Sentenza n. 21/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 253Codice di procedura penale
- art. 25legge 1041/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del
codice di procedura penale e dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954,
n. 1041 (disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego
degli stupefacenti), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1971 dal
giudice istruttore del tribunale di Bologna nel procedimento penale a
carico di Cristalli Massimo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del
27 ottobre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Massimo Cristalli,
imputato di detenzione per uso proprio di haschisch, il giudice
istruttore del tribunale di Bologna, con ordinanza 8 luglio 1971, ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 253 del
codice di procedura penale e dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954,
n. 1041, perché l'istituto del mandato di cattura obbligatorio e la
cattura obbligatoria prevista in particolare dal citato art. 25
violerebbero gli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 25,
terzo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.
Dopo aver affermato che, nella specie, il mandato di cattura, se
fosse stato soltanto facoltativo, non sarebbe stato emesso, perché non
motivato né da esigenze probatorie, né dalla consistenza criminosa
del fatto, né dall'allarme sociale, né dal pericolo di fuga, esso
giudice espone separatamente, per le due norme denunziate, i motivi di
non manifesta infondatezza delle relative questioni.
La custodia preventiva obbligatoria, di cui all'art. 253 cod. proc.
pen., violerebbe l'art. 25, terzo comma, Cost., in quanto, pur non
rientrando tra le misure di sicurezza, sarebbe, al pari di queste,
sorretta da una presunzione di pericolosità dell'agente; e non
essendo, a differenza di tali misure, basata su parametri adeguati,
sfuggirebbe ad una valutazione delle varie ipotesi, che invece
sarebbero sottoposte ad un medesimo trattamento, in contrasto col
principio di eguaglianza.
Sottraendo al giudice l'apprezzamento sull'esigenza di evitare
l'inquinamento delle prove, si vulnererebbe, altresì, la sua
indipendenza (art. 104, primo comma, Cost.).
La norma impugnata tenderebbe ad assicurare l'attuazione di
un'eventuale condanna, in violazione del principio della presunzione di
non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), senza la garanzia di
un motivato provvedimento giurisdizionale di restrizione della libertà
personale (art. 13, secondo comma, Cost.).
La cattura obbligatoriamente imposta dall'art. 25 della legge n.
1041 del 1954, dettata per soddisfare in via preventiva l'interesse al
mantenimento dell'ordine pubblico e non anche per garantire un efficace
esercizio della funzione giurisdizionale, sarebbe in contrasto anche
con l'art. 13, primo comma, Cost. Del resto, come risulterebbe dalla
sentenza n. 1 del 1971 di questa Corte, il legislatore non sarebbe
libero né insindacabile nelle sue presunzioni normative di allarme
sociale.
Un'ulteriore violazione del principio di uguaglianza vi sarebbe,
infine, per l'indiscriminata equiparazione, quanto alla cattura
obbligatoria, del semplice consumatore al trafficante di droga.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito soltanto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiede che la questione
sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura osserva che quelle stesse valutazioni che, secondo
l'ordinanza, sarebbero da riservare al giudice, sono state compiute dal
legislatore per il quale la cattura obbligatoria è diretta ad
assicurare meglio il rispetto del principio di uguaglianza, che neppure
sarebbe violato, per quanto attiene all'obbligatorietà della cattura,
nell'ipotesi di mera detenzione per uso proprio di stupefacenti, stante
la gravità intrinseca del fatto in rapporto alla salute pubblica, e
tenuto conto del dilagare del fenomeno. Considerato in diritto :
1. - Il giudice istruttore del tribunale di Bologna ha promosso
giudizio di legittimità costituzionale dell'istituto del mandato di
cattura obbligatorio in generale (art. 253 del codice di procedura
penale) e, in particolare, dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n.
1041, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo
comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.
2. - Con sentenza n. 64 del 1970, questa Corte, dichiarando fondata
la doglianza afferente all'art. 253 cod. proc. pen. solo nella parte in
cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi
di colpevolezza (in applicazione dell'art. 111 Cost.), ha,
implicitamente nel dispositivo ed esplicitamente nella motivazione,
tenuto fermo l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria,
investito con riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.
Sia alla stregua di questi profili, sia alla stregua degli altri
ora prospettati con riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 104,
primo comma, Cost., la Corte non ravvisa validi motivi per cambiare la
sua giurisprudenza.
3. - L'invocato art. 3 non suffraga la tesi del giudice a quo: la
pericolosità, che il legislatore presume nella sua discrezionalità,
va messa in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente
motivato, dei sufficienti indizi di colpevolezza, siccome questa Corte
ha precisato con la citata sentenza n. 64 del 1970; e sta a base
dell'obbligatorietà del mandato di cattura in modo del tutto autonomo
rispetto a quella che è presupposta, per le misure di sicurezza,
dall'art. 204 cod. pen., richiamato nell'ordinanza, e da altre norme
dello stesso codice (artt. 203, 216, 219, 222, ecc.). Senza dire che,
per queste misure, sono dettati criteri di presunzione di cui la Corte
non ha negato la legittimità costituzionale (vedansi le sentenze n. 19
del 1966, n. 68 del 1967, n. 106 del 1972).
4. - Né soccorre il terzo comma dell'art. 25 Cost., il quale esula
dal thema decidendum, attenendo alle misure di sicurezza che
"intervengono o successivamente all'espiazione della pena, e cioè
quando il reo ha già per il reato commesso soddisfatto il suo debito
verso la società, ovvero (a parte le ipotesi di cui agli artt. 49 e
115 cod. pen.) in casi nei quali il fatto, pur essendo preveduto dalla
legge come reato, non è punibile" (sentenza n. 27 del 1959).
5. - Sotto il profilo del riferimento all'art. 104 Cost., che
sarebbe vulnerato in quanto l'obbligatorietà del mandato di cattura
sottrarrebbe al giudice l'apprezzamento sull'esigenza di evitare
l'inquinamento delle prove, con violazione della sua indipendenza, la
questione è da ritenersi infondata, sia perché la finalità
dell'istituto è plurima e non limitata a quella di preservare la
genuinità delle prove, sia perché - come obietta l'Avvocatura
generale dello Stato - le valutazioni sono state già fatte
discrezionalmente dal legislatore (e, aggiungasi, proprio con legge,
cui i giudici sono soggetti: art. 101, secondo comma, Cost.).
6. - Secondo l'ordinanza di rimessione, in tesi subordinata, l'art.
25 della legge n. 1041 del 1954 sarebbe, comunque, inficiato di
incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 e del combinato
disposto degli artt. 13 e 27, secondo comma, Cost.: aspetti, questi,
che sono stati ripetutamente esaminati dalla Corte, la quale ha
dichiarato non fondate le relative questioni (si vedano le sentenze n.
109 del 1968, n. 64 del 1970 e n. 9 del 1972).
La penetrante critica della legge, che riserva eguale trattamento a
fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede, dappoiché la
valutazione della congruenza tra reato e sanzione penale appartiene
alla politica legislativa e non può essere censurata dalla Corte se
non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur
minima giustificazione (vedasi la motivazione della sentenza n. 109 del
1968, testé citata): il che non si verifica nella specie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sia dell'art. 253 del codice di procedura penale, sia dell'art. 25
della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina della produzione, del
commercio e dell'impiego degli stupefacenti), sollevate dal giudice
istruttore del tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma,
27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte