Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1982

Altra decisione · depositata il 09/12/1982 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 cod.

pen., modificato dall'art. 11 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in

legge 7 giugno 1974, n. 220 (Sospensione condizionale della pena),

promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di

Bologna, nel procedimento penale a carico di Montefameglio Livio ed

altri, iscritta al n. 916 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 17 febbraio 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 14 novembre 1980 il Pretore di Bologna,

nel procedimento penale contro Montefameglio Livio ed altri, imputati

della contravvenzione prevista dall'art. 38 della L. n. 300/1970

(punita alternativamente con pena pecuniaria o detentiva), nonché

della contravvenzione prevista dagli artt. 1 e 2 L. 1369/1960 (punita

colla sola ammenda di Lit. duemila per ogni lavoratore e per ogni

giornata di lavoro di cui sia stato omesso il versamento di contributi

obbligatori), sollevava questione di legittimità costituzionale nei

confronti dell'art. 163 cod. pen. (modif. dall'art. 11 D.L. 11 aprile

1974, n. 99 conv. in L.7 giugno 1974, n. 220) in relazione all'art. 3

Cost.,

che, in proposito, rilevava l'ordinanza che gli imputati, tutti

incensurati, avrebbero potuto fruire, in caso di condanna, della

sospensione condizionale della pena, pecuniaria o detentiva, irrogando

in relazione al primo capo d'imputazione, se non fossero

contestualmente imputati, nello stesso processo, dell'altra

contravvenzione per la quale, dato il numero di lavoratori e delle

giornate lavorative cui dev'essere riferita, la pena pecuniaria

irroganda, se convertita a norma di legge, priverebbe gl'imputati della

libertà personale per un periodo di tempo superiore ai due anni, colla

conseguenza di rendere inapplicabile la sospensione condizionale anche

alla pena detentiva che fosse irrogata, in ipotesi, per il reato di cui

all'altro capo d'imputazione,

che, sempre ad avviso dell'ordinanza, tale grave conseguenza non è

evitabile, nonostante la sentenza n. 131/1979 di questa Corte che ha

dichiarato costituzionalmente illegittima la norma (art. 136 cod.

pen.) che consentiva, in caso d'inadempienza, la conversione della pena

pecuniaria in pena detentiva, dato che la Suprema Corte di Cassazione a

Sezioni Unite (sentenza 12 aprile 1980 in Giust. pen. 1980, II, 385) ha

deciso che quella pronunzia non spiega effetti sul disposto dell'art.

163 cod. pen., fino a quando non vi sarà stata eventuale specifica

ulteriore pronunzia di questa Corte,

che, conseguentemente, verrebbe per tale modo a verificarsi

manifesta disparità fra imputati che, nelle stesse condizioni, vengono

tratti a giudizi separati per ciascuna imputazione, e quelli che - come

nel caso in esame - vengono citati in un unico procedimento, dato che,

per il disposto di cui all'art. 164 cod. pen., una precedente condanna

a pena pecuniaria non è invece ostativa alla concessione della

sospensione condizionale della pena in un successivo giudizio,

che, d'altra parte, osserva il giudice a quo che analoga

disparità, correlata alle condizioni economiche dell'imputato, viene a

verificarsi in ordine all'oblazione: unico istituto che consentirebbe

di superare le denunciate difficoltà in ipotesi di procedimenti

riuniti,

considerato che, però, è frattanto sopravvenuta la L.24 novembre

1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale", che ha

depenalizzato all'art. 35 tutte le violazioni, in materia di previdenza

ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda,

che conseguentemente s'impone, da parte del giudice a quo, il

riesame della situazione denunziata alla luce delle norme sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte