Sentenza n. 211/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72Codice penale
- art. 412Codice penale
- art. 11d.lgs. 137/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto
legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei
benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale) e del
combinato disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948,
n. 137 con gli artt. 72 e 412 del codice penale militare di pace,
promossi con n. 2 ordinanze emesse l'8 giugno 1992 dal Tribunale
militare di sorveglianza di Roma sulle istanze proposte da Giotti
Giovanni e Salvadori Uliviero, iscritte ai nn. 529 e 530 del registro
ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Adito da Giovanni Giotti per la riabilitazione militare dalla
condanna per diserzione riportata nel 1947, il Tribunale militare di
sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa l'8 giugno 1992, ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 11 del
decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, nella parte in cui
determinerebbe un effetto penale militare della condanna per il reato
di diserzione, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione; del combinato disposto dello stesso art. 11 del decreto
legislativo n. 137 del 1948 e degli artt. 72 e 412 del codice penale
militare di pace (regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), recanti la
disciplina dell'istituto della riabilitazione militare e del relativo
procedimento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Perché si estinguano "le pene militari accessorie e gli altri
effetti penali militari" di una condanna per reato militare, è
necessario che, una volta che sia intervenuta la riabilitazione
comune, in un nuovo e distinto procedimento il Tribunale militare di
sorveglianza - in luogo del soppresso Tribunale supremo militare -
dichiari l'estensione degli effetti estintivi anche a quelle
specifiche ulteriori conseguenze della condanna, disponendo così la
"riabilitazione militare". L'autorità rimettente premette che,
secondo la giurisprudenza della Cassazione, "gli altri effetti penali
militari" di cui all'art. 72 del c.p.m.p. sono riconducibili, per la
generalità dei reati militari, alla perdita delle distinzioni
onorifiche di guerra e, "relativamente ai reati di diserzione
commessi da soggetti aventi diritto ai benefici combattentistici",
alla "perdita di tale diritto ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 137 del 1948" ("i benefici in favore dei combattenti
non sono applicabili ai disertori"), e che, ai fini della
ammissibilità della riabilitazione militare, occorre valutare caso
per caso se, dopo la riabilitazione comune, residui in capo al
condannato taluna delle dette conseguenze sfavorevoli, nella specie
consistente nella perdita dei benefici combattentistici attestata dal
foglio matricolare agli atti.
Ora, posto che gli effetti penali della condanna devono discendere
da una fattispecie normativa compresa fra le fonti del diritto
penale, dovendo obbedire agli stessi princip/' che disciplinano la
materia penale, l'art. 11, lett. a), del decreto legislativo n. 137
del 1948, ad avviso del giudice a quo, viola il princi'pio di
legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: da
una parte, infatti, la norma è retroattiva, perché le condanne per
diserzione da cui fa discendere l'effetto sfavorevole non possono che
riferirsi a fatti, come quello in esame, commessi prima del 1948;
dall'altra, essa è priva del requisito della sufficiente
determinatezza, in quanto gli effetti prodotti sono indicati
"sinteticamente ma enigmaticamente", nell'intero testo del decreto,
con la formula "benefici in favore dei combattenti", con la
conseguenza che "la fattispecie in questione condiziona una serie
aperta di effetti, potenzialmente di qualsivoglia natura, sottratta
al dominio della tipicità" (viene indicata fra essi la maggiorazione
della pensione sociale riconosciuta dall'art. 6 della legge n. 140
del 1985 agli " ex combattenti" di cui alla legge n. 336 del 1970 e
"successive modificazioni e integrazioni").
Una seconda censura l'autorità rimettente rivolge al combinato
disposto dello stesso art. 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948
e degli artt. 72 e 412 del c.p.m.p. nella interpretazione fornitane
dalla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 3 della
Costituzione: la qualifica di effetto penale "militare" attribuito
alla previsione del detto art. 11 determina per il condannato per
diserzione la necessità di attivare un procedimento ulteriore
rispetto alla riabilitazione comune.
Da quella particolare condanna discende quindi, oltre che un
effetto penale specifico, un'ulteriore gravosa conseguenza
processuale, attesa la impermeabilità di quell'effetto alla
riottenuta riabilitazione comune.
Tale duplicità procedimentale - che non riposa sulla previsione
di differenti parametri formali, essendo regolati i due giudizi dal
medesimo procedimento, ed avendo ad oggetto i medesimi elementi
indicati dall'art. 179 del codice penale - si spiega solo alla luce
di una concezione dell'ordinamento militare come separato e distinto
da quello statuale, e realizza per il condannato per diserzione una
ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
eccependo in primo luogo l'inammissibilità della questione. L'art.
11 del decreto legislativo n. 137 del 1948 non rileverebbe nel
giudizio a quo, che non ha ad oggetto la legittimità della
esclusione dei disertori da benefici, nella specie peraltro
imprecisati, mancando nell'ordinanza ogni riferimento a specifiche
domande del ricorrente.
Le questioni sollevate, ad avviso dell'Avvocatura, sono poi
infondate, perché l'art. 11 denunciato non disciplina una
fattispecie penale, ma piuttosto collega a determinate situazioni
alcune esclusioni da benefici di vario tipo, effetti quindi non
rimuovibili con la riabilitazione militare. Quanto alla lamentata
indeterminatezza della fattispecie, la sentenza n. 234 del 1989 ha
chiarito che le esclusioni previste dall'art. 11 si applicano ad ogni
tipo di beneficio, stabilito da leggi anteriori o non al 1952.
Infine, la questione sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - cui in ogni caso è estraneo l'art. 11 del decreto
legislativo n. 137 del 1948 - è manifestamente infondata: se
condivisa, porrebbe infatti in radicale discussione lo stesso campo
di applicazione del codice penale militare di pace ed i princip/' che
lo sorreggono.
3. - Nel corso di un analogo procedimento per la riabilitazione
militare promosso da Uliviero Salvadori, la medesima autorità ha
sollevato, con distinta ordinanza (n. 530 del 1992) emessa l'8 giugno
1992, identica questione.
Anche in tale giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, riportandosi alle difese svolte nel giudizio
rubricato al n. 529 del 1992. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze (R.O. nn. 529 e 530 del 1992) del Tribunale
militare di sorveglianza di Roma, emesse entrambe l'8 giugno 1992,
sollevano identiche questioni. I relativi giudizi vanno pertanto
riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - La prima questione investe l'art. 11 del decreto legislativo
4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione di benefici ai
combattenti della seconda guerra mondiale). La norma, nel disporre la
non applicabilità ai disertori dei "benefici in favore dei
combattenti", determinando così un effetto penale militare della
condanna per detto reato, violerebbe il principio di legalità posto
dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: a) in quanto norma
retroattiva, perché le condanne per diserzione da cui l'effetto
discende non possono che riferirsi, come nei giudizi a quibus, a
fatti commessi prima della sua entrata in vigore; b) in quanto gli
effetti sono indicati in modo generico, con la conseguenza che la
fattispecie, in forza del richiamo agli " ex combattenti" contenuto
in leggi successive, investe una serie aperta di effetti, sottratta
al dominio della tipicità.
3. - La questione è infondata.
Il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, come modificato dalla
legge n. 93 del 1952, costituisce la fonte normativa cui occorre
riferirsi per la qualifica di "combattente" e per l'individuazione
dei requisiti - comprese le cause di esclusione - che definiscono
l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici combattentistici.
Tanto i requisiti che le cause di esclusione fissate dal decreto
hanno portata generale perché determinano, circoscrivendola, la
categoria dei combattenti ai fini dell'individuazione dei destinatari
dei benefici (già) previsti (all'epoca dell'entrata in vigore della
normativa: art. 1, primo comma) nonché di quelli riconosciuti da
leggi successive (sentenza n. 234 del 1989).
L'autorità rimettente muove dalla premessa che l'esclusione -
recte: la non applicabilità - dai benefici dei combattenti
disertori, disposta dall'art. 11 del detto decreto, costituisca,
messa in relazione con disposizioni successive che attribuiscono
singoli benefici alla categoria, un effetto penale militare della
condanna per il reato di diserzione.
La premessa è inesatta. Alla inapplicabilità, disposta dalla
norma del 1948, di benefici specifici attribuiti da leggi successive
agli ex combattenti, categoria che per definizione non comprende i
disertori, fa invero difetto il carattere della afflittività. Dal
disposto dell'art. 11 del decreto, come interpretato dal giudice a
quo, non può farsi discendere una limitazione della sfera giuridica,
prima integra, dei soggetti destinatari.
Proprio l'esclusione della maggiorazione della pensione sociale
riconosciuta agli ex combattenti dall'art. 6 della legge 15 aprile
1985, n. 140, che l'autorità rimettente addita come conseguenza
pregiudizievole derivante dalla norma censurata, dimostra la
fragilità dell'assunto, basato su un'inversione logica. Questa
Corte, premesso che in materia di concessione di benefici a
particolari categorie di cittadini il legislatore ha un ampio potere
discrezionale, ha affermato infatti (nella sentenza n. 234 del 1989
già citata) che quello previsto dall'art. 6 della legge n. 140 del
1985 ha "funzione di gratificazione di un merito che non senza
ragione si ritiene non possa essere rivendicato" da chi - nella specie si trattava dell'ipotesi, pure prevista dall'art. 11, primo
comma, del decreto legislativo n. 137 del 1948, degli ufficiali che
avevano in seguito aderito alla R.s.i. -, pur rientrando
astrattamente nel novero degli ex combattenti, per espressa
esclusione non ne rivesta la qualifica.
Posto che l'attribuzione del beneficio ha funzione di gratificare
un merito, il suo mancato riconoscimento non può dunque assumere una
valenza anche in senso lato sanzionatoria.
4. - Viene altresì impugnato il combinato disposto dell'art. 11
del decreto legislativo n. 137 del 1948, e degli artt. 72 e 412 del
c.p.m.p., che recano la disciplina, rispettivamente, dell'istituto
della riabilitazione militare e del relativo procedimento. Tale
normativa, imponendo al condannato per diserzione che abbia già
ottenuto la riabilitazione comune di instaurare un giudizio
ulteriore, diretto alla riabilitazione militare, qualora intenda
rimuovere i residui effetti penali militari della condanna, darebbe
luogo ad un gravoso ed ingiustificato raddoppio di giudizi, regolati
dalla medesima procedura ed aventi ad oggetto i medesimi elementi,
realizzando una disparità di trattamento a danno di tali condannati,
in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La questione è inammissibile.
5. - La riabilitazione militare, a norma dell'art. 72 del
c.p.m.p., ha la funzione specifica di estinguere le pene militari
accessorie e gli altri effetti penali militari. Essa costituisce
un'eccezione ("salvo che la legge disponga altrimenti") alla regola,
fissata dall'art. 178 del codice penale, che attribuisce alla
riabilitazione comune la funzione di estinguere "le pene accessorie
ed ogni altro effetto penale della condanna". Anche a voler
trascurare che le condizioni cui è subordinata la riabilitazione
militare sono di ordine squisitamente militare, essendo il giudizio
diretto alla reintegrazione dell'onore militare, alla stregua dei
valori propri di quel consorzio ed ai peculiari riflessi della
condanna sullo status militare, per definire la questione è decisiva
una considerazione di carattere preliminare.
Sia la valutazione della proporzionalità della pena rispetto al
fatto contemplato come illecito, sia la previsione di cause di
estinzione del reato in relazione al disvalore ad esso assegnato,
sono affidate all'apprezzamento discrezionale del legislatore,
sindacabile solo quando integri arbitrio perché irrazionale o non
giustificato. Al legislatore è dunque attribuita anche la scelta
della forma di riabilitazione per la rimozione degli effetti
pregiudizievoli ulteriori rispetto alla sanzione principale della
condanna. Questa Corte, con la sentenza n. 289 del 1992, ha affermato
che la riabilitazione come istituto in sé considerato è espressione
di un principio generale e di un'esigenza, ancorché non rispondenti
ad alcuna norma costituzionale, di vasta applicabilità. In ciascuna
delle forme di riabilitazione previste dall'ordinamento vigente "si
riscontra un nucleo normativo comune, tanto con riferimento ai
presupposti per l'applicazione ( ..), quanto con riferimento agli
effetti". Tuttavia, ciascuna delle forme di riabilitazione indicate
costituisce un modello a sé.
La scelta di un modello o di un altro ovvero, in radice, la scelta
del meccanismo per la rimozione degli effetti ulteriori, non è
costituzionalmente obbligata e spetta al legislatore, nell'esercizio
della sua discrezionalità politica, valutare quale istituto sia più
coerente con le sanzioni prescelte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n.
137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della
seconda guerra mondiale), sollevata dal Tribunale militare di
sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in
relazione agli artt. 72 e 412 del codice penale militare di pace,
sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte