Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Nicosia nel

procedimento penale a carico di R. G., iscritta al n. 509 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale, n. 28 - dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso dell'udienza preliminare nel procedimento a

carico di R.G., la difesa dell'imputato ha eccepito, in riferimento

agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, nella

parte in cui qualifica come "reo" l'imputato deceduto prima della

condanna;

che il giudice per le indagini preliminari, considerata la non

manifesta infondatezza della questione prospettata dalla parte

privata, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, secondo comma

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

suddetto articolo, "nella parte in cui non qualifica diversamente il

soggetto in relazione al quale interviene estinzione del reato per

morte prima della condanna";

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nel

definire colui che beneficia dell'estinzione del reato come "reo",

qualificherebbe lo stesso come "persona penalmente responsabile";

che, al contrario, "reo" dovrebbe essere soltanto colui che ha

subito una condanna per un fatto previsto dalla legge come reato;

che risulterebbe "una discrasia" nel sistema penale fra gli artt.

150 e 171, che qualificano "reo" anche chi non è stato condannato o

chi è morto dopo la condanna, e l'art. 133 del codice penale che

definisce "reo" colui nei cui confronti è stato formulato un

giudizio di colpevolezza;

Considerato che è stata riproposta (dopo la decisione di questa

Corte n. 35 del 1965) la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 150 del codice penale, "nella parte in cui non qualifica

diversamente il soggetto in relazione al quale interviene

l'estinzione del reato per morte prima della condanna", perché se ne

assume il contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione,

atteso che nei confronti di tale soggetto manca quel giudizio di

colpevolezza che è invece richiesto dall'art. 133 del codice penale

per disporre e graduare la sanzione penale;

che, tuttavia, manca la motivazione sulla rilevanza della

questione nel giudizio a quo;

che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Nicosia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte