Sentenza n. 214/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 3
gennaio 1978 n. 1, recante "Accelerazione delle procedure per la
esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali",
promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della
Regione Lombardia, notificati il 10 e 13 febbraio 1978, depositati in
cancelleria il 15 e 22 successivo ed iscritti ai nn. 6 e 8 del registro
ricorsi 1978.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano,
l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello
Stato Mario Fanelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 13 febbraio 1978 (reg. ric. n. 8
del 1978) la Regione Lombardia chiedeva che venisse dichiarata
l'illegittimità costituzionale della legge statale 3 gennaio 1978 n.
1, avente per oggetto l'accelerazione delle procedure di esecuzione di
opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, per violazione
dell'art. 117 Cost., nella parte in cui le disposizioni in essa
contenute si applicano alle opere rientranti nella materia "viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale".
La Regione sostiene che gli artt. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16,
21, 22, 23, 25 della legge impugnata invadono la sua sfera di
competenza, disciplinando procedure e rapporti già regolati con
proprie leggi o comunque soggetti alla propria potestà legislativa.
L'incostituzionalità della l. stat. n. 1 del 1978 risulterebbe
anche dal fatto che gli artt. 79, 80 e 87 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
hanno trasferito alla potestà delle regioni a statuto ordinario le
materie dell'urbanistica e delle opere pubbliche. Ben vero, prosegue
la ricorrente, che l'art. 35 della legge impugnata affida alle regioni
l'emanazione di leggi adatte ad accelerare l'esecuzione di opere
pubbliche secondo i principi fondamentali enunciati nella legge
medesima, ma gli altri articoli, ossia quelli impugnati, rendono
evidente come le regioni stesse siano soggette a disposizioni tanto
specifiche e dettagliate da rimanere vanificata la loro potestà
legislativa, e non a enunciazioni generali e di principio.
2. - Con ricorso notificato il 13 febbraio 1978 (reg. ric. n. 6
del 1978) la Provincia di Bolzano chiede che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale della stessa legge statale 3 gennaio
1978 n. 1 per violazione degli artt. 8 n. 5, 17, 22 e 28 dello Statuto
del Trentino-Alto Adige, ossia per lesione delle potestà, legislativa
primaria e amministrativa, spettanti alla Provincia stessa nelle
materie dell'urbanistica, della viabilità, acquedotti, lavori pubblici
ed espropriazioni per pubblica utilità.
La ricorrente sostiene di avere esercitato la propria potestà
legislativa emanando il t.u. 23 giugno 1970 n. 20 e succ. mod. per la
materia urbanistica, la l. 20 agosto 1972 n. 15 per le espropriazioni,
la l. 24 dicembre 1975 n. 55 per l'edilizia scolastica, la l. 3 agosto
1976 n. 26 per i lavori pubblici. Ciò nondimeno - secondo la
ricorrente - lo Stato si è ingerito con la legge ora impugnata nelle
dette materie attraverso molteplici disposizioni di dettaglio (artt. 1,
2, 3 e 4) e non di principio, e quindi tali da esorbitare dai suoi
legittimi poteri.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri si costituisce in
entrambe le cause, negando che l. n. 1 del 1978 invada le potestà
legislative locali e sostenendo che essa modifica disposizioni di
precedenti leggi statali allo scopo di accelerare e semplificare
l'esecuzione di opere pubbliche e perciò in definitiva amplia e non
restringe i poteri regionali. Considerato in diritto :
1. - La Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano hanno
impugnato in via principale, sia pure per motivi diversi, la medesima
legge statale 3 gennaio 1978 n. 1, relativa all'accelerazione delle
procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, di impianti e
costruzioni industriali; pertanto, dato il comune oggetto delle
impugnazioni, può disporsi la riunione dei due giudizi e deciderli con
unica sentenza.
2. - La Regione Lombardia si duole che il legislatore statale abbia
violato con la legge suddetta la competenza legislativa ripartita ad
essa spettante in tema di urbanistica e di opere pubbliche regionali,
deducendo, quali parametri, l'art. 117 Cost. nonché gli artt. 79, 80 e
87 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; precisamente la ricorrente eccepisce
che, sebbene essa avesse già legiferato in subiecta materia,
l'impugnata legge statale, invece di limitarsi a dettare disposizioni
di principio, conterrebbe anche norme di dettaglio (in proposito,
vengono indicati gli artt. 1, 3, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23 e
25), le quali, perché tali, invaderebbero appunto la sua sfera di
attribuzione, disciplinando procedure e rapporti già regolati da leggi
regionali o comunque soggetti alla potestà legislativa locale.
3. - L'impugnativa non è fondata.
Con la ricordata l. n. 1 del 1978 il legislatore ha disposto una
serie di misure intese ad accelerare le procedure ed i modi di
attuazione delle opere pubbliche dello Stato, delle regioni e degli
altri enti territoriali, al fine di eliminare gli inconvenienti
insistentemente lamentati in materia di lavori pubblici e incidenti
sulla politica economica generale. In particolare, tali inconvenienti
traevano origine dagli abituali, notevoli ritardi nella realizzazione
delle opere suddette, da cui derivavano gravi conseguenze negative,
quali principalmente, da un lato, lo sconvolgimento dei piani
finanziari, con enorme aumento di costi a carico della pubblica
amministrazione, e, dall'altro, le ricorrenti interruzioni dei lavori,
che cagionavano frequenti stasi del livello di occupazione e
appesantivano la posizione delle imprese, costrette ad un'attività
discontinua.
Il legislatore, come risulta dai lavori preparatori (vedasi relaz.
al Disegno di legge, Camera dei Deputati, Atto n. 1432 del 1977), ebbe
ben presente che la materia non era estranea alle attribuzioni
regionali ed espressamente avvertì che intendeva rispettare detta
competenza ed emanare perciò una legge-cornice. Il che trova precisa
ed esplicita conferma, in particolare, nell'art. 35, il quale impose
alle regioni (naturalmente a statuto ordinario) di adottare
legislativamente entro novanta giorni le misure idonee ad accelerare le
procedure facenti capo ad esse, secondo i principi fondamentali
previsti dalla legge in questione.
4. - Senonché, deduce la Regione Lombardia, tale intenzione non
sarebbe stata nella realtà completamente tradotta nella legge
impugnata, la quale, nonostante la precedente legislazione regionale,
conterrebbe le norme sopra specificate, caratterizzate da un contenuto
analitico e puntuale. In proposito va anzitutto osservato che la
dedotta circostanza della sussistenza di una precedente
regolamentazione regionale non impediva allo Stato di esercitare la
potestà, istituzionalmente spettantegli, di ridisciplinare la materia,
tenendo conto dei mutamenti della situazione e delle nuove esigenze
richiedenti una diversa normativa più aderente alla realtà
socio-economica. È ben evidente, infatti, come le attribuzioni statali
non vengono paralizzate dalla circostanza che l'ente regionale abbia
precedentemente emanato una legislazione di dettaglio, ma possono
trovare ulteriore e successiva esplicazione se diverse esigenze di
politica legislativa, frattanto emerse, lo richiedano. Né la legge
dello Stato deve essere necessariamente limitata a disposizioni di
principio, essendo invece consentito l'inserimento anche di norme
puntuali di dettaglio, le quali sono efficaci soltanto per il tempo in
cui la regione non abbia provveduto ad adeguare la normativa di sua
competenza ai nuovi principi dettati dal Parlamento. La pretesa di una
parte della dottrina, secondo cui nell'ipotesi prospettata la
precedente normativa regionale impedirebbe allo Stato di integrare la
legislazione di principio con quella di dettaglio, non può essere
seguita dalla Corte. Con essa, infatti, si perverrebbe all'assurdo
risultato che la preesistente legislazione regionale, in difetto del
necessario adeguamento a quella statale successiva, vanificherebbe in
realtà quest'ultima, i cui (nuovi) principi resterebbero senza
effettiva applicazione, sicché risulterebbe compromessa l'intera
regolamentazione della materia alla quale essi si riferiscono:
situazione questa che sicuramente si sarebbe verificata nella
fattispecie, dato che la legge impugnata ha profondamente innovato,
mediante disposizioni dirette ad eliminare i gravi inconvenienti in
precedenza verificatisi e ispirate quindi a criteri profondamente
diversi. In proposito è anche significativo che la legge non sia stata
impugnata dalle altre regioni ordinarie, le quali hanno così
chiaramente dimostrato di considerarne legittimo il contenuto, siccome
ispirato alla fondamentale esigenza di evitare un vuoto legislativo per
tutto il tempo necessario all'emanazione delle conseguenti norme di
competenza locale. Peraltro, la stessa Regione Lombardia ha avvertito
la necessità di sostituire, a seguito della nuova normazione statale,
la preesistente propria legislazione, divenuta ormai inidonea e di
fatto inoperante: e a ciò essa ha provveduto con la l. (regionale) 12
settembre 1983 n. 70, con la quale ha recepito le disposizioni della
legge-quadro, comprese quelle di cui aveva particolarmente sostenuto
l'illegittimità (vedasi artt. 50 e 51 della predetta l. regionale).
Sicché va riconosciuta la legittimità costituzionale della legge
impugnata nella sua interezza sino all'entrata in vigore della nuova
normativa regionale, mentre quest'ultima - da quella data - viene a
sostituire le norme di dettaglio della legge (statale) predetta. Deve
pertanto concludersi che non vi è stata nessuna violazione della
competenza regionale e che il ricorso della Regione Lombardia non può
trovare accoglimento.
5. - Differente è la portata dell'impugnazione della Provincia di
Bolzano, la quale, richiamata la disposizione dell'art. 1 l. cit. (che
si riferisce a tutte le regioni anche a statuto speciale, e alle due
province autonome di Trento e Bolzano), deduce che la stessa legge
avrebbe violato le sue competenze primarie in materia di urbanistica e
di opere pubbliche locali. La Provincia muove chiaramente dal
presupposto di essere destinataria dell'intera nuova normativa, così
come le regioni di diritto comune, e lamenta conseguentemente il
mancato rispetto dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
In contrario è però anzitutto da richiamare quanto già rilevato
sulla volontà del legislatore circa i limiti soggettivi della nuova
normativa: volontà risultante sia dai lavori preparatori sia dalle
singole disposizioni della legge, e particolarmente dal citato art. 35.
Il quale, disponendo che le regioni, entro novanta giorni, dovranno
emanare le norme di dettaglio necessarie all'attuazione della legge,
nel rispetto dei principi fondamentali della materia contenuti nella
legge stessa, non può, in base alla disciplina del vigente ordinamento
costituzionale, che riferirsi alle regioni a statuto ordinario, sicché
restano escluse quelle differenziate.
Né, sotto altro profilo, sarebbe stato consentito al legislatore
statale legiferare in materia, non ricorrendo alcuno dei limiti
previsti dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige,
quanto alla potestà legislativa primaria della Provincia di Bolzano:
in particolare la legge impugnata, pur se di notevole rilievo, non
comporta certo, per il suo contenuto prevalentemente procedimentale e
per il suo carattere temporaneo (art. 1, settimo comma), una grande
riforma economico-sociale in senso tecnico; né intuitivamente può
ritenersi che essa esprima principi generali dell'ordinamento giuridico
ovvero concerna interessi nazionali, la cui tutela è estranea alla
competenza regionale. Ciò chiarito, deve dedursi, coordinando la
disposizione dell'art. 1 con quella dell'art. 35 della legge impugnata,
che il legislatore statale non ha voluto imporre in ogni caso la nuova
disciplina alle regioni a statuto speciale e alle due province
autonome, dotate in subiecta materia di competenza primaria. Il
disposto del ricordato art. 1, con il riferimento esteso ai suddetti
enti locali, va inteso, quindi, nel senso dell'applicabilità ad essi
della sopravvenuta normativa soltanto nel caso in cui ne fossero
sprovvisti: il che è del tutto corretto, dato che l'applicazione della
legge statale, anche per quanto riguarda le regioni a statuto speciale,
incontra delle limitazioni soltanto nel caso in cui la potestà
legislativa locale sia stata in concreto effettivamente esercitata.
Così inteso - e questa sembra l'unica interpretazione possibile in
base alle normali regole d'ermeneutica -, il disposto normativo si
presenta costituzionalmente corretto e non merita quindi la censura
mossa col ricorso in esame.
Va infine rilevato che, a parte ogni altra considerazione, la
materia regolata dalla impugnata legge presenta profili del tutto
nuovi, con implicazioni vaste e complesse. Pertanto il censurato
intervento statale trova giustificazione anche nella circostanza che
non sarebbe stato possibile accertare in astratto ed a priori se la
materia disciplinata fosse realmente coperta dalle singole normative di
tutte le regioni a statuto speciale e delle due province autonome; o
se, invece, com'era più probabile, sussistessero dei settori non
regolati da dette normative, con la conseguenza che per essi fosse
necessaria e dovesse provvisoriamente applicarsi la disciplina statale.
Trattasi, comunque, di un problema di interpretazione delle due leggi
(statale e locale) circa la reciproca portata e la conseguente loro
applicabilità, ma non è in proposito ravvisabile una questione di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della l. 3 gennaio 1978 n. 1, sollevata col ricorso indicato in
epigrafe dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 Cost.
nonché 79, 80 e 87 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della cit. l. n. 1 del 1978, sollevata col ricorso indicato in epigrafe
dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 5,
17, 22 e 28 del t.u. delle leggi concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte