Sentenza n. 21/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 665,
terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Menghi Romano, iscritta al n. 352 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970;
2) ordinanze emesse l'8 luglio 1971 dal pretore di Barletta nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Puttilli Angela e di
Mennoia Giuseppe Rodolfo e Luigi, iscritte ai nn. 436 e 437 del
registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972.
Visti gli atti di costituzione di Menghi Romano e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Romano Menghi,
imputato della contravvenzione di cui agli articoli 81, comma primo, e
665, comma terzo, del codice penale, in relazione al disposto dell'art.
185 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, per non avere, quale conduttore di
un pubblico esercizio, tenuto accesa una luce alla porta del locale
dall'imbrunire alla chiusura, il pretore di Recanati, con ordinanza
emessa il 31 ottobre 1970, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 665, comma terzo, limitatamente all'inciso
relativo all'inosservanza delle prescrizioni "dell'Autorità", in
riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 3, comma primo, della
Costituzione e "nella parte in cui consente all'Autorità di limitare
ovvero di non rispettare diritti inviolabili costituzionalmente
garantiti per motivi diversi dalla tutela della sicurezza, incolumità,
igiene e sanità pubbliche o da motivi di giustizia", in riferimento
all'art. 2 e al titolo I della parte I della Costituzione.
Il pretore, preliminarmente, osservava che nella specie non era
applicabile l'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (approvato con il r.d. 18 giugno 1931, n. 773) perché nel
citato art. 185 del relativo regolamento non poteva vedersi una norma
esecutiva in senso stretto del testo unico; e riteneva che il
comportamento omissivo dell'imputato avesse rilevanza penale in forza
del disposto dell'art. 665, comma terzo, del codice penale, non
potendosi negare che costituiscano ad ogni effetto prescrizioni
dell'autorità quelle contenute - come nella specie - in un regolamento
approvato con decreto del Capo dello Stato.
La norma denunziata sarebbe, anzitutto, in contrasto con l'art. 25,
comma secondo, della Costituzione perché si limiterebbe a sanzionare
penalmente in modo assolutamente generico qualsiasi disobbedienza,
commessa dal pubblico esercente autorizzato, rispetto alle prescrizioni
di qualsivoglia autorità, ed il precetto penalmente sanzionato non
potrebbe che essere ravvisato nel comando o divieto di quell'autorità,
che al pubblico esercente in concreto si indirizzi. Secondo il pretore
sarebbero, in tal modo, previste sanzioni penali per l'inosservanza di
prescrizioni autoritative, delle quali nulla vien detto in riferimento
ai presupposti, ai contenuti ed ai limiti. E con tale richiamo di
assoluta genericità a siffatte prescrizioni, non sarebbe soddisfatta
in alcun modo la precisa garanzia costituzionale secondo la quale non
si può essere puniti se non in base ad una legge, per comportamenti
ritenuti incompatibili con i fini dello Stato, ma sempre comunque
determinati ed enucleati dal preciso disposto di una legge formale.
Sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione. Dato che
l'art. 665, comma terzo, lascia alla mera discrezionalità
dell'autorità amministrativa il prescrivere o non prescrivere
determinati comportamenti dei pubblici esercenti, può accadere (e
accade) che questi vengano a trovarsi soggetti passivi di minuziose
prescrizioni restrittive della loro sfera di libertà, in quanto
operano in una data provincia o in un dato comune, e che gli stessi
pubblici esercenti di altra provincia o di altro comune, magari
limitrofi, siano invece in tutto o in parte esenti da tali obblighi. E
ciò, ad avviso del pretore di Recanati, comporterebbe l'esistenza di
una disparità di trattamento sfornita di razionale giustificazione e
priva di ogni rimedio giuridico.
L'art. 665, comma terzo, infine, sarebbe in contrasto con l'art. 2
e con le disposizioni del titolo I della parte I della Costituzione.
Per il giudice a quo, che si è riportato ad una sua precedente
ordinanza (con cui aveva sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 650 del codice penale), il rapporto (ed il
potenziale conflitto) tra la libertà individuale e l'autorità dello
Stato e degli organi dello stesso che tale autorità concretamente
esercitano, non sarebbe risolto in favore della seconda con il rispetto
dei limiti ai diritti inviolabili di libertà. La disposizione
impugnata, infatti, prevederebbe e consentirebbe prescrizioni
autoritative del tutto generiche e quindi anche del tutto estranee ai
motivi di giustizia, di sicurezza ed incolumità pubblica, e di igiene
e sanità pubblica. E quindi potrebbe aversi un'imposizione di limiti
(a diritti di libertà costituzionalmente garantiti) per motivi diversi
da quelli riconosciuti dalla Carta costituzionale.
L'ordinanza del pretore di Recanati veniva regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 23
dicembre 1970).
Davanti a questa Corte si costituiva il Menghi con deduzioni
depositate il 9 gennaio 1971 e spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 12 gennaio 1971.
Il Menghi, a mezzo dell'avv. Gianfilippo Benedetti, chiedeva alla
Corte di voler dichiarare la fondatezza della questione ed allo scopo
si riportava alle ragioni indicate dal pretore.
L'Avvocatura generale dello Stato' per il Presidente del Consiglio
dei ministri, invece, concludeva in senso contrario. Dopo aver
contestato l'esattezza delle considerazioni del pretore in ordine
all'individuazione della norma da applicare alla fattispecie sottoposta
al suo giudizio, dava atto dell'insindacabilità dell'esercizio del
relativo potere, osservando per altro che, stante l'assunta
illegittimità dell'art. 185 del regolamento, il pretore avrebbe dovuto
negare efficacia alle prescrizioni in esso contenute che, ai sensi
dell'art. 9 del testo unico, non potrebbero essere date dal Capo dello
Stato.
A proposito dei singoli profili di illegittimità costituzionale
prospettati dal pretore, deduceva, anzitutto, richiamando la sentenza
n. 26 del 1966 di questa Corte, che le norme del t.u. delle leggi di
pubblica sicurezza concernenti la disciplina dei pubblici esercizi
contengono ampie precisazioni circa i comportamenti dei pubblici
esercenti, tali da "far considerare delineato e delimitato l'ambito
entro il quale le prescrizioni dell'Autorità possono spaziare"; in
secondo luogo, che, anche a voler prescindere dalla validità generale
della prescrizione contenuta nell'art. 185, l'art. 665 tende a
conformare gli ordini dell'Autorità alle diversità ambientali al fine
di adeguarne le prescrizioni alla concreta realtà; ed infine, che non
poteva riscontrarsi alcuna violazione dell'art. 2 della Costituzione,
atteso che le autorizzazioni di polizia non si riferiscono a diritti
inviolabili del cittadino.
2. - In due procedimenti penali a carico, il primo di Angela
Puttilli ed il secondo di Giuseppe Rodolfo e Luigi Mennoia, imputati
della contravvenzione di cui all'art. 665, comma terzo, del codice
penale, per avere tenuto aperti i loro esercizi (di pane fresco e di
calzature), rispettivamente la domenica e al di là dell'orario di
chiusura, il pretore di Barletta, con due ordinanze, aventi identico
contenuto, emesse l'8 luglio 1971, sollevava questione di legittimità
costituzionale del detto art. 665, comma terzo, "limitatamente
all'inciso relativo all'inosservanza delle prescrizioni
dell'Autorità", in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 3 della
Costituzione.
Il pretore, premesso che l'ultimo comma dell'art. 665, allo stesso
modo del precedente art. 650, costituisce un tipico esempio di norma
penale in bianco, riteneva anzitutto che esso si pone in contrasto con
l'art. 25, comma secondo. In base alla riserva di legge prevista in
questa disposizione, non è consentito alla norma primaria di rinviare
a regolamenti o ad atti amministrativi per la determinazione dei
precetti penali. E perché la detta riserva (assoluta) sia soddisfatta,
non è sufficiente che dalla legge provenga l'imposizione di
ottemperare all'ordine dato dall'Autorità amministrativa. Né, d'altra
parte, ed in contrario, vale obiettare che le prescrizioni
dell'Autorità di cui parla l'art. 665 costituiscono un mero
presupposto di fatto per l'applicazione della norma e come tale
estrinseco rispetto alla statuizione della norma penale stessa,
dovendosi, secondo la giurisprudenza, ritenere invece che di essa il
provvedimento dell'autorità è parte integrante.
Non essendo contenuta nella norma denunciata alcuna specificazione
del provvedimento dell'autorità di cui è sanzionata l'inosservanza,
secondo il pretore l'art. 665, comma terzo, determinerebbe e
sanzionerebbe unicamente l'obbligo di ottemperare ad un provvedimento
del tutto indeterminato e successivo dell'Autorità amministrativa, e
quindi solo all'esecutivo sarebbe consentito di scegliere di volta in
volta e determinare il comportamento vietato.
In conclusione, con la norma denunciata verrebbe sostanzialmente ad
essere violato il principio della riserva di legge in materia penale,
secondo l'atteggiamento di questa Corte manifestato in alcune recenti
pronunce e soprattutto nella sentenza n. 26 del 1966.
Riteneva inoltre il pretore che, essendo concreto e particolare il
provvedimento amministrativo integrante il precetto penale, il ripetuto
art. 665, comma terzo, fosse posto in violazione dell'art. 3 della
Costituzione. La determinazione della condotta dei cittadini, infatti,
non è affidata a norme generali ed astratte, ed è possibile
un'identica sanzione per inosservanza di diversi o diversamente
motivati provvedimenti.
Le due ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate (nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1972).
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - All'udienza del 24 gennaio 1973 il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, insisteva nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Dai pretori di Recanati e di Barletta, con le ordinanze
indicate in epigrafe, è sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 665, comma terzo, del codice penale,
limitatamente all'inciso relativo all'inosservanza delle prescrizioni
dell'Autorità, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 3 comma
primo, della Costituzione; e solo dal pretore di Recanati è denunciata
la stessa norma nella parte in cui "consente all'Autorità di limitare
ovvero di non rispettare diritti inviolabili costituzionalmente
garantiti per motivi diversi dalla tutela della sicurezza, incolumità,
igiene e sanità pubbliche o da motivi di giustizia", per contrasto con
l'art. 2 e con le disposizioni di cui al titolo I della parte I della
Costituzione.
Le tre cause possono pertanto essere riunite e decise con unica
sentenza.
2. - Sia nell'ordinanza del pretore di Recanati che in quelle del
pretore di Barletta viene dato preminente rilievo alla prospettata
violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione. È il caso
quindi che la Corte esamini con priorità nei confronti degli altri,
codesto specifico profilo della dedotta illegittimità costituzionale.
Ad avviso dei due pretori, il precetto relativo all'ipotesi
criminosa di cui al terzo comma dell'art. 665 del codice penale non
sarebbe contenuto nella norma penale; e, escluso o ammesso che in
questa sia ravvisabile l'obbligo per il pubblico esercente di
ottemperare ad un provvedimento del tutto indeterminato e futuro
dell'autorità amministrativa, esso precetto, invece, sarebbe posto, o
la condotta del reato in esame sarebbe individuata, dalla prescrizione
concreta dell'autorità.
Tale interpretazione della norma denunciata, però, non può essere
condivisa dalla Corte.
Non è sostenibile che, in base al riferimento dell'art. 665,
comma terzo, alle prescrizioni dell'autorità, per l'individuazione del
precetto, si possa e si debba fare ricorso, oltre che alla norma
penale, solo a dette prescrizioni, ed a quelle che in concreto vengono
emesse dall'autorità. È di tutta evidenza, infatti, che il
collegamento tra la norma penale e le prescrizioni, si instaura
attraverso un termine medio che è rappresentato dalle norme di legge
che consentono o impongono ad autorità di emettere prescrizioni nei
confronti degli esercenti pubblici (considerati singolarmente o per
categorie); ed è logico quindi ritenere che, in sede d'interpretazione
dell'art. 665, comma terzo, si debba tener conto dell'esistenza, del
contenuto e della portata di quelle norme di legge.
Operando sopra codesto più ampio terreno, all'interprete è dato
così di rilevare, in contrasto con l'assunto dei giudici a quo, che le
prescrizioni dell'autorità, per la cui inosservanza sono previste le
sanzioni dell'ammenda o dell'arresto, non sono del tutto indeterminate
circa l'autorità legittimata ad emetterle, i presupposti, la forma, il
contenuto, i motivi ed i limiti. Può notarsi, invece, che esse sono
emesse da date autorità, nei casi previsti dalle leggi che le
riguardano, hanno un dato contenuto ed una data forma e sono
adeguatamente motivate.
A tale conclusione, come è ovvio, si perviene anche attraverso la
considerazione di ciò che accade normalmente e secondo la legge, dei
rimedi consentiti alle parti interessate alla singola vicenda e dei
controlli (e specie di quello di legittimità) riservati agli organi
giurisdizionali.
D'altra parte, è da tener presente che la stessa conclusione può
essere tratta ove si proceda dalla premessa che la norma in esame
costituisca uno speciale modo di essere di quella contenuta nell'art.
650 del codice penale. E, infatti, accettata tale premessa, le
prescrizioni dell'Autorità di cui all'art. 665, comma terzo, si
presentano come provvedimenti legalmente dati, per ragioni
sufficientemente giustificatrici e specifiche (data la peculiarità
della materia nella quale possono aversi).
Nella specie, la riserva di legge in materia penale, risulta di
conseguenza pienamente rispettata.
Siccome è stato rilevato in precedenti occasioni per altre norme
da questa Corte (sentenze nn. 26 del 1966,168 del 1971 e 113 del 1972),
l'art. 25, comma secondo, della Costituzione non è violato "quando sia
una legge (o un atto equiparato) dello Stato - non importa se proprio
la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge - a
indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il
contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa,
alla trasgressione dei quali deve seguire la pena".
E nel caso che ora si considera, come si è precisato, queste
condizioni ricorrono.
3. - Non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 3. comma
primo, della Costituzione.
Si assume da parte del pretore di Recanati che, essendo lasciato
alla mera discrezionalità dell'autorità amministrativa il prescrivere
o non prescrivere determinati comportamenti nei confronti dei pubblici
esercenti e potendo quindi essere ristretta in modo del tutto variabile
la sfera giuridica del lecito propria e riservata ad essi pubblici
esercenti, questi, a seconda della provincia o comune di appartenenza,
potrebbero essere o siano destinatari di differenti prescrizioni
restrittive della loro sfera di libertà. E tale disparità di
trattamento non sarebbe legittima, perché sfornita di razionale
giustificazione e perché mancherebbero ogni controllo e ogni
possibilità di gravame a causa della latitudine di poteri commessi ad
una qualsiasi autorità dall'assoluta genericità della norma.
Dal canto suo il pretore di Barletta osserva che il principio di
eguaglianza sarebbe violato stante la possibilità di un'identica
sanzione per inosservanza di diversi o diversamente motivati
provvedimenti (a cui venga affidata, non in termini generali e
astratti, la determinazione della condotta dei cittadini).
La tesi così prospettata non merita di essere condivisa.
Va in contrario osservato, anzitutto, che l'asserita violazione
dell'art. 3, comma primo, è dedotta dalla possibilità che vengano ad
esistenza prescrizioni dell'autorità diverse o diversamente motivate,
a fronte di situazioni eguali o ragionevolmente ritenute tali, e che la
semplice possibilità che ciò si verifichi non determina di per sé
alcun contrasto con il principio di eguaglianza; che nelle fattispecie
contravvenzionali all'esame dei due pretori codesta eventualità non si
era verificata, perché agli imputati era stato contestato di non avere
tenuta accesa una luce alla porta principale dell'esercizio
dall'imbrunire alla chiusura, e di avere tenuto aperto l'esercizio la
domenica, e al di là dell'orario giornaliero, e quindi perché non
sarebbero state osservate prescrizioni, che nel primo caso erano
formulate in termini generali ed astratti, ed operanti per tutto il
territorio della Repubblica (art. 185 del regolamento di esecuzione del
t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), e che negli altri due casi
erano state emesse con decreto prefettizio legalmente dato e non
risultavano in concreto difformi da altre prescrizioni emesse dai
competenti Prefetti per altre province; e perché, infine, non essendo
costituzionalmente illegittimo che le prescrizioni dell'autorità di
cui si tratta, siano delineate e delimitate da altre norme di legge, le
eventuali diversità riscontrabili tra prescrizioni disciplinanti la
stessa materia appaiono razionalmente giustificate, in quanto si
tratterebbe di prescrizioni emesse in rapporto a situazioni che, in
mancanza di prova contraria, non è consentito ritenere eguali o
valutate come tali dal legislatore, attese le particolari esigenze di
carattere locale.
4. - Non ha, infine, fondamento la prospettata illegittimità
costituzionale del citato art. 665, comma terzo, in riferimento
all'art. 2 ed al titolo I della parte I della Costituzione.
Secondo il pretore di Recanati la norma impugnata prevede ed
autorizza prescrizioni autoritative del tutto generiche e quindi del
tutto estranee ai motivi di giustizia, di sicurezza ed incolumità
pubblica e di igiene e sanità pubblica e con ciò permette
all'autorità di restringere per fini diversi da quelli consentiti le
sfere individuali dei pubblici esercenti, limitando e comprimendo ove
necessario uno o più dei loro diritti inviolabili e delle loro
libertà fondamentali.
In contrario è però possibile rilevare che, giusta
l'interpretazione sopra accolta dall'art. 665, comma terzo, le
prescrizioni dell'autorità alle quali si fa rinvio, sono solo quelle
che provengano dall'organo competente e siano emesse nei modi e forme
di legge in relazione alle attività per cui è richiesta la licenza
dell'autorità o la preventiva dichiarazione alla medesima, e per i
motivi consentiti dalla Costituzione e dalla legge.
Il rinvio, interpretando la norma in senso utile, non viene fatto
alle prescrizioni che eventualmente siano illegittime o addirittura
siano emesse sulla base di norme contrarie alla Costituzione. E per
ciò non ha ragione di essere il sospetto del giudice a quo di
illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Solo in concreto può aversi che una data prescrizione sia
illegittima o venga emessa in forza di una norma non conforme alla
Costituzione. Ma se ciò dovesse verificarsi, non mancherebbero i
rimedi di legge, con il possibile controllo giurisdizionale della
legittimità dell'atto amministrativo o con quello di legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 665, comma terzo' del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 25, comma secondo, 3, comma primo, e 2, ed al
titolo I della parte I della Costituzione, dai pretori di Recanati e di
Barletta, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte