle cause promosse dalle ordinanze del tribunale
di Milano del 6 dicembre 1967 e 14 gennaio 1968, del pretore di Milano
29 novembre 1967, del tribunale di Imperia del 10 aprile 1968, del
tribunale di Livorno 27 febbraio 1968, del tribunale di Varese 29
maggio 1968 (tre ordinanze), del pretore di Piacenza 31 maggio 1968,
del tribunale di Genova 14 maggio e 16 aprile 1968. Ha poi presentato
memorie nelle cause promosse dalle ordinanze del tribunale di Milano 6
dicembre 1967 e 10 gennaio 1968, del tribunale di Como 5 marzo 1968,
del tribunale Imperia 10 aprile 1968, del tribunale di Livorno 10
aprile 1968, della Corte di appello di Caltanissetta 22 maggio 1968,
del tribunale di Varese 29 maggio 1968.
a) A proposito dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307,
concernente i contributi principali, l'Istituto ha anzitutto rilevato
che l'articolo predetto, ai fini della delegazione, richiama le forme e
le modalità previste nei precedenti provvedimenti legislativi
concernenti l'assicurazione stessa, che si identificano nei decreti
legge 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, cosicché la
questione di legittimità costituzionale del secondo comma di
quell'articolo non avrebbe potuto essere sollevata senza proporre anche
l'altra relativa ai precedenti atti normativi tanto più che la
delegazione è stata attuata dal D.P.R. 26 agosto 1959, n. 870, con
richiamo alla predetta legge del 1956. Comunque la questione fu
proposta senza alcuna o senza congrua motivazione e, del resto, la
norma denunciata determina puntualmente i principi e i criteri
direttivi quando impone di tener conto delle esigenze delle gestioni.
La legge impugnata assolve poi pienamente al dettato dell'art. 76 della
Costituzione, perché la legge 11 gennaio 1943, n. 138, stabilisce
l'entità delle prestazioni dovute dall'Istituto e la gestione è
sottoposta, oltre che ad un organo di revisione di particolare
competenza, al controllo della Corte dei conti, e quindi, attraverso la
relazione di questa, del Parlamento: l'osservanza del limite sarebbe
stata pienamente controllabile ove fosse stato dedotto che il
legislatore delegato lo ha superato.
b) Quanto all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443,
relativo all'addizionale, secondo l'Istituto risultano rispettati gli
artt. 23 e 76 della Costituzione, perché la norma denunciata fa
riferimento, non alle necessità del bilancio dell'Istituto o degli
altri enti erogatori, ma al fabbisogno dell'assistenza, che si
identifica nel costo della medesima, e cioè nella spesa effettiva che
l'ente impositore sostiene per l'espletamento del servizio computata in
base a calcoli meramente matematici.
Circa il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, che determinò la misura
dell'addizionale, l'Istituto ne contesta il carattere legislativo e
quindi la sua sindacabilità nel confronto con norme della
Costituzione: a tal fine, dopo avere pure esso rilevato che il
provvedimento reca in epigrafe la menzione dell'art. 87 della
Costituzione, non dell'art. 76, osserva che la legge denunciata detta
norme di formazione del decreto di fissazione dell'addizionale del
tutto inconsuete per le delegazioni, perché chiama a partecipare
all'iter legislativo i consigli di amministrazione degli enti pubblici
interessati; aggiunge che l'art. 76 ha fatto suo il criterio
tradizionale di considerare leggi delegate solo quelle che affidano al
potere esecutivo l'emanazione, con libertà di apprezzamento e
discrezionalità, di norme giuridiche primarie, solo facendo venire
meno la possibilità di delegazioni piene: cosicché leggi delegate
possono essere unicamente quelle riguardanti materia in cui è
necessario stabilire principi giuridici, dettare una molteplicità di
norme che, proprio per la loro complessità, per l'impossibilità della
loro approvazione articolo per articolo, occorre affidare al potere
esecutivo; mentre restano fuori dal loro ambito quegli atti che non
pongono alcuna regola, alcun principio, ma fissano soltanto una cifra
od una data od un perimetro entro cui dovrà avere vigore una norma.
Il decreto determinativo dei contributi non è stato emesso sulla
base di una delegazione legislativa, non scorgendosi perché si
dovrebbe pensare che siasi innovato alla nostra tradizione
amministrativa, quale emerge soprattutto nella materia della finanza
locale, della legge che stabilisce i tipi delle imposte, i soggetti
imponibili e i criteri di applicazione, e lascia ai singoli enti di
fissare la misura concreta, con deliberazioni amministrative ispirate
alle circostanze e alle necessità: si deve ammettere che una legge
stabilisca una prestazione obbligatoria, fissi le sue finalità, che ne
costituiscono anche i limiti, e lasci ad un organo amministrativo di
determinare la misura concreta, che si adegua alle finalità della
prestazione. In tal caso il legislatore non possiede ancora i dati
tecnici necessari, preferisce rimettersi ad una approfondita
istruttoria di organi amministrativi, che nella specie implicava
accertamenti indaginosi e complessi, diversi a seconda delle gestioni
interessate; la semplice fissazione dei medesimi non poteva dar luogo
ad una norma, comando generale ed estratto. Non si può esigere una
nuova legge ad ogni variazione della misura contributiva; e nella
specie era indispensabile distaccare dalla legge la fissazione della
misura dell'aliquota, perché l'onere dell'assistenza malattia ai
pensionati è in continuo aumento, perché occorreva guardare ad un
periodo prossimo all'inizio di applicazione del nuovo sistema
dell'assunzione dell'onere da parte delle gestioni dell'assicurazione
contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio. Occorreva
partire dai dati noti fino a tutto il 1962 e compiere le estrapolazioni
che si fossero riferite al ritmo di aumento della popolazione
assicurata, all'età del pensionamento, alla crescente frequenza di
ricorso alle prestazioni, ai costi medi unitari per prestazione; si
trattava di compiere un accertamento attuariale, e il risultato di
questa operazione doveva essere di tipo statistico ed aritmetico, non
di tipo normativo, e in concreto non fu tenuto conto delle spese
generali che continuarono a gravare e gravano nella gestione generale.
Se si togliesse la possibilità di determinare la misura contributiva
mediante atto amministrativo, il legislatore sarebbe costretto a
fissare un massimo, perché dovrebbe considerare l'ipotesi del periodo
sfavorevole, in cui occorra esigere la più alta misura del contributo;
e i contribuenti finirebbero con il non corrispondere il giusto
ammontare, per la tentazione che quel massimo suscita ad adeguarvi
l'aliquota concreta.
Le esigenze della gestione sono determinate esclusivamente in base
alle funzioni assistenziali che la legge assegna all'Istituto; il costo
di tale assistenza emerge da conteggi precisi fino al centesimo, e il
pericolo di arbitrio è, del resto, scongiurato dal fatto che la
determinazione dell'aliquota avviene ad opera, non dello stesso ente
impositore, ma di organi imparziali, e cioè i ministri per il lavoro e
per il tesoro; ai quali giungono le istanze dei datori di lavoro, che
sono i principali debitori dell'addizionale e che ben potrebbero far
sentire le loro ragioni se ritenessero l'addizionale eccedente i
bisogni dell'assistenza, ricordando ai ministri che i contributi, in
definitiva, deprimono i valori e non favoriscono la piena occupazione;
ogni organo che ha responsabilità di governo è, per ciò stesso,
sensibile alla necessità di non gravare i datori di lavoro oltre la
misura dello stretto. L'aliquota poi si determina sulla base
dell'avviso espresso dai consigli di amministrazione degli enti
interessati di cui fanno parte anche i rappresentanti delle categorie
sindacali: tale avviso naturalmente deve essere accompagnato dai dati
statistici da cui emerga la necessità di una data misura di
addizionale, e che i ministri vagliano.
Quando si sostiene l'eccessività dell'addizionale non si considera
che l'assistenza comprende non solo i pensionati per vecchiaia, ma
anche i pensionati per invalidità (che spesso sono in giovane età e
quindi gravano per molti anni sul bilancio dell'ente), e comprende pure
le famiglie dei pensionati, con una popolazione assistita di 5-6
milioni di persone; non si considera inoltre che i pensionati, per la
loro età o per le loro condizioni fisiche, sono soggetti ad una
maggiore morbilità, che essi sono assistiti quale che sia la durata
della loro infermità, che infine, secondo la interpretazione del
Consiglio di Stato, l'assistenza di malattia ai pensionati comprende
anche la tubercolosi. Chi ha seguito il corso delle leggi in materia,
trova, negli atti preparatori, rilievi statistici e tabelle da cui
appare come si tratti di un onere valutato con esattezza di cifre, e la
stessa determinazione della misura dell'addizionale dimostra che non si
procede con approssimazione e si richiede quanto occorrente e non più.
Il decreto che stabilisce un'addizionale eccedente, essendo un atto
amministrativo, sarebbe impugnabile al Consiglio di Stato, ed infatti
fu impugnato davanti al Consiglio di Stato, che ne ritenne pienamente
ammissibile il gravame.
In realtà l'assicurazione malattie è gestita col sistema
finanziario della ripartizione: cioè si tratta di reperire per ogni
anno, attraverso il gettito contributivo, l'onere delle prestazioni
erogabili nell'anno stesso. In questo sistema la misura del contributo
nasce dal rapporto in cui la spesa globale prevedibile si pone rispetto
alla massa salariale: il consiglio di amministrazione previde, in base
ai calcoli effettuati, che fosse in lire 34.793 il costo capitano medio
del settore pensionati per il triennio 1964-66, ma questi costi vennero
superati, sicché il gettito globale dell'addizionale del 3,80 per
cento è stato inferiore di quasi dieci miliardi alla spesa
effettivamente erogata, tenuto presente il sopravvenire di nuovi oneri
legislativi (leggi 23 giugno 1964, n. 433, e 19 febbraio 1965, n. 31),
la mancata emanazione dei provvedimenti necessari per la riscossione
dei contributi rispetto a categorie, per cui si danno particolari
sistemi di contribuzione (agricoltura, pescatori, apprendisti, ecc.),
la disoccupazione e la contrazione degli orari di lavoro del 1966. La
fiscalizzazione dell'aliquota dello 0,58 per cento e l'attribuzione
all'Istituto di lire 34.800 milioni per l'art. 2 della legge 6 agosto
1966, n. 627, hanno poi rappresentato in fatto la perdita per
l'Istituto di circa un miliardo rispetto alla somma che avrebbe
percepito con riscossione diretta.
Con riguardo all'assunto per cui il costo dell'assistenza dei
pensionati deve gravare sullo Stato, l'Istituto rileva che il
pensionato non è un indigente e la garanzia che si ravvisasse
nell'art. 32 della Costituzione a favore degli indigenti non entra in
funzione; comunque l'articolo predetto non stabilisce affatto che alla
gratuità dell'assistenza per l'indigente debba corrispondere una spesa
a carico dello Stato: il quarto comma dell'art. 38 prevede proprio che
ai compiti previsti nell'articolo provvedano "organi od istituti
predisposti od integrati dallo Stato", non organi od istituti mantenuti
dallo Stato. Questo ha la scelta fra la semplice predisposizione e la
integrazione, la quale implica unicamente la possibilità di un aiuto
statale; cosicché non si può escludere che quei compiti siano posti a
carico di particolari categorie, come ha deciso la Corte nelle sentenze
16 dicembre 1960, n. 70, e 9 giugno 1965, n. 44. Il pensionamento deve
considerarsi come un protrarsi della condizione di lavoratore, una
conseguenza di questa, e il pensionato perciò non ricade nella massa
indifferenziata dei cittadini né in quella dei poveri: in conseguenza
viene a mancare ogni fondamento anche al richiamo dell'art. 53 della
Costituzione.
Sfuggono all'attuale giudizio le questioni d'interpretazione della
legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini di stabilire quali siano gli
enti gestori dell'assistenza a cui favore deve essere versata
l'addizionale e se questa deve venire determinata in relazione agli
enti che curano l'assistenza malattie ai pensionati o invece rispetto
agli enti che curano l'assistenza dei lavoratori in attività di
servizio (sentenza 18 giugno 1963, n. 93).
9. - L'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di
diritto pubblico, parte nella causa promossa nell'ordinanza del
tribunale di Cagliari 10 febbraio 1967, tanto nelle sue deduzioni,
quanto in una memoria, ha pure contestato il carattere legislativo al
citato D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, non solo perché la legge
prevedeva un provvedimento di determinazione dell'aliquota adottato su
proposta di un singolo ministro, ma anche perché la legge stessa non
dice che l'ammontare di quell'addizionale avrebbe dovuto essere fissato
con decreto legislativo o avente valore di legge, né in alcun modo fa
presumere che ciò intese disporre: ha stabilito il criterio di
commisurazione, per l'esigenza del rispetto della riserva di legge
contenuta nell'art. 23 della Costituzione e non per circoscrivere
l'oggetto di una delegazione; ha posto il 31 dicembre 1963 quale
termine per l'emanazione del decreto, non in ottemperanza dell'art. 76
della Costituzione, ma perché il primo comma dell'art. 5 della legge
31 dicembre 1961, n. 1443, faceva decorrere dal 1 gennaio 1964 l'onere
per l'assistenza ai pensionati da parte degli enti gestori
dell'assicurazione di malattia per i lavoratori in servizio, e doveva
assicurarsi il finanziamento della gestione a far capo da quella data.
Il decreto non doveva perciò recare la controfirma del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Quanto all'osservanza della riserva di legge di cui all'art. 23
della Costituzione, l'Ente richiama la giurisprudenza di questa Corte,
per la quale è sufficiente che essa non lasci all'arbitrio dell'ente
impositore la determinazione della prestazione e stabilisca criteri che
nel loro complesso soddisfino le esigenze sopra delineate; limite
dell'imposizione potrebbe essere anche la spesa effettiva sostenuta
dall'ente impositore, ed è rispettata quella riserva ogni qualvolta si
impegna un apprezzamento tecnico. La prestazione non è determinata
dall'ente impositore, e trova il suo ragguaglio nel fabbisogno per
l'assistenza ai pensionati, la cui determinazione costringe ad
effettuare soltanto un calcolo strettamente aritmetico, moltiplicando
il numero dei pensionati assistiti per l'indice statistico del costo
unitario di tale assistenza. Il calcolo opera su dati oggettivi
facilmente accertabili da chiunque, quindi controllabili anche dal
giudice amministrativo, e passati al vaglio di più organi, cioè dei
consigli di amministrazione degli enti interessati e dei ministri per
il lavoro e per il tesoro. Contro l'arbitrio è in tal modo apprestata
una sufficiente garanzia, resa maggiormente operante dal fatto che per
la determinazione è prescritto un decreto del Capo dello Stato.
10. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prodotto
deduzioni e memorie.
Per la causa concernente l'ordinanza del tribunale di Milano del 6
dicembre 1967 afferma che v'è delegazione di potere legislativo nel
secondo comma dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, non nel
quarto comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1963, n. 1443, che non
è stato emanato in base all'art. 76 della Costituzione, né sentito il
Consiglio dei Ministri. Nella prima legge si rispettano i principi
dell'art. 76 della Costituzione circa l'esigenza di delimitare
l'oggetto della delegazione, e in essa, come nella seconda, non si
ferisce la riserva di legge disposta dall'art. 23 della Costituzione:
entrambe le due leggi, ponendo il limite delle esigenze di gestione e
del fabbisogno dell'assistenza, rimandano a precisi criteri di
discrezionalità tecnica, concretantisi nell'utilizzazione di dati
precisi risultanti dal rapporto in cui le prestazioni erogate e le
spese sostenute vengono a trovarsi con il finanziamento attribuito.
A proposito della questione sollevata dall'ordinanza del tribunale
di Como del 5 marzo 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri
esclude che la legge sui pensionati e la legge 28 luglio 1961, n. 830,
sugli addetti ai pubblici trasporti in concessione, alle quali
l'ordinanza si è riferita, violino il principio generale della tutela
della salute di tutti i cittadini (art. 32 della Costituzione), ed anzi
le norme impugnate lo attuano. Sotto il profilo dell'art. 38 della
Costituzione, viene fatto richiamo alla sentenza di questa Corte 9
giugno 1965, n. 44, nella quale si affermò che l'obbligo statale
inerente all'assistenza e previdenza dei lavoratori, posto dall'art. 38
suddetto, può essere soddisfatto anche imponendo prestazioni a carico
di soggetti diversi dallo Stato, sulla base di una comunanza, specifica
o generica, di interessi o di collegamento, diretto o indiretto, tra la
causa della imposizione e le finalità da conseguire: questo rapporto
esiste per gli imprenditori e i lavoratori. L'assistenza di malattia ai
pensionati è una assicurazione protratta dopo la cessazione
dell'attività lavorativa, e il modo del suo finanziamento non può
essere che quello stesso adottato per l'assicurazione contro le
malattie, erogata nel corso del rapporto di lavoro; l'art. 38 suddetto
non impone che alla previdenza e all'assistenza debba provvedere
direttamente lo Stato attraverso i suoi organi.
Sotto il profilo dell'art. 53 della Costituzione la preferenza
accordata al sistema della mutualità su quello dell'accollo alla
collettività è il risultato di una scelta che spetta al legislatore
di compiere; e, nella specie, la spesa grava in parte sulla
collettività, dati i non sporadici interventi operati dallo Stato ad
integrazione del finanziamento mediante contributi.
11. - All'udienza del 18 dicembre 1968 i difensori delle parti e
del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno ribadito le rispettive
tesi e confermato le conclusioni già prese negli atti di costituzione
e d'intervento. Considerato in diritto :
1. - Le cause possono riunirsi perché riguardano le medesime
questioni o questioni collegate.
2. - Esse possono decidersi nel merito perché non sono attendibili
le pregiudiziali proposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie.
Non è fondato infatti che le ordinanze dei giudici di merito
mancano di motivazione o di congrua motivazione sulla non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Esse
invece hanno dato sufficiente ragione della convinzione conclusiva, per
un verso, quando si sono limitate a negare che le norme denunciate
pongano criteri o principi direttivi o comunque limiti di
discrezionalità all'organo chiamato al compito di determinare i
contributi assicurativi generali e l'addizionale pensonati, e, per un
altro verso, quando hanno unicamente rilevato che il decreto relativo
all'addizionale manca della controfirma del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Non è poi accoglibile l'assunto secondo il quale l'art. 1,
secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, riguardante i
contributi generali, non si sarebbe dovuto sottoporre al sindacato di
costituzionalità senza promuovere eguale controllo per le leggi cui
rimanda, circa le forme e le modalità di esercizio della potestà
attribuita. Con tale rinvio la norma suddetta ha assunto le forme e le
modalità richieste dalle leggi precedenti, come oggetto di una propria
normativa in via di relatio; essa ha perciò una propria autonomia e
può essere assoggettata al sindacato di questa Corte come norma
completa, indipendente dalle altre richiamate, che sono state recepite
nella loro integralità.
3. - Non è giustificato l'assunto del tribunale di Como secondo
cui l'onere finanziario dell'assicurazione malattia costituisce una
spesa inerente ad un compito statale e deve gravare sulla totalità dei
cittadini, anziché sui datori di lavoro e sui lavoratori. Esso è
stato esposto con riferimento all'assicurazione dei pensionati, sulla
quale soltanto si discusse innanzi a quel tribunale; ma ha una portata
più ampia, per la sua idoneità a riflettersi anche sul sistema di
finanziamento dell'assicurazione malattia dei lavoratori in attività
di servizio. E va perciò esaminata in tale più vasta prospettiva.
Non giova però al suo sostegno il richiamo dell'art. 32 della
Costituzione; esso garantisce cure gratuite agli indigenti privi di
qualsiasi altra protezione sanitaria. Ma per i lavoratori l'assistenza
malattia è oggetto del successivo art. 38, secondo comma; il quale
vuole che lo Stato adotti le misure necessarie a rendere effettiva
l'assistenza stessa, senza formulare decise soluzioni. L'art. 38,
quarto comma, si limita a stabilire che ai compiti relativi provvedano
organi ed istituti predisposti o integrati dello Stato, e nulla dispone
di categorico sul finanziamento di tali organi e di tali istituti. È
pertanto legittimo che si impongano ai datori di lavoro e ai
lavoratori, prestazioni patrimoniali di copertura della spesa di
assistenza malattia sul fondamento di meditate soluzioni di giustizia
sociale e su questa linea è già la giurisprudenza di questa Corte, la
quale, nelle sue sentenze 6 dicembre 1960, n. 70, 20 maggio 1965, n.
44, e 3 aprile 1968, n. 23, ha deciso che l'art. 38 della Costituzione
non esclude che possano farsi gravare su singole categorie di soggetti
gli oneri finanziari inerenti ai compiti cui esso si riferisce.
4. - Le norme denunciate si mantengono sulla linea dell'art. 38,
quarto comma, della Costituzione, perché fanno proprio il sistema del
finanziamento per contributi calcolati sull'importo delle retribuzioni
dovute ai lavoratori, senza respingere l'obbligo integrativo dello
Stato che, infatti, negli ultimi anni com'è noto, ha trovato più di
una attuazione.
La determinazione dei contributi, fino al 18 maggio 1963, fu
rimessa, per l'assicurazione dei lavoratori in attività di servizio,
ad un decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni nazionali
sindacali interessate (art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile
1956, n. 307, in relazione all'art. 1, terzo comma, del D.L. 9 aprile
1946, n. 212, all'art. 1, secondo comma, del D.L. 19 aprile 1946, n.
213, e all'art. 1, del D.L. 31 ottobre 1947, n. 1304). Per
l'assicurazione a favore dei pensionati, la determinazione stessa fu
deferita ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi
entro il 31 dicembre 1963, su proposta pure del Ministro per il lavoro,
di concerto con quello per il tesoro, sentiti soltanto i consigli di
amministrazione degli enti gestori dell'assicurazione di malattia
interessati (art. 5, quarto comma, della legge 31 dicembre 1961, n.
1443); l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, concernente gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto, è denunciato unicamente ex
artt. 32 e 38 della Costituzione, ed essendosi ritenuta non fondata la
questione inerente a detti articoli, non viene più in esame.
Le questioni proposte fanno tutte centro su un dubbio sorto innanzi
ai giudici di merito, circa la natura della potestà attribuita dalle
norme predette per la determinazione dei contributi principali e
dell'addizionale, e circa l'osservanza dei precetti contenuti negli
artt. 23 e 76 della Costituzione per ciò che concerne i limiti da
segnare all'attività, rispettivamente legislativa o amministrativa, da
tali articoli consentita al potere esecutivo o all'autorità
amministrativa.
5. - È innegabile che, riguardo ai contributi principali, con
l'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, si è
posta in essere una delegazione legislativa. L'articolo rinvia, per la
determinazione dei contributi, alle forme e alle modalità previste
nelle delegazioni risultanti dalla legislazione anteriore, e quindi a
quelle indicate nei citati decreti legislativi 9 aprile 1946, n. 212,
19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304; i quali, a loro
volta, rimandavano espressamente all'art. 3, n. 1, della legge 31
gennaio 1926, n. 100. In quei decreti non era nominato il Governo come
destinatario della potestà; ma il riferimento, che vi si conteneva,
all'art. 3, n. 1, della predetta legge 31 gennaio 1926, n. 100,
consentiva di supplire all'omissione, perché tale articolo attribuiva
al Governo la facoltà di emanare norme aventi forza di legge quando a
ciò fosse stato delegato da una legge. Si rinnovavano, in tal modo, le
delegazioni contenute nella legislazione precedente e le si adeguavano
alle prescrizioni della sopravvenuta Costituzione, che le aveva rese
inefficaci perché erano a tempo illimitato e non contenevano principi
e criteri direttivi. La tecnica all'uopo adoperata può essere
discutibile, ma la sostanza normativa è chiara; e, infatti, il D.P.R.
26 agosto 1959, n. 870, con il quale fu esercitata la delegazione
concessa dalla legge del 1956, è stato emanato, sentito il Consiglio
dei Ministri, com'è espressamente detto nella premessa, quindi è un
atto promanante dal Governo, com'è anche per le delegazioni
legislative. Esso si riporta, è vero, all'art. 87, comma quinto, della
Costituzione, e non pure all'art. 76; ma ciò non è decisivo, perché
quel comma riguarda, assieme all'emanazione dei regolamenti,
l'esercizio della funzione presidenziale di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi forza di legge.
Per l'addizionale ai contributi principali deve però farsi un
discorso diverso. La legge 31 dicembre 1961, n. 1443, all'art. 5, terzo
comma, richiamò le forme e le modalità già usate per la
determinazione della misura del contributo principale, senza far cenno
alcuno a delegazione, come invece aveva espressamente fatto l'art. 1,
primo e secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307. In tal modo
essa manifestò unicamente la volontà di disporre che fossero adottati
i procedimenti prescritti anteriormente, non quella di trasferire la
potestà legislativa dal Parlamento al Governo, così staccando la
forma del decreto presidenziale dal titolo di una delegazione. Ciò è
confermato dal quarto comma dello stesso art. 5, ove si specifica che
quelle forme dovevano consistere in un decreto del Presidente della
Repubblica, senza alcun accenno a deliberazione del Consiglio dei
Ministri, come invece era stato previsto nella legge del 1956, per
l'indiretto richiamo all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n.
100; non è concludente osservare che il comma contiene un termine
entro cui il potere si sarebbe dovuto esercitare, perché anche
all'esercizio di una potestà amministrativa può assegnarsi un
termine, che, nella specie, era acceleratore, dato che coincideva con
la data in cui avrebbe iniziato il suo vigore un nuovo sistema di
erogazione delle prestazioni assicurative. Che non vi sia delegazione
legislativa è confermato poi dal fatto che l'iter formativo della
legge si concluse il 31 dicembre 1961 con l'approvazione di essa, non
da parte della Assemblea della Camera dei deputati, ma dalla sua XIII
Commissione permanente (Camera dei deputati, Atti parlamentari,
1958-1963, Discussioni della XIII Commissione in sede legislativa, pag.
543) e quindi senza l'uso del procedimento previsto dall'art. 72,
quarto comma, della Costituzione per le leggi che delegano al Governo
l'esercizio della funzione legislativa. Ben poteva quindi il D.P.R. 31
dicembre 1963, n. 2194, essere emesso senza la controfirma del
Presidente del Consiglio dei Ministri e senza la previa deliberazione
del Consiglio stesso; epperò manca in esso la natura di atto avente
forza di legge. È un atto amministrativo riconducibile alla riserva di
cui all'art. 23 della Costituzione, ritenuta da questa Corte di portata
relativa fin dalla sua sentenza 16 gennaio 1957, n. 4, quindi tale da
permettere una determinazione di aliquote mediante atto
dell'amministrazione: il richiamo che vi si fa all'art. 87, comma
quinto, della Costituzione attiene stavolta alla potestà presidenziale
di emanare i regolamenti.
6. - La delegazione legislativa per la determinazione dei
contributi generali non avrebbe potuto contenere più che l'indicazione
di un modulo di misure dell'aliquota, in maniera da evitare ogni
manifestazione di arbitrio; e l'attribuzione della potestà
amministrativa di determinare l'addizionale per i pensionati non
avrebbe potuto ricevere se non vincoli dipendenti da moduli di quel
genere, escludenti qualsiasi discrezionalità. Le norme sottoposte al
controllo di questa Corte rispondono a tali criteri.
Il contributo principale avrebbe dovuto essere determinato "in
relazione alle esigenze della gestione" e l'addizionale "in relazione
al fabbisogno dell'assistenza"; con ciò non si è però prescritta,
come si sostiene, una generica relazione tra entità del contributo o
dell'addizionale e imprecisate esigenze della gestione e
dell'assistenza, ma si è portata l'assicurazione obbligatoria contro
le malattie sotto il cosiddetto regime di ripartizione che, com'è
noto, è una delle basi finanziarie che può sorreggere il rapporto di
assicurazione, e che divide tra gli assicurati o tra gli obbligati al
contributo il costo della prestazione dell'assicuratore. Siffatto
regime riceve netti contorni nella scienza e nella tecnica
assicurativa; e nella specie implica l'esigenza di un rapporto
matematico fra il costo globale dell'assistenza e la massa salariale
imponibile, l'una e l'altra calcolate sulla base dei risultati
ponderati delle gestioni precedenti e delle probabilità di variazioni
desunte da indici elaborati in modo obiettivo secondo precise regole
attuariali, salve le contribuzioni integrative che lo Stato avesse
ritenuto di disporre a favore dell'ente erogatore dell'assistenza e a
sgravio dei soggetti obbligati ai contributi. In questo sistema, i
coefficienti che concorrono a formare l'importo percentuale della
prestazione dovuta si desumono da fattori demografici, economici,
sanitari, organizzativi e simili, da rilevazioni e da giudizi formatisi
in campo scientifico, quelli che si sogliono financo riassumere in vere
e proprie formule algebriche. Onde la relazione ministeriale alla legge
14 aprile 1956, n. 307, poteva ben avvertire che l'ammontare del
contributo doveva determinarsi mediante un procedimento di carattere
squisitamente tecnico, dal quale avrebbero dovuto esulare apprezzamenti
di natura discrezionale e politica. La relazione che illustra la legge
4 agosto 1955, n. 692, istitutiva dell'assicurazione malattia per i
pensionati, procede poi elaborando indici tratti financo
dall'esperienza straniera, che hanno permesso altresì di ricavare il
costo medio dell'assistenza per ciascun pensionato con carico di
famiglia; e sullo stesso terreno si pone pure la relazione alla legge
31 dicembre 1961, n. 1443, oggetto delle odierne cause. L'assicurazione
obbligatoria contro le malattie, all'entrata in vigore delle leggi
denunziate, era già in attuazione da lungo tempo, e le norme in esame
non potevano non essersi riferite pure ai computi attuariali che si
sarebbero potuto elaborare sulla base di tali esperienze.
Si può pertanto ritenere voluto dalle leggi denunziate l'uso di
parametri precisi, i quali, men che ridurre ogni possibilità di
apprezzamento libero da parte dell'organo designato alla funzione, la
eliminavano; e la Corte che, fin dalla sua sentenza del 4 luglio 1957,
n. 122, ha ritenuto legittima l'assegnazione ad organi amministrativi
del compito di prefiggere elementi o presupposti di una prestazione
imposta in applicazione di conoscenze tecniche, a fortiori deve
ritenere che implichi principio o criterio direttivo per l'esercizio di
una potestà delegata il rinvio a conoscenze del genere.
Non è a dire che, nella specie, il costo della prestazione
contributiva, dovendo inoltre tener conto di quello dell'organizzazione
amministrativa, avrebbe potuto risultare dal calcolo di componenti
arbitrariamente maggiorate attraverso una politica di gestione
destituita di severità o comunque indulgente alla spesa. Le leggi in
esame, rapportandosi alle esigenze o al fabbisogno della gestione o
dell'assistenza, hanno voluto che il contributo e l'addizionale si
commisurassero ad un concetto di spesa che è in nesso di necessità
con lo scopo da perseguire; e da tale profilo non si può ravvisare
alcuna imprecisione di principi, di direttive, o di limiti. Le
prestazioni dovute alla assicurazione sono tassativamente indicate
dalle leggi rispettive, per tipo e per durata (art. 5 della legge 11
gennaio 1943, n. 138, e art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692,
modificato dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443); che di
costo di gestione si sarebbe potuto discorrere soltanto in ordine a
ciò che fosse stato strettamente coordinato dalle finalità
assicurative è confermato dall'art. 31, n. 4, della citata legge 11
gennaio 1943, il quale proibisce all'Istituto di impiegare i capitali
disponibili nell'acquisto di beni immobili non destinati
all'esplicazione delle sue funzioni sociali; si può anche ricordare
che il trattamento economico del personale dell'Istituto era regolato
dal D.L. 21 novembre 1945, n. 722, (oggi, più precisamente, dalla
legge 29 maggio 1967, n. 337), che non dava margini di arbitrio; si
può infine soggiungere che la stessa spesa del personale avrebbe
potuto essere portata a base dell'aliquota in quanto fosse stata
giustificata dalle occorrenze di servizio, quindi da una dimensione
organizzativa a queste ragguagliata.
Non è esatto che i criteri stabiliti non erano suscettibili di
controllo. A parte quello preventivo spettante ai ministri che dovevano
assumere l'iniziativa dei decreti determinativi del contributo e
dell'addizionale e a parte il controllo della Corte dei conti in sede
di registrazione di tali decreti, si può rilevare che questi ultimi
sono soggetti a controllo di legittimità, pienamente esercitabile da
parte dei competenti organi di giustizia, dato il carattere tecnico dei
criteri di base prescritti dalle leggi impugnate, ai fini di verificare
se essi effettivamente hanno superato quei criteri. Comunque si deve
rilevare che né si può giudicare la legittimità delle leggi
impugnate dal modo come esse sono state attuate, né è utile accertare
se le leggi stesse contengono norme di garanzie per gli anni futuri, in
quanto la competenza dalle medesime attribuita si è del tutto esaurita
con l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 6
agosto 1959, n. 870, e del 31 dicembre 1963, n. 2194. Il vaglio di
pericoli futuri si risolve nel sindacato sulla regolarità della
gestione I.N.A.M. che nulla ha da vedere con il controllo
costituzionale cui sono state sottoposte le due leggi del 1956 e del
1961: l'I.N.A.M. è stato assoggettato al riscontro della Corte dei
conti con il D.P.R. 20 giugno 1961, e la giurisprudenza di detta Corte
e le relazioni che essa ha presentato al Parlamento sui consuntivi
dell'Istituto danno il segno della puntualità ed oculatezza con cui il
riscontro stesso è stato esercitato.
Nemmeno v'è indeterminatezza di criteri e di limiti a causa del
fatto che la gestione dell'I.N.A.M. è unitaria per l'assistenza ai
pensionati: l'assunto non gioverebbe agli effetti della legge 14 aprile
1956, n. 307, perché quella unitarietà è stata disposta con la legge
26 febbraio 1963, n. 329, successiva anche al D.P.R. 26 agosto 1959, n.
870, che ha determinato i contributi principali. Il carattere globale
della gestione non poté influire né sui criteri di delegazione
riguardo all'assistenza generale, né sulla loro attuazione; e nemmeno
può togliere precisione ai criteri indicati nella legge 31 dicembre
1961, n. 1443, per quanto concerne l'addizionale, essendo pure questa
anteriore alla trasformazione del sistema di gestione: se in ipotesi
avesse influito sul modo di attuazione della potestà amministrativa
esercitata con il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, potrebbe risultarne
inficiato, a tutto voler concedere, questo decreto, non la norma
attributiva della potestà stessa. Ciò esenta dal prendere in esame la
fondatezza dell'osservazione fatta dall'Istituto, per cui la legge 26
febbraio 1963, n. 329, non vietò la contabilizzazione separata dei
costi, e comunque l'analisi delle singole voci contabili; se pure fosse
esatto che l'addizionale avrebbe dovuto essere destinata esclusivamente
all'assistenza dei pensionati per il solo fatto di essere stata
istituita per far fronte ai maggiori oneri che tale assistenza
comportava.
7. - I contribuenti hanno assunto che v'è sproporzione fra le
aliquote determinate in base alle leggi denunziate, il costo delle
prestazioni effettive e, di più, quanto all'addizionale, che il D.P.R.
31 dicembre 1963, n. 2194, avrebbe dovuto distinguere gestione da
gestione ed escludere imprese che, per legge, non assicurano i propri
dipendenti presso l'Istituto Ora, non solo non è stato denunciato il
D.P.R. 26 agosto 1959, n. 870, che attuò la delegazione conferita con
la legge 14 aprile 1956, n. 307, ma sfugge ad un sindacato di
legittimità costituzionale il predetto D.P.R. 31 dicembre 1963, n.
2194, che si è qualificato atto non avente forza di legge.
Risulta poi irrituale l'istanza proposta direttamente a questa
Corte per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art.
5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, subordinatamente al caso in
cui si decida che esso imponga un'unica addizionale contributiva; la
Corte ha un potere di sindacato unicamente incidentale per ciò che ha
riguardo alla prima delle ipotesi considerate nell'art. 134 della
Costituzione, che è quella relativa alle questioni in esame; e
comunque l'istanza tende a far decidere sulla legittimità del D.P.R.
31 dicembre 1963, n. 2194, che, come si è detto, non è assoggettabile
a controllo di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
promosse con le ordinanze elencate in epigrafe, concernenti:
1) l'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in
riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione;
2) l'art. 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, in
riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione;
3) l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, in riferimento
agli artt. 32 e 38 della Costituzione;
4) l'art. 5, terzo e quarto comma, della stessa legge 31 dicembre
1961, n. 1443, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione;
5) l'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, in riferimento
agli artt. 32 e 38 della Costituzione;
6) lo stesso D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, in riferimento
all'art. 89 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte