Sentenza n. 214/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 6legge 1646/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma
sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1978 dalla Corte dei conti sul
ricorso proposto da Festa Giovanni, iscritta al n. 647 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 311 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dalla Corte dei conti sul
ricorso proposto da Tomassetti Giovanni, iscritta al n. 318 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 262 dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso da un vedovo di una insegnante
elementare, al quale era stata negata la pensione di riversibilità
della moglie, la Corte dei conti, con ordinanza 11 gennaio 1978, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, nella parte in cui prevede, quali condizioni per il conferimento
della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o
pensionata statale, che egli sia inabile a proficuo lavoro e che
vivesse e carico della moglie al momento del decesso di questa. A
sostegno della non infondatezza della questione, nell'ordinanza si
deduce che tali condizioni - non previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092 del 1973 per il diritto ad ottenere la
pensione di riversibilità da parte della vedova del pensionato
dipendente statale - pongono in essere una ingiustificata disparità di
trattamento in base al sesso, vietata dall'art. 3 Cost..
Nel corso di analogo giudizio, promosso dal vedovo di una
pensionata statale, il quale chiedeva che gli fosse riconosciuto il
trattamento di riversibilità con effetto dal momento della morte della
moglie (avvenuta nel 1974) pur non essendo egli a carico suo, la Corte
dei conti ha parimenti sollevato, con ordinanza 18 aprile 1980,
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 81, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973,
nonché dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646
("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro").
La Corte dei conti ha esposto di avere riconosciuto (con separata
sentenza resa in tale giudizio), il diritto del vedovo alla pensione di
riversibilità dal momento dell'entrata in vigore della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (sulla "Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro"). Nell'ordinanza si osserva che, però,
neanche dopo tale legge e dopo la sentenza n. 6 del 1980 della Corte
costituzionale - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui riferiva
la nuova normativa sulla parità pensionistica ai soli decessi
posteriori alla sua entrata in vigore - potrebbe essere riconosciuto al
vedovo il diritto alla pensione di riversibilità da data anteriore a
tale legge.
Ha chiesto, pertanto, la declaratoria d'illegittimità
costituzionale delle norme suddette, per contrasto con l'art. 3 Cost.,
comportando esse un trattamento ingiustificatamente deteriore - per il
passato - per i vedovi rispetto alle vedove.
In entrambi i giudizi non vi sono stati né interventi né
costituzione di parti private davanti a questa Corte. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze della Corte dei conti di cui in epigrafe
sollevano questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente
analoghe e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini
di un'unica sentenza.
2. - Con una prima ordinanza, in data 11 gennaio 1978, la Sez. III
giurisdizionale della Corte dei conti solleva questione di legittimità
costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte
in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di
riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre
che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della
dante causa.
La seconda ordinanza, della medesima Sezione, in data 18 aprile
1980, solleva questione di legittimità costituzionale, sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., della stessa disposizione dell'art. 81,
sesto comma, succitato, e dell'art. 6, terzo comma, della legge 22
novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro"), nella parte in cui queste
disposizioni non consentono che ad esse sia data applicazione
retroattiva.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo
comma, della legge n. 1646 del 1962 è inammissibile in quanto, come è
espressamente detto nella ordinanza del giudice a quo, la norma non è
applicabile nel giudizio relativo. concernente il vedovo di una
pensionata statale.
4. - È, invece, fondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata nei riguardi dell'art. 81, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 6
luglio 1939, n. 636 (e successive modificazioni), il quale conteneva
una disposizione analoga a quella che forma oggetto del presente
giudizio, in quanto anche per le pensioni di invalidità e vecchiaia
stabiliva che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta
solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro".
Con la citata sentenza questa Corte osservò che la norma contenuta
nel r.d.l. n. 636 del 1939 era in contrasto con il principio di
uguaglianza fra coniugi, che trova la sua base fondamentale negli artt.
3 e 29 Cost. ed è stato poi estrinsecato, per quanto attiene al
diritto di famiglia, con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (in
particolare con l'art. 24 in base al quale "entrambi i coniugi sono
tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie
capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni
della famiglia"). Infine con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, si è
fatta più generale applicazione del principio di parità fra uomini e
donne in materia di lavoro.
Inoltre, l'art. 11 di tale ultima legge, sempre in attuazione di
quel principio, ha stabilito che anche nella materia pensionistica si
ha parità di diritti fra i coniugi, per cui i lavoratori superstiti
hanno diritto alle prestazioni assicurative ed ai trattamenti
pensionistici alle stesse condizioni previste per la moglie
dell'assicurato o pensionato.
Questa Corte, anzi, sempre con la ripetuta sentenza n. 6 del 1980,
ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche dell'or citato
art. 11, secondo comma, nella parte in cui non dava effetto retroattivo
alla nuova disposizione.
Appare evidente come le considerazioni svolte nella citata sentenza
siano integralmente applicabili alla questione sollevata con le
ordinanze in epigrafe, trattandosi anche qui di realizzare nella
disciplina pensionistica per i dipendenti statali la parità fra
coniugi: di conseguenza deve essere dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del t.u. n. 1092 del 1973,
nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di
riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre
che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della
moglie.
Dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto
comma, nella parte predetta e tenendo presente la già avvenuta
eliminazione dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 903 del 1977,
nella parte nella quale attuava solo ex nunc la parità fra coniugi nel
settore pensionistico, consegue che ormai la pensione di riversibilità
spetta comunque al marito superstite, quale che sia la data del decesso
della moglie pensionata statale, in relazione all'entrata in vigore
della legge n. 903.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962,
n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro"), sollevata con ordinanza 18 aprile
1980, della Corte dei conti, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte
in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di
riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre
che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della
moglie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte