Art. 49 c.p.
Reato supposto erroneamente e reato impossibile
[1]Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
[2]La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
[3]Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
[4]Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva