Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 636/1972
  • art. 3d.P.R. 636/1972
  • art. 9d.P.R. 636/1972
  • art. 25d.P.R. 636/1972
  • art. 26d.P.R. 636/1972
  • art. 35d.P.R. 636/1972
  • art. 40d.P.R. 636/1972
  • art. 43d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1974 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra il fallimento della società Ceramica

ligure Vaccari e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta

al n. 339 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1975 dalla Corte suprema di

cassazione - sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente

tra il fallimento della società Immobiliare ligure laziale ed altro e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 434 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;

3) ordinanza emessa il 30 giugno 1975 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Corapi Elio e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo

1976.

Visti gli atti di costituzione del fallimento della società

Ceramica ligure Vaccari, nonché gli atti d'intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti,

uditi l'avv. Victor Uckmar, per il fallimento della società

Ceramica ligure Vaccari, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1) Nel corso del procedimento civile promosso dal fallimento della

Soc.p.a. Ceramica ligure Vaccari nei confronti dell'Amministrazione

delle finanze dello Stato, relativo all'accertamento negativo di una

obbligazione tributaria in tema di imposta sul valore aggiunto, il

tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1974, ha

ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate numerose questioni di

legittimità costituzionale delle norme del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante "revisione della

disciplina del contenzioso tributario".

Secondo il giudice a quo, a seguito della entrata in vigore del

decreto in esame, l'azione di accertamento negativo dinanzi al giudice

ordinario non sarebbe più compatibile con i principi ispiratori del

nuovo processo tributario: essa pertanto dovrebbe essere dichiarata

inammissibile, se la nuova normativa, sulla quale sarebbe fondata la

dichiarazione di inammissibilità, non fosse inficiata da gravi dubbi

che investono non solo singole disposizioni ma soprattutto la intera

disciplina del contenzioso tributario, in considerazione "della

interdipendenza tra i vari aspetti della riforma e della conseguente

rilevanza del sindacato sull'insieme dei momenti che qualificano la

nuova complessa struttura "processuale".

Ciò posto, il tribunale di Genova ritiene che la stessa

istituzione delle nuove commissioni tributarie sia costituzionalmente

illegittima per contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI

disposizione transitoria della Costituzione. La dedotta illegittimità

sarebbe immediatamente rilevabile se si aderisse alla concezione che

riconosce alle precedenti commissioni tributarie natura amministrativa,

dal momento che in tal caso la disciplina in esame mai potrebbe essere

ricondotta all'ipotesi della "revisione degli organi speciali di

giurisdizione attualmente esistenti" (VI disp. trans. Costituzione),

ma implicherebbe, in contrasto con l'art. 102, secondo comma, della

Costituzione, la istituzione di una giurisdizione speciale.

Ma, anche se si muovesse dalla opposta concezione che attribuisce

natura giurisdizionale alle stesse commissioni, dovrebbe pervenirsi

alla stessa conclusione: a questo proposito il tribunale di Genova,

dopo aver premesso che il concetto di giurisdizione speciale è

correlato, nel richiamato art. 102 Costituzione, alla nozione della

giurisdizione ordinaria, nei confronti della quale la Costituzione ha

espresso un incontestabile favor, osserva che la revisione delle

giurisdizioni speciali esistenti appare inadeguata al migliore

adattamento ai principi costituzionali degli organi del contenzioso

tributario, in quanto essa, comparata al sistema anteriormente vigente,

"attribuisce un ruolo notevolmente più ampio al momento speciale della

giurisdizione, riducendo la presenza del giudice ordinario... ad un

intervento meramente eventuale della Corte d'appello".

Passando ad esaminare in modo più analitico il rapporto

costituito, nel decreto n. 636 del 1972, tra le commissioni e il

giudice ordinario, con particolare riguardo all'impugnabilità delle

decisioni delle commissioni di secondo grado, il tribunale di Genova

ritiene che gli artt. 25, 26 e 40 del decreto in esame nonché le altre

disposizioni ad essi collegate e dipendenti, siano censurabili innanzi

tutto per difformità del decreto delegato dai principi e criteri

direttivi della legge di delegazione (art. 76 Costituzione in relazione

all'art. 10 n. 14 della legge 9 ottobre 1971 n. 825): secondo

l'ordinanza di rimessione, il meccanismo attuato dal decreto delegato,

riguardo alla impugnazione delle decisioni delle commissioni di secondo

grado, si risolve in una emarginazione della Corte d'appello "che

sembra assai poco in linea col concetto di alternatività, bene o male

enunciato dalla legge di delegazione". Inoltre, la prevalenza accordata

al ricorso alla Commissione centrale rispetto alla impugnazione innanzi

alla Corte d'appello pregiudica il diritto di difesa e il principio di

eguaglianza, in quanto, attraverso la prevenzione che regola la scelta

tra le due impugnazioni, il privato si troverebbe nella impossibilità

di essere tutelato là dove potrebbe avere maggiori garanzie, specie in

tema di acquisizione della prova

Le stesse norme dinanzi indicate sarebbero poi in contrasto con

l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui

escludono, avverso le stesse decisioni di secondo grado, l'immediato

ricorso per cassazione in tema di valutazione estimativa.

Anche le norme relative alla scelta dei componenti e alla

formazione delle Commissioni (artt. 2, 3, 9 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 636 del 1972 e disposizioni collegate e

dipendenti), ad avviso del tribunale di Genova, non avrebbero

adeguatamente assicurato la indipendenza dei componenti stessi, in

violazione dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione: tale

rilievo, secondo l'ordinanza di rimessione, sarebbe valido sia con

riferimento alla commissione centrale (per la presenza di avvocati

dello Stato in servizio e di impiegati dell'amministrazione finanziaria

centrale con qualifica di direttore o ispettore generale) sia in

relazione alle commissioni di primo e secondo grado (che possono essere

presiedute da intendenti di finanza e intendenti di finanza aggiunti a

riposo, e sono composte di membri designati da enti destinatari di

un'aliquota del gettito tributario o scelti in base ad elenchi formati

dall'amministrazione finanziaria). Da ultimo il giudice a quo ritiene

che sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 24,

primo e secondo comma, della Costituzione, la normativa desumibile

dagli artt. 35 e 39 del decreto in esame, sia per quanto attiene alla

delegabilità di atti istruttori agli uffici finanziari e alla guardia

di finanza, sia per quanto riguarda la attribuzione di funzioni

peritali agli organi tecnici dell'Amministrazione.

In contrasto con il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, primo

comma, Costituzione, sarebbe, infine, l'art. 43, ultimo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 636, che, precludendo la

possibilità di esperire nei confronti dei tribunali di nuova

istituzione i mezzi di tutela previsti dal precedente assetto del

contenzioso, determinerebbe una temporanea paralisi del diritto di

difesa, in attesa dell'insediamento delle nuove commissioni.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata.

2) Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il fallimento

della Soc.p.a. Ceramica ligure Vaccari ed è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato.

La difesa della parte privata deduce in via preliminare la

irrilevanza nella fattispecie delle questioni di legittimità

costituzionale prospettate dal tribunale di Genova; in via subordinata,

ritenendo fondate le stesse questioni, chiede che la Corte dichiari la

illegittimità costituzionale delle norme denunciate. Inoltre, con

riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, la difesa

del fallimento prospetta la illegittimità dell'art. 4, lett. e), del

decreto di riforma, sotto il profilo che il requisito di idoneità

previsto dalla legge per la nomina a componente delle commissioni di

merito non è sufficiente a garantire l'attitudine a giudicare in tema

di controversie tributarie. In una successiva elaborata memoria la

difesa del fallimento ha, con ampie argomentazioni, sostenuto la tesi

della illegittimità delle norme impugnate.

Anche la difesa dello Stato ritiene che le questioni sollevate dal

tribunale di Genova siano manifestamente irrilevanti; per altro, in

ordine alla fondatezza delle stesse questioni, esprime l'avviso che le

censure proposte siano prive di ogni consistenza e che esse, pertanto,

debbano essere disattese.

3) In sede di regolamento di giurisdizione, proposto nel

procedimento civile vertente tra il fallimento della Società

immobiliare ligure laziale, il fallimento della Società immobiliare

genovese S. Nazaro e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, anche

le sezioni unite della Corte di cassazione, bon ordinanza emessa il 19

giugno 1975, hanno impugnato le norme del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nel loro complesso, con riferimento

agli artt. 24 e 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria

della Costituzione, contestando in particolare le disposizioni (artt.

2, 3 e 9) relative alla scelta dei componenti e alla formazione delle

commissioni, con riferimento all'art. 108, secondo comma, della

Costituzione.

La Corte di cassazione, dopo aver rilevato che l'attuale

strutturazione del contenzioso tributario rende improponibile l'azione

di accertamento negativo dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria,

ritiene che il nuovo assetto della giustizia tributaria sia

censurabile, sotto il profilo costituzionale, sia nel caso che le nuove

commissioni come quelle preesistenti siano considerate organi

amministrativi, sia nella ipotesi in cui si dovesse riconoscere a

quelle attuali come a quelle regolate dalla precedente normativa la

natura di organi giurisdizionali speciali.

A quest'ultimo proposito la Cassazione osserva che è difficile

ritenere che, con la legge di delegazione, il Parlamento abbia inteso

esercitare il potere di revisione delle giurisdizioni speciali, ai

sensi della VI disposizione transitoria, sia perché questa norma non

risulta richiamata nella legge di delegazione, sia soprattutto perché

la revisione, per essere legittima, avrebbe dovuto operare la

trasformazione dei giudici speciali preesistenti, in sezioni

specializzate della magistratura ordinaria. Nel caso ciò non solo non

è avvenuto ma, con la pretesa operata revisione si è in realtà

operata una profonda e totale trasformazione delle commissioni - con

l'attribuzione, tra l'altro, di una più ampia competenza per materia -

il che non si concilierebbe in nessun modo col concetto di revisione,

intesa come adeguamento alla Costituzione.

Comunque, se anche volesse ritenersi che il decreto di riforma sia

astrattamente inquadrabile nella revisione delle giurisdizioni speciali

preesistenti, la Cassazione ritiene che la nuova disciplina non abbia

adeguatamente assicurato la indipendenza dei componenti delle

commissioni: in particolare, l'affidamento ai corpi politici locali

della scelta di metà dei componenti, la presenza di avvocati dello

Stato in servizio e di alti funzionari dell'Amministrazione

finanziaria, sia pure collocati fuori ruolo, nonché la possibilità

che la metà dei componenti possa essere scelta in base ad elenchi

formati da una delle parti contendenti, sono tutti elementi, ad avviso

del giudice a quo, atti a suscitare il timore di una insufficiente

equanimità, neutralità e indipendenza.

Anche per questa ordinanza, sono stati effettuati gli adempimenti e

le formalità previsti dalla legge.

4) In questo giudizio si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei ministri, che è intervenuto a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, la quale, con ampie deduzioni di contenuto in

parte analogo a quelle prospettate nel giudizio proposto dal tribunale

di Genova, ritiene che le questioni relative alla indipendenza dei

componenti delle Commissioni siano manifestamente irrilevanti e quindi

inammissibili, mentre quelle relative alla proponibilità dell'azione

di accertamento negativo e alla intera disciplina del nuovo processo

tributario siano infondate.

5) Nello stesso ordine di idee, il tribunale di Roma, con ordinanza

emessa il 30 giugno 1975 nel procedimento civile promosso da Corapi

Elio contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, per il

rimborso dell'imposta pagata in sede di registrazione e che si afferma

indebitamente percetta, ha proposto questione di legittimità

costituzionale delle norme del più volte menzionato decreto n. 636 del

1972, sotto il profilo che la istituzione delle nuove commissioni

tributarie sia in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI

disposizione transitoria della Costituzione.

Sostiene il giudice a quo che, anche partendo dalla natura

giurisdizionale delle anteriori commissioni tributarie, l'intento del

legislatore di procedere alla revisione di tale giurisdizione speciale

si è realizzato in modo ben diverso, se non opposto, delle direttive

contenute nell'art. 102 della Costituzione, il quale non si limita a

vietare l'istituzione di nuovi giudici speciali, ma li esclude in linea

generale dall'ordinamento, ammettendo soltanto "sezioni specializzate

per determinate materie presso gli organi di giurisdizione ordinari".

Secondo il tribunale, a sostegno di tale interpretazione militano

ragioni di carattere storico ed argomenti di natura logico-sistematica

che non sono contraddetti dal carattere ordinario del termine assegnato

al legislatore per la revisione dei giudici speciali, perché tale

carattere non esclude, ma anzi postula, che il risultato della

revisione sia conforme ai divieti e ai principi costituzionali in

materia.

L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

6) Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, è intervenuto anche in questo giudizio,

sostenendo che la interpretazione, prospettata dal giudice a quo, della

VI disposizione transitoria della Costituzione è palesemente erronea

perché non tiene conto di tutte quelle disposizioni costituzionali in

cui è fatto esplicito riferimento alle giurisdizioni speciali diverse

dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti. Richiamandosi, poi,

alla recente decisione della Corte costituzionale n. 287 del 1974, la

difesa dello Stato rileva che la questione prospettata dal tribunale è

stata già sostanzialmente esaminata e decisa dalla Corte nel senso

della infondatezza con la conseguenza che essa potrebbe essere

dichiarata addirittura manifestamente infondata.

All'udienza di discussione le parti comparse hanno ulteriormente

illustrate le ragioni esposte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Poiché le tre ordinanze indicate in epigrafe hanno per

oggetto questioni, quando non identiche, connesse, afferenti la stessa

materia, i giudizi relativi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Con tali ordinanze vengono proposte alla Corte varie questioni

di costituzionalità relative alla nuova disciplina del contenzioso

tributario, di cui alla legge (delega) 9 ottobre 1971, n. 825, e al

decreto (delegato) del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

636.

A proporre tali questioni sono, in ordine cronologico:

a) il tribunale di Genova, in sede di un giudizio avente per

oggetto un'azione di accertamento negativo (preventivo) di una imposta

indiretta (IVA, su vendite fallimentari);

b) le sezioni unite civili della Corte di cassazione, in sede di

ricorso per regolamento di giurisdizione, proposto perché si dichiari

spettare all'autorità giudiziaria ordinaria, anziché alle commissioni

tributarie, un'azione di accertamento negativo di contenuto identico

alla precedente;

c) il tribunale di Roma, in sede di rimborso di imposta indiretta

(registro), assunta come non dovuta.

3. - I tre giudizi di costituzionalità hanno in comune, tra le

varie questioni proposte, quella che investe l'intero decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto

istitutivo delle commissioni tributarie, che si sostiene siano

illegittime in radice, perché create in violazione dell'art. 102,

secondo comma, e della disposizione transitoria VI della Costituzione.

Le ordinanze di rimessione espongono le ragioni - che saranno

esaminate più avanti - relative alla non manifesta infondatezza delle

proposte censure e, quanto alla loro rilevanza, deducono che, solo se

le commissioni tributarie recentemente istituite, ritenendosene la

totale illegittimità, saranno escluse dall'ordinamento, l'azione di

accertamento negativo in materia di tributi, che si assume essere

rimasta preclusa, e quella di rimborso di imposta indebitamente

percetta divenuta di competenza delle commissioni anzidette, potranno:

la prima essere ripristinata ed entrambe restituite alla competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria cui spetta quella generale in

materia di diritti.

4. - Oltre a questa censura generale e globale, comune alle tre

ordinanze, due di esse impugnano aspetti particolari della nuova

normativa, deducendo: il tribunale d Genova che:

a) gli artt. 25, 26 e 40 del decreto relativo alle impugnative,

sarebbero in contrasto con gli artt. 76, 111, secondo comma, e 3 e 24

della Costituzione;

b) gli artt. 2, 3 e 9 del decreto, relativi alla composizione delle

commissioni, sarebbero in contrasto con l'art. 108 secondo comma, della

Costituzione;

c) l'art. 35 del decreto, relativo alla istruzione probatoria,

sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

d) l'art. 43, ultimo comma, del decreto relativo alle controversie

pendenti, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

le sezioni unite civili della Cassazione deducono poi anch'esse la

illegittimità della composizione delle commissioni negli stessi

termini di cui alla lettera b) del numero precedente, mentre nessuna

censura specifica, su aspetti particolari della normativa, propone il

tribunale di Roma.

5. - Ciò premesso, occorre qui precisare le ragioni in base alle

quali le tre ordinanze prospettano il dubbio relativo alla totale

illegittimità delle norme del decreto e della stessa istituzione delle

commissioni tributarie, ragioni poste in riferimento all'art. 102,

secondo comma, e alla disposizione VI transitoria della Costituzione.

A tal proposito esse formulano le seguenti tre proposizioni

alternative, la cui soluzione, secondo le ordinanze, condurrebbe, in

ogni caso, alla dichiarazione della illegittimità delle commissioni

predette.

Tali proposizioni assumono a riferimento la natura giuridica -

amministrativa o giurisdizionale - delle nuove come delle anteriori

commissioni tributarie, e vengono così enunciate:

a) se le nuove commissioni tributarie sono organi amministrativi, i

diritti soggettivi - specie in materia di estimazione semplice -

sarebbero privi di tutela giurisdizionale;

b) se le nuove commissioni sono organi giurisdizionali, mentre le

anteriori avevano natura amministrativa, le nuove commissioni

costituirebbero giudici speciali di nuova creazione, vietati dall'art.

102 della Costituzione, in quanto non derivati, ex disposizione VI

transitoria, dalla revisione di un giudice speciale preesistente;

c) se sia le nuove che le vecchie commissioni devono qualificarsi

come giurisdizionali, le nuove sarebbero sempre illegittime, perché la

revisione degli anteriori giudici speciali può attuarsi solo mediante

la creazione di sezioni specializzate della magistratura ordinaria.

6. - Le tre proposizioni non inseriscono nella tematica nessun

nuovo elemento che non sia stato dalla Corte già esaminato e le

questioni in esse formulate non possono che essere ritenute infondate

in base agli argomenti enunciati nella sentenza n. 287 del 1974. Si

rilevava in detta sentenza che la controversia relativa alla natura

giuridica delle commissioni tributarie (vecchie e nuove) doveva

ritenersi autoritativamente risolta, nel senso della loro

giurisdizionalità, dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, e dal

decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 636, e che il procedimento che il

legislatore aveva inteso adottare ai fini della disciplina delle nuove

commissioni era proprio quello della revisione indicato dalla VI

disposizione transitoria della Costituzione.

Nella legge 825, con l'art. 10 n. 14, il governo veniva infatti

delegato ad effettuare "la revisione della composizione, del

funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle

commissioni tributarie, anche al fine di assicurarne l'autonomia e

l'indipendenza e in modo da garantire l'imparziale applicazione della

legge". Dal che deve dedursi con certezza che per revisione non può

essere stata indicata che l'operazione prevista, con quel nome, dalla

disposizione VI transitoria; e ciò tanto più che quella operazione di

revisione è riferita come da compiersi in ordine alle "commissioni

tributarie" le quali non potevano essere che quelle anteriori, le sole

all'epoca esistenti.

Il decreto delegato ha poi attuato, come si legge nel titolo, la

"revisione della disciplina del contenzioso tributario" accrescendone

gli aspetti garantistici di cui l'anteriore normativa non poteva dirsi

del tutto carente.

7. - Con ciò il discorso sul tema della operata revisione potrebbe

ritenersi concluso, se non occorresse ancora rilevare la infondatezza

di altre asserzioni contenute nelle ordinanze circa i limiti che la

revisione dovrebbe incontrare e che non sarebbero stati nel caso

rispettati.

Si osserva particolarmente nell'ordinanza del tribunale di Roma

che, pur a voler ammettere che, nel caso, l'intento legislativo sia

stato quello di attuare una revisione ai sensi della VI disp. trans.,

pur tuttavia quell'intento si sarebbe attuato in senso ben diverso da

quello tracciato dalle norme costituzionali. Queste, si dice, nell'art.

102, secondo comma, vietano comunque la istituzione di giudici

speciali, sì che la revisione deve intendersi possa attuarsi soltanto

mediante la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari

ordinari, che sono invece ammesse. Al che è facile opporre che, per

creare sezioni specializzate, previste dallo stesso comma dell'art.

102, nel secondo periodo, non occorreva nessuna disposizione

transitoria, giacché esse sono oggetto di apposita ed autonoma

previsione nel testo stesso della Costituzione.

La revisione non può concernere quindi che i giudici speciali

preesistenti e per la cui conservazione è appunto prevista quella

procedura di adeguamento ai principi della Costituzione (sentenze n. 41

del 1957, 42 del 1961, n. 92 del 1962 e 17 del 1965).

Né la norma dell'art. 102 Costituzione interferisce nella materia

della conservazione, previa revisione, dei giudici speciali

preesistenti, in quanto essa dispone soltanto che non possono essere

"istituiti" (cioè creati ex novo) giudici speciali. Senza dire poi che

le disposizioni dell'art. 108, che assicura l'indipendenza dei giudici

delle "giurisdizioni speciali" e quella dell'art. 111, secondo comma,

che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate

"dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, non avrebbero ragion

d'essere se giudici speciali, ai sensi della Costituzione, non

dovessero più esistere per nessuna ragione. E ciò tanto più che

quelle norme non possono riferirsi né al Consiglio di Stato, né alla

Corte dei conti e nemmeno ai tribunali militari, perché la disciplina

che concerne tali organi è contenuta in altri articoli della

Costituzione (artt. 103 e 111, terzo comma).

Può dunque affermarsi che le questioni, nei termini in cui sono

state poste, risultano non fondate.

8. - Risolte, nel senso della infondatezza, le questioni sollevate

con riferimento all'esistenza stessa, nel nostro ordinamento, delle

commissioni tributarie, resta precluso, per quanto si dirà, l'esame di

ogni altra questione relativa ad aspetti singoli della disciplina

interna di quelle commissioni.

Posto che il tribunale di Roma ha sollevato soltanto questioni di

ordine generale, per cui null'altro è da aggiungere per quanto

concerne il rimborso di imposta, occorre porre ora in rilievo che, sia

il tribunale di Genova che le sezioni unite della Corte di cassazione,

hanno promosso le questioni di costituzionalità allo scopo di

conseguire il ripristino dell'azione di accertamento negativo in

materia di tributi indiretti, che nelle ordinanze di rimessione si

afferma essere rimasta esclusa dall'ordinamento a causa della nuova

disciplina che ha configurato (art. 16 del decreto n. 636) "la tutela

tributaria così costruita come l'impugnativa di provvedimenti

dell'ufficio" (ordinanza sezioni unite).

Ora, ammesso che l'azione di accertamento negativo non trovi più

spazio nel nuovo quadro della disciplina processuale del contenzioso

tributario - il che riceverebbe conferma dai lavori preparatori e da

notevole parte della dottrina - chiaro appare che, attualmente, la sua

devoluzione al giudice ordinario potrebbe derivare soltanto da una

dichiarazione di globale illegittimità afferente l'esistenza stessa

delle nuove commissioni tributarie.

E dal momento che, ritenute legittime, nei loro presupposti di

esistenza, tali commissioni, l'azione di accertamento negativo non

viene ripristinata nella materia de qua, chiaro appare che le questioni

singole, concernenti la legittimità di norme che attengono alla

disciplina, per così dire, interna delle dette commissioni, divengono

tutte irrilevanti.

Anche se quelle questioni fossero dichiarate fondate, nessuna

conseguenza la relativa dichiarazione importerebbe infatti nei giudizi

a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 3, 9, 25, 26, 35, 40 e 43 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, avente per oggetto la

revisione della disciplina del contenzioso tributario, questioni

proposte nelle ordinanze in epigrafe del tribunale di Genova e delle

sezioni unite civili della Corte di cassazione in riferimento agli

artt. 3, 24, 76, 111, secondo comma, e disposizione VI transitoria

della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dello stesso decreto, limitatamente alla istituzione delle nuove

commissioni tributarie, proposte con le stesse ordinanze e con quella,

pure in epigrafe, del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 24,

102, secondo comma, e disposizione VI transitoria della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte