Sentenza n. 211/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 13Costituzione
- art. 2legge 1423/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d.
18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal pretore di Torino
nel procedimento penale a carico di Facchinetti Maria Luisa, iscritta
al n. 218 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Maria Luisa
Facchinetti per la contravvenzione all'ordine di rimpatrio con foglio
di via obbligatorio, preveduta dall'art. 2 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, il pretore di Torino, con ordinanza 13 marzo 1973, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del
testo unico delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n.
773, nella parte in cui fa obbligo agli ufficiali ed agli agenti della
polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere all'arresto di
chi è colto in flagranza del suddetto reato.
Premesso che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale,
la disposizione denunziata sarebbe tuttora vigente, perché non
abrogata dalla citata legge del 1956, che avrebbe regolato solo
parzialmente la disciplina del rimpatrio, il pretore afferma che
l'obbligo di arresto, "scaturendo solo da un'interpretazione
restrittiva delle norme in vigore", mancherebbe dei requisiti di
certezza e di inequivocità, che sarebbero insiti nel concetto di "casi
(...) tassativamente indicati dalla legge", assunto dall'art. 13 Cost.
a non valicabile confine dell'intervento dell'autorità di pubblica
sicurezza. Aggiunge che, nella specie, l'arresto avrebbe il suo
presupposto in un provvedimento amministrativo, discrezionale e
insindacabile, tale da rendere la disposizione denunziata una norma
penale in bianco, dalla quale non potrebbero derivare limitazioni alla
libertà personale senza un preventivo sindacato dell'autorità
giudiziaria.
Assume, infine, la violazione dell'art. 3 della Costituzione per il
trattamento deteriore, riservato ai rimpatriati con foglio di via
obbligatorio rispetto a quello fatto ai sorvegliati speciali, che,
sebbene più pericolosi, non sarebbero assoggettati ad analoga misura
restrittiva, se non ottemperino alle prescrizioni loro imposte.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata.
L'avvocatura fa, anzitutto, presente che, secondo una autorevole
opinione dottrinale, l'arresto in flagranza, essendo adottato dalla
polizia giudiziaria nell'esercizio dell'attività ausiliaria della
funzione giurisdizionale, sarebbe assistito dalle garanzie di cui al
secondo comma dell'art. 13 Cost., anziché da quelle più rigorose
previste nel successivo terzo comma, e che, in ogni caso, l'arresto,
per quanto non espressamente indicato, non sarebbe neppure escluso da
quest'ultimo precetto, essendo una tipica misura restrittiva della
libertà personale, menzionata anche dall'art. 68 della stessa
Costituzione.
Dopo aver escluso la possibilità di sindacare il procedimento
interpretativo seguito nell'applicazione giurisprudenziale della norma
denunziata, osserva che questa fisserebbe in modo tassativo, certo ed
inequivoco, i casi in cui deve procedersi all'arresto provvisorio.
Nel contestare la pretesa insindacabilità dell'ordine di
rimpatrio, richiama le sentenze di questa Corte sull'art. 2 della
citata legge n. 1423 del 1956.
Per quanto, infine, concerne l'assunta violazione del principio di
eguaglianza, deduce che l'arresto in flagranza, non essendo una
sanzione, ma un provvedimento strumentale, non sarebbe basato sulla
entità della pena, bensì su altri criteri, tra i quali la gravità
del fatto e la pericolosità del soggetto, e che, nella specie, la
misura restrittiva sarebbe prevista per assicurare la concreta
osservanza dell'ordine di rimpatrio, che potrebbe essere eluso più
facilmente e frequentemente che non prescrizioni della sorveglianza
speciale. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza in epigrafe
del pretore di Torino è se l'art. 220 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, nel fare obbligo agli ufficiali ed agenti della polizia
giudiziaria e della forza pubblica di procedere all'arresto di chi è
colto in flagrante della contravvenzione all'ordine di rimpatrio con
foglio di via obbligatorio, violi sia l'art. 3 della Costituzione per
disparità di trattamento rispetto al contravventore alle prescrizioni
della sorveglianza speciale, per il quale non è prevista identica
misura restrittiva della libertà personale; sia l'art. 13 Cost. per
mancanza dei requisiti di certezza ed inequivocità, insiti nel
precetto costituzionale che subordina l'arresto da parte dell'autorità
di pubblica sicurezza ai "casi tassativamente indicati dalla legge".
2. - L'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
detta che la polizia giudiziaria e la forza pubblica debbono arrestare
chi è colto in flagranza di taluni fatti di reato puniti dalle norme
ivi elencate, tra cui è quella dell'art. 157, il quale disciplina il
rimpatrio con foglio di via obbligatorio di coloro che non sanno o non
vogliono dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta di
identità o di un documento equipollente e di chi è pericoloso per
l'ordine pubblico o per la pubblica moralità (pena per il
contravventore l'arresto da uno a sei mesi).
3. - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel suo art. 2, ha
rielaborato la materia oggetto dell'art. 157, attribuendo certe
garanzie ai destinatari delle misure di prevenzione e della sanzione
(che è rimasta dell'arresto da uno a sei mesi).
Sebbene tale legge non abbia statuito che l'art. 220 del testo
unico si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via
obbligatorio, nella sua attuale normativa, la prevalente giurisprudenza
della Cassazione ritiene che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella
flagranza della stessa contravvenzione. Tale è, dunque, la norma
vivente. Di qui la questione di legittimità costituzionale per
asserita violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.
4. - Secondo il giudice a quo, poiché le trasgressioni alle
prescrizioni della sorveglianza speciale non comportano l'arresto
obbligatorio in flagranza, la più severa misura coercitiva a carico
della persona sottoposta al foglio di via contrasterebbe, come si è
sopra avvertito, con l'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di
trattamento.
La Corte osserva che la norma è dovuta ad una scelta di politica
criminale e di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il
quale ha ritenuto di dover prescindere, nelle sue determinazioni,
dall'entità obiettiva del reato e della pena edittale; trattasi di un
criterio che è stato seguito non solo dall'art. 220 del testo unico
(quanto all'arresto obbligatorio in flagranza), bensì anche dall'art.
236, quarto comma, del codice di procedura penale (quanto a talune
contravvenzioni che comportano l'arresto facoltativo in flagranza).
5. - In ordine all'art. 13 Cost., l'ordinanza di rimessione ne
assume la violazione per difetto del requisito, nella disposizione
censurata, della tassatività richiesta dal precetto costituzionale.
Ciò che non è, perché gli elementi della certezza e
dell'inequivocità, che, per il pretore di Torino, sono insiti nel
concetto di tassatività, risultano presenti proprio per il fatto che
le circostanze per le quali l'arresto, ai sensi dell'art. 220 del testo
unico, è obbligatorio, sono precisate nell'art. 2 della legge n. 1423
del 1956 (il cui contrasto con l'art. 13, oltreché con l'art. 3 Cost.,
è stato escluso con sentenza n. 32 del 1969 di questa Corte).
V'è, del resto, la garanzia del controllo di legittimità e di
merito da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'ultima parte del
terzo comma dello stesso art. 13 e dell'art. 236 del codice di
procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 220 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza), in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal
pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte