Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE DI UN DIPENDENTE STATALE - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI NUOVE NOZZE, SENZA NECESSITA' DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUOVO CONIUGE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Invero, posto che la riversibilita' a favore del coniuge superstite dei trattamenti pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto <<trova il suo precipuo fondamento non nella funzione di assistenza della vedova o del vedovo che si trovino in effettivo stato di bisogno, ma in quella di far proseguire almeno parzialmente, anche dopo la cessazione della comunita' coniugale, gli effetti ad essa connessi, garantendo al beneficiario la protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del congiunto>>; tale funzione viene meno quando, a seguito del secondo matrimonio, nasce una nuova comunita' coniugale, la cui eventuale successiva cessazione non puo' far rivivere gli effetti che conseguivano dalla comunita' precedente. - Cfr., pure, S. nn. 495/1993, 405/1993 e 286/1987. red.: G. Leo
sentenza 70/1999massima n. 24552 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE DI UN DIPENDENTE STATALE - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI NUOVE NOZZE, SENZA NECESSITA' DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUOVO CONIUGE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONIUGE SUPERSTITE TITOLARE DI PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di guerra ed il coniuge superstite a cui e' stata concessa la riversibilita' della pensione privilegiata di servizio - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Infatti, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste omogeneita' tra i predetti trattamenti pensionistici - in quanto le pensioni di guerra hanno, nella gran parte dei casi, natura risarcitoria e spettano a titolo originario ai beneficiari, mentre le pensioni privilegiate civili e militari rappresentano la proiezione di un precedente beneficio economico goduto, del quale condividono la natura reddituale-; una diversa normativa in ordine alla disciplina sostanziale degli stessi non viola il principio di eguaglianza. Pertanto, il venir meno dello stato di vedovanza per scelta consapevole puo' giustificare, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione del beneficio, considerato il suo carattere derivato; nel caso della pensione indiretta di guerra, invece, e' stata ritenuta non ragionevole la perdita del beneficio per ragioni reddituali dipendenti dalle nuove nozze, poiche' si tratta di un diritto acquisito a titolo originario e indipendentemente da valutazioni che ineriscono allo 'status' economico. - S. nn. 390/1997, 431/1996, 361/1993, 375/1989, 55/1980 ed O. n. 461/1998. red.: G. Leo
sentenza 70/1999massima n. 24553 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE DI UN DIPENDENTE STATALE - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI NUOVE NOZZE, SENZA NECESSITA' DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUOVO CONIUGE - ASSERITO CARATTERE DI PUNITIVITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI CHE CONTRAGGANO UN NUOVO MATRIMONIO - CONSEGUENTE INCENTIVO DELLE UNIONI LIBERE A SCAPITO DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 29 e 31 Cost. - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Infatti, alla stregua di quanto la Corte ha gia' affermato, la normativa pensionistica <<esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri del nucleo familiare>>, cui invece si riferiscono gli artt. 29 e 31 Cost. che salvaguardano essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio. - V. S. n. 2/1980 e O. n. 325/1992. red.: G. Leo
sentenza 70/1999massima n. 24554 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - MOGLIE DI EX DIPENDENTE PUBBLICO, SEPARATA PER COLPA DAL CONIUGE DEFUNTO - ESCLUSIONE DAL DIRITTO ALLA PREDETTA PENSIONE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI PUBBLICI E QUELLI PRIVATI - NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, con la sentenza n. 284 del 1997, la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma in esame, per violazione dei medesimi parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente, <<nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge deceduto>>, nonche' l'illegittimita' costituzionale del sesto comma del medesimo art. 81, <<che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato>>. - Cfr. S. nn. 286/1987, 1009/1988, 450/1989 e 346/1993. red.: G. Leo
PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - VEDOVA SEPARATA PER COLPA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), <<nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto>>, in quanto - premesso che <<il trattamento di riversibilita' ha la funzione di assicurare la continuita' dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge>> - <<il relativo diritto spetta al coniuge superstite, per colpa del quale e' stata pronunziata (o al quale e' stata addebitata) la separazione, quando egli avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto>> (cfr. S. n. 450/1989). Peraltro, tale presupposto, che e' indice dello stato di bisogno del coniuge titolare dell'assegno, pone la normativa sulla separazione in sintonia con quella sul divorzio e segna il limite della pretesa economica dell'avente diritto (v. S. n. 777/1988). Conseguentemente, deve altresi' essere dichiarata costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ultima proposizione del sesto comma del medesimo art. 81, che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito separato per colpa con sentenza passata in giudicato. - In un primo tempo, la Corte, con la S. n. 14/1980, aveva ritenuto l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sanciva il divieto di fruire della pensione di riversibilita' per il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale divieto trovava giustificazione - secondo quanto si legge nella motivazione della predetta sentenza - soprattutto nella disaffezione ed estraneita' del coniuge superstite rispetto al coniuge defunto, al quale non era stata addebitata la colpa della separazione. - Un diverso orientamento si afferma, a partire dalla S. n. 286/1987, nella quale la Corte e' pervenuta alla conclusione che il divieto apparisse ormai ingiustificato, ed ha ritenuto illegittime "due norme relative a lavoratori del settore privato che impedivano al coniuge separato per colpa di conseguire la pensione di riversibilita'". Tale nuovo orientamento e' stato ribadito con le S. nn. 1009/1988 e 450/1989 e, piu' di recente, con la S. n. 346/1993. red.: G. Leo
PENSIONI - PENSIONI PRIVILEGIATE INDIRETTE - MORTE DEL TITOLARE - RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA O DEI FIGLI MINORI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA VEDOVA DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ASSORBIMENTO DEI RESTANTI PROFILI DENUNZIATI.
Il sistema di riversibilita' delle pensioni indirette, a differenza del sistema di riversibilita' delle pensioni dirette - che adempie ad una funzione assistenziale - e' ispirato a finalita' risarcitorie, di tutela dei vincoli di sangue e della solidarieta' familiare, i cui contenuti non sono connotabili a priori o sulla base di situazioni di fatto, ma operano sulla base dei criteri stabiliti dal sistema stesso, quali quello di esclusione - corretto da quelli della coesistenza e del consolidamento - secondo cui la pensione va riconosciuta una sola volta, in base ad un rigido ordine di precedenze, senza possibilita' quindi - tranne i casi di consolidamento tassativamente previsti - che il diritto al trattamento, una volta attribuito al beneficiario, e percio' esaurita la sua finalita', possa risorgere, a seguito di morte di quest'ultimo, in capo ad un altro soggetto. Appare pertanto coerente con tali principi che, a norma degli artt. 11 e 12, l. n. 46 del 1958 e delle corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, non sia riconosciuta, a favore della vedova ovvero dei figli minori del titolare di pensione indiretta, deceduto, la riversibilita' della pensione, dovendosi escludere che tale preclusione possa configurare una ingiustificata disparita' di trattamento di detta vedova, rispetto alla vedova del titolare di pensione diretta, trattandosi di situazioni non raffrontabili per mancanza di omogeneita', riguardo alla fonte, all'oggetto della tutela e al momento della loro efficacia. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili, dedotti in ordine agli artt. 29 e 31 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, l. 15 febbraio 1958, n. 46, come modificati dagli artt. 81 e 82, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 12 legge 46/1958art. 82 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 11 legge 46/1958
PENSIONI - PENSIONATO DELLO STATO - MATRIMONIO CONTRATTO DOPO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - CONDIZIONE - DURATA ALMENO BIENNALE DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
La norma che, in caso di matrimonio del pensionato statale ultrasessantacinquenne, subordina il trattamento di riversibilita' del coniuge alla durata almeno biennale del rapporto, e' irrazionale in quanto presuppone che il coniugio in eta' avanzata abbia normalmente fini abnormi o fraudolenti, laddove - nella societa' attuale - esso tende alla dimensione di rimedio alla solitudine individuale e fonte di reciproco conforto. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra censura) - l'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni".
PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - VEDOVA DI DIPENDENTE STATALE SPOSATOSI DOPO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO E DOPO IL 65^ ANNO D'ETA' - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO - DIFFERENZA DI ETA' FRA I CONIUGI NON SUPERIORE A 25 ANNI - DEROGA IN CASO DI MATRIMONIO CELEBRATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
I requisiti che limitano l'accesso alla pensione di reversibilita' da parte della vedova di pensionato sposatosi tardivamente (e, cioe', dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento del 65^ anno d'eta'), non trovano giustificazione di sorta nel caso in cui l'instaurazione di un rapporto di coniugio sia rimasta impedita a causa dell'indissolubilita' - anteriormente alla L. n. 898 del 1970 - di preesistente vincolo matrimoniale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 81, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - S.n. 139/1979.
PENSIONI - RIVERSIBILITA' - DIFFERENZA DI ETA' TRA I CONIUGI - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N.1092, ART.81, COMMA TERZO. - COST. ARTT.3, 29, 31 E 36 LEGGE 11 MARZO 1953 N.87, ART.27.
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art.27 L. 11 marzo 1953 n.87, art.27) l'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni".
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - MATRIMONIO CONTRATTO DA PENSIONATO STATALE - DIFFERENZA DI ETA' TRA I CONIUGI - LIMITE MASSIMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO - DIFFERENZIAZIONE DEI RISPETTIVI SISTEMI PREVIDENZIALI.
Le pensioni spettanti agli impiegati statali (come pure quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici ed a carico di questi ultimi) sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (quali la continuita' e durata del rapporto di impiego, la entita' dei contributi versati) specifiche di ciascuna categoria. La non comparabilita' globale dei due diversi regimi pensionistici discende, dunque, dalla non omogeneita' tra impiego pubblico e privato, e cio' esclude che alla disciplina della previdenza sociale possa farsi riferimento per indurre, dalla mancanza in essa della previsione di un limite di differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni, l'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della differente disciplina attinente al pubblico impiego. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (la quale contiene nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte in cui, ove il dipendente statale abbia contratto matrimonio dopo il pensionamento, si richiede, per la riversibilita' della pensione in favore del coniuge superstite, una differenza di eta' tra i coniugi non superiore a venticinque anni; questione sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento, non essendo analoga limitazione prevista (dall'art. 24 legge 30 aprile 1969, n. 153) per il coniuge superstite di pensionato della previdenza sociale). - Sulla differenziazione dei rispettivi sistemi previdenziali previsti per l'impiego pubblico e per quello privato, S. nn. 155/1969 e 30/1976.
sentenza 72/1986massima n. 12312 Riguarda ancheart. 11 legge 46/1958
PENSIONI - DI RIVERSIBILITA' O INDIRETTE - CONIUGE SUPERSTITE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO FRA UOMO E DONNA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 81 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabilisce che, per il conferimento della pensione di riversibilita' al vedovo di una dipendente o pensionata statale, occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivente a carico della moglie. Invero, alla stregua dei principi gia' espressi con la sentenza n. 6/1980, deve riconoscersi che la norma suddetta, imponendo soltanto per il marito le esposte condizioni limitative del trattamento pensionistico indiretto, discrimina ingiustificatamente fra i coniugi per esclusiva ragione di sesso, in contrasto anche con i piu' recenti orientamenti normativi sul tema della parita' di trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro e pensionabilita'. - V. S. nn. 6/1980; 119/1972 e 210/1972.
IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' PER LE VEDOVE - CONDIZIONI LIMITATIVE IN CASO DI "TARDIVO" CONIUGIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost., dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui prescrive che, ai fini della concessione della pensione di riversibilita' alla vedova, il matrimonio contratto dal pensionato dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' debba essere durato almeno due anni, in quanto identica questione, sia pure relativa alla previgente legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 11, secondo comma) modificata dall'art. 1 l. 14 maggio 1969, n. 252, e' stata gia' dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 Cost. e il giudice remittente non ha addotto nuove ragioni che inducano a discostarsi da tale decisione neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 36 Cost. - S. n. 3/1975.
PENSIONI - RIVERSIBILITA' - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA VEDOVA SUBORDINATO AD UNA DETERMINATA DIFFERENZA MASSIMA DI ETA' FRA I CONIUGI - ASSERITA IRRAZIONALE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI DI GUERRA - DIVERSITA' DI FINALITA' E SCOPI DELLE PENSIONI DI GUERRA (AVENTI NATURA RISARCITORIA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le pensioni di guerra, per la loro natura risarcitoria e la mancanza di ogni collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio, non sono assimilabili, sul piano sostanziale, a quelle ordinarie e, pertanto, il relativo ordinamento ha una sua autonomia che giustifica una differente disciplina senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel testo modificato dall'articolo unico legge 28 aprile 1967, n. 264, e dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, nonche' dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che la previsione, in tale normativa, di una determinata differenza massima di eta' tra i coniugi quale condizione, in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti statali, perche' la vedova abbia diritto alla pensione di riversibilita', creerebbe una irrazionale disparita' di trattamento nei confronti delle pensioni di guerra nella cui normativa la predetta condizione non trova riscontro). - V. S. nn. 113/1968; 147/1971; 277/1974; 38/1972; 41/1973; 85/1975; 131/1975.
sentenza 55/1980massima n. 10070 Riguarda anchelegge 264/1967art. 11 legge 46/1958art. 1 legge 252/1969
SENT. N. 46/79. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - PENSIONI - PENSIONE INDIRETTA ALLA VEDOVA (O AI CONGIUNTI) DEI DIPENDENTI STATALI - LIMITI MINIMI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO PREVISTI PER LA CONCESSIONE - DISTINZIONE TRA DIPENDENTI CIVILI E MILITARI - RAZIONALITA' - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il diritto del dipendente statale - o dei suoi congiunti - a conseguire, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, un determinato trattamento di quiescenza e` disciplinato dalla legge in modo differenziato in relazione alla specifica attivita` prestata, nonche` alla durata del rapporto (diritto alla pensione, ovvero all'indennita` una tantum); e la differenziazione, frutto di scelta legislativa, e` incensurabile se non irragionevole. Se, dunque, sono costituzionalmente legittime diverse previsioni normative del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali civili e militari nelle sue forme dirette ne consegue la pari legittimita` delle disposizioni che quelle differenze trasferiscono e mantengono per quanto attiene ai trattamenti indiretti. Il diritto dei congiunti del dipendente deceduto per cause comuni, di conseguire una pensione indiretta e`, invero, un diritto proprio, e non successorio; ma i suoi presupposti devono essere individuati nel rapporto di lavoro intercorso tra il dipendente deceduto e lo Stato e nella disciplina di esso per quanto attiene al trattamento di quiescenza. Far discendere dalla morte del dipendente in servizio, senza alcun riguardo alla durata di tale servizio, il diritto dei congiunti a conseguire una pensione indiretta significherebbe modificare la natura del diritto al trattamento di quiescenza, trasformando la pensione indiretta (o l'assegno una volta tanto) da adempimento di un obbligo retributivo in una prestazione assicurativa o in una pensione sociale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede due diversi limiti minimi di anzianita` di servizio per la concessione della pensione indiretta alla vedova - o ai congiunti - dei dipendenti statali, distinguendo tra i civili e i militari).
ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONCESSIONE CONDIZIONATA AL COMPIMENTO DEL SECONDO BIENNIO DI MATRIMONIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Dichiarata l'illegittimita` costituzionale della norma (art. 6 l. n. 1646 del 1962) che ai fini delle pensioni di riversibilita`, non prevede anche per i pensionati assistiti dalla Cassa degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro la disposizione di deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni introdotta per i pensionati INPS dall'art. 3 l. n. 160 del 1975, la stessa norma derogatrice "nella stessa parte e nei medesimi limiti" va estesa - in via conseguenziale - ai pensionati civili e militari dello Stato, non essendovi elementi idonei a giustificare una diversa disciplina del requisito in questione. Va percio' dichiarata l'illegittimita` costituzionale conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87/1953, dell'art. 8, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - cfr. S. n. 3/1975.