Sentenza n. 211/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 42Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 38Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 40Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 45Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 49Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 51Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 52Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 53Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 54Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 55Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
- art. 60Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 38,
40, 41, 42, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 60 del R.D. 16 luglio 1905, n.
646 (approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1974 dal giudice dell'esecuzione
del tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra l'Istituto
di credito fondiario della Toscana e Tempestini Paolo ed altro,
iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974;
2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1975 dal giudice di esecuzione
del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Sezione
del credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena ed il fallimento
della società Immobiliare via di Pino, iscritta al n. 118 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 4 giugno 1975.
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto di credito fondiario
della Toscana e della Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi
di Siena, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per l'Istituto di credito
fondiario della Toscana, gli avvocati Gian Antonio Micheli e Domenico
Anzaldi, per la Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di
Siena, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso della procedura esecutiva immobiliare promossa
dall'Istituto di credito fondiario della Toscana contro il mutuatario
moroso Paolo Tempestini che si trovava in stato di fallimento, il
giudice dell'esecuzione del tribunale di Prato, chiamato a provvedere
sull'istanza di vendita all'asta proposta dal creditore procedente
giusta i criteri indicati dallo art. 49, comma secondo, del r.d. 16
luglio 1905, n. 646 (approvazione del testo unico delle leggi sul
credito fondiario), con ordinanza del 25 febbraio 1974, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma secondo,
di detto testo unico, secondo cui "le disposizioni delle leggi e dei
regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso
di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli istituti di
credito fondiario".
Posto che gli enti che esercitano il credito fondiario
contrariamente a tutti gli altri creditori di un fallito ed unitamente
agli istituti di credito agrario ed all'esattore, possono iniziare o
proseguire procedure esecutive individuali che si svolgono parallele a
quelle fallimentari, ma non soggiacciono alle norme fallimentari
stesse, il giudice a quo ha rilevato in ciò l'esistenza di un
trattamento differenziato e di particolare riguardo per i detti enti
nei confronti dei normali creditori. Ha, nel contempo, osservato che di
codesta disparità di trattamento manca una ragionevole
giustificazione, perché negli scopi degli istituti di credito
fondiario non è dato di ravvisare un particolare fine cosiddetto
sociale e, di conseguenza, di collettivo interesse; ed in subordine che
nessun vantaggio gli stessi istituti possono ricavare dalla
possibilità di "esprimere azioni esecutive invece che insinuazioni in
una normale procedura fallimentare", e che a fronte di vantaggi di
fatto inesistenti è previsto dal testo unico un completo e totale
dispregio dei diritti degli altri creditori, i quali si trovano
assolutamente disarmati in presenza di un creditore al quale, invece,
"la legge consente di non soggiacere alle comuni norme fallimentari e
di poter, da solo, dar vita ad una procedura esecutiva forzata senza
che nessuno possa contestargli nulla essendo rimesso soltanto alla
prudenza ed alla attenzione del giudice delle esecuzioni il controllo
su tutta l'attività dell'istituto procedente".
Ha poi messo in evidenza che siffatto trattamento preferenziale si
concreta non solo nel poter usufruire di un certo tipo di procedura, ma
anche e soprattutto nel poter esperire una procedura senza alcun valido
contraddittore (dato che il curatore, in rappresentanza dei creditori,
non può intervenire nella procedura di esecuzione forzata sia perché
il fallimento è intervenuto prima dell'inizio della procedura e sia
perché esso curatore non ha alcun titolo per farlo). Ed ha concluso,
per le ragioni sopraddette, per la non manifesta infondatezza della
indicata questione di legittimità costituzionale.
2. - Davanti a questa Corte si è costituito delle parti private
solo l'Istituto di credito fondiario della Toscana, rappresentato e
difeso dall'avv. Antonio Sorrentino, ed ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato.
a) L'Istituto di credito fondiario della Toscana ha chiesto a
questa Corte di voler dichiarare inammissibile e comunque non fondata
la questione.
La questione non sarebbe ammissibile, perché non figura "sollevata
da parte di un giudice investito di potestas iudicandi in ordine alla
controversia" dato che "il giudice dell'esecuzione non svolge nel
processo esecutivo una funzione giurisdizionale, ma, al più, in caso
di opposizione, si limita ad istruire la causa per il collegio", e
perché, "in secondo luogo, non può dirsi che l'applicazione da parte
del giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Prato della norma
impugnata avesse carattere giurisdizionale e nemmeno contenzioso", dato
che detto giudice non avrebbe dovuto far altro che "dar corso al
processo esecutivo promosso dall'Istituto di credito fondiario" e la
"rilevanza" richiesta per sollevare una questione di legittimità
costituzionale è riferita all'applicazione giurisdizionale della norma
impugnata, nel senso cioè che il giudice non possa definire il
"giudizio" indipendentemente dalla risoluzione della relativa
questione.
Nel merito, la difesa dell'Istituto ha dedotto, in relazione al
profilo dell'art. 3 della Costituzione, che nell'ordinanza vi sarebbe
un grave errore di prospettiva giacché si sostiene che a giustificare
una disciplina differenziata non basti la diversità delle situazioni
da regolare ma occorre anche che la differenza derivi da fini sociali;
che, con la sentenza n. 166 del 1963, a proposito dell'art. 39 dello
stesso testo unico, questa Corte ha escluso la violazione del principio
di eguaglianza, rilevando che "le speciali garanzie assicurate agli
istituti di credito fondiario ed agrario dalle norme impugnate
rispondono a particolari esigenze di questo settore" e che "la speciale
posizione in cui in virtù della detta norma vengono a trovarsi i
mutuatari rispetto agli istituti di credito ovvero rispetto a coloro
che contraggono mutui in genere, avendo una sua precisa e concreta
giustificazione, non dà luogo ad alcuna arbitraria discriminazione in
danno di quella categoria di cittadini"; che la Corte di cassazione,
con la sentenza n. 1017 del 1967, ha riconosciuto la presenza di una
ragione giustificatrice della differenziazione stabilita a favore degli
istituti di credito fondiario proprio sul punto della esperibilità
delle azioni esecutive individuali in regime fallimentare; che "la
ratio giustificatrice del particolare trattamento di favore riservato
agli istituti di credito fondiario va individuata nella circostanza che
gli scopi da essi perseguiti non sono meramente speculativi - come
mostra di ritenere il giudice a quo - ma, da un lato, si differenziano
chiaramente da quelli dell'intermediazione bancaria ordinaria e,
dall'altro, essendo relativi alla tutela del risparmio, trovano un
preciso riferimento nell'art. 47 della Costituzione"; e che
conclusivamente non possono non ravvisarsi nell'attività degli
istituti di credito fondiario elementi di carattere pubblicistico e
sociale che giustificano la legislazione speciale anche per quella
parte che realizza un recupero dei crediti particolarmente celere a cui
si è provveduto anche con l'introduzione del processo esecutivo
immobiliare privilegiato e con l'art. 42 del testo unico in relazione
alle procedure concorsuali.
La difesa dell'Istituto ha poi escluso che avesse fondamento
l'altro profilo di incostituzionalità, in primo luogo perché vi è
ragione di dubitare anche in astratto dell'applicabilità dell'art. 24
della Costituzione; in secondo luogo, perché l'impossibilità per i
creditori di intervenire nelle procedure esecutive a carico del fallito
trova esatto riscontro nel sistema della legge fallimentare ed in
particolare nell'art. 107, ed in terzo luogo, perché non è
sostenibile la tesi che un curatore non sia legittimato ad intervenire
nell'esecuzione speciale.
Ed infine, ha contestato la fondatezza dell'assunto del giudice a
quo secondo cui la possibilità di iniziare o proseguire la procedura
esecutiva non apporta alcun vantaggio all'Istituto creditore e, per il
disposto dell'art. 49 del testo unico, si avrebbe un totale e
complesso dispregio dei diritti degli altri creditori.
b) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per la non
fondatezza della questione.
La difesa dello Stato ha precisato che il carattere di privilegio
di eccezionalità che inerisce alla legge speciale di cui si tratta, è
una condizione necessaria del credito fondiario, e che la disciplina di
esso è intesa al conseguimento di fini di utilità sociale,
consistenti nella tutela del risparmio e nello sviluppo dell'economia
pubblica; ed osservato che, avendo la normativa impugnata una precisa e
concreta giustificazione, non può parlarsi in alcun modo di una
arbitraria discriminazione in danno dei creditori ordinari. Non
sarebbe, quindi, violato il principio di eguaglianza.
D'altra parte, i creditori ordinari, dal loro canto e
compatibilmente con la particolare posizione riconosciuta agli istituti
di credito fondiario, conservano il potere di agire in giudizio a
tutela dei loro diritti; e quindi non c'è contrasto con l'art. 24
della Costituzione.
3. - Con ordinanza del 10 gennaio 1975 emessa dal giudice
dell'esecuzione presso il tribunale di Genova nel procedimento
esecutivo immobiliare promosso dal Monte dei Paschi di Siena, Sezione
di credito fondiario nei confronti della s.p.a Immobiliare via di Pino,
in precedenza dichiarata fallita, sono state sollevate: in riferimento
agli artt. 111, comma secondo, e 24, comma primo, della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma
primo, 41, comma secondo, 49, comma primo, 52, comma primo, 53, 54 e
60, comma secondo, del citato testo unico del 1905; e in riferimento
agli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 40, 41, commi
primo e terzo, 42, commi primo e secondo, 45, in relazione all'art. 41,
comma primo, 49, comma secondo, 51, comma primo, 55, commi primo e
secondo, e 60, commi primo e terzo, del ripetuto testo unico.
Dopo aver dichiarato di non poter condividere l'assunto
dell'Istituto procedente secondo cui il legislatore, con il secondo
comma dell'art. 42 del testo unico, avrebbe inteso derogare
espressamente al divieto di azioni esecutive individuali sancito
dall'art. 51 della legge fallimentare ed escluso che la eccezione
consentita da quest'ultimo articolo all'esecuzione esattoriale di cui
all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possa essere
analogicamente invocata per spiegare la norma in esame, il giudice a
quo ha sostenuto che con il detto art. 51 della legge fallimentare è
stata creata una vera e propria "riserva di legge" da cui nasce per gli
organi legislativi l'onere di una migliore disciplina della materia, ma
che (mentre la riserva è stata esplicitamente colmata con il d.P.R. n.
602 del 1973) l'onere ovviamente non è stato soddisfatto con la
conservazione e valorizzazione del disposto del citato art. 42, e che
per spiegare l'evidente anomalia della instaurazione o prosecuzione di
una autonoma esecuzione forzata degli Istituti esercenti il credito
fondiario, non giova addurre che la ratio di tale eccezionale facoltà
discende dagli impegni assunti da detti istituti verso i portatori di
cartelle fondiarie. Ha affermato, quindi, che il complesso delle norme
che consentono, secondo il creditore procedente, l'instaurazione ovvero
la prosecuzione, della espropriazione forzata individuale in pendenza
del fallimento del mutuatario, al di fuori di ogni collegamento con la
procedura concorsuale, appare in contrasto con i criteri generali
fissati nella relazione alla legge fallimentare; e che l'asserita
"specialità" dei mutui fondiari non giustifica le eccezionali
agevolazioni concesse a tale categoria di crediti rispetto a quelli
collegati ad analoghe operazioni di finanziamento.
Dato che le modalità dell'espropriazione forzata di cui al testo
unico del 1905 sovvertono le regole del concorso dei creditori nel
fallimento, ed escludono agli organi di tale procedura la possibilità
di qualsiasi azione a tutela degli altri soggetti interessati, le norme
sopra indicate del testo unico risultano in contrasto con gli artt. 3,
comma primo, 24, comma primo, e 111, comma secondo, della Costituzione,
perché nella procedura espropriativa da esse norme prevista "gli altri
creditori non possono far valere in alcun modo le proprie ragioni, o
proporre gravami, od invocare la sospensione degli atti esecutivi
contro le deliberazioni degli Istituti esercenti il credito fondiario,
né in via autonoma né mediante i rimedi approntati in via generale
dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267".
4. - Anche in questo secondo procedimento davanti alla Corte si è
costituito, delle parti private, solo l'Istituto procedente (e
stavolta, il Monte dei Paschi di Siena, Sezione di credito fondiario)
ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
La Sezione di credito fondiario, a mezzo degli avv.ti Domenico
Anzaldi e prof. Gian Antonio Micheli, ha chiesto alla Corte di volere
dichiarare inammissibile od irrilevante (quanto meno nella massima
parte) o comunque infondata la questione; e dal canto suo il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità o comunque di infondatezza delle sollevate questioni.
5. - La Sezione di credito fondiario, in ordine alla tesi
dell'inammissibilità o irrilevanza, ha sostenuto che nella fattispecie
non ricorre il presupposto necessario per sollevare la questione, e
cioè che penda un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale,
perché il giudice dell'esecuzione non è un'autorità giurisdizionale
(avendo la funzione non di emettere pronunce giurisdizionali, ma, a
sensi dell'art. 484 del codice di procedura civile, di dirigere
l'espropriazione, e non avendo il potere di decidere con pronuncia
giurisdizionale le questioni che sorgono durante il corso
dell'esecuzione ma quello di istruirle se competente o di rimetterle al
giudice competente, giusta, per esempio, gli artt. 569, 616, 618, 512 e
598 del detto codice) e tale principio si trova enunciato in modo
costante e nell'arco di un trentennio, in numerose sentenze della Corte
di cassazione (nn. 2212 del 1965, 653 del 1953, 963 del 1960, 2375 del
1958, 2212 del 1953 e 1280 del 1946).
Per completezza di difesa, ha osservato ancora, che non è
rilevante il fatto che il giudice dell'esecuzione de quo fosse
competente per l'istruzione sulla proposta opposizione, anzitutto
perché non esisteva il giudizio nel corso del quale la questione di
costituzionalità potesse essere sollevata ed in secondo luogo e in
subordine, mai nella fase istruttoria del giudizio che fosse stato
ritualmente instaurato, si sarebbe potuto dar vita alla detta
questione, essendo al riguardo legittimato il collegio che deve
decidere la causa.
A proposito del difetto di rilevanza (della questione), la Sezione
ha dedotto che questa ricorreva solo per il secondo comma dell'art. 42
del testo unico, che era la norma in forza della quale l'esecuzione era
stata intrapresa e della quale il fallimento della società aveva
eccepito l'incostituzionalità; e che di tutte le questioni relative
alle altre norme denunciate avrebbe dovuto essere dichiarata
l'inammissibilità per irrilevanza, ed in particolare, e tra le altre,
di quella dell'art. 49, comma secondo, del testo unico, dato che nella
fattispecie era stata chiesta e disposta la nomina di un esperto per la
stima degli immobili in esproprio.
Nel merito la Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di
Siena ha osservato: che questa Corte, con le sentenze n. 166 del 1963 e
n. 61 del 1968, ha riconosciuto la piena aderenza di tutta la legge
speciale sul credito fondiario ai principi costituzionali, escludendo
la lamentata violazione dell'art. 3 in quanto le speciali garanzie
assicurate agli istituti di credito fondiario ed agrario rispondono a
particolari esigenze di questo settore e negando la dedotta
contrarietà all'art. 24 proprio a proposito di una norma del testo
unico (l'art. 20) avente effettivamente carattere di specialità; che
l'ordinanza de qua trova confutazione, oltre che nelle ricordate
pronunce, nei principi generali posti in più occasioni da questa
stessa Corte, per cui si ha: la mancata violazione del principio di
eguaglianza, giacché il legislatore si è trovato a dover disciplinare
un sistema particolare di tutela giurisdizionale a favore di uno
speciale tipo di creditore quali sono gli istituti di credito
fondiario, che si trovano ad essere in una situazione peculiare,
consimile a quella dell'esattore, in quanto hanno una "necessità"
giuridica oltre che economica di provvedere a pagamenti entro termini
fissi; e si ha altresì la corretta tutela del diritto di difesa,
giacché non risultano menomati i poteri di agire e di difendersi dei
soggetti diversi dagli istituti di credito fondiario.
Perché l'Istituto di credito fondiario possa far fronte ai suoi
peculiari ed indilazionabili impegni, è necessario assicurargli i
mezzi, anche procedurali, configurando un processo esecutivo più
snello di quello ordinario.
Uno di questi mezzi necessari è appunto dato dall'art. 42 del
testo unico, per cui è consentito di iniziare e proseguire l'azione
esecutiva, anche in costanza di fallimento del mutuatario e tale azione
è così sottratta alle remore e agli indugi imposti dalla procedura
fallimentare.
La difesa della Sezione di credito fondiario, poi, ha messo in
rilievo l'infondatezza e la parziale inconferenza delle argomentazioni
addotte dall'ordinanza in sede di denuncia dell'illegittimità
costituzionale di tutte le altre norme del testo unico.
Tra l'altro ha negato che il curatore del fallimento e gli altri
creditori non possano intervenire e mantenere il loro intervento nella
procedura; ha escluso che a proposito dell'art. 51 della legge
fallimentare nell'espressione "salvo diversa disposizione della legge"
si possa vedere - come vorrebbe il giudice a quo - una "riserva di
legge" suscettibile di essere sciolta dal legislatore solo con
successivi procedimenti, mettendo in evidenza che secondo quella
interpretazione, l'art. 42 del testo unico dovrebbe essere considerato
non più in vigore; ha sostenuto che non è ipotizzabile nella specie
la violazione del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, sia
da parte dell'art. 42 del testo unico che da parte delle altre norme
richiamate nell'ordinanza che sarebbero del tutto irrilevanti.
Ed ha concluso nei sensi sopra ricordati.
6. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocato
generale dello Stato, posto che se vi sono opposizioni all'esecuzione
decide il tribunale con sentenza (art. 569, comma terzo del codice di
procedura civile), ha eccepito che il giudizio sulla rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 42, comma secondo, del testo unico avrebbe dovuto essere
effettuato dal tribunale, competente a decidere sul merito
dell'opposizione proposta dal fallimento della società; ha fatto
presente che le altre norme del testo unico denunciate non riguardano i
rapporti tra esecuzione singolare e fallimentare, ma le particolari
modalità dell'esecuzione singolare ad istanza degli istituti di
credito fondiario e che quindi il giudice a quo avrebbe dovuto
considerare che nella specie tali norme non erano state invocate e non
avrebbero dovuto essere applicate; ha osservato che nell'ordinanza di
rimessione sono stati affermati principi non condividibili in ordine al
contenuto e alla interpretazione delle norme denunciate; ha precisato
che la eccezionalità della normativa in oggetto (rettamente intesa)
rispetto alle comuni disposizioni della legge fallimentare e del codice
di procedura civile, è pienamente giustificata dalla particolare
struttura del credito fondiario; ed ha infine opposto che non ricorrono
le asserite violazioni degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo,
della Costituzione, e della successiva norma dell'art. 111, comma
secondo, non era infine il caso di discutere "perché non è
ipotizzabile, e non è stata ipotizzata neppure dalla ordinanza di
rimessione, una sentenza del giudice avverso la quale non sia
proponibile, quale estrema garanzia, il ricorso in cassazione per
violazione di legge".
7. - All'udienza del 21 aprile 1976 i difensori delle parti private
avvocati Sorrentino, Micheli ed Anzaldi, nonché l'avvocato dello Stato
Angelini Rota hanno confermato le conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe dei giudici
dell'esecuzione dei tribunali di Prato e di Genova sono sollevate
questioni di legittimità costituzionale a proposito di varie norme del
r.d. 16 luglio 1905, n. 646 (testo unico delle leggi sul credito
fondiario), e precisamente:
a) dal primo giudice, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e
24, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42, comma secondo;
b) e dal secondo giudice, in riferimento alle stesse disposizioni
costituzionali, le questioni di legittimità costituzionale dello
stesso art. 42, comma secondo, nonché degli artt. 40, 41, commi primo
e terzo, 42, comma primo, 45, in relazione all'art. 41, comma primo,
49, comma secondo, 51, comma primo, 55, commi primo e secondo, e 60,
commi primo e terzo; ed in riferimento agli artt. 24, comma primo, e
111, comma secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 38, comma primo, 41, comma secondo, 49,
comma primo, 52, comma primo, 53, 54 e 60, comma secondo.
Sono così prospettate questioni di costituzionalità identiche o
strettamente connesse. E pertanto i due procedimenti vengono riuniti e
le relative cause sono decise con unica sentenza.
2. - L'Istituto di credito fondiario della Toscana, nel primo
procedimento, e la Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di
Siena ed il Presidente del Consiglio dei ministri, nel secondo
procedimento, eccepiscono l'inammissibilità delle questioni per
mancanza nei giudici a quibus della legittimazione a sollevarle.
Sostengono, a prescindere dalla concezione, autorevolmente
prospettata in dottrina, che nega carattere giurisdizionale al processo
esecutivo, che il giudice dell'esecuzione non è un'autorità
giurisdizionale, e sua funzione non è quella di emettere pronunce
giurisdizionali, ma di dirigere l'espropriazione; che se davanti a lui
sorge una questione che debba essere decisa con pronuncia
giurisdizionale, egli non ha potere per deciderla e se ne spoglia, per
istruirla se competente (e per rimettere quindi le parti davanti al
collegio) o per rimetterla al giudice competente; che solo nei casi di
opposizione (artt. 615 e 616, 617 e 618, e 619 e seguenti) si
instaurano veri e propri giudizi ed in essi il giudice dell'esecuzione
alla stessa stregua del giudice istruttore è legittimato a sollevare
questioni di legittimità costituzionale solo nei confronti di norme
processuali che disciplinano i suoi poteri istruttori; e con
riferimento alla specie, che nel primo dei due procedimenti di
espropriazione non era stata proposta alcuna opposizione e non era
stata neppure eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 42,
comma secondo, del testo unico, e la questione relativa era stata
sollevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione a ciò non legittimato;
e che nel secondo procedimento la curatela del fallimento del
mutuatario esecutato avrebbe sostanzialmente proposto opposizione e
chiesto (unicamente) al tribunale di dichiarare l'illegittimità
costituzionale delle norme in oggetto, e quindi solo il collegio
sarebbe stato legittimato a sollevare la questione.
Le ragioni addotte e le considerazioni svolte dai difensori delle
parti private costituite e dall'Avvocatura generale dello Stato possono
essere in parte condivise.
Dagli atti di causa risulta che nel primo dei due procedimenti
nessuno degli interessati si era, comunque, opposto alla esecuzione o
agli atti esecutivi e il giudice dell'esecuzione ha sollevato d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale sopra indicata; e che nel
secondo procedimento il curatore del fallimento del mutuatario
esecutato aveva contestato il diritto dell'istituto di credito
fondiario a procedere ad esecuzione immobiliare individuale contro il
debitore ed aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art.
42, comma secondo, e chiesto al tribunale di voler sollevare la
relativa questione.
Ciò induce a ritenere che nel secondo procedimento fosse
chiaramente sorta una questione sulla spettanza o meno allo istituto di
credito fondiario del diritto di agire in via esecutiva al di fuori
della procedura concorsuale e che a decidere sopra codesta questione,
stante l'opposizione, fosse competente il tribunale e non il giudice
dell'esecuzione.
Le questioni di cui alla seconda ordinanza devono essere
considerate inammissibili perché sollevate dal giudice dell'esecuzione
e non dal tribunale.
A differente conclusione si deve, invece, pervenire a proposito del
primo procedimento, atteso che il giudice dell'esecuzione il quale era
stato chiamato ad autorizzare la vendita, ha ritenuto, ed in vista
dell'emissione del relativo provvedimento, dubbia la legittimità
costituzionale della norma (articolo 42, comma secondo, del testo
unico) che riconosce all'istituto di credito fondiario il diritto
all'espropriazione immobiliare individuale nonostante che il debitore
sia stato in precedenza dichiarato fallito.
Ed infatti, ancorché non potesse decidere alcuna questione di
merito, il giudice dell'esecuzione era tenuto a pronunciarsi
sull'istanza di vendita ed a valutarne la ammissibilità e la
fondatezza, e per accoglierla, avrebbe dovuto, espressamente o meno,
presupporre l'esistenza e la operatività dell'art. 42, comma secondo,
citato.
D'altra parte, nella materia dell'espropriazione forzata
immobiliare, il giudice dell'esecuzione (art. 484, comma primo, del
codice di procedura civile) è certamente un organo giurisdizionale,
con una sfera di competenza propria e distinta da quella attribuita al
tribunale che è il giudice competente per l'esecuzione; ed è del pari
certo che durante il corso dell'espropriazione, il giudice, nel
dirigerla, adotta provvedimenti aventi contenuto e valore decisori ed
è da assimilare (anche per il rinvio di cui al comma quarto del detto
articolo) al giudice istruttore del processo di cognizione, il quale,
almeno in ordine alle norme che debba applicare, è legittimato a
sollevare questioni di legittimità costituzionale (sentenze nn. 109
del 1962, 62 del 1966, 45 del 1969, e 60 e 88 del 1970 di questa
Corte).
Deve quindi ammettersi che il giudice dell'esecuzione possa
sottoporre a questa Corte le questioni di legittimità costituzionale
che concernano, direttamente o indirettamente, norme che siano da
applicare durante il corso dell'espropriazione, e non si riferiscano a
punti controversi la cui decisione (come risulta, tra l'altro, dagli
artt. 569, comma quarto, 615 e 616, 617 e 618, 619, 630, comma terzo, e
512 del codice di procedura civile) spetti al tribunale.
Ne consegue la non fondatezza dell'eccezione come sopra proposta a
proposito della questione sollevata dal giudice dell'esecuzione presso
il tribunale di Prato.
3. - Per le questioni di cui alla seconda ordinanza, considerate
inammissibili, rimane preclusa, perché assorbita o superata, ogni
indagine circa la loro asserita irrilevanza e non fondatezza.
Dato che, al contrario, la questione di cui alla prima ordinanza è
stata sollevata da un giudice legittimato a farlo, deve valutarsi
l'eccezione di inammissibilità della stessa per difetto di rilevanza.
Anche questa ulteriore eccezione non appare fondata.
Ricorre, infatti, nella specie la richiesta pregiudizialità della
decisione della questione di legittimità costituzionale, dato che, ove
questa Corte dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 42, comma secondo, citato, il giudice dell'esecuzione non
potrebbe dar seguito alla istanza di vendita.
4. - La questione sulla quale questa Corte deve pronunciarsi, è
prospettata dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Prato nei
termini che seguono.
Si assume che sia violato l'art. 3 della Costituzione perché, con
l'art. 42, comma secondo, del testo unico, tra i creditori legittimati
ad agire in via esecutiva contro i loro debitori è fatta una
discriminazione in favore degli istituti che esercitano il credito
fondiario (e altresì degli istituti di credito agrario e
dell'esattore) e nei confronti di tutti gli altri creditori, per ciò
che solo ai primi è consentito, nella pendenza di una procedura
fallimentare contro il mutuatario, iniziare e proseguire contro lo
stesso e su beni ipotecati, una procedura esecutiva individuale; e
perché mancherebbe, per codesta disparità di trattamento, una
ragionevole giustificazione in quanto che non è dato di ravvisare
"negli scopi degli istituti di credito fondiario un particolare fine
cosiddetto "sociale" e, di conseguenza, di collettivo interesse",
nessun vantaggio gli stessi istituti possono ricavare dalla
possibilità di esperire azioni esecutive invece che insinuazioni in
una normale procedura fallimentare, e si ha invece "un completo e
totale dispregio dei diritti degli altri creditori".
Ed a quest'ultimo riguardo si osserva che i creditori, per il
disposto dell'art. 51 della legge fallimentare, non possono intervenire
nel processo esecutivo promosso e proseguito dall'istituto di credito
fondiario, e che gli stessi non possono opporsi ad una vendita all'asta
ad un prezzo prefissato dall'istituto a sensi dell'art. 49 del testo
unico ed opporsi alla distribuzione della somma ricavata.
Da ciò si deduce che gli istituti che esercitano il credito
fondiario, possono esperire una procedura esecutiva senza alcun valido
contraddittore: "neppure il curatore, infatti, in rappresentanza dei
creditori, può intervenire nella procedura di esecuzione forzata sia
perché il fallimento è intervenuto prima della procedura di
esecuzione (vedi art. 107 della legge fallimentare), sia, soprattutto,
perché non ha alcun titolo per farlo".
E si conclude ritenendo che l'art. 42 citato "in quanto non
consente agli altri creditori, in pendenza di una esecuzione promossa
dagli istituti di credito fondiario, di intervenire", sia contrastante
anche con l'art. 24, comma primo, della Costituzione.
5. - La questione non è fondata.
Occorre tener presente che gli istituti di credito fondiario, per
la loro funzione e per la natura delle operazioni (di credito speciale)
che compiono, versano in una posizione ben diversa da quella in cui si
trovano le aziende di credito ed in generale, i creditori.
L'attività di intermediazione che di essi è propria non è
diretta alla provvista di mezzi finanziari ed alla concessione di somme
a mutuo, di guisa che tra codeste componenti abbia a sussistere solo un
generico collegamento, ma si sostanzia in operazioni con le quali si
attinge al risparmio mediante l'emissione di cartelle fondiarie e si
concede a mutuo su garanzia immobiliare il capitale in denaro così
ottenuto, con la conseguenza che tra tali operazioni, di regola
concomitanti, si instaura, almeno da un punto di vista quantitativo, un
necessario collegamento che permane anche durante l'ammortamento.
Da qui discende l'esigenza che sia assicurato puntualmente il
funzionamento del meccanismo di tale credito nell'interesse degli
istituti operanti nel settore e di coloro che del credito fondiario
hanno necessità di servirsi, ed altresì quella, alla prima connessa,
di fornire agli istituti speciali garanzie contro le inadempienze dei
mutuatari.
Tale peculiare posizione degli istituti esercenti il credito
fondiario non può dirsi che sia stata essenzialmente modificata dalle
recenti norme di cui al d.l. 16 agosto, n. 376, alla legge 13 ottobre
1975, n. 492, ed al d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.
Nonostante che con tali norme il contante provenga da una
preventiva provvista frutto di emissione e collocamento di obbligazioni
del tutto estranee ai singoli mutui, anche per quanto riguarda
interessi e durata di ammortamento, e che quindi non sussista più
quello stretto nesso tra le operazioni attive e le passive, permane,
infatti, la particolare intermediazione propria degli istituti di
credito fondiario, per ciò che, tra l'altro, le operazioni di tali
istituti "oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, saranno
effettuate con le somme ricavate dalle emissioni obbligazionarie" (art.
2, comma secondo, d.P.R. n. 7 del 1976) e conseguentemente, non essendo
ammesso altro mezzo di provvista, agli oneri passivi gli istituti non
possono sostanzialmente far fronte se non con i proventi e
l'amministrazione delle operazioni attive.
Alla (sia pure parziale) diversità delle posizioni sostanziali'
dei creditori anzidetti corrisponde una (limitata) diversità di
disciplina giuridica.
Ad essa corrisponde, tra l'altro, il trattamento differenziato
emergente dall'art. 42, comma secondo, del testo unico.
Ma tale norma non può dirsi che vada contro l'art. 3 della
Costituzione. Codesta disposizione richiede e comporta che situazioni
eguali siano regolate in modo eguale e che a situazioni diseguali
faccia riscontro una disciplina differenziata. E circa i termini in cui
questa disciplina possa e debba essere articolata, gioca la
discrezionalità del legislatore, che trova un limite alle proprie
scelte solo nella non ragionevolezza delle stesse. A proposito della
norma oggetto di denuncia, le soluzioni che ne derivano, non risultano
illogiche o arbitarie, solo che si ricordi l'esigenza di fondo a cui si
è sopra accennato. Ed infatti, posto che, secondo l'orientamento
dominante in dottrina e in giurisprudenza, non è di ostacolo acché
sia iniziata e proseguita la speciale procedura esecutiva individuale
di cui al testo unico del 1905, il fatto che il mutuatario sia stato
dichiarato fallito e sia quindi pendente la procedura concorsuale,
l'istituto di credito fondiario procedente ha così la possibilità di
pervenire nel modo più agevole e sollecito alla realizzazione del
credito e di fare fronte nel contempo alla esigenza primaria, già
ricordata, che sia assicurato il buon funzionamento del meccanismo del
credito (sentenza n. 166 del 1963, di questa Corte).
Non risulta neppure violato l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
Non si ha, come si assume invece in ordinanza, il completo e totale
dispregio del diritto degli altri creditori e così pure una esecuzione
senza un valido contraddittore.
Ammessa, infatti, la possibilità di coesistenza della procedura
concorsuale e del procedimento esecutivo individuale ex testo unico
1905, e verificatosi in concreto codesto concorso, i creditori del
mutuatario fallito sono trattati, in relazione alle due situazioni,
allo stesso modo, perché per essi trova applicazione il combinato
disposto degli artt. 51 e 107 della legge fallimentare per cui nelle
procedure di espropriazione (immobiliare) in corso all'atto della
dichiarazione di fallimento il curatore si sostituisce ai creditori
istanti, e da parte dei creditori, da quella data, nessuna azione
individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita.
L'interesse dei creditori viene pertanto ad avere una ragionevole
ed adeguata tutela.
D'altra parte va rilevato (e ciò del pari contro l'assunto del
giudice a quo) che il curatore del fallimento (anche fuori dell'ipotesi
di cui all'art. 107 della legge fallimentare) è certamente legittimato
e tenuto ad intervenire nella procedura esecutiva promossa ad
iniziativa dell'istituto di credito fondiario, può e deve controllarne
lo svolgimento e per ciò, nella sede opportuna, potrà far valere gli
interessi dei creditori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 38, comma primo, 41, comma secondo, 49, comma primo, 52,
comma primo, 53, 54 e 60, comma secondo, e degli artt. 40, 41, commi
primo e terzo, 42, commi primo e secondo, 45, in relazione all'art. 41,
comma primo, 49, comma secondo, 51, comma primo, 55, commi primo e
secondo, e 60, commi primo e terzo, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646
(approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario),
questioni sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 111,
comma secondo, e 24, comma primo, ed agli artt. 3, comma primo, e 24,
comma primo, della Costituzione dal giudice dell'esecuzione del
tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 42, comma secondo, del citato r.d. 16 luglio 1905, n. 646,
sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo,
della Costituzione dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Prato
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte