Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

citata

  • art. 27legge 87/1953
  • art. 48legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del codice

penale militare di pace promosso con l'ordinanza emessa il 26 ottobre

1978 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento

penale a carico di Donnarumma Andrea ed altro iscritta al n. 666 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 59 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti.

Udito l'Avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Andrea Donnarumma e

di Marco Mele, entrambi soldati in servizio, imputati il Donnarumma del

reato di minaccia aggravata - commesso alla presenza di non meno di tre

militari e con arma (rasoio), ai sensi degli artt. 47, n. 4, e 229,

comma terzo codice penale militare di pace (quest'ultimo in relazione

agli artt. 339 e 585, comma secondo, n. 2 c.p.) - e del reato di

lesione personale aggravata - commesso sempre alla presenza di non meno

di tre militari e mediante arma (rasoio), ai sensi degli artt. 47 n. 4

e 223, comma primo, 225, comma primo codice penale militare di pace

(quest'ultimo in relazione all'art. 585, comma secondo, n. 2 c.p.) - in

danno del Mele, e il Mele del reato di percosse aggravate - commesso,

nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in presenza di non meno

di tre militari, ai sensi degli artt. 47, n. 4 e 222, comma primo

codice penale militare di pace - in danno del Donnarumma, il Tribunale

militare territoriale di Padova, con ordinanza pronunciata il 26

ottobre 1978 (R.O. n. 666 del 1978), ha sollevato, su iniziativa della

difesa, questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art.

62, n. 2 codice penale, e con riferimento all'art. 3, comma primo

Cost., dell'art. 49 codice penale militare di pace.

Premesso che risultava l'adozione da parte del Mele di

comportamenti provocatori idonei a determinare l'applicazione a favore

del Donnarumma dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 codice penale,

se tale applicazione non fosse stata vietata dal richiamato art. 49 del

codice penale militare di pace, ha osservato il giudice a quo, a

sostegno del sospetto di illegittimità costituzionale di tale ultima

disposizione:

a) che l'esclusione della provocazione dal novero delle circostanze

comuni per i reati militari non è ragionevolmente collegabile

all'esigenza di imporre al militare un più serio controllo dei propri

atti, perché in alcune ipotesi criminose, e particolarmente in quella

di cui all'art. 194 dello stesso codice, è prevista la detta

attenuante (come attenuante specifica) con notevole riduzione di pena

per un reato commesso (nei confronti dell'inferiore) dal superiore,

nonostate che proprio dal superiore sarebbe da attendersi il più serio

controllo suindicato;

b) che per i reati militari è previsto come attenuante comune il

modo non conveniente usato dal superiore (art. 48, n. 3 c.p.m.p.);

c) che pertanto sembra sussistere tra il diritto penale comune e

quello speciale una ingiustificata diversità di disciplina per

situazioni eguali.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha

chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, sostenendo che

tanto dall'art. 48, comma primo n. 3 codice penale militare di pace,

quanto dall'art. 194 stesso codice, si desume che il legislatore ha

voluto proteggere l'inferiore dall'arbitrio del superiore, esaltando

l'obbligo del controllo dei propri atti da parte di quest'ultimo. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione formula il sospetto che l'art. 49

del codice penale militare di pace - disposizione la quale, nel

trattare della "provocazione", ne nega il carattere di attenuante

comune stabilendo che "per i reati militari l'avere reagito in stato

d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza

di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge"

- sia in contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. per la diversità di

trattamento che ne risulta rispetto alla disciplina della stessa

materia contenuta nel codice penale comune. Esattamente in tal modo il

giudice a quo imposta la cennata questione di legittimità

costituzionale sulla base della "complementarità" del codice penale

militare di pace rispetto al codice penale comune.

2. - È noto che la "complementarità" del codice penale militare

costituisce, secondo le visuali emerse nel dibattito che mise capo alla

codificazione militare vigente, criterio strutturale di codificazione

caratterizzato da ciò, che sono adottati i principi del diritto penale

come diritto comune, inserendosi nella Parte generale il richiamo ai

medesimi e le eventuali statuizioni difformi, le quali si presentano

pertanto come disposizioni speciali rispetto alla normativa generale

del codice penale. A1 detto criterio è connessa la tendenza a

prevedere nella Parte speciale i soli reati "esclusivamente militari"

cioè quelli lesivi di un interesse esclusivamente militare, o al più

i reati "obbiettivamente militari" in senso stretto, cioè quelli

lesivi di un interesse prevalentemente militare.

È noto altresì che a tale criterio si contrappose quello della

"integralità" del codice penale militare, criterio strutturale

caratterizzato da ciò, che sono adottati, ed enunciati nella Parte

generale, principi propri, pienamente autonomi rispetto a quelli del

diritto penale non militare. A1 detto criterio è connessa la tendenza

a prevedere nella Parte speciale, allargandosi la nozione di "reati

obbiettivamente militari", anche reati solo estrinsecamente collegati

con l'area degli interessi militari (ad esempio perché commessi da

militari nei confronti di militari, o in luogo militare, o

semplicemente perché molto frequenti fra militari).

È noto, infine, che nel cennato dibattito il primo dei due criteri

rimase in larga misura prevalente: adottato integralmente dalla

Commissione reale che formulò un Progetto di codice "complementare";

non respinto risolutamente dalla Commissione parlamentare, che in

sostanza si limitò a proporre correttivi (l'enunciazione in Parte

generale di principi propri in tema di imputabilità e l'allargamento

della previsione delle fattispecie criminose in Parte speciale); fu

definitivamente accolto nel Progetto presentato con la Relazione del

Guardasigilli per l'approvazione e poi approvato (con l'accettazione,

fra i correttivi proposti dalla Commissione parlamentare, soltanto di

quello concernente l'allargamento delle fattispecie criminose).

E il detto criterio di complementarità trova puntuale applicazione

in tema di attenuanti. In particolare l'art. 48 del codice penale

militare di pace sancisce l'applicabilità in generale delle attenuanti

comuni previste dal codice penale con esclusione di quella della

"provocazione", secondo la disposizione ora impugnata, disposizione che

si presenta pertanto come una deroga a una normativa di carattere

generale.

3. - Ai fini della soluzione della questione è opportuno ricordare

che nel Progetto della Commissione reale la "provocazione" era fatta

oggetto di una disposizione, l'art. 38, - collocata in Parte generale

fra quelle concernenti i reati militari in generale - con la quale,

prevedendosi che nei reati contemplati dal codice progettato "la

provocazione non influisce sulla imputabilità che soltanto nei casi

espressamente stabiliti", era esclusa la rilevanza generale e univoca

dell'istituto.

Tuttavia la disposizione - come era chiarito nella Relazione

(paragrafo 41, n. 4), la quale, nel definire la provocazione, secondo

opinioni obsolete, circostanza influente imputabilità, rilevava come

nel diritto penale militare essa costituisse talora esimente, ma si

riferiva alla provocazione stessa anche come attenuante - concerneva i

soli reati che la dottrina sottesa al progetto considerava come reati

militari in senso stretto, vale a dire i reati "esclusivamente"

militari e i reati "obbiettivamente" militari (questi ultimi intesi

come i reati lesivi di un interesse prevalentemente militare) ed anzi

aveva di mira i reati militari contro il servizio e quelli contro la

disciplina. Si temeva infatti che l'applicabilità della provocazione

in relazione a previsioni di reato volte a rafforzare doveri di

esecuzione di consegne e in genere di attuazione di compiti di

particolare importanza ovvero di osservanza della disciplina, potesse,

incentivando o non disincentivando contese fra i militari, indebolire

l'efficacia delle previsioni stesse.

La disposizione non si riferiva invece ai reati comuni (come i

reati contro il patrimonio o i reati contro la persona). Per tali reati

- fra i quali sarebbero stati annoverabili quelli oggetto del giudizio

a quo - sebbene la cognizione dei medesimi (se commessi da militari e

concorrendo altri requisiti), fosse devoluta alla giurisdizione dei

Tribunali militari dal successivo art. 242 a) del Progetto, il regime

sia delle esimenti che delle attenuanti rimaneva quello del codice

penale comune nella sua interezza. Il che del resto, per le attenuanti,

era espressamente disposto con l'art. 49 del Progetto e precisato nella

Relazione (paragrafo 41, n. 4 citato e paragrafo 44).

Successivamente dalla Commissione parlamentare fu proposto - come

uno dei correttivi richiesti (certo non il più significante) per il

temperamento della concezione "complementaristica" e per un parziale

recupero di quella "integralistica" - l'allargamento della previsione

delle fattispecie criminose con l'inclusione nella Parte speciale,

quali reati "obbiettivamente militari", di reati fino a quel punto

ritenuti comuni, e fra questi, sotto gli artt. 207 r) e seguenti, dei

reati contro la persona (se commessi da militari contro militari).

L'inclusione, che appare rilevante ai fini del problema di cui si

tratta solo per i reati contro la persona - perché in essi (e non

anche negli altri inclusi, qualificabili come reati contro il

patrimonio) ricorre lo schema della condotta aggressiva di un soggetto

contro un altro qualificabile oggettivamente e soggettivamente come

reazione a un fatto ingiusto di quest'ultimo, e quindi la

configurabilità della provocazione - era destinata a passare, con

migliore collocazione dei nuovi reati (artt. 223 ss. come reati contro

la persona), nel Progetto presentato con la Relazione del Guardasigilli

per l'approvazione e quindi approvato (tanto più in connessione col

definitivo tramonto dell'idea di una giurisdizione esclusiva dei

Tribunali militari sui reati commessi da militari).

Ne rimase dilatato l'ambito di applicabilità della disposizione

concernente la provocazione, già ricondotta peraltro dalla Commissione

parlamentare nell'ambito del regime delle attenuanti e redatta nella

forma, poi definitivamente conservata, di negazione alla provocazione

del valore di attenuante comune e di riserva, per essa, di disciplina

differenziata e di configurazione quale attenuante specifica.

Ma nulla autorizza a ritenere che tale dilatazione sia dovuta a

consapevole mutamento di visuale ricostruttiva quanto al regime delle

attenuanti, - ad abbandono, cioè dell'idea che solo per i reati

militari in senso stretto, e anzi, fra essi, solo per taluni reati

lesivi di valori particolarmente protetti fosse giustificato il regime

della provocazione in deroga a quello del codice penale comune - e non

piuttosto a mera conseguenza riflessa del sistematico recupero della

"integralità" dianzi illustrato, vale a dire a difetto di

coordinamento.

Se quest'ultima è, come è, l'alternativa interpretativa

preferibile, perciò stesso - oltre che per la rilevata contraddizione

interna costituita dalla concorrente previsione di un'attenuante comune

dalle caratteristiche strutturali analoghe a quelle della provocazione

(i modi non convenienti del superiore di cui all'art. 48, n. 3) -

rimane incrinato il fondamento razionale di una deroga alla disciplina

generale delle attenuanti comuni del codice penale in punto a

provocazione quale "residuata" nel testo definitivo del codice penale

militare di pace a seguito delle descritte vicende elaborative, e cioè

quale negazione assoluta alla provocazione del valore di attenuante

comune con riserva di disciplina differenziata, anziché di una deroga

concepita quale mera riserva di disciplina differenziata per singoli

reati.

4. - Le considerazioni che precedono importano la dichiarazione di

illegittimità per contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. della

disposizione denunciata.

Va anche dichiarata ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità dell'art. 48 dello stesso codice, nell'inciso "e salva

la disposizione dell'articolo seguente".

Viene così eliminata la ingiustificata compressione esercitata

dalle dette disposizioni sulla forza espansiva del principio espresso,

secondo il criterio della complementarità, nell'art. 48 codice penale

militare di pace, con la conseguente piena operatività nel detto

codice di un istituto - l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 2

c.p. - che costituisce per se stesso strumento di equilibrio e risponde

all'attuazione dell'art. 3 comma primo Cost. anche nell'ordinamento di

cui si tratta. Ciò in quanto, valorizzando la reazione al fatto

ingiusto altrui, scoraggia quelle incivili prevaricazioni che in alcune

forme di vita associata, governate da esigenze di ordine e di

disciplina rinforzati, possono nella preservazione ad ogni costo di

tali esigenze trovare copertura e manifestarsi con particolare

intollerabilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 del codice

penale militare di pace;

dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 dello stesso codice

limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo

seguente".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte