Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/2000

Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da

Della Guardia Anna ed altri contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altro, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, con ricorso del 10 novembre 1997 al Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, alcuni insegnanti di educazione

musicale presso scuole medie statali - immessi in ruolo a seguito di

concorsi a cui avevano potuto partecipare in quanto erano in

possesso, in alternativa alla laurea (in lettere o in disciplina

delle arti, musica e spettacolo), del diploma di pianoforte

principale rilasciato da Conservatori musicali di Stato, oltre che di

altro diploma rilasciato da istituto di istruzione secondaria -

contestavano il mancato riconoscimento del diritto al riscatto del

periodo di studi compiuto presso tali Conservatori (o almeno degli

ultimi cinque anni di tale periodo);

che i ricorrenti eccepivano, inoltre, l'incostituzionalità

dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato), per contrasto con gli

artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il TAR, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta il

21 luglio 1999, ha ritenuto di non poter accogliere allo stato le

domande principali formulate dai ricorrenti ed ha sollevato questione

di legittimità costituzionale del suddetto art. 13, primo comma, in

riferimento al solo art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo la questione è rilevante nel

giudizio, in quanto dal suo accoglimento dipende, a sua volta, la

possibilità di accogliere le domande dei ricorrenti, e non è

manifestamente infondata, alla luce delle numerose pronunce della

Corte costituzionale in materia di riscatto, ai fini pensionistici,

dei periodi di studi, di natura universitaria o postsecondaria,

necessari per il conseguimento di un diploma che sia richiesto come

condizione per l'ammissione a determinati posti o per la progressione

in carriera;

che, essendo questo - a giudizio del TAR - il caso del

diploma di pianoforte principale conseguito presso i Conservatori

musicali di Stato, la norma impugnata, sia pure solo per il periodo

anteriore al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. 30

aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di

prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), determinerebbe

un'ingiustificata "disparità di trattamento per la parte

(evidentemente) non coincidente e (eventualmente) sovrapposta alla

durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di

scuola secondaria di secondo grado";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

manifestamente infondata;

che, in una memoria depositata in prossimità dell'udienza di

discussione, la difesa erariale rileva come, successivamente

all'ordinanza di rimessione, sia stata approvata la legge 21 dicembre

1999, n. 508, che ha riformato i Conservatori di Stato e le altre

istituzioni di alta formazione artistica e musicale e che ha

previsto, al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi,

l'equiparazione dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli di

livello universitario: pertanto l'Avvocatura chiede che la Corte

disponga la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo

esame della rilevanza della presente questione;

che, in via alternativa, l'Avvocatura dello Stato chiede che

la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto i

diplomi rilasciati dai Conservatori di Stato, diversamente da quelli

di tipo artistico, sarebbero di per sé sufficienti per l'ammissione

ai concorsi per la docenza di ruolo di educazione musicale, sia nelle

scuole medie, sia in quelle superiori, senza che sia necessario il

possesso di un ulteriore titolo di istruzione secondaria di secondo

grado. Perciò, benché in luogo dei suddetti diplomi ne siano

ritenuti idonei anche altri, rilasciati al termine di corsi

universitari (come la laurea in lettere ad indirizzo musicologico,

quella in discipline delle arti, musica e spettacolo o il diploma di

paleografia e filologia musicale), la comune progressione di carriera

prevista per gli insegnanti laureati e per quelli diplomati non

esigerebbe necessariamente uniformità di trattamento nelle

possibilità di riscatto dei percorsi curricolari seguiti da ciascun

docente. Anche perché per accedere ai corsi svolti dai Conservatori

musicali sarebbe sufficiente la promozione alla quinta elementare (ai

sensi del r.d. 11 dicembre 1930, n. 1945, al quale il testo unico

delle leggi sull'istruzione di cui al d.lgs. n. 297 del 1994 fa

rinvio), in ragione delle giovane età consigliata per intraprendere

gli studi musicali. Mentre, per iscriversi agli altri corsi di studi

oggetto di precedenti pronunce additive della Corte costituzionale in

materia di riscatto pensionistico, sarebbe richiesto il possesso di

un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (così, ad

esempio, per i corsi quadriennali dell'Accademia di belle arti);

che pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, i principi

stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di

riscattabilità dei periodi di studi non sarebbero applicabili al

caso di specie, relativo ad un corso che pare difettare della natura

postsecondaria, equiparabile a quella universitaria.

Considerato che il TAR del Lazio, con ordinanza del 21 dicembre

1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 13, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), nella parte in cui non consente il riscatto ai fini

pensionistici del periodo di studi svolto presso i Conservatori

musicali per il conseguimento del diploma di pianoforte principale;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata

in vigore la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie

di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia

nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti

musicali pareggiati), che ha riordinato i Conservatori di musica e le

altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevedendo

le condizioni per l'equiparazione, ai fini dell'ammissione ai

pubblici concorsi, dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli

di livello universitario e disciplinando anche il regime di validità

dei diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge;

che, pertanto, è necessario che il giudice a quo riesamini

la rilevanza della questione, alla luce della nuova normativa,

nonché della circostanza che il corso di pianoforte principale fino

ad oggi poteva essere intrapreso e concluso prima del conseguimento

di un diploma di istruzione secondaria superiore od anche a

prescindere dallo stesso;

che il TAR del Lazio dovrà altresì considerare quanto

statuito da questa Corte costituzionale nella sentenza n. 52 del

2000, successiva all'ordinanza di rimessione, che nel dichiarare

l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 13, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente

il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni

corrispondenti alla durata legale dei corsi di studi svolti presso

istituti o scuole riconosciuti di livello universitario o

postsecondario ha ribadito che, nell'attuale assetto normativo,

l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi è

irragionevole solo quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) il corso di studi abbia natura universitaria o postsecondaria (per

cui ad esso possa accedersi solo previo conseguimento di un titolo di

studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma sia

richiesto per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento

di determinate funzioni o per la progressione in carriera.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte