Sentenza n. 214/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 03legge 496/1993
- art. 25legge 61/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 03, comma 1,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), promosso con
ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna,
sezione staccata di Parma, iscritta al n. 461 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione di Allevato Francesco ed altra,
nonché l'atto di intervento della regione Emilia-Romagna;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
Valerio Onida;
Udito l'avvocato Franco G. Scoca per Allevato Francesco ed altra.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
sezione di Parma, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1997, pervenuta
a questa Corte il 17 giugno 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97
della Costituzione, dell'art. 03, comma 1, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché dell'art. 25, comma 1,
della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44
(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA -
dell'Emilia Romagna). La prima disposizione stabilisce che le regioni
istituiscono le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
"attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le
funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e
la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione,
nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei
servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui
all'art. 01", cioè alle attività tecnico-scientifiche per la
protezione dell'ambiente demandate all'agenzia nazionale e alle
agenzie regionali di nuova istituzione. La disposizione impugnata
della legge regionale n. 44 del 1995 stabilisce a sua volta che "sono
assegnate all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni
organiche in essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici,
fisici e biotossicologici dei PMP (presidi multizonali di
prevenzione), indicate nell'allegato 2", nel quale si elencano le
dotazioni organiche dei PMP al 1 gennaio 1994, da ripartire tra ARPA
e aziende USL. Il tribunale remittente premette che i provvedimenti
impugnati, di assegnazione e trasferimento del ricorrente
dall'Azienda USL presso cui prestava servizio, in qualità di
dirigente sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia, all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente,
appaiono conformi all'art. 25 della legge regionale n. 44 del 1995,
che prevede l'assegnazione all'ARPA delle intere dotazioni organiche
del settore biotossicologico dei soppressi presidi multizonali di
prevenzione, senza possibilità di alcuna valutazione in sede
amministrativa delle funzioni già svolte dal relativo personale, e
senza che si possano trarre indicazioni diverse dall'art. 03 del
decreto-legge n. 496 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione
n. 61 del 1994), che pure prevede una indiscriminata attribuzione
alle agenzie regionali del personale dei PMP. Proprio questa
conclusione induce il giudice a quo a sollevare sia, d'ufficio,
questione di legittimità costituzionale di detto art. 03 del
decreto-legge n. 496 del 1993, sia, in accoglimento dell'istanza del
ricorrente (ma senza riferimento al parametro dell'art. 117 Cost.,
invocato invece dal ricorrente), analoga questione relativamente
all'art. 25 della legge regionale n. 44 del 1995. Il remittente
ricorda che con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, furono attribuite
alle USL funzioni in materia di igiene e sanità pubblica nonché di
salvaguardia dell'igiene dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, e fu
prevista la istituzione dei presidi multizonali di prevenzione; che
in relazione a ciò la legislazione dell'Emilia-Romagna aveva
previsto una articolazione operativa dei predetti presidi in quattro
settori di attività, fra i quali quello biotossicologico svolgeva
attività a prevalente carattere igienico-sanitario, e solo
marginalmente a carattere ambientale; che l'art. 7 del d.lgs. n. 502
del 1992 ha previsto la istituzione dei dipartimenti di prevenzione
delle USL, ai quali attribuisce le funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,
igiene degli alimenti, sanità animale; che, a seguito del referendum
svoltosi nel giugno 1993, sono state abrogate le disposizioni che
affidavano alle USL i controlli ambientali, dopo di che il
legislatore nazionale, con il decretolegge n. 496 del 1993, ha
affidato questa materia alla Agenzia nazionale e a quelle regionali
per la protezione dell'ambiente, restando ferme le competenze delle
USL in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti,
prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, servizi veterinari.
Secondo il giudice a quo, l'art. 03 del decreto-legge n. 496 del 1993
sarebbe incorso in una contraddizione, disponendo l'attribuzione alle
agenzie regionali del personale dei presidi multizonali, senza
distinguere fra addetti alle attività trasferite e addetti ad
attività rimaste di competenza delle USL, e precisamente dei
dipartimenti di prevenzione costituiti presso queste ultime. Nella
stessa contraddizione sarebbe incorso l'art. 25 della legge regionale
n. 44 del 1995, che, nonostante il riparto delle competenze fra
Agenzia regionale e dipartimenti di prevenzione, ha disposto
l'assegnazione all'ARPA di tutto il personale del settore
biotossicologico dei presidi multizonali. Il remittente denuncia la
"mancanza di simmetria tra funzioni e personale oggetto di
trasferimento", che non sembrerebbe "rispondere a criteri di logica e
razionalità". Infatti si avrebbe una identica disciplina per
situazioni di servizio del tutto differenziate quanto a funzioni
esercitate e a correlati profili professionali; una parallela
mancanza di considerazione della inscindibilità del nesso fra
profili professionali e contenuti delle funzioni da attribuire,
tenuto conto che la valorizzazione delle professionalità risponde
sia ad esigenze di buon andamento degli uffici che ad esigenze di
tutela del lavoro; una immotivata sottrazione al Servizio sanitario
nazionale di dotazioni di personale adibito a compiti ad esso
spettanti, sottrazione non coerente con il principio di buona
organizzazione degli uffici. Tali aspetti di illogicità
integrerebbero i profili di violazione degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione.
2. - Si sono costituiti, con unico atto, il ricorrente e una
associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio principale,
chiedendo l'accoglimento della proposta questione di legittimità
costituzionale.
Le parti ricordano che il personale, già appartenente al reparto
medico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, poi
confluito nei presidi multizonali di prevenzione delle USL, e
denominato settore biotossicologico, ha sempre svolto prevalentemente
attività igienico-sanitaria e solo marginalmente attività di tipo
ambientale; e condividono le censure mosse dal tribunale remittente,
sostenendo che la legge nazionale, se ha inteso trasferire alle
agenzie regionali tutto il personale dei soppressi presidi
multizonali, incorre in illogicità e introduce una ingiusta
disparità di trattamento, poiché il personale, in particolare
quello medico con competenze in igiene e sanità pubblica, che non
svolgeva in modo prevalente attività di carattere ambientale,
avrebbe dovuto rimanere presso i dipartimenti di prevenzione delle
USL. A loro volta sarebbero illogiche, contraddittorie, e
produrrebbero una disparità di trattamento, le norme della legge
regionale che hanno assegnato all'ARPA, fin dalla sua costituzione,
le dotazioni organiche e il personale del settore biotossicologico
dei presidii multizonali, pur essendo le competenze in materia di
igiene e sanità pubblica rimaste in capo ai dipartimenti di
prevenzione delle USL. Le parti richiamano poi la disciplina dettata
dalla legge della regione Toscana 18 aprile 1995, n. 66, che avrebbe
fatto ricorso ad una soluzione di compromesso per superare la
contraddittorietà della legge statale, in particolare prevedendo
l'assegnazione all'agenzia regionale del solo 50% del personale del
settore biotossicologico dei presidii multizonali, il trasferimento
di altro personale delle USL solo quando avesse svolto in via
esclusiva o prevalente compiti rientranti nelle competenze della
nuova agenzia, e, per altro personale, la dipendenza solo funzionale
dall'agenzia limitatamente allo svolgimento dei compiti che
comportano integrazioni operative con il dipartimento provinciale
dell'agenzia medesima.
3. - Non vi è intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Ha invece spiegato intervento il presidente della Giunta
regionale dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. Nelle deduzioni presentate con separato atto,
l'interveniente sostiene anzitutto che il giudice a quo avrebbe
erroneamente interpretato l'art. 25, comma 1, della legge regionale
n. 44 del 1995 ritenendo che con esso sarebbe stata disposta la
indiscriminata assegnazione all'agenzia di tutto il personale del
settore biotossicologico. Ad avviso del presidente della regione,
mentre l'art. 13 della legge regionale prevede in via generale
l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA del personale
dei presidii multizonali di prevenzione adibito alle attività e ai
compiti assegnati all'ARPA stessa, dunque ripartendo il personale in
relazione alle esigenze organizzative, così come viste dal
legislatore regionale, l'art. 25 disporrebbe solo in via transitoria
l'assegnazione all'ARPA di una parte delle dotazioni organiche dei
presidii multizonali, ripartite dunque fra USL e agenzia in coerenza
con l'assegnazione a quest'ultima di una parte delle funzioni dei
presidii, e non già l'assegnazione in via permanente all'ARPA di
tutto il personale del settore biotossicologico. In secondo luogo,
l'interveniente sostiene che, anche se la questione stesse nei
termini prospettati dal giudice a quo, essa sarebbe ugualmente
infondata: dovendosi modificare l'assetto organizzativo preesistente
al referendum del 1993 - nel quale, mentre in ogni USL vi era un
settore competente per la materia dell'igiene e salute pubblica, solo
presso alcune USL vi erano i presidii multizonali di prevenzione,
svolgenti compiti non per la singola USL, ma per una vasta area
subregionale - il legislatore statale e regionale ben poteva fare la
scelta di impiegare, per la costituzione del nuovo organismo
competente in materia ambientale, le componenti ritenute più
opportune, o anche le intere dotazioni, dei preesistenti presidii
multizonali. Né si è attribuito all'agenzia personale dotato di
competenze estranee ed inutilizzabili per l'agenzia medesima: onde la
censura di violazione dell'art. 97 della Costituzione si rivelerebbe
in sostanza una petizione di principio.
Si tratterebbe di una scelta discrezionale, non irrazionale, del
legislatore in ordine alla preferibile utilizzazione delle risorse a
disposizione della pubblica amministrazione. Essendo infondato il
profilo relativo all'art. 97 della Costituzione, risulterebbe
estraneo alla questione il riferimento all'art. 3; e quanto all'art.
35, la censura sarebbe priva di fondamento, in quanto la riconduzione
delle risorse proprie delle specialità biotossicologiche agli
strumenti di tutela dell'ambiente non mortificherebbe in alcun modo
la professionalità degli operatori, indirizzata anzi ad una
finalità di tutela sociale particolarmente essenziale ed elevata. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata, sostanzialmente unica, investe sia la
norma statale contenuta nell'art. 03, comma 1, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente), come convertito dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, sia la norma contenuta nell'art. 25, comma 1, della
legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44
(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA -
dell'Emilia-Romagna): la prima, in quanto prevede l'attribuzione, con
legge regionale, alle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente del personale dei presidii multizonali di prevenzione,
già istituiti ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; la seconda, in quanto dispone l'assegnazione all'Agenzia della
regione Emilia-Romagna, fin dalla sua costituzione, delle dotazioni
organiche, in essere al 1 gennaio 1994, del settore biotossicologico
dei presidii multizonali di prevenzione.
Entrambe le disposizioni sarebbero viziate per la "mancanza di
simmetria" tra funzioni trasferite all'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente e personale attribuito alla stessa, essendo
stato trasferito il personale dei presidii multizonali di
prevenzione, in particolare del settore biotossicologico degli
stessi, senza distinguere fra addetti alle attività trasferite e
addetti in prevalenza ad attività rimaste di competenza del Servizio
sanitario nazionale, e precisamente dei dipartimenti di prevenzione
delle USL, istituiti a norma dell'art. 7, del d.lgs. n. 502 del
1992. Con ciò risulterebbero violati l'art. 3 della Costituzione,
per il trattamento con identica disciplina di situazioni
differenziate quanto a funzioni esercitate; l'art. 35, per la
mancata considerazione del nesso fra profili professionali e
contenuti delle funzioni; l'art. 97, per la immotivata sottrazione al
Servizio sanitario nazionale di personale adibito a compiti propri
del servizio medesimo.
2. - La questione è infondata.
La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale aveva
concentrato nelle strutture di detto servizio le funzioni di
prevenzione, comprese quelle rivolte all'obiettivo della promozione e
della salvaguardia "della salubrità e dell'igiene dell'ambiente
naturale di vita e di lavoro" (art. 2, primo comma, n. 5),
consistenti nella identificazione ed eliminazione "delle cause degli
inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo" (art. 2,
secondo comma, lettera h). In questo quadro, aveva previsto fra
l'altro la istituzione presso talune USL, individuate dalla legge
regionale, di "presidii e servizi multizonali per il controllo e la
tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali" (art. 22, primo comma,
lettera a); e il trasferimento al patrimonio dei comuni, con vincolo
di destinazione alle unità sanitarie locali, dei beni mobili e
immobili e delle attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi,
già appartenenti alle province (art. 66, primo comma, lettera a),
nonché il passaggio nei ruoli nominativi del Servizio sanitario del
relativo personale (art. 68, primo comma).
In coerenza con tali disposizioni, la legge regionale
dell'Emilia-Romagna 7 settembre 1981, n. 33, nel disciplinare
l'articolazione dei presidii multizonali di prevenzione in quattro
settori, aveva previsto che il settore biotossicologico svolgesse
"specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività
di prevenzione e di controllo" relativa, fra l'altro, "all'igiene
ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica"
(art. 4, quinto comma).
A seguito dell'esito abrogativo del referendum indetto con d.P.R.
25 febbraio 1993, e tendente precisamente a sottrarre alle strutture
del Servizio sanitario nazionale le funzioni di controllo ambientale,
risultarono soppresse le parti della legge n. 833 del 1978 che
riferivano al servizio sanitario i compiti di tutela dell'igiene
ambientale e di accertamento ed eliminazione dei fattori di
deterioramento degli "ambienti di vita", nonché, specificamente, la
disposizione che includeva fra i beni e le attrezzature destinati
alle USL quelli degli ex laboratori provinciali di igiene e
profilassi (cfr. art. 1, comma 1, del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177,
di dichiarazione del risultato abrogativo del referendum).
Considerato tale esito abrogativo, e nel dichiarato intento di
"evitare soluzioni di continuità in materia di controlli ambientali"
(cfr. le premesse del provvedimento governativo), il decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, interamente riformulato dalla legge di
conversione 21 gennaio 1994, n. 61, ha previsto la istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle
corrispondenti agenzie regionali, destinate a svolgere le attività
(rispettivamente di interesse nazionale e di interesse regionale)
"tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche
per la protezione dell'ambiente" (cfr. art. 1 e art. 03, con
riferimento all'art. 01); e in particolare ha stabilito che le leggi
regionali istitutive delle agenzie regionali attribuissero ad esse o
alle loro articolazioni territoriali "le funzioni, il personale, i
beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria
dei presidii multizonali di prevenzione", nonché "il personale,
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità
sanitarie locali adibiti alle attività" rientranti nei compiti delle
agenzie (art. 03, comma 1, primo periodo).
Tale disegno organizzativo si inquadra nella scelta di affidare
alle regioni la "organica ricomposizione in capo alle province delle
funzioni amministrative in materia ambientale" di cui all'art. 14
della legge n. 142 del 1990 (art. 02, comma 1); le agenzie regionali
a loro volta devono essere organizzate "in settori tecnici
corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in
dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali"
(art. 03, comma 3), e "le strutture tecniche provinciali"
dell'agenzia regionale "sono poste alle dipendenze funzionali delle
province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni
stipulate con le regioni" (art. 02, comma 2). Solo in via
transitoria, "al fine di assicurare la continuità di esercizio delle
funzioni di tutela ambientale", fu previsto che i presidii
multizonali di prevenzione continuassero a svolgere, fino
all'emanazione delle leggi regionali istitutive delle agenzie, le
attività tecniche esercitate, a supporto degli enti pubblici
istituzionalmente competenti (art. 5); a loro volta le province, in
attesa delle leggi regionali, avrebbero esercitato le funzioni
amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia
dell'igiene dell'ambiente "avvalendosi dei presidii multizonali di
prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali"
(art. 02, comma 3).
È palese, e non irragionevole, la logica cui tali previsioni si
ispirano: muovendo dalla scelta, effettuata dal referendum, di
scorporare le funzioni di controllo ambientale da quelle di
prevenzione già affidate alle USL, e nella consapevolezza che le
attività tecniche, come le analisi di laboratorio, potevano essere,
e di fatto erano, svolte promiscuamente al servizio sia dei controlli
ambientali, sia dei controlli propriamente sanitari, che restavano
invece di competenza delle strutture del Servizio sanitario
nazionale, il legislatore statale ha voluto evitare che si producesse
a livello locale una duplicazione di strutture tecniche o uno
smembramento di quelle esistenti, con relativo aggravio di personale
e di spesa (infatti le agenzie regionali debbono essere istituite
"senza oneri aggiuntivi per le regioni": art. 03, comma 2, primo
periodo). Così si è disposto il passaggio ai nuovi organismi, ma
con dipendenza funzionale dalle province per quanto riguarda le
articolazioni di livello corrispondente, delle principali strutture
tecniche preesistenti a livello locale, vale a dire gli ex laboratori
provinciali di igiene e profilassi, poi confluiti nei presidii
multizonali di prevenzione, e conseguentemente il passaggio alle
agenzie regionali del relativo personale.
Né si è trascurata l'esigenza di non sguarnire di supporti
tecnici le strutture del Servizio sanitario nazionale, tuttora
competenti per i controlli di tipo sanitario (e così sull'igiene
degli alimenti o dei luoghi di lavoro): si è prevista infatti, come
si è detto, l'organizzazione delle agenzie regionali "in settori
tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e
articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi
territoriali", al fine, fra l'altro, "di coordinamento con
l'attività di prevenzione sanitaria" (art. 03, comma 3); si è
affidato alle regioni il compito di definire l'organizzazione e la
dotazione tecnica, di personale e finanziaria delle agenzie, "con
l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle
disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502" (che ha previsto i dipartimenti di prevenzione
delle USL, cui sono attribuiti i compiti relativi ai controlli
sanitari), e di fissare "le modalità di integrazione e di
coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività
con i servizi delle unità sanitarie locali" (art. 03, comma 4).
3. - La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 44 del 1995, emanata
in attuazione dell'art. 03 del decretolegge n. 496 del 1993, ha
seguito a sua volta la logica che si è visto inerire alle scelte del
legislatore nazionale, sviluppandone e specificandone coerentemente
le previsioni.
Essa ha disciplinato le funzioni dell'agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) in conformità ai principi della
legge statale (art. 5), configurandola più precisamente come "ente
strumentale della regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle
funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli
ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di
rilievo sia ambientale sia sanitario" (art. 4, comma 1); ha
conseguentemente soppresso i presidii multizonali di prevenzione
(art. 24, comma 1), prevedendo l'assegnazione e il successivo
trasferimento all'agenzia "del personale, dei beni, del patrimonio,
delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria" dei
presidii medesimi, nonché dei servizi delle unità sanitarie locali
adibiti alle attività e ai compiti assegnati all'agenzia (art. 13,
comma 1), sulla base di un preciso "riparto delle competenze già
delle unità sanitarie locali in materia di prevenzione collettiva e
controlli ambientali tra aziende unità sanitarie locali e ARPA",
indicato nell'allegato 1. In tale riparto, mentre le funzioni di
controllo sanitario spettano alle USL, all'ARPA è passata, oltre
alle competenze in materia di prevenzione e controllo ambientale,
grandi rischi industriali, inquinamento acustico negli ambienti di
vita, la "rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per
l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica": è dunque
chiaramente previsto che la rete di laboratori, lungi dall'essere
smembrata e ripartita, sia trasferita all'agenzia, mantenendo intatti
i suoi compiti tecnici.
Particolare cura pone la legge regionale nel disciplinare le
modalità di coordinamento e cooperazione fra ARPA e altri enti
istituzionali operanti in materie affini o connesse, e in particolare
le modalità di svolgimento da parte dell'ARPA di attività tecniche
al servizio proprio delle unità sanitarie locali, competenti in tema
di controlli sanitari.
Si è già detto che l'agenzia è configurata come organismo
preposto, fra l'altro, "all'erogazione di prestazioni analitiche di
rilievo sia ambientale sia sanitario" (art. 4, comma 1).
Coerentemente, si prevede che l'agenzia assicuri ai dipartimenti di
prevenzione delle aziende unità sanitarie locali "attività di
consulenza e supporto tecnicoscientifico e analitico sulla base di
apposite convenzioni ed accordi di programma" (art. 3, comma 2), e
che le USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per
prestazioni aggiuntive ed altre attività inerenti alle proprie
funzioni istituzionali (art. 3, comma 5).
Si precisa che "l'ARPA e i dipartimenti di prevenzione delle
aziende unità sanitarie locali svolgono le proprie attività in
maniera coordinata e integrata", e che "le strutture laboratoristiche
ed operative dell'agenzia svolgono funzioni di supporto
tecnico-specialistico nei confronti sia degli enti locali sia delle
aziende unità sanitarie locali" (art. 4, comma 4).
Si stabilisce che i servizi in cui si organizzano (oltre che in
dipartimenti tecnici) le sezioni provinciali dell'ARPA "sono
articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti
delle aziende unità sanitarie locali" (art. 15, comma 5), e che
l'assetto organizzativo dell'agenzia deve essere tale che siano
"comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attività
analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e
vigilanza degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali"
(art. 15, comma 8).
Proprio al fine di "garantire il necessario coordinamento tecnico
delle attività delle sezioni provinciali dell'ARPA", fra l'altro,
"con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie
locali", è costituito un comitato provinciale di coordinamento, di
cui fanno parte i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende unità sanitarie locali della provincia (art. 16, commi 1 e
2).
Ancora, si ribadisce che l'ARPA e i dipartimenti di prevenzione
delle aziende unità sanitarie locali "esercitano in modo integrato e
coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di
prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia
sanitaria", stabilendo che, per un esercizio coordinato e integrato
delle funzioni e per evitare "sovrapposizioni e disfunzioni", le
sezioni provinciali dell'ARPA e i dipartimenti di prevenzione delle
USL "istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro
permanenti sulle principali attività di comune interesse" (art. 17,
commi 1 e 4).
Sono dunque perfettamente coerenti con il descritto assetto
organizzativo, nel cui ambito i laboratori dei soppressi presidii
multizonali di prevenzione sono trasferiti alla neo-istituita
agenzia, conservando peraltro i loro compiti, da svolgere, oltre che
al servizio delle funzioni proprie dell'agenzia medesima, anche di
quelle di altri enti e in particolare delle USL, le disposizioni
dell'art. 25 della legge regionale, che prevedono l'assegnazione
all'ARPA, fin dalla sua costituzione, delle "dotazioni organiche in
essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e
biotossicologici dei PMP" (comma 1), con esclusione cioè delle sole
dotazioni del settore impiantistico-antinfortunistico; e
l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA, fin dalla sua
costituzione, del personale degli indicati settori dei presidii
stessi.
4. - Nell'ambito dell'indicata logica di riorganizzazione degli
apparati e di integrazione delle funzioni, diretta fra l'altro ad
evitare duplicazioni di strutture tecniche - logica non in contrasto,
ma anzi conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione
di cui all'art. 97 della Costituzione -, deve riconoscersi la piena
discrezionalità del legislatore nel definire i criteri per la
collocazione delle strutture tecniche presso i soggetti
amministrativi competenti, e per la ripartizione e l'assegnazione del
relativo personale.
Le considerazioni ora svolte valgono altresì a smentire che le
disposizioni denunciate siano in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto
quello della lamentata disparità di trattamento.
Quanto infine alla lamentata violazione dell'art. 35, basterà, per
escluderla, osservare che il rispetto della professionalità degli
addetti alle strutture tecniche non è certo contraddetto dal loro
trasferimento, che consegue alla nuova collocazione delle strutture
stesse, quando resti ferma, come nel caso, la tipologia generale
delle prestazioni richieste a tali strutture, anche se le medesime
prestazioni vengano svolte al servizio di funzioni amministrative di
controllo facenti ora capo, parzialmente, ad enti diversi da quelli
di precedente appartenenza del personale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 03, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente), come convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della legge
regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte