Sentenza n. 214/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 796,
797 e 801 cod. proc. civ. (Eilcacia delle sentenze straniere e di
provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione) promossi con le
ordinanze emesse il 24 novembre e l'1 dicembre 1981 e il 20 aprile 1982
dalla Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni - sui ricorsi
proposti da Saronne Aldo ed altra, da Bruna Michelangelo ed altra e da
Bertetto Giovanni ed altra, rispettivamente iscritte ai nn. 173, 174 e
374 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 dell'8 settembre 1982 e n. 310 del 10 novembre
1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Le tre ordinanze che la Corte d'appello di Torino - Sezione
minorile - ha pronunziato rispettivamente il 24 novembre e 1 dicembre
1981 e il 20 aprile 1982 riguardano oggetti analoghi e si riferiscono
agli stessi parametri: salvo quello di cui all'art. 3 primo comma,
Cost. che non ricorre nella seconda.
1. - La prima ordinanza riguarda il caso dei coniugi Saronne, che
avevano presentato ricorso alla detta Corte per ottenere declaratoria
di efficacia in Italia, con effetti di adozione speciale, di un
provvedimento adozionale concernente una bimba seienne, emanato a loro
favore il 14 maggio 1981 dal Tribunale Secondo di famiglia di Città
del Guatemala. La minore, nata in quella città da genitori ignoti, era
affidata ad un Istituto religioso in quanto priva di qualunque
assistenza; i coniugi ricorrenti avevano contratto le nozze il 23
giugno 1973 e non avevano avuto figli. La loro idoneità all'adozione
era stata accertata da una relazione 23 novembre 1979 della Croce Rossa
italiana; la bambina viveva già presso di loro in Italia previo
regolare permesso di soggiorno.
La Corte, però, sospeso l'instaurato procedimento, aveva sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 796, 797 e 801
Cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2 e 30 primo e secondo comma,
nonché 3 primo comma Cost.
Secondo la Corte, la drammatica situazione creatasi a causa della
disinvolta procedura con cui alcuni Stati esteri consentono adozioni
(spesso oggetto di intermediazioni internazionali non disinteressate),
prive di qualunque serio accertamento nell'interesse del minore, ha
richiamato l'attenzione sul carattere meramente formale delle
valutazioni che gli articoli denunziati consentono al giudice della
delibazione. Per tal modo, si finisce per introdurre in Italia una
sorta di adozione speciale del tutto priva delle garanzie che,
attraverso gli artt. da 314/2 a 314/27, il Codice civile impone per la
pronunzia di adozione di quella specie.
E poiché siffatte garanzie (requisiti di età, durata del
matrimonio, valutazione comparativa della idoneità degli aspiranti
all'adozione, esperimento controllato di affidamento preadottivo) sono
direttamente ispirate dagli artt. 2 e 30 comma primo e secondo Cost.,
il pretermetterle significherebbe palese violazione delle citate norme
costituzionali.
In proposito, si cita la sentenza n. 11/1981 di questa Corte che -
secondo l'ordinanza - pur vertendo in materia di conflitto fra adozione
speciale e adozione ordinaria, detta tuttavia principi che ben si
confanno all'ipotesi di specie. D'altra parte, deve ritenersi pacifica
l'applicabilità dei richiamati principi costituzionali alla minore
guatemalteca, anche perché, essendo di nazionalità italiana la coppia
adottante, spiegherebbe efficacia l'art. 20 comma secondo delle
Disposizioni preliminari al cod. civ., che prescrive l'applicazione
della legge dell'adottante al momento dell'adozione.
Infine, rileva l'ordinanza il contrasto delle norme denunziate
coll'art. 3 primo comma Cost., sia sotto il profilo concernente i
minori adottandi, quanto sotto quello riferito agli adottanti, a causa
della palese discriminazione che viene a crearsi, per gli uni e per gli
altri, tra il facile automatismo di cui è gratificata la delibazione
di adozioni straniere di infraottenni, dispensate da qualsiasi filtro
rivolto a sindacare la sostanza dell'atto adozionale, ed il rigore cui
la legge italiana invece sottopone i cittadini che sperimentano la
procedura di adozione speciale.
Tutto questo - aggiunge l'ordinanza - assume particolare rilievo
nel caso di specie, in quanto la legge guatemalteca considera
sufficiente per l'adozione un atto pubblico intercorrente tra privati
davanti a notaio.
Né il provvedimento dell'Autorità giudiziaria straniera aggiunge
alcunché alla sostanziale validità dell'atto tra privati, ché anzi
esso ha valore di mero espediente nel tentativo di aggirare le esigenze
della legge italiana. Esso, infatti, lungi dall'entrare nel merito, si
limita ad accertare soltanto le "diligencias notariales de adopcion".
L'ordinanza conclude affermando che la rilevanza delle proposte
questioni in relazione al caso di specie è lampante, visto che si
tratta appunto di dichiarare l'efficacia in Italia, con effetti di
adozione speciale, dell'adozione pronunziata in Guatemala, nei
confronti di minore infraottenne e a favore di adottanti italiani,
senza alcuna delle garanzie previste dalla legge italiana.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che tutte le
sollevate questioni siano dichiarate infondate.
In particolare, ha sostenuto l'Avvocatura che - come riconosce la
stessa ordinanza - in forza dell'art. 20, secondo comma delle preleggi,
nella specie i rapporti fra adottante ed adottato sono regolati dalla
legge nazionale dell'adottante. Essendo stata, invece, indebitamente
applicata la legge straniera, il giudice a quo avrebbe dovuto svolgere
una penetrante indagine volta a controllare se il trattamento così
ottenuto dal cittadino non sia decisamente e palesemente diverso da
quello che gli sarebbe spettato se fosse stata applicata la legge
italiana. E poiché la Corte piemontese ha potuto facilmente stabilire
che, secondo la legge del Guatemala, l'adozione è seguita senza alcuna
sostanziale verifica da parte dell'Autorità giudiziaria, che si è
limitata a constatare la regolarità formale di un atto notarile, una
volta preso atto che le rigorose garanzie statuite dalla legge italiana
sono state perciò ignorate, la conseguenza doveva essere ben altra da
quella che ne è stata tratta.
La Corte, infatti, secondo l'Avvocatura, anziché denunziare le
norme sulla delibazione per illegittimità costituzionale, avrebbe
dovuto applicarle rifiutando la dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero di adozione.
Ma quand'anche - prosegue l'Avvocatura - si fosse voluto
prescindere dalla legge nazionale applicabile, restava pur sempre al
giudice della delibazione l'accertamento, ai sensi degli artt. 797 n. 7
e 801 cod. proc. civ., in ordine al contrasto del provvedimento
straniero coll'ordine pubblico cosidetto internazionale.
Qualunque sia per essere - si è sostenuto - il concetto che di
ordine pubblico si voglia assumere, foss'anche il più restrittivo, è
certo comunque - sulla base delle consolidate interpretazioni della
Corte di Cassazione - che l'attribuzione di efficacia nel nostro
ordinamento al provvedimento guatemalteco comporterebbe - come
riconosce la stessa ordinanza - la violazione sia del principio di
uguaglianza che dei diritti garentiti al minore dall'art. 30 primo e
secondo comma Cost., al punto di esporlo ad essere oggetto addirittura
di un mercato di bambini.
Tutto ciò è sicuramente inconciliabile con qualunque nozione di
ordine pubblico, e perciò la Corte torinese, anziché eccepire
l'incostituzionalità dell'art. 797 n. 7 cod. proc. civ., avrebbe
dovuto ravvisare in esso lo strumento che consentiva la rejezione del
ricorso.
2. - La seconda ordinanza si riferisce al ricorso dei coniugi Bruna
che hanno chiesto la dichiarazione di efficacia in Italia, con effetti
di adozione ordinaria, della sent. 14 settembre 1981 del Tribunale di I
grado di Huari (Perù), colla quale era stata pronunziata a loro favore
l'adozione speciale di una bambina peruviana minore degli anni 8,
essendo nata il 1 gennaio 1981. Nel ricorso i coniugi precisavano che
la bambina, abbandonata appena nata, era ospite di un istituto di suore
italiane in Perù, e che la loro idoneità all'adozione era stata
riconosciuta anche sulla base di una relazione 1 giugno 1981
dell'Istituto provinciale per l'infanzia di Cuneo. Dal 22 settembre
1981, d'altra parte, la piccola viveva nella loro casa in Italia, a
seguito di regolare permesso di soggiorno.
Quanto alla specie di adozione (ordinaria) in ordine alla quale
richiedevano l'efficacia in Italia, spiegavano i ricorrenti essere
dovuta al fatto che la signora adottante aveva superato il limite di
età di cui all'art. 314/2 cod. civ., secondo comma, e che inoltre non
era stato raggiunto il quinquennio di matrimonio.
Anche in questo caso, la Corte torinese propone questione di
legittimità costituzionale delle stesse norme processuali di cui
all'ordinanza precedente, e sempre - salvo quello di cui all'art. 3
Cost. - in relazione agli stessi parametri.
Tuttavia la questione di specie si propone qui in termini ben
diversi dalla precedente. Secondo la Corte piemontese, infatti, il
problema di costituzionalità, che qui verrebbe in evidenza, riguarda
l'impossibilità per la Corte d'appello di valutare se al minore,
anziché i richiesti effetti di adozione ordinaria (riferiti ad una
"adopcion plena" concessa in Perù) meglio non convengano quelli
dell'adozione speciale. Impossibilità rappresentata sia dai limiti
propri dell'accertamento consentito dall'art. 797 cod. proc. civ., sia
dall'ovvia considerazione che la Corte d'Appello - Sezione minorile -,
competente alla delibazione della sentenza straniera, non ha invece
alcuna competenza a pronunziare eventualmente un'adozione speciale.
Secondo i primi giudici, il principio costituzionale che
legittimerebbe la sollevata eccezione sarebbe pure ricavabile dalla
già citata sentenza di questa Corte n. 11 del 1981. Questa, infatti,
ha chiarito che la coesistenza fra le due diverse specie di adozione
nel nostro ordinamento esige che uno stesso giudice sia competente per
ambo i procedimenti, quando si ponga un problema di scelta, posto che
soltanto in tal modo può essere assicurata una effettiva valutazione
comparativa fra le due specie in relazione all'interesse del minore.
Ebbene, secondo l'ordinanza, l'impossibilità da parte della Corte
torinese di potere eventualmente effettuare siffatta scelta si
tradurrebbe in un sostanziale contrasto col combinato disposto degli
artt. 2 e 30, primo e secondo comma Cost.
Osserva altresì l'ordinanza che non può sorgere dubbio
sull'applicabilità di tali norme anche rispetto alla tutela di minori
stranieri, sia per gli effetti, più volte richiamati, del disposto di
cui all'art. 20, secondo comma, cod. civ., sia perché al momento della
delibazione la minore de qua già vive in Italia, sia infine anche in
grazia dell'art. 11 della Convenzione europea di Strasburgo
sull'adozione dei minori, decisa nel 1967, e resa esecutiva in Italia
colla l. 22 maggio 1974 n. 357.
Nulla dice, invece, l'ordinanza in tema di rilevanza.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
che, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Fa rilevare innanzitutto l'Avvocatura che il richiamo alla citata
sentenza della Corte costituzionale è inconferente, perché la
fattispecie per cui è oggi questione è completamente diversa da
quella presa in esame dalla sentenza di questa Corte.
A questa Corte era stato proposto un problema di conflitto fra i
due diversi procedimenti e di identificazione della competenza di
"scelta" fra di essi, mentre la Corte torinese è stata chiamata a
delibare una sentenza straniera di adozione minorile, pronunciata sulla
base di un ordinamento straniero. E poiché - salvo le ipotesi di cui
all'art. 798 cod. proc. civ. - il giudice della delibazione deve solo
verificare se esistano le condizioni dettate dall'art. 797 cod. proc.
civ. per rendere efficace all'interno il provvedimento estero, si
spiegano i criteri di competenza stabiliti dall'art. 796 cod.proc. civ.
Ne consegue che, non essendo né possibile né opportuno
concentrare davanti al giudice della delibazione anche la competenza
propria del tribunale minorile per l'adozione speciale, non esiste
incompatibilità costituzionale nella necessaria e naturale limitazione
della competenza della Corte d'Appello.
In ogni caso, come ampiamente chiarito nell'intervento relativo
all'ordinanza precedente, di cui l'Avvocatura ripete le sequenze
argomentative, resta pur sempre lo sbarramento di cui all'art. 797 n. 7
cod. proc. civ., cui il giudice di merito può largamente attingere per
rifiutare efficacia al provvedimento straniero, senza ricorrere
all'eccezione d'incostituzionalità.
3. - Relativamente più semplice il caso contemplato dalla terzo
ordinanza.
Si tratta del ricorso con cui i coniugi italiani Bertetto
chiedevano alla Corte d'Appello di Torino la delibazione, con effetto
di adozione ordinaria, della sent. 29 agosto 1981 del Tribunale Quarto
di Famiglia di Città del Guatemala, che aveva sanzionato l'adozione a
loro favore di una bambina guatemalteca ultraottenne di padre ignoto.
La sentenza omologava la convenzione, rogata da notaio della stessa
città guatemalteca, sul presupposto della dichiarazione della madre
consenziente di non essere in grado né di accudirla né di mantenerla
a causa dell'estrema povertà. I ricorrenti erano stati valutati idonei
all'adozione a seguito di una favorevole relazione presentata il 28
luglio 1981 dal Servizio sociale guatemalteco, il quale aveva anche
appurato l'effettivo stato di sostanziale abbandono della bambina. Si
sottolineava nel ricorso che adottanti e minore avevano superato i
limiti di età previsti per l'adozione speciale.
La Corte, sollevando la solita questione in ordine alle stesse
norme ed in relazione agli stessi parametri (ritorna qui anche quello
di cui all'art. 3 Cost.), rileva che per operare sulla linea indicata
dalle norme costituzionali - così come suggerisce questa Corte colla
sua giurisprudenza -, non si può abdicare a quel minimo filtro che è
rappresentato dall'art. 312 n. 3 cod. civ., vale a dire dalla
valutazione di convenienza per l'adottando. Ma l'attuale schema della
delibazione, consentendo un controllo puramente formale del
provvedimento straniero, esclude quell'esame sostanziale cui
sottostanno le adozioni italiane attraverso il citato articolo del
codice civile.
Siffatta esclusione determinerebbe appunto - secondo l'ordinanza -
il denunziato contrasto delle norme impugnate cogli artt. 2 e 30, comma
primo e secondo, Cost.
Peraltro, il contrasto non sarebbe meno evidente nei confronti
dell'art. 3 comma primo Cost., dato che la detta limitazione viene a
determinare altresì una disparità di trattamento rispetto ai coetanei
minori italiani, in ordine ai quali, invece, funziona il
filtro-barriera di cui all'art. 312 n. 3 cod. civ.
Tutto questo, poi, assumerebbe particolare importanza nel caso di
specie, stante che i coniugi richiedenti, non per evitare la lunga
attesa in Italia si rivolsero all'estero, ma soltanto perché, nella
procedura di adozione speciale tentata in Italia, non furono ritenuti
idonei ad adottare un minore (vedasi relazione in atti della
psicologa): e risulta per tabulas che il provvedimento giudiziale
straniero s'affida completamente all'atto notarile che - come la stessa
sentenza guatemalteca rileva - è da solo sufficiente per quella legge
a determinare piena efficacia giuridica.
La rilevanza è data per evidente.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto dichiarazione
d'infondatezza della proposta questione.
Sostiene l'Avvocatura che la verifica di cui all'art. 797 cod.
proc. civ. non è affatto caratterizzata da automatismo formale. Essa
consente, anzi, attraverso l'esatta configurazione del concetto di
ordine pubblico (e qui vengono ripetute le già riportate
argomentazioni), un controllo sui provvedimenti stranieri addirittura
più intenso di quello auspicato dal giudice a quo. Considerato in diritto :
1. - Nonostante qualche profilo particolare che i tre casi
presentano, la stretta analogia dell'oggetto, l'identità della
materia, e quella delle norme impugnate e dei parametri di riferimento,
determinano quella comune area di fondo che giustifica la riunione dei
tre giudizi di legittimità provocati dalle ordinanze, e la loro
decisione in unico contesto. Al riguardo deve subito osservarsi che
nonostante l'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante anche una compiuta disciplina dell'adozione internazionale, le
questioni sottoposte all'esame della Corte restano rilevanti. L'art. 76
del citato testo normativo dispone infatti che alle procedure per
l'adozione di minori stranieri in corso al momento dell'entrata in
vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
alla data medesima.
2. - Va preliminarmente esaminata la rilevanza delle questioni
sollevate colla prima e terza ordinanza, le quali mostrano, sotto
questo profilo, una identica situazione giuridica.
La Corte torinese ha dato esplicitamente atto, nella parte motiva
delle due ordinanze, che il provvedimento del Tribunale di Famiglia di
Città del Guatemala è, in realtà, "un plus che non adempie ad alcuna
funzione di garanzia sostanziale" perché non entra nel merito
dell'adozione, "limitandosi ad una valutazione meramente esterna di
quelle che vengono chiamate las diligencias notariales de adopcion". I1
giudice a quo, anzi, non esita a definire siffatto provvedimento quale
"espediente", escogitato per sfuggire al rifiuto di delibazione più
volte opposto dalla stessa Corte al procedimento guatemalteco di
adozione.
Quella legislazione, in realtà, prevede che l'adozione si compia e
consegua pieni effetti giuridici, non attraverso procedura e
provvedimento giudiziali, sia pure di volontaria giurisdizione, ma
esclusivamente mediante atto notarile. Si tratta, quindi, di
espressione di autonomia privata che il notaio raccoglie in un atto
pubblico: e non è soltanto opinione della Corte torinese, giacché è
lo stesso provvedimento dell'Autorità giudiziaria guatemalteca che lo
riconosce testualmente.
È scritto, infatti, nel provvedimento 29 agosto 1981 n. 471907
del Tribunale IV di famiglia, concernente l'adozione della minore
Sandra Perez da parte dei coniugi Bertetto, che "le surriferite
pratiche furono presentate dal Notaio, promotore delle medesime,
dinanzi a questo Tribunale, affinché venga dettata la risoluzione
definitiva poiché, secondo la legislazione italiana, può essere
accettata come valida l'adozione promossa all'estero sempre che dette
pratiche siano state formalizzate attraverso una sentenza pronunciata
da Tribunali stranieri. Considerando che, ai sensi del Capitolo VI del
Decreto 54-77 del Congresso della Repubblica, i notai pubblici sono
debitamente autorizzati a formalizzare l'adozione disciplinata dal
nostro codice civile, senza che sia richiesta l'approvazione giudiziale
delle pratiche; che, tuttavia, nel caso sottoposto a questo
Tribunale... si tratta di una situazione che può convertirsi in
giudiziale, data la circostanza che con ciò si cerca di favorire la
minore Sandra Perez..." etc...
Dopodiché, prosegue la motivazione osservando che l'adozione "è
un atto giuridico di assistenza sociale" e che, perciò, il Tribunale
può provvedere "per il fatto che con una misura di tal natura si
stanno proteggendo gl'interessi spirituali, morali ed economici della
minore".
Come esattamente aveva rilevato il giudice a quo, non c'è dunque
il minimo accenno ad una qualsiasi valutazione dell'atto notarile, se
non l'ovvia constatazione che il notaio si è attenuto alle norme del
codice civile. Mentre c'è l'esplicito riconoscimento che il
provvedimento giudiziario è inutile e non previsto dall'ordinamento
guatemalteco, e che viene tuttavia emanato "per favorire la minore",
visto che altrimenti la legislazione italiana non potrebbe dare
riconoscimento ad una adozione perfezionata attraverso un atto
notarile.
Sostanzialmente analogo il provvedimento 14 maggio 1981 del
Tribunale Secondo di Famiglia della stessa città, concernente
l'adozione da parte dei coniugi Saronne della minore Ester De Jesus.
Ebbene, se tale era la situazione giuridica straniera sottoposta
alla delibazione della Corte torinese, sembra evidente che il
provvedimento giudiziario, definito superfluo e non previsto dalla
legge guatemalteca nel testo della sua stessa motivazione, rappresenta
una mera ed artifiziosa copertura formale diretta ad eludere la legge
italiana. Conseguentemente, ciò che realmente veniva sottoposto alla
delibazione, attraverso quell'artifizio, era in sostanza l'atto
pubblico eretto dal notaio, che aveva solennizzato un negozio
espressione di privata autonomia, così come consente
quell'ordinamento: tant'è vero che il Tribunale di Famiglia lo
definisce "atto di assistenza sociale" e considera l'adozione
"extragiudiziale".
Ma allora la norma che disciplina l'efficacia nella Repubblica
degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero,
attraverso la delibazione della Corte d'Appello, è l'art. 804 cod.
proc. civ. il quale, a differenza dell'art. 801, non richiama gli artt.
796 e 797 cod. proc. civ.: ed in effetti la problematica che, in sede
di delibazione, solleva l'atto notarile di adozione è ben diversa da
quella concernente un provvedimento giurisdizionale.
3. - Venendo ora alla questione sollevata coll'ordinanza 1 dicembre
1981, deve concordarsi col rilievo della Corte torinese, che riconosce
la non coincidenza di questo caso con quelli dianzi trattati.
In effetti, la sentenza del Tribunale peruviano di Huari è
provvedimento primario, non essendo dipendente da intermediazioni
notarili. Il giudice dà atto di avere direttamente accertato la
rispondenza nelle parti dei requisiti di legge, non attraverso l'atto
notarile, ma bensì mediante documenti direttamente a lui prodotti ed
informazioni assunte, sì che alla fine è esso giudice stesso che, sia
pure attraverso un rituale sommario, "dichiara l'adozione piena della
minore Angela Sifuentes Diaz". D'altra parte, i coniugi adottanti si
limitano a richiedere alla Corte d'appello gli effetti dell'adozione
ordinaria, le cui norme - come pure riconosce la Corte d'Appello di
Torino nell'ordinanza 20 aprile 1982 - "sono meno esigenti di quelle
dell'adozione speciale".
E tuttavia i giudici a quibus, sotto il riflesso che la minore è
infraottenne, e che, perciò, per quanto la riguarda, potrebbe ottenere
un'adozione speciale, dagli effetti più pregnanti rispetto a quella
ordinaria, e considerando che i coniugi ricorrenti, non avendo
raggiunto il quinquennio di matrimonio (e per di più avendo la signora
superato il limite di età previsto dall'art. 314/2 cod. civ.), non
hanno alcuna possibilità di ottenerla, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 cod. proc. civ.
E ciò in quanto i detti articoli non attribuiscono al giudice della
delibazione il potere di valutare e di decidere se il concreto
interesse del minore non suggerisca di scegliere invece per lui l'altra
specie di adozione.
In proposito, l'ordinanza richiama la sentenza 10 febbraio 1981 n.
11 di questa Corte nella quale - a giudizio della Corte torinese -
sarebbe stata decisa una situazione del tutto analoga al caso di
specie.
Secondo i giudici a quibus, infatti, la Corte costituzionale, dando
atto che la coesistenza all'interno dell'ordinamento fra le due specie
di adozione si realizza pacificamente quando un unico giudice sia
competente a decidere su ambo le specie, avrebbe denunciato la
conflittualità che, invece, si verifica allorquando diversi sono i
giudici competenti a deliberare su ciascuna specie. Da ciò
deriverebbe la lesione della tutela costituzionale, ogniqualvolta,
cioè, non sia possibile ad uno stesso giudice affermare il prevalente
concreto interesse del minore, operando una scelta di convenienza fra
le due adozioni.
E poiché il giudice chiamato a delibare l'adopcion plena
pronunziata dal tribunale peruviano, non soltanto non ha potere per
sindacare il merito, ma non può nemmeno operare quella scelta in
quanto è incompetente sull'istituto dell'adozione speciale, verrebbe a
verificarsi una situazione di illegittimità costituzionale
perfettamente analoga alla precedente.
Se è vero - si dice - che le garanzie dettate dal codice civile,
soprattutto in tema di adozione speciale ma anche in quello di adozione
ordinaria, sono ispirate agli artt. 2 e 30, comma primo e secondo Cost.
- come ha riconosciuto la Corte costituzionale - non si può sfuggire
all'illazione secondo cui le norme processuali, disciplinanti la
delibazione in siffatta materia, sono incompatibili con i citati
parametri: e ciò in quanto quelle norme non consentono al giudice
della delibazione di accertare la sussistenza del presidio delle stesse
garanzie nella procedura straniera di adozione.
Non sembra, però, che una siffatta proposizione del problema
adombri effettivamente una questione di legittimità costituzionale.
Adozione ordinaria ed adozione speciale, nella configurazione data
loro dalla disciplina anteriore alla legge numero 184/1983, sono,
infatti, realtà sostanziali dell'ordinamento interno, organizzate
sulla base dei principi generali, e diversamente modellate in relazione
alle distinte finalità perseguite dal legislatore.
Esse non sono, però, di per se stesse comparabili colle adozioni
effettuate alla stregua di ordinamenti giuridici stranieri, le quali
devono essere verificate esclusivamente sulla base degli artt. 797, 801
oppure 804 cod. proc. civ., e non assumendo a modello le norme del
codice civile che disciplinano le nostre due specie di adozione. La
procedura di delibazione, infatti, così come prevista dall'ordinamento
giuridico-processuale, contempla espressamente negli artt. 798 e 799
cod. proc. civ. le sole ipotesi in cui è eccezionalmente ammesso il
riesame del merito, al di fuori del filtro rappresentato dal limite
dell'ordine pubblico.
Per verità, la Corte d'Appello di Torino aveva correttamente
avvertito siffatte difficoltà allorquando aveva osservato che
"delibazione del provvedimento adozionale e adozione speciale sono
istituti che operano su due piani diversi". Ciononostante, si è
ritenuto di poter opporre ai principi di diritto internazionale
privato, e al modo come il legislatore ha organizzato in aderenza
l'istituto della delibazione, quel complesso sostanziale di valori
costituzionali che permea l'interna disciplina in materia di adozioni,
assumendo di porre così in luce l'incompatibilità costituzionale
dell'istituto stesso.
Né sembra che quell'argomentare tragga profitto dallo spirito
informatore delle preleggi, che i giudici a quibus pure invocano,
particolarmente nel disposto di cui all'art. 20. Se è vero, infatti,
che la detta disposizione regola i rapporti fra adottante ed adottato
assoggettandoli alla legge dei primi, è pur vero, però, che lo stesso
principio non domina la fase precedente, quella, cioè, della procedura
straniera che si conclude coll'adozione.
La dottrina specialistica parla infatti, a proposito della
delibazione, di "cumulo" delle norme straniere e di quelle interne.
Ovviamente, tutto questo non significa che il giudice della
delibazione non debba tener conto, nell'ambito proprio di tale
procedura e attraverso il filtro di cui all'art. 797 cod. proc. civ.,
anche del momento costituzionale come passaggio obbligato della
tematica dell'ordine pubblico.
Ad integrare quest'ultima nozione, infatti, nel suo aspetto della
cosiddetta "fondamentalità" dei principi, certamente concorrono almeno
quelli costituzionali definiti "supremi".
Nella specie, peraltro, il giudice a quo, pur fondatamente
argomentando con richiamo a quelle esigenze di protezione del minore,
che hanno trovato una migliore considerazione nella nuova disciplina
dell'adozione internazionale, prospetta un coacervo di soluzioni
strettamente modellate sulla disciplina dell'adozione speciale (artt.
da 314/2 a 314/27), che certo non possono, nella loro unitarietà,
avere ingresso nel giudizio di delibazione. La Corte costituzionale,
d'altro canto, non può operare scelte nell'ambito di questo complesso
normativo, la cui estesa articolazione è di per sé dimostrativa della
necessità di una serie di previsioni, anche di natura organizzativa,
che soltanto il legislatore, nella discrezionalità ad essa riservata,
può effettuare, come poi in realtà ha fatto con la citata legge n.
184/1983.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i tre incidenti iscritti ai nn. 173, 174 e 374 RO. 1982,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 796, 797 e 801 cod. proc. civ., sollevate colle ordinanze
in epigrafe dalla Corte d'Appello di Torino - Sezione minorenni - in
riferimento agli artt. 2, 3, comma primo e 30 commi primo e secondo
Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte