Sentenza n. 213/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140
del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Fedele Francesco e Griserio Caterina,
iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'11 aprile 1973;
2) ordinanza emessa il 29 novembre 1972 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Di Lascio Antonio e Maccagno Tommaso,
iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973;
3) ordinanza emessa il 29 novembre 1973 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Malpassuto Mario e Blanco Giovanna,
iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973;
4) ordinanza emessa l'11 agosto 1973 dal pretore di Lugo nel
procedimento civile vertente tra Bolognesi Lino e Taroni Olga ed altro,
iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;
5) ordinanza emessa l'8 ottobre 1973 dal pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Spina Maria Savina e Acone Emilia,
iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974;
6) ordinanza emessa il 18 giugno 1974 dalla Corte di appello di
Firenze nel procedimento civile vertente tra Pistelli Maria Grazia ed
Emanuela e il fallimento della società SIECA, iscritta al n. 438 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - I pretori della 8 e 1 sezione della pretura unificata di
Torino, con ordinanze, rispettivamente, del 29 novembre e 1 dicembre
1972, pronunziate nel corso di distinti giudizi civili, davanti ad essi
pendenti, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24,
secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 140 c.p.c. nella
parte in cui consente di ritenere che la notizia dell'avvenuto deposito
nella Casa comunale di copia dell'atto da notificare, effettuata con
raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezioni la notificazione di
tale atto con decorrenza dalla data di spedizione della raccomandata e
non da quella della ricevuta di ritorno.
La rilevanza è motivata con la gravità degli effetti che, specie
nell'ipotesi di termini brevi, possono derivare dalla decorrenza dei
medesimi dall'una piuttosto che dall'altra delle due date suddette.
La non manifesta infondatezza è motivata con il richiamo a
numerose sentenze di questa Corte con le quali è stato affermato il
principio generale che - per il rispetto del diritto di difesa, sancito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione - i termini processuali
debbono decorrere dalla data della conoscenza dell'atto o della
situazione processuale da parte dell'interessato.
2. - Con ordinanza 29 novembre 1972 il pretore della 7 sezione
della pretura unificata di Torino ha sollevato la stessa questione di
legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (in parte de qua) non
soltanto in riferimento all'art. 24, comma secondo, ma anche in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La motivazione, per quanto concerne il riferimento all'art. 24, è
identica a quella delle altre due ordinanze di cui sopra, mentre per
quanto concerne il riferimento all'art. 3, si pone in rilievo la
evidente ed irrazionale disparità di trattamento che risulta dal
confronto tra il denunziato art. 140 c.p.c. ed il successivo art. 149
che, nel caso di notificazione a mezzo posta, dispone che la ricevuta
di ritorno della raccomandata deve essere allegata all'originale, dal
che la giurisprudenza ha tratto argomento per affermare che la
notificazione debba considerarsi perfetta dalla data di ricezione della
raccomandata.
3. - Con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle sopra
riassunte, il pretore di Lugo, con ordinanza 11 agosto 1973, ha
denunziato a questa Corte l'art. 140 c.p.c. (in parte de qua) in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; il pretore di Napoli
e la Corte d'appello di Firenze, rispettivamente con ordinanze 8
ottobre 1973 e 18 giugno 1974, lo hanno denunziato in riferimento al
solo art. 24.
Dopo gli adempimenti di legge le sei ordinanze di cui sopra, non
essendovi stati né costituzione né intervento di parti, sono state
portate alla cognizione della Corte nell'odierna camera di consiglio ai
sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge n. 87 del 1953. Considerato in diritto :
1. - I sei giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza, data l'identità della questione che ne
forma oggetto.
2. - L'art. 140 c.p.c., in tema di notificazioni, stabilisce: "Se
non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per
incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente,
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove la
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene
dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento".
La giurisprudenza della Cassazione, argomentando dal fatto che
l'art. 140 non richiede che la ricevuta di ritorno della raccomandata
debba essere allegata all'originale dell'atto da notificare, ritiene
che la notifica debba reputarsi perfetta con la spedizione della
raccomandata.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la decorrenza dei termini
processuali dal momento della spedizione della raccomandata e non da
quello del suo recapito, comprometterebbe gravemente il diritto di
difesa del convenuto, a danno del quale possono verificarsi preclusioni
o decadenze. La norma sarebbe quindi in contrasto con con l'art. 24,
comma secondo, della Costituzione.
Inoltre, poiché l'art. 149 c.p.c. dispone, al contrario dell'art.
140, in caso di notificazione a mezzo posta, che la ricevuta di ritorno
della raccomandata debba essere allegata all'originale, con la
conseguenza che la notifica va considerata perfetta solo alla data
della ricezione della raccomandata, la norma violerebbe anche l'art. 3
della Costituzione, non trovando alcuna razionale giustificazione la
disparità di trattamento tra chi riceva la notificazione ai sensi
dell'art. 140 c.p.c. e chi la riceva ai sensi dell'art. 149.
3. - Entrambe le censure non hanno fondamento.
Per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione va affermato
infatti che, nell'ambito del processo civile, ai fini della garanzia di
difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario
deve ritenersi sufficiente che copia dell'atto pervenga nella sfera di
disponibilità del destinatario medesimo. Ed è ovvio che, ove questi
si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa
essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette.
Nel caso previsto dall'art. 140 appare sufficiente al detto fine
l'affissione alla porta, mentre l'avviso di ricevimento aggiunge al
minimo richiesto dal diritto di difesa un ulteriore elemento di
garanzia.
Le precedenti decisioni della Corte, indicate dai giudici a quo,
non sono pertinenti, in quanto riguardano casi diversi e non occorre
indugiare in un dettagliato esame di esse poiché, nel rispetto del
diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, non esistono
impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche
siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e
agl'interessi che attraverso essi debbono trovare tutela.
Tali interessi - in riferimento ai quali questa Corte ebbe a
dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 169
c.p.p. - sono diversi nel procedimento penale e in quello civile, nel
quale il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello
dell'altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono
tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell'atto, ma
anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di
notifica entro termini di decadenza.
4. - Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per la diversa e più favorevole disciplina - per il
destinatario dell'atto - che sarebbe stata dettata dall'art. 149 c.p.c.
a proposito delle notificazioni a mezzo posta, è da rilevare che la
disciplina delle notificazioni per posta, quale risulta dagli artt. 6,
8 e 9 del r.d. n. 2393 del 1923 e dagli artt. 170 e segg. del r.d. n.
689 del 1940 (nonché dall'art. 149 c.p.c.), dimostra proprio il
contrario di quanto affermato nelle ordinanze di rimessione.
Nel caso di notifica per posta, infatti, la ricevuta di ritorno
riguarda l'unica operazione predisposta perché l'atto pervenga nella
sfera del destinatario ed equivale alla relata che l'ufficiale
giudiziario appone in calce all'originale dell'atto qualora questo si
notifichi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Se il destinatario è
irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha affissione di avviso
presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella ricevuta di
ritorno (così come nel caso dell'art. 140 se ne fa menzione nella
relata dell'ufficiale giudiziario), ma manca completamente il secondo
avviso di cui all'art. 140 c.p.c.
La notifica a mezzo posta, quindi, non prevede per il destinatario
maggiori garanzie di quelle previste dall'art. 140; con la conseguente
palese infondatezza anche dell'eccezione d'illegittimità
costituzionale sollevata sulla base di tale erroneo presupposto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULTO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte