Sentenza n. 212/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 27legge 87/1953
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 240/1982
- art. 2d.P.R. 240/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma
primo, lett. c e d, 5 e 11, comma secondo, del d.P.R. 29 aprile 1982,
n. 240 (Istituzione di una Sezione giurisdizionale e delle Sezioni
riunite della Corte dei Conti in Sardegna) promosso con ordinanza
emessa il 3 novembre 1982 dalla Corte dei Conti sul ricorso di Meloni
Ave, iscritta al n. 566 del reg. ord. 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Meloni Ave nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi l'avv. Eros Cogliani per Meloni e l'Avvocato dello Stato
Pietro de Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Tale Meloni Ave, vedova del maresciallo della Guardia forestale
Giuseppe Zonno, dipendente dalla Regione Sardegna e deceduto in
servizio il 24 ottobre 1976 per infarto del miocardio, aveva proposto
ricorso alla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sedente in
Roma, per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione
privilegiata ordinaria indiretta anziché a quella soltanto ordinaria
che le era stata conferita: e ciò in quanto sosteneva la ricorrente
che il marito era morto per causa dipendente dal servizio.
Ma la Corte dei Conti, prima di entrare nel merito della vertenza,
sollevava questione di legittimità costituzionale.
Osservava, infatti, quel Collegio che, essendo la Meloni residente
in Sardegna già all'epoca della proposizione del ricorso, il giudizio
- ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240 - dovrebbe
essere devoluto, nello stato in cui si trova, alla Sezione della Corte
dei Conti, con sede in Cagliari, istituita col d.P.R. citato,
competente a giudicare, in materia di trattamento di quiescenza, sui
ricorsi proposti dai residenti nella Regione.
Senonché rileva la Corte dei Conti che il decreto presidenziale di
cui s'è detto è stato emanato con riferimento all'art. 56 della legge
26 febbraio 1948, n. 3 (legge costituzionale) che ha approvato lo
Statuto speciale della Regione autonoma: e ciò in quanto la detta
disposizione prevede che, mediante decreto legislativo, vengano date le
norme di attuazione e quelle relative al passaggio di uffici e
personale dallo Stato alla Regione. Poiché - soggiunge l'ordinanza
della Corte - si tratta manifestamente di una deroga all'art. 76 Cost.,
essa è però operativa soltanto limitatamente alle due materie
espressamente menzionate.
Ma la creazione di una Sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti nel territorio della Sardegna non sembra poter rientrare - ad
avviso dei rimettenti - né fra le norme di attuazione dello Statuto
né fra quelle che disciplinano il passaggio di uffici e personale da
Stato a Regione: e ciò perché trattasi di funzione giurisdizionale
che la Costituzione riserva allo Stato senza che sul punto lo Statuto
della Regione contenga alcuna deroga.
D'altra parte, non si sarebbe nemmeno trattato di semplice
passaggio di personale né di creazione di un nuovo ufficio regionale,
ma della istituzione di una Sezione decentrata della Corte dei Conti.
Sicché il d.P.R. impugnato viene per tal modo a collidere sia
coll'art. 56 della legge cost. n. 3/1948, sia conseguentemente
coll'art. 76 Cost.. A proposito, poi, delle norme d'attuazione degli
Statuti regionali, contesta l'ordinanza che esse, per quanto non
abbiano contenuto di mera esecuzione regolamentare, possano tuttavia
ampliare o restringere lo Statuto; esse debbono mirare, invece,
"secundum statutum" (e, perciò, né contra né praeter) a rendere
compiutamente operative le norme statutarie. L'ordinanza cita, anzi, a
sostegno del suo assunto, la sent. n. 20/1956 di questa Corte, di cui
riporta ampi brani, nonché la sent. n. 30/1968, dalle quali
emergerebbero la natura e i limiti di queste norme che, se non hanno
carattere di mera esecuzione, non possono tuttavia oltrepassare i
confini della "attuazione". Secondo la Corte dei Conti, peraltro, i
decreti legislativi in parola riguardano soltanto la prima attuazione
dello Statuto, per cui dovrebbero avere mero valore transitorio e
straordinario.
Ma il decreto impugnato violerebbe sotto duplice profilo anche
l'art. 3 Cost.: sia perché istituirebbe solo in Sardegna una Sezione
Regionale della Corte dei Conti, senza che lo Statuto contenga norme
analoghe a quelle degli Statuti delle Regioni Sicilia e Trentino-Alto
Adige, sia perché nell'art. 5 si stabilisce che la Sezione abbia a
giudicare con un numero di tre votanti in contrasto coll'art. 5 della
legge 21 marzo 1953, n. 161 che prevede invece il numero invariabile
di cinque votanti per le Sezioni della Corte dei Conti. Nessun elemento
ragionevole giustificherebbe, secondo l'ordinanza, siffatta disparità.
Con atto 6 novembre 1983 spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato.
Contestava innanzitutto l'Avvocatura la natura che l'ordinanza
attribuisce ai decreti legislativi concernenti le norme di attuazione
degli Statuti regionali. Facendo leva sulla sent. 4 luglio 1956, n. 14
di questa Corte, relativa proprio allo Statuto della Regione Sardegna,
l'Avvocatura metteva in luce come dette norme di attuazione ben possono
invece porre veri e propri precetti nuovi, non contenuti nella
normativa costituzionale; ovviamente, però, nel rispetto dei principi
sia della Costituzione che degli Statuti e, perciò, non certo contra,
ma sicuramente anche praeter legem.
Se di ciò si tien conto, la normativa impugnata appare
giustificata dalle finalità proprie delle norme di attuazione
regionali.
Infatti, l'istituzione della sezione in parola si configura in
tutta armonia con i principi programmatici del decentramento
amministrativo (art. 5) e di quello giurisdizionale (art. 125)
contemplati dalla Costituzione.
Né - secondo l'Avvocatura - può tenersi in pregio l'obbiezione,
fondata sugli artt. 108 e 70 Cost., secondo cui la detta normativa
violerebbe la riserva di legge, in quanto su materia (Ordinamento
giudiziario) riservata al Parlamento. Da una parte, infatti, non
sembrerebbe in alcun modo modificata, dall'istituzione di una Sezione
regionale, la competenza della Corte dei Conti che resta quella
prevista dalle leggi vigenti; né, d'altra parte, viene ad esserne
modificato l'ordinamento, giacché l'istituita Sezione null'altro
rappresenta se non un organo della Corte, colle stesse caratteristiche
proprie dell'Organismo centrale da cui promana.
Ma quand'anche così non fosse - soggiunge l'Avvocatura -, va
considerato che la riserva di legge non va desunta dagli aspetti
formali della norma, bensì dalla posizione che essa viene ad assumere
nella gradualità delle fonti, e perciò dalle garanzie che da tale
collocazione derivano: prima fra tutte quella concernente il sindacato
di legittimità costituzionale. Ebbene, i decreti legislativi di
attuazione degli Statuti speciali regionali, assoggettati al controllo
di legittimità da parte della Corte Costituzionale, si collocano
appunto tra le fonti primarie al pari della legge ordinaria, sicché
non può, rispetto ad essi, farsi questione di violazione della riserva
di legge.
E ciò anche in assenza di un'espressa previsione statutaria,
giacché lo Statuto della Regione Sardegna recepisce nel suo spirito
generale il principio costituzionale di decentramento, in guisa che il
decentramento della giurisdizione della Corte dei Conti, disposto dalla
normativa in parola, viene a risultare aderente alle finalità
dell'ordinamento regionale sardo, del quale anzi colma una lacuna.
Per le stesse ragioni, non vi è illegittimità costituzionale
nell'art. 5 del decreto che prevede in tre il numero dei votanti della
Sezione, sia perché il decreto legislativo in esame, al pari di ogni
altra norma primaria, possiede piena idoneità a introdurre modifiche
alla preesistente normativa, sia perché il vigente sistema è
tendenzialmente volto a restringere la composizione numerica dei
Collegi, in vista di una maggiore speditezza: del resto, una rigorosa
identità strutturale fra organi giurisdizionali non è un'esigenza
imperativa.
Con atto 8 novembre 1983 si costituiva anche la parte privata Ave
Meloni ved. Zonno, rappresentata e difesa dall'avv. Darwin Albanese di
Roma. La Meloni eccepiva le stesse cause d'illegittimità sollevate
dall'ordinanza della Corte dei Conti riservandosi le deduzioni.
In effetti, con memoria senza data, depositata il 23 novembre 1983
nella cancelleria di questa Corte, ribadendo le ragioni espresse
dall'ordinanza di rimessione, la difesa ha insistito particolarmente
sul fatto che la istituzione in Cagliari di una Sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti non è prevista, né dallo Statuto né da altra
legge dello Stato, fra le materie nelle quali la Regione Sarda esercita
le sue funzioni o comunque può legiferare. In ogni caso - ad avviso
della difesa - non può rientrare fra le norme di attuazione dello
Statuto regionale l'istituzione di un Organo giurisdizionale che
concerne materie gravanti sul bilancio dello Stato o di altri enti
pubblici ben diversi dalla Regione. Inoltre, l'art. 125 Cost. prevede
semmai l'istituzione di organi di Giustizia di primo grado, mentre
l'istituita Sezione della Corte dei Conti giudica in unico grado. Non
è poi paragonabile - secondo la difesa - la situazione giuridica così
creata in Sardegna con quella a suo tempo instaurata in Sicilia,
perché in quest'ultima Regione l'istituzione di Sezioni
giurisdizionali degli Organi centrali è avvenuta per mezzo di legge
dello Stato e con competenza limitata agli affari concernenti la
Regione e non i cittadini ivi residenti. Considerato in diritto :
1. - La rilevanza del sollevato incidente appare pacifica per
quanto attiene alla denunzia degli artt. 11, comma secondo e 2, comma
primo, lett. c del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240. Il giudizio di
legittimità sui detti articoli è, infatti, sicuramente pregiudiziale
a quello in corso davanti alla III Sezione giurisdizionale della Corte
dei Conti, giacché da esso dipende l'eventuale prosecuzione di questo
innanzi al giudice remittente, oppure la sua devoluzione alla Sezione
giurisdizionale per la Regione Sardegna, istituita in Cagliari.
Non altrettanto, invece, dovrebbe dirsi quanto alla rilevanza delle
analoghe questioni incidentali sollevate in ordine all'art. 2 lett. d e
all'art. 5, primo comma, stesso Decreto.
Ma poiché il giudice a quo ha contestualmente impugnato anche
l'art. 1 del d.P.R., facendo così dipendere la legittimità della
specifica competenza inerente alla causa in corso da quella della
stessa istituzione della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
della Sardegna, è evidente che questa Corte deve innanzitutto
risolvere il problema di fondo così sollevato.
Qualora, infatti, il giudizio sulla legittimità dell'art. 1
risultasse negativo, tutta la disciplina - non soltanto gli articoli
tutti impugnati - resterebbe coinvolta nella stessa sorte, e si
dovrebbe allora dare applicazione all'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
2. - Va preliminarmente rilevato che la nozione data dalla Corte
dei Conti, nell'ordinanza di rimessione, delle norme di attuazione
degli Statuti regionali è troppo angusta, e perciò non completamente
aderente a quella risultante dalle sentenze nn. 20/1956 e 30/1968 di
questa Corte, che pure vengono ampiamente citate dall'ordinanza di
rimessione.
Questa, infatti, pur riconoscendo che tali norme non hanno
contenuto di mere disposizioni di natura esecutiva regolamentare, ne
restringe, tuttavia, la portata ad una funzione operativa "secundum
legem". In realtà, invece, la giurisprudenza di questa Corte non ha
escluso che le norme di attuazione possano avere contenuto "praeter
legem" nel senso di integrare le norme statutarie, anche "aggiungendo
ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", coll'unico
limite della corrispondenza alle norme e alle finalità di attuazione
dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale (sent.
29 giugno 1956, n. 20). Più incisivamente la Corte, sintetizzando il
suo stesso pensiero, ritenne che "l'esigenza delle norme di attuazione
si manifesta nel bisogno di dar vita, nell'ambito delle ben definite
autonomie regionali, ad una organizzazione dei pubblici uffici e delle
pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato
nell'unità dell'ordinamento giuridico (sent. 1 luglio 1969, n. 136).
La Corte dei Conti ritiene poi che l'art. 56 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Approvazione dello Statuto
speciale Regione Sardegna), con riferimento al quale è stato emanato
il d.P.R. in parola, rappresenta una deroga all'art. 76 Cost., che
regola la delega della funzione legislativa al governo. In realtà -
come pure è stato già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte
- la competenza conferita ai decreti legislativi di attuazione
statutaria (preceduti dalle proposte o dai pareri di una commissione
paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione
interessata) ha carattere "riservato e separato" rispetto a quella
esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (cfr. sentenze 22
dicembre 1980, n. 180, 25 luglio 1983, n. 237). Ne deriva che le norme
così prodotte si pongono con rango sicuramente non sottordinato a
quello delle norme ordinarie, e con possibilità quindi di derogarvi
nell'ambito della loro specifica competenza.
Né, dall'affermazione della sent. n. 20/1956 - riportata
dall'ordinanza - secondo cui i decreti legislativi in parola "servono a
porre in essere le norme di attuazione che dovevano accompagnare la
nascita della regione e renderne particolarmente e giuridicamente
possibile l'attività", è lecito arguire, come mostra di volere
intendere la Corte dei Conti, che perciò il loro valore sarebbe
meramente transitorio. Al contrario gli Statuti regionali differenziati
consentono in via permanente al Governo di dettare norme di attuazione,
ogni qualvolta sia necessario.
3. - Non è, quindi, in relazione alla natura delle norme di
attuazione degli Statuti speciali che il sollevato problema di fondo
potrebbe incontrare la soluzione auspicata dal Giudice remittente.
Semmai, questa potrebbe conseguire al negativo accertamento di una
qualche correlazione fra le norme attuative e quelle dello Statuto
della regione Sardegna o le finalità della sua attuazione, nel
contesto dell'autonomia regionale e nel rispetto dei principi
costituzionali.
Sotto questo riguardo, non può bastare, però, ai fini
dell'odierno giudizio di compatibilità costituzionale, che - come
osserva l'Avvocatura - la Costituzione abbia assunto come principio
programmatico, oltre al decentramento amministrativo (art. 5), anche
quella della giurisdizione amministrativa (art. 125). Quest'ultima
disposizione, infatti, non concerne sicuramente la Corte dei Conti.
In mancanza, dunque, di un principio generale della Costituzione,
esplicitamente o implicitamente recepito dallo Statuto, è a
quest'ultimo soltanto che deve aversi riguardo per decidere della
legittimità della contestata istituzione della sezione sarda della
Corte dei Conti.
In effetti, il d.P.R. che si va esaminando, oltre all'ovvio
richiamo nel preambolo dell'intera legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma
della Sardegna, fa specifico riferimento all'art. 56 della legge
stessa. Da questo, pertanto, traggono fondamento le disposizioni del
Decreto, in quanto in esso è previsto che la Commissione paritetica
sottoponga al parere del Consiglio Regionale, sia le norme relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, sia le
norme attuative dello Statuto stesso; norme tutte che verranno poi
emanate con il decreto legislativo previsto dal quinto comma dell'art.
87 Cost., qual'è appunto il Decreto in parola.
Ebbene, deve senz'altro escludersi che la disciplina dettata dal
Decreto possa rientrare fra le norme che regolano il passaggio degli
uffici e del personale dallo Stato alla Regione. E evidente, infatti,
che queste si collegano a quanto previsto nel terzo comma dell'VIII
Disposizione transitoria del la Costituzione, in relazione a quel
passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni, di cui è
menzione nel secondo comma della stessa Disposizione. Ma quali siano
tali funzioni è detto negli artt. da 117 a 120 Cost., che non
menzionano certo quelle giurisdizionali; né esiste altra legge dello
Stato che, sulla base dell'art. 108, primo comma Cost., abbia comunque
previsto il passaggio di queste ultime alla Regione sarda, sia pure nei
limiti della sua competenza territoriale.
Non resta allora che esaminare l'alternativa concernente le norme
attuative dello Statuto, delle quali pure è detto - come si è
rilevato - nel citato art. 56 della legge.
Senonché, pur richiamandone la particolare natura più sopra
riaffermata, e quindi anche la particolare competenza separata e
riservata rispetto a quella esercitabile con leggi statali ordinarie di
cui all'VIII Disp. trans. Cost., è comunque evidente che la loro
capacità additiva si esprime pur sempre nell'ambito dello spirito
dello Statuto e delle sue finalità, e - come s'è pure rilevato - nel
rispetto dei principi costituzionali.
Orbene, a differenza di quanto concerne il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della regione, non è in alcun
modo desumibile dallo Statuto della Regione Sardegna, né dal suo
spirito, né dalle sue finalità, che si sia inteso prevedere nemmeno
per implicito Sezioni di organi giurisdizionali centrali, neanche nei
limiti degli affari concernenti la regione: e ciò a differenza di
quanto - ad esempio - è invece espressamente stabilito per altre
Regioni (art. 23 Statuto speciale regione Sicilia; art. 90 Statuto
speciale TAA).
Non può, quindi, ritenersi costituzionalmente legittimo l'art. 1
del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240 che istituisce per la Regione
Sardegna una Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, con sede in
Cagliari: e ciò in relazione all'art. 56 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3.
Conseguentemente va dichiarata altresì l'illegittimità degli
artt. 2, comma primo lett. c e d e 11 del Decreto, così come richiesto
dall'ordinanza di rimessione in quanto, venendo meno l'istituita
Sezione, viene ovviamente a cessare la sua competenza sui ricorsi e
sulle istanze in materia di pensioni, e logicamente l'obbligo di
devoluzione a quella Sezione delle cause in corso presso la Corte dei
Conti centrale, se di competenza della Sezione sarda secondo il
disposto della lett. c dell'art. 2, comma primo, del Decreto.
Senonché, la riconosciuta illegittimità dell'art. 1 del Decreto
trascina necessariamente nella stessa sorte l'intera disciplina dettata
dal decreto per la competenza ed il funzionamento della Sezione. Deve,
perciò, darsi applicazione all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87 e dichiarare l'illegittimità costituzionale di tutta la residua
normativa: in particolare anche di quell'art. 5 del Decreto stesso,
pure impugnato dall'ordinanza di rimessione, sebbene in relazione ad
altro parametro, per avere illegittimamente ridotto a tre il numero dei
votanti, mentre l'art. 2, legge 21 marzo 1953, n. 161 impone, per
ciascuna delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, il numero
invariabile di cinque votanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. l, 2, primo
comma, lett. c e d, e 11 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240
Visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
l'illegittimità costituzionale di ogni altra disposizione del citato
decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte