Sentenza n. 215/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 636/1972
- art. 3d.P.R. 636/1972
- art. 9d.P.R. 636/1972
- art. 25d.P.R. 636/1972
- art. 26d.P.R. 636/1972
- art. 35d.P.R. 636/1972
- art. 40d.P.R. 636/1972
- art. 43d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1974 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra il fallimento della società Ceramica
ligure Vaccari e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta
al n. 339 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;
2) ordinanza emessa il 19 giugno 1975 dalla Corte suprema di
cassazione - sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente
tra il fallimento della società Immobiliare ligure laziale ed altro e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 434 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;
3) ordinanza emessa il 30 giugno 1975 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Corapi Elio e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo
1976.
Visti gli atti di costituzione del fallimento della società
Ceramica ligure Vaccari, nonché gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti,
uditi l'avv. Victor Uckmar, per il fallimento della società
Ceramica ligure Vaccari, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1) Nel corso del procedimento civile promosso dal fallimento della
Soc.p.a. Ceramica ligure Vaccari nei confronti dell'Amministrazione
delle finanze dello Stato, relativo all'accertamento negativo di una
obbligazione tributaria in tema di imposta sul valore aggiunto, il
tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1974, ha
ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate numerose questioni di
legittimità costituzionale delle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante "revisione della
disciplina del contenzioso tributario".
Secondo il giudice a quo, a seguito della entrata in vigore del
decreto in esame, l'azione di accertamento negativo dinanzi al giudice
ordinario non sarebbe più compatibile con i principi ispiratori del
nuovo processo tributario: essa pertanto dovrebbe essere dichiarata
inammissibile, se la nuova normativa, sulla quale sarebbe fondata la
dichiarazione di inammissibilità, non fosse inficiata da gravi dubbi
che investono non solo singole disposizioni ma soprattutto la intera
disciplina del contenzioso tributario, in considerazione "della
interdipendenza tra i vari aspetti della riforma e della conseguente
rilevanza del sindacato sull'insieme dei momenti che qualificano la
nuova complessa struttura "processuale".
Ciò posto, il tribunale di Genova ritiene che la stessa
istituzione delle nuove commissioni tributarie sia costituzionalmente
illegittima per contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI
disposizione transitoria della Costituzione. La dedotta illegittimità
sarebbe immediatamente rilevabile se si aderisse alla concezione che
riconosce alle precedenti commissioni tributarie natura amministrativa,
dal momento che in tal caso la disciplina in esame mai potrebbe essere
ricondotta all'ipotesi della "revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti" (VI disp. trans. Costituzione),
ma implicherebbe, in contrasto con l'art. 102, secondo comma, della
Costituzione, la istituzione di una giurisdizione speciale.
Ma, anche se si muovesse dalla opposta concezione che attribuisce
natura giurisdizionale alle stesse commissioni, dovrebbe pervenirsi
alla stessa conclusione: a questo proposito il tribunale di Genova,
dopo aver premesso che il concetto di giurisdizione speciale è
correlato, nel richiamato art. 102 Costituzione, alla nozione della
giurisdizione ordinaria, nei confronti della quale la Costituzione ha
espresso un incontestabile favor, osserva che la revisione delle
giurisdizioni speciali esistenti appare inadeguata al migliore
adattamento ai principi costituzionali degli organi del contenzioso
tributario, in quanto essa, comparata al sistema anteriormente vigente,
"attribuisce un ruolo notevolmente più ampio al momento speciale della
giurisdizione, riducendo la presenza del giudice ordinario... ad un
intervento meramente eventuale della Corte d'appello".
Passando ad esaminare in modo più analitico il rapporto
costituito, nel decreto n. 636 del 1972, tra le commissioni e il
giudice ordinario, con particolare riguardo all'impugnabilità delle
decisioni delle commissioni di secondo grado, il tribunale di Genova
ritiene che gli artt. 25, 26 e 40 del decreto in esame nonché le altre
disposizioni ad essi collegate e dipendenti, siano censurabili innanzi
tutto per difformità del decreto delegato dai principi e criteri
direttivi della legge di delegazione (art. 76 Costituzione in relazione
all'art. 10 n. 14 della legge 9 ottobre 1971 n. 825): secondo
l'ordinanza di rimessione, il meccanismo attuato dal decreto delegato,
riguardo alla impugnazione delle decisioni delle commissioni di secondo
grado, si risolve in una emarginazione della Corte d'appello "che
sembra assai poco in linea col concetto di alternatività, bene o male
enunciato dalla legge di delegazione". Inoltre, la prevalenza accordata
al ricorso alla Commissione centrale rispetto alla impugnazione innanzi
alla Corte d'appello pregiudica il diritto di difesa e il principio di
eguaglianza, in quanto, attraverso la prevenzione che regola la scelta
tra le due impugnazioni, il privato si troverebbe nella impossibilità
di essere tutelato là dove potrebbe avere maggiori garanzie, specie in
tema di acquisizione della prova
Le stesse norme dinanzi indicate sarebbero poi in contrasto con
l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui
escludono, avverso le stesse decisioni di secondo grado, l'immediato
ricorso per cassazione in tema di valutazione estimativa.
Anche le norme relative alla scelta dei componenti e alla
formazione delle Commissioni (artt. 2, 3, 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 636 del 1972 e disposizioni collegate e
dipendenti), ad avviso del tribunale di Genova, non avrebbero
adeguatamente assicurato la indipendenza dei componenti stessi, in
violazione dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione: tale
rilievo, secondo l'ordinanza di rimessione, sarebbe valido sia con
riferimento alla commissione centrale (per la presenza di avvocati
dello Stato in servizio e di impiegati dell'amministrazione finanziaria
centrale con qualifica di direttore o ispettore generale) sia in
relazione alle commissioni di primo e secondo grado (che possono essere
presiedute da intendenti di finanza e intendenti di finanza aggiunti a
riposo, e sono composte di membri designati da enti destinatari di
un'aliquota del gettito tributario o scelti in base ad elenchi formati
dall'amministrazione finanziaria). Da ultimo il giudice a quo ritiene
che sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 24,
primo e secondo comma, della Costituzione, la normativa desumibile
dagli artt. 35 e 39 del decreto in esame, sia per quanto attiene alla
delegabilità di atti istruttori agli uffici finanziari e alla guardia
di finanza, sia per quanto riguarda la attribuzione di funzioni
peritali agli organi tecnici dell'Amministrazione.
In contrasto con il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, primo
comma, Costituzione, sarebbe, infine, l'art. 43, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 636, che, precludendo la
possibilità di esperire nei confronti dei tribunali di nuova
istituzione i mezzi di tutela previsti dal precedente assetto del
contenzioso, determinerebbe una temporanea paralisi del diritto di
difesa, in attesa dell'insediamento delle nuove commissioni.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
2) Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il fallimento
della Soc.p.a. Ceramica ligure Vaccari ed è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato.
La difesa della parte privata deduce in via preliminare la
irrilevanza nella fattispecie delle questioni di legittimità
costituzionale prospettate dal tribunale di Genova; in via subordinata,
ritenendo fondate le stesse questioni, chiede che la Corte dichiari la
illegittimità costituzionale delle norme denunciate. Inoltre, con
riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, la difesa
del fallimento prospetta la illegittimità dell'art. 4, lett. e), del
decreto di riforma, sotto il profilo che il requisito di idoneità
previsto dalla legge per la nomina a componente delle commissioni di
merito non è sufficiente a garantire l'attitudine a giudicare in tema
di controversie tributarie. In una successiva elaborata memoria la
difesa del fallimento ha, con ampie argomentazioni, sostenuto la tesi
della illegittimità delle norme impugnate.
Anche la difesa dello Stato ritiene che le questioni sollevate dal
tribunale di Genova siano manifestamente irrilevanti; per altro, in
ordine alla fondatezza delle stesse questioni, esprime l'avviso che le
censure proposte siano prive di ogni consistenza e che esse, pertanto,
debbano essere disattese.
3) In sede di regolamento di giurisdizione, proposto nel
procedimento civile vertente tra il fallimento della Società
immobiliare ligure laziale, il fallimento della Società immobiliare
genovese S. Nazaro e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, anche
le sezioni unite della Corte di cassazione, bon ordinanza emessa il 19
giugno 1975, hanno impugnato le norme del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nel loro complesso, con riferimento
agli artt. 24 e 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria
della Costituzione, contestando in particolare le disposizioni (artt.
2, 3 e 9) relative alla scelta dei componenti e alla formazione delle
commissioni, con riferimento all'art. 108, secondo comma, della
Costituzione.
La Corte di cassazione, dopo aver rilevato che l'attuale
strutturazione del contenzioso tributario rende improponibile l'azione
di accertamento negativo dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria,
ritiene che il nuovo assetto della giustizia tributaria sia
censurabile, sotto il profilo costituzionale, sia nel caso che le nuove
commissioni come quelle preesistenti siano considerate organi
amministrativi, sia nella ipotesi in cui si dovesse riconoscere a
quelle attuali come a quelle regolate dalla precedente normativa la
natura di organi giurisdizionali speciali.
A quest'ultimo proposito la Cassazione osserva che è difficile
ritenere che, con la legge di delegazione, il Parlamento abbia inteso
esercitare il potere di revisione delle giurisdizioni speciali, ai
sensi della VI disposizione transitoria, sia perché questa norma non
risulta richiamata nella legge di delegazione, sia soprattutto perché
la revisione, per essere legittima, avrebbe dovuto operare la
trasformazione dei giudici speciali preesistenti, in sezioni
specializzate della magistratura ordinaria. Nel caso ciò non solo non
è avvenuto ma, con la pretesa operata revisione si è in realtà
operata una profonda e totale trasformazione delle commissioni - con
l'attribuzione, tra l'altro, di una più ampia competenza per materia -
il che non si concilierebbe in nessun modo col concetto di revisione,
intesa come adeguamento alla Costituzione.
Comunque, se anche volesse ritenersi che il decreto di riforma sia
astrattamente inquadrabile nella revisione delle giurisdizioni speciali
preesistenti, la Cassazione ritiene che la nuova disciplina non abbia
adeguatamente assicurato la indipendenza dei componenti delle
commissioni: in particolare, l'affidamento ai corpi politici locali
della scelta di metà dei componenti, la presenza di avvocati dello
Stato in servizio e di alti funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, sia pure collocati fuori ruolo, nonché la possibilità
che la metà dei componenti possa essere scelta in base ad elenchi
formati da una delle parti contendenti, sono tutti elementi, ad avviso
del giudice a quo, atti a suscitare il timore di una insufficiente
equanimità, neutralità e indipendenza.
Anche per questa ordinanza, sono stati effettuati gli adempimenti e
le formalità previsti dalla legge.
4) In questo giudizio si è costituito soltanto il Presidente del
Consiglio dei ministri, che è intervenuto a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, con ampie deduzioni di contenuto in
parte analogo a quelle prospettate nel giudizio proposto dal tribunale
di Genova, ritiene che le questioni relative alla indipendenza dei
componenti delle Commissioni siano manifestamente irrilevanti e quindi
inammissibili, mentre quelle relative alla proponibilità dell'azione
di accertamento negativo e alla intera disciplina del nuovo processo
tributario siano infondate.
5) Nello stesso ordine di idee, il tribunale di Roma, con ordinanza
emessa il 30 giugno 1975 nel procedimento civile promosso da Corapi
Elio contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, per il
rimborso dell'imposta pagata in sede di registrazione e che si afferma
indebitamente percetta, ha proposto questione di legittimità
costituzionale delle norme del più volte menzionato decreto n. 636 del
1972, sotto il profilo che la istituzione delle nuove commissioni
tributarie sia in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI
disposizione transitoria della Costituzione.
Sostiene il giudice a quo che, anche partendo dalla natura
giurisdizionale delle anteriori commissioni tributarie, l'intento del
legislatore di procedere alla revisione di tale giurisdizione speciale
si è realizzato in modo ben diverso, se non opposto, delle direttive
contenute nell'art. 102 della Costituzione, il quale non si limita a
vietare l'istituzione di nuovi giudici speciali, ma li esclude in linea
generale dall'ordinamento, ammettendo soltanto "sezioni specializzate
per determinate materie presso gli organi di giurisdizione ordinari".
Secondo il tribunale, a sostegno di tale interpretazione militano
ragioni di carattere storico ed argomenti di natura logico-sistematica
che non sono contraddetti dal carattere ordinario del termine assegnato
al legislatore per la revisione dei giudici speciali, perché tale
carattere non esclude, ma anzi postula, che il risultato della
revisione sia conforme ai divieti e ai principi costituzionali in
materia.
L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
6) Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, è intervenuto anche in questo giudizio,
sostenendo che la interpretazione, prospettata dal giudice a quo, della
VI disposizione transitoria della Costituzione è palesemente erronea
perché non tiene conto di tutte quelle disposizioni costituzionali in
cui è fatto esplicito riferimento alle giurisdizioni speciali diverse
dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti. Richiamandosi, poi,
alla recente decisione della Corte costituzionale n. 287 del 1974, la
difesa dello Stato rileva che la questione prospettata dal tribunale è
stata già sostanzialmente esaminata e decisa dalla Corte nel senso
della infondatezza con la conseguenza che essa potrebbe essere
dichiarata addirittura manifestamente infondata.
All'udienza di discussione le parti comparse hanno ulteriormente
illustrate le ragioni esposte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Poiché le tre ordinanze indicate in epigrafe hanno per
oggetto questioni, quando non identiche, connesse, afferenti la stessa
materia, i giudizi relativi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Con tali ordinanze vengono proposte alla Corte varie questioni
di costituzionalità relative alla nuova disciplina del contenzioso
tributario, di cui alla legge (delega) 9 ottobre 1971, n. 825, e al
decreto (delegato) del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636.
A proporre tali questioni sono, in ordine cronologico:
a) il tribunale di Genova, in sede di un giudizio avente per
oggetto un'azione di accertamento negativo (preventivo) di una imposta
indiretta (IVA, su vendite fallimentari);
b) le sezioni unite civili della Corte di cassazione, in sede di
ricorso per regolamento di giurisdizione, proposto perché si dichiari
spettare all'autorità giudiziaria ordinaria, anziché alle commissioni
tributarie, un'azione di accertamento negativo di contenuto identico
alla precedente;
c) il tribunale di Roma, in sede di rimborso di imposta indiretta
(registro), assunta come non dovuta.
3. - I tre giudizi di costituzionalità hanno in comune, tra le
varie questioni proposte, quella che investe l'intero decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto
istitutivo delle commissioni tributarie, che si sostiene siano
illegittime in radice, perché create in violazione dell'art. 102,
secondo comma, e della disposizione transitoria VI della Costituzione.
Le ordinanze di rimessione espongono le ragioni - che saranno
esaminate più avanti - relative alla non manifesta infondatezza delle
proposte censure e, quanto alla loro rilevanza, deducono che, solo se
le commissioni tributarie recentemente istituite, ritenendosene la
totale illegittimità, saranno escluse dall'ordinamento, l'azione di
accertamento negativo in materia di tributi, che si assume essere
rimasta preclusa, e quella di rimborso di imposta indebitamente
percetta divenuta di competenza delle commissioni anzidette, potranno:
la prima essere ripristinata ed entrambe restituite alla competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria cui spetta quella generale in
materia di diritti.
4. - Oltre a questa censura generale e globale, comune alle tre
ordinanze, due di esse impugnano aspetti particolari della nuova
normativa, deducendo: il tribunale d Genova che:
a) gli artt. 25, 26 e 40 del decreto relativo alle impugnative,
sarebbero in contrasto con gli artt. 76, 111, secondo comma, e 3 e 24
della Costituzione;
b) gli artt. 2, 3 e 9 del decreto, relativi alla composizione delle
commissioni, sarebbero in contrasto con l'art. 108 secondo comma, della
Costituzione;
c) l'art. 35 del decreto, relativo alla istruzione probatoria,
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
d) l'art. 43, ultimo comma, del decreto relativo alle controversie
pendenti, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
le sezioni unite civili della Cassazione deducono poi anch'esse la
illegittimità della composizione delle commissioni negli stessi
termini di cui alla lettera b) del numero precedente, mentre nessuna
censura specifica, su aspetti particolari della normativa, propone il
tribunale di Roma.
5. - Ciò premesso, occorre qui precisare le ragioni in base alle
quali le tre ordinanze prospettano il dubbio relativo alla totale
illegittimità delle norme del decreto e della stessa istituzione delle
commissioni tributarie, ragioni poste in riferimento all'art. 102,
secondo comma, e alla disposizione VI transitoria della Costituzione.
A tal proposito esse formulano le seguenti tre proposizioni
alternative, la cui soluzione, secondo le ordinanze, condurrebbe, in
ogni caso, alla dichiarazione della illegittimità delle commissioni
predette.
Tali proposizioni assumono a riferimento la natura giuridica -
amministrativa o giurisdizionale - delle nuove come delle anteriori
commissioni tributarie, e vengono così enunciate:
a) se le nuove commissioni tributarie sono organi amministrativi, i
diritti soggettivi - specie in materia di estimazione semplice -
sarebbero privi di tutela giurisdizionale;
b) se le nuove commissioni sono organi giurisdizionali, mentre le
anteriori avevano natura amministrativa, le nuove commissioni
costituirebbero giudici speciali di nuova creazione, vietati dall'art.
102 della Costituzione, in quanto non derivati, ex disposizione VI
transitoria, dalla revisione di un giudice speciale preesistente;
c) se sia le nuove che le vecchie commissioni devono qualificarsi
come giurisdizionali, le nuove sarebbero sempre illegittime, perché la
revisione degli anteriori giudici speciali può attuarsi solo mediante
la creazione di sezioni specializzate della magistratura ordinaria.
6. - Le tre proposizioni non inseriscono nella tematica nessun
nuovo elemento che non sia stato dalla Corte già esaminato e le
questioni in esse formulate non possono che essere ritenute infondate
in base agli argomenti enunciati nella sentenza n. 287 del 1974. Si
rilevava in detta sentenza che la controversia relativa alla natura
giuridica delle commissioni tributarie (vecchie e nuove) doveva
ritenersi autoritativamente risolta, nel senso della loro
giurisdizionalità, dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, e dal
decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 636, e che il procedimento che il
legislatore aveva inteso adottare ai fini della disciplina delle nuove
commissioni era proprio quello della revisione indicato dalla VI
disposizione transitoria della Costituzione.
Nella legge 825, con l'art. 10 n. 14, il governo veniva infatti
delegato ad effettuare "la revisione della composizione, del
funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle
commissioni tributarie, anche al fine di assicurarne l'autonomia e
l'indipendenza e in modo da garantire l'imparziale applicazione della
legge". Dal che deve dedursi con certezza che per revisione non può
essere stata indicata che l'operazione prevista, con quel nome, dalla
disposizione VI transitoria; e ciò tanto più che quella operazione di
revisione è riferita come da compiersi in ordine alle "commissioni
tributarie" le quali non potevano essere che quelle anteriori, le sole
all'epoca esistenti.
Il decreto delegato ha poi attuato, come si legge nel titolo, la
"revisione della disciplina del contenzioso tributario" accrescendone
gli aspetti garantistici di cui l'anteriore normativa non poteva dirsi
del tutto carente.
7. - Con ciò il discorso sul tema della operata revisione potrebbe
ritenersi concluso, se non occorresse ancora rilevare la infondatezza
di altre asserzioni contenute nelle ordinanze circa i limiti che la
revisione dovrebbe incontrare e che non sarebbero stati nel caso
rispettati.
Si osserva particolarmente nell'ordinanza del tribunale di Roma
che, pur a voler ammettere che, nel caso, l'intento legislativo sia
stato quello di attuare una revisione ai sensi della VI disp. trans.,
pur tuttavia quell'intento si sarebbe attuato in senso ben diverso da
quello tracciato dalle norme costituzionali. Queste, si dice, nell'art.
102, secondo comma, vietano comunque la istituzione di giudici
speciali, sì che la revisione deve intendersi possa attuarsi soltanto
mediante la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari
ordinari, che sono invece ammesse. Al che è facile opporre che, per
creare sezioni specializzate, previste dallo stesso comma dell'art.
102, nel secondo periodo, non occorreva nessuna disposizione
transitoria, giacché esse sono oggetto di apposita ed autonoma
previsione nel testo stesso della Costituzione.
La revisione non può concernere quindi che i giudici speciali
preesistenti e per la cui conservazione è appunto prevista quella
procedura di adeguamento ai principi della Costituzione (sentenze n. 41
del 1957, 42 del 1961, n. 92 del 1962 e 17 del 1965).
Né la norma dell'art. 102 Costituzione interferisce nella materia
della conservazione, previa revisione, dei giudici speciali
preesistenti, in quanto essa dispone soltanto che non possono essere
"istituiti" (cioè creati ex novo) giudici speciali. Senza dire poi che
le disposizioni dell'art. 108, che assicura l'indipendenza dei giudici
delle "giurisdizioni speciali" e quella dell'art. 111, secondo comma,
che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate
"dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, non avrebbero ragion
d'essere se giudici speciali, ai sensi della Costituzione, non
dovessero più esistere per nessuna ragione. E ciò tanto più che
quelle norme non possono riferirsi né al Consiglio di Stato, né alla
Corte dei conti e nemmeno ai tribunali militari, perché la disciplina
che concerne tali organi è contenuta in altri articoli della
Costituzione (artt. 103 e 111, terzo comma).
Può dunque affermarsi che le questioni, nei termini in cui sono
state poste, risultano non fondate.
8. - Risolte, nel senso della infondatezza, le questioni sollevate
con riferimento all'esistenza stessa, nel nostro ordinamento, delle
commissioni tributarie, resta precluso, per quanto si dirà, l'esame di
ogni altra questione relativa ad aspetti singoli della disciplina
interna di quelle commissioni.
Posto che il tribunale di Roma ha sollevato soltanto questioni di
ordine generale, per cui null'altro è da aggiungere per quanto
concerne il rimborso di imposta, occorre porre ora in rilievo che, sia
il tribunale di Genova che le sezioni unite della Corte di cassazione,
hanno promosso le questioni di costituzionalità allo scopo di
conseguire il ripristino dell'azione di accertamento negativo in
materia di tributi indiretti, che nelle ordinanze di rimessione si
afferma essere rimasta esclusa dall'ordinamento a causa della nuova
disciplina che ha configurato (art. 16 del decreto n. 636) "la tutela
tributaria così costruita come l'impugnativa di provvedimenti
dell'ufficio" (ordinanza sezioni unite).
Ora, ammesso che l'azione di accertamento negativo non trovi più
spazio nel nuovo quadro della disciplina processuale del contenzioso
tributario - il che riceverebbe conferma dai lavori preparatori e da
notevole parte della dottrina - chiaro appare che, attualmente, la sua
devoluzione al giudice ordinario potrebbe derivare soltanto da una
dichiarazione di globale illegittimità afferente l'esistenza stessa
delle nuove commissioni tributarie.
E dal momento che, ritenute legittime, nei loro presupposti di
esistenza, tali commissioni, l'azione di accertamento negativo non
viene ripristinata nella materia de qua, chiaro appare che le questioni
singole, concernenti la legittimità di norme che attengono alla
disciplina, per così dire, interna delle dette commissioni, divengono
tutte irrilevanti.
Anche se quelle questioni fossero dichiarate fondate, nessuna
conseguenza la relativa dichiarazione importerebbe infatti nei giudizi
a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 3, 9, 25, 26, 35, 40 e 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, avente per oggetto la
revisione della disciplina del contenzioso tributario, questioni
proposte nelle ordinanze in epigrafe del tribunale di Genova e delle
sezioni unite civili della Corte di cassazione in riferimento agli
artt. 3, 24, 76, 111, secondo comma, e disposizione VI transitoria
della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dello stesso decreto, limitatamente alla istituzione delle nuove
commissioni tributarie, proposte con le stesse ordinanze e con quella,
pure in epigrafe, del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 24,
102, secondo comma, e disposizione VI transitoria della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte