Sentenza n. 213/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 48legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del codice
penale militare di pace promosso con l'ordinanza emessa il 26 ottobre
1978 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento
penale a carico di Donnarumma Andrea ed altro iscritta al n. 666 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 59 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti.
Udito l'Avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Andrea Donnarumma e
di Marco Mele, entrambi soldati in servizio, imputati il Donnarumma del
reato di minaccia aggravata - commesso alla presenza di non meno di tre
militari e con arma (rasoio), ai sensi degli artt. 47, n. 4, e 229,
comma terzo codice penale militare di pace (quest'ultimo in relazione
agli artt. 339 e 585, comma secondo, n. 2 c.p.) - e del reato di
lesione personale aggravata - commesso sempre alla presenza di non meno
di tre militari e mediante arma (rasoio), ai sensi degli artt. 47 n. 4
e 223, comma primo, 225, comma primo codice penale militare di pace
(quest'ultimo in relazione all'art. 585, comma secondo, n. 2 c.p.) - in
danno del Mele, e il Mele del reato di percosse aggravate - commesso,
nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in presenza di non meno
di tre militari, ai sensi degli artt. 47, n. 4 e 222, comma primo
codice penale militare di pace - in danno del Donnarumma, il Tribunale
militare territoriale di Padova, con ordinanza pronunciata il 26
ottobre 1978 (R.O. n. 666 del 1978), ha sollevato, su iniziativa della
difesa, questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art.
62, n. 2 codice penale, e con riferimento all'art. 3, comma primo
Cost., dell'art. 49 codice penale militare di pace.
Premesso che risultava l'adozione da parte del Mele di
comportamenti provocatori idonei a determinare l'applicazione a favore
del Donnarumma dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 codice penale,
se tale applicazione non fosse stata vietata dal richiamato art. 49 del
codice penale militare di pace, ha osservato il giudice a quo, a
sostegno del sospetto di illegittimità costituzionale di tale ultima
disposizione:
a) che l'esclusione della provocazione dal novero delle circostanze
comuni per i reati militari non è ragionevolmente collegabile
all'esigenza di imporre al militare un più serio controllo dei propri
atti, perché in alcune ipotesi criminose, e particolarmente in quella
di cui all'art. 194 dello stesso codice, è prevista la detta
attenuante (come attenuante specifica) con notevole riduzione di pena
per un reato commesso (nei confronti dell'inferiore) dal superiore,
nonostate che proprio dal superiore sarebbe da attendersi il più serio
controllo suindicato;
b) che per i reati militari è previsto come attenuante comune il
modo non conveniente usato dal superiore (art. 48, n. 3 c.p.m.p.);
c) che pertanto sembra sussistere tra il diritto penale comune e
quello speciale una ingiustificata diversità di disciplina per
situazioni eguali.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, sostenendo che
tanto dall'art. 48, comma primo n. 3 codice penale militare di pace,
quanto dall'art. 194 stesso codice, si desume che il legislatore ha
voluto proteggere l'inferiore dall'arbitrio del superiore, esaltando
l'obbligo del controllo dei propri atti da parte di quest'ultimo. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione formula il sospetto che l'art. 49
del codice penale militare di pace - disposizione la quale, nel
trattare della "provocazione", ne nega il carattere di attenuante
comune stabilendo che "per i reati militari l'avere reagito in stato
d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza
di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge"
- sia in contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. per la diversità di
trattamento che ne risulta rispetto alla disciplina della stessa
materia contenuta nel codice penale comune. Esattamente in tal modo il
giudice a quo imposta la cennata questione di legittimità
costituzionale sulla base della "complementarità" del codice penale
militare di pace rispetto al codice penale comune.
2. - È noto che la "complementarità" del codice penale militare
costituisce, secondo le visuali emerse nel dibattito che mise capo alla
codificazione militare vigente, criterio strutturale di codificazione
caratterizzato da ciò, che sono adottati i principi del diritto penale
come diritto comune, inserendosi nella Parte generale il richiamo ai
medesimi e le eventuali statuizioni difformi, le quali si presentano
pertanto come disposizioni speciali rispetto alla normativa generale
del codice penale. A1 detto criterio è connessa la tendenza a
prevedere nella Parte speciale i soli reati "esclusivamente militari"
cioè quelli lesivi di un interesse esclusivamente militare, o al più
i reati "obbiettivamente militari" in senso stretto, cioè quelli
lesivi di un interesse prevalentemente militare.
È noto altresì che a tale criterio si contrappose quello della
"integralità" del codice penale militare, criterio strutturale
caratterizzato da ciò, che sono adottati, ed enunciati nella Parte
generale, principi propri, pienamente autonomi rispetto a quelli del
diritto penale non militare. A1 detto criterio è connessa la tendenza
a prevedere nella Parte speciale, allargandosi la nozione di "reati
obbiettivamente militari", anche reati solo estrinsecamente collegati
con l'area degli interessi militari (ad esempio perché commessi da
militari nei confronti di militari, o in luogo militare, o
semplicemente perché molto frequenti fra militari).
È noto, infine, che nel cennato dibattito il primo dei due criteri
rimase in larga misura prevalente: adottato integralmente dalla
Commissione reale che formulò un Progetto di codice "complementare";
non respinto risolutamente dalla Commissione parlamentare, che in
sostanza si limitò a proporre correttivi (l'enunciazione in Parte
generale di principi propri in tema di imputabilità e l'allargamento
della previsione delle fattispecie criminose in Parte speciale); fu
definitivamente accolto nel Progetto presentato con la Relazione del
Guardasigilli per l'approvazione e poi approvato (con l'accettazione,
fra i correttivi proposti dalla Commissione parlamentare, soltanto di
quello concernente l'allargamento delle fattispecie criminose).
E il detto criterio di complementarità trova puntuale applicazione
in tema di attenuanti. In particolare l'art. 48 del codice penale
militare di pace sancisce l'applicabilità in generale delle attenuanti
comuni previste dal codice penale con esclusione di quella della
"provocazione", secondo la disposizione ora impugnata, disposizione che
si presenta pertanto come una deroga a una normativa di carattere
generale.
3. - Ai fini della soluzione della questione è opportuno ricordare
che nel Progetto della Commissione reale la "provocazione" era fatta
oggetto di una disposizione, l'art. 38, - collocata in Parte generale
fra quelle concernenti i reati militari in generale - con la quale,
prevedendosi che nei reati contemplati dal codice progettato "la
provocazione non influisce sulla imputabilità che soltanto nei casi
espressamente stabiliti", era esclusa la rilevanza generale e univoca
dell'istituto.
Tuttavia la disposizione - come era chiarito nella Relazione
(paragrafo 41, n. 4), la quale, nel definire la provocazione, secondo
opinioni obsolete, circostanza influente imputabilità, rilevava come
nel diritto penale militare essa costituisse talora esimente, ma si
riferiva alla provocazione stessa anche come attenuante - concerneva i
soli reati che la dottrina sottesa al progetto considerava come reati
militari in senso stretto, vale a dire i reati "esclusivamente"
militari e i reati "obbiettivamente" militari (questi ultimi intesi
come i reati lesivi di un interesse prevalentemente militare) ed anzi
aveva di mira i reati militari contro il servizio e quelli contro la
disciplina. Si temeva infatti che l'applicabilità della provocazione
in relazione a previsioni di reato volte a rafforzare doveri di
esecuzione di consegne e in genere di attuazione di compiti di
particolare importanza ovvero di osservanza della disciplina, potesse,
incentivando o non disincentivando contese fra i militari, indebolire
l'efficacia delle previsioni stesse.
La disposizione non si riferiva invece ai reati comuni (come i
reati contro il patrimonio o i reati contro la persona). Per tali reati
- fra i quali sarebbero stati annoverabili quelli oggetto del giudizio
a quo - sebbene la cognizione dei medesimi (se commessi da militari e
concorrendo altri requisiti), fosse devoluta alla giurisdizione dei
Tribunali militari dal successivo art. 242 a) del Progetto, il regime
sia delle esimenti che delle attenuanti rimaneva quello del codice
penale comune nella sua interezza. Il che del resto, per le attenuanti,
era espressamente disposto con l'art. 49 del Progetto e precisato nella
Relazione (paragrafo 41, n. 4 citato e paragrafo 44).
Successivamente dalla Commissione parlamentare fu proposto - come
uno dei correttivi richiesti (certo non il più significante) per il
temperamento della concezione "complementaristica" e per un parziale
recupero di quella "integralistica" - l'allargamento della previsione
delle fattispecie criminose con l'inclusione nella Parte speciale,
quali reati "obbiettivamente militari", di reati fino a quel punto
ritenuti comuni, e fra questi, sotto gli artt. 207 r) e seguenti, dei
reati contro la persona (se commessi da militari contro militari).
L'inclusione, che appare rilevante ai fini del problema di cui si
tratta solo per i reati contro la persona - perché in essi (e non
anche negli altri inclusi, qualificabili come reati contro il
patrimonio) ricorre lo schema della condotta aggressiva di un soggetto
contro un altro qualificabile oggettivamente e soggettivamente come
reazione a un fatto ingiusto di quest'ultimo, e quindi la
configurabilità della provocazione - era destinata a passare, con
migliore collocazione dei nuovi reati (artt. 223 ss. come reati contro
la persona), nel Progetto presentato con la Relazione del Guardasigilli
per l'approvazione e quindi approvato (tanto più in connessione col
definitivo tramonto dell'idea di una giurisdizione esclusiva dei
Tribunali militari sui reati commessi da militari).
Ne rimase dilatato l'ambito di applicabilità della disposizione
concernente la provocazione, già ricondotta peraltro dalla Commissione
parlamentare nell'ambito del regime delle attenuanti e redatta nella
forma, poi definitivamente conservata, di negazione alla provocazione
del valore di attenuante comune e di riserva, per essa, di disciplina
differenziata e di configurazione quale attenuante specifica.
Ma nulla autorizza a ritenere che tale dilatazione sia dovuta a
consapevole mutamento di visuale ricostruttiva quanto al regime delle
attenuanti, - ad abbandono, cioè dell'idea che solo per i reati
militari in senso stretto, e anzi, fra essi, solo per taluni reati
lesivi di valori particolarmente protetti fosse giustificato il regime
della provocazione in deroga a quello del codice penale comune - e non
piuttosto a mera conseguenza riflessa del sistematico recupero della
"integralità" dianzi illustrato, vale a dire a difetto di
coordinamento.
Se quest'ultima è, come è, l'alternativa interpretativa
preferibile, perciò stesso - oltre che per la rilevata contraddizione
interna costituita dalla concorrente previsione di un'attenuante comune
dalle caratteristiche strutturali analoghe a quelle della provocazione
(i modi non convenienti del superiore di cui all'art. 48, n. 3) -
rimane incrinato il fondamento razionale di una deroga alla disciplina
generale delle attenuanti comuni del codice penale in punto a
provocazione quale "residuata" nel testo definitivo del codice penale
militare di pace a seguito delle descritte vicende elaborative, e cioè
quale negazione assoluta alla provocazione del valore di attenuante
comune con riserva di disciplina differenziata, anziché di una deroga
concepita quale mera riserva di disciplina differenziata per singoli
reati.
4. - Le considerazioni che precedono importano la dichiarazione di
illegittimità per contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. della
disposizione denunciata.
Va anche dichiarata ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità dell'art. 48 dello stesso codice, nell'inciso "e salva
la disposizione dell'articolo seguente".
Viene così eliminata la ingiustificata compressione esercitata
dalle dette disposizioni sulla forza espansiva del principio espresso,
secondo il criterio della complementarità, nell'art. 48 codice penale
militare di pace, con la conseguente piena operatività nel detto
codice di un istituto - l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 2
c.p. - che costituisce per se stesso strumento di equilibrio e risponde
all'attuazione dell'art. 3 comma primo Cost. anche nell'ordinamento di
cui si tratta. Ciò in quanto, valorizzando la reazione al fatto
ingiusto altrui, scoraggia quelle incivili prevaricazioni che in alcune
forme di vita associata, governate da esigenze di ordine e di
disciplina rinforzati, possono nella preservazione ad ogni costo di
tali esigenze trovare copertura e manifestarsi con particolare
intollerabilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 del codice
penale militare di pace;
dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 dello stesso codice
limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo
seguente".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte