Sentenza n. 216/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 218 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R.
e tabella allegato n. 3, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre
1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra
Pavani Doriano e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 32 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato
dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Ferrara, nel giudizio promosso da Pavani
Doriano contro l'I.N.A.I.L., per avergli quest'ultimo negato
l'attribuzione dell'assegno integrativo per l'assistenza personale
continuativa, in quanto affetto, a seguito di infortunio sul lavoro
in agricoltura, da paraplegia spastica agli arti inferiori, non
rientrante fra le menomazioni tassativamente previste ai fini
dell'erogazione del detto assegno, con ordinanza emessa il 6 dicembre
1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,
dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione
all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, nella
parte in cui non consente la concessione dell'assegno integrativo per
assistenza personale continuativa nei casi di inabilità permanente
assoluta conseguenti a menomazioni non elencate nella tabella
allegato n. 3, ma comunque comportanti la necessità di assistenza
personale continuativa.
Osserva il Pretore che l'art. 218 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
corrispondente, per il settore del lavoro agricolo, all'art. 76 dello
stesso d.P.R. per il settore del lavoro nell'industria, prevede
l'integrazione della rendita con un assegno mensile "nei casi di
inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate
nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa". La tabella allegato n. 3, al
n. 3, consente, in particolare, il riconoscimento dell'assegno in
presenza di lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto
"paralisi totale flaccida dei due arti inferiori". Ne deriva che,
essendo l'infortunato portatore di una "paralisi spastica" degli arti
inferiori, alla stregua del vigente dettato normativo l'I.N.A.I.L.
non poteve che negare l'assegno.
Rileva peraltro il Pretore che, alla stregua dei principi
affermati dalla Corte costituzionale con la sent. n. 179 del 1988
(che ha sancito il superamento del c.d. sistema tabellare per le
malattie professionali), una disciplina, quale è quella risultante
dall'art. 218 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dalla tabella allegato n.
3, in base alla quale la menomazione, ai fini della concessione
dell'assegno, debba essere compresa fra quelle tassativamente
elencate, senza che possa attribuirsi rilievo alcuno all'effettiva
necessità dell'assistenza personale continua, sembra violare i
precetti posti dagli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Ed infatti, ad avviso del Pretore, la normativa in esame: a)
comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni
omogenee, perché consente di ottenere l'assegno solo ai soggetti
totalmente invalidi per causa di lavoro che siano portatori di
menomazioni tabellate, e non anche a quelli che siano portatori di
altre menomazioni, determinanti anch'esse la necessità della
assistenza personale e continuativa; b) si traduce in una limitazione
della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio.
2. - Si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo l'inammissibilità
della questione.
Osserva l'Istituto che la tabella allegato n. 3 non costituisce
un sistema tabellare rigido, in quanto, al n. 8, prevede, in via
residuale, la concessione dell'assegno per "malattie o infermità che
rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto". Ed
il Pretore, ai fini del giudizio sulla rilevanza, avrebbe dovuto
accertare se il caso esaminato potesse essere ricondotto nell'ambito
di tale ultima previsione.
La questione, ad avviso dell'Istituto, sarebbe peraltro
infondata, avendo il legislatore, nella sua discrezionalità,
individuato specifiche ipotesi di menomazioni comportanti la
necessità dell'assistenza personale.
3. - È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
contestando l'ammissibilità e la fondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la tabella allegato n. 3,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è onnicomprensiva
delle menomazioni in grado di compromettere l'autonomia personale. Ne
deriva che o la fattispecie all'esame del Pretore era sussumibile fra
quelle elencate nella tabella (con specifico riferimento all'ipotesi
residuale di cui al n. 8), ovvero per essa non era configurabile
quella perdita dell'autonomia personale che è il presupposto per
l'assegno di assistenza. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Ferrara ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in
relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n.
3, nella parte in cui non consente la concessione dell'assegno
integrativo per assistenza personale continuativa nei casi di
inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni non elencate
nella tabella allegato n. 3, ma comportanti la necessità di
assistenza personale continuativa.
Premesso che l'art. 76, richiamato dall'art. 218 per il settore
dell'agricoltura, prevede l'erogazione dell'assegno in parola "nei
casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni
elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa", e rilevato che la detta
tabella, fra le menomazioni suindicate, annovera specificamente
quella costituita da "paralisi totale flaccida dei due arti
inferiori", il giudice a quo ritiene che l'erogazione dell'assegno,
nel caso, che qui viene in considerazione, di "paralisi spastica"
degli arti stessi, sia preclusa dalla tassatività dell'elencazione.
La ravvisata tassatività e le conseguenze preclusive da essa
imposte, secondo il giudice a quo, sarebbero peraltro in contrasto
(come più in generale quelle del c.d. sistema tabellare, stabilito
con il d.P.R. n. 1124 del 1965 in tema di malattie professionali, e
raggiunto da dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera
della sentenza n. 179 del 1988):
a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinanti una
ingiustificata disparità di trattamento in danno dei portatori di
menomazioni non comprese nell' elenco stesso, sebbene implicanti
necessità di assistenza personale continuativa;
b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto
limitative della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di
infortunio o di malattia professionale.
2. - La questione non è fondata nei sensi di cui appresso.
È da notare che il giudice a quo censura il "sistema" risultante
dagli artt. 76 e 218 del T.U. n. 1124 del 1965 e dalla tabella
allegato n. 3. Questa viene impugnata nella sua interezza, in quanto,
per l'asserita tassatività della sua formulazione in punto di
elencazione delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per
l'assistenza personale continuativa, non consentirebbe di attribuire
il detto assegno al lavoratore totalmente invalido che, pur
necessitando di assistenza personale continua, non sia affetto da
menomazioni comprese nella tabella.
Ma va osservato che la tabella allegato n. 3, al punto 8,
attribuisce rilievo, indipendentemente dalla presenza di menomazioni
specifiche, alla condizione personale dell'invalido: il detto punto 8
prevede infatti che l'assegno è erogabile anche in presenza di
"malattie o infermità" - senza ulteriore indicazione del tipo della
patologia o della menomazione - "che rendano necessaria la continua o
quasi continua degenza a letto". Se così è, la previsione della
normativa impugnata va correttamente intesa come comprensiva delle
situazioni nelle quali sussista l'impossibilità o l'estrema
difficoltà, per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione
eretta e di deambulare senza aiuto (per tale interpretazione, con
riferimento proprio alla paralisi spastica degli arti inferiori, cfr.
Cass. n. 815 del 1989).
Nella detta situazione, infatti, non può dubitarsi che la
condizione di vita del soggetto sia caratterizzata, per la quasi
totalità dell'arco della giornata, da una costrizione a letto (o in
strutture analoghe, come sedie o carrozzelle per invalidi), e
dall'impossibilità (o estrema difficoltà) di lasciare la posizione
sdraiata (o seduta), senza l'aiuto altrui. E siffatta condizione
rende palese la necessità di una assistenza personale continua, che
consenta all'invalido di attendere ai più elementari atti quotidiani
della vita, necessità che giustifica l'attribuzione dell'assegno per
l'assistenza.
L'adottata interpretazione trae conferma dal disposto della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (ma vedi anche la successiva legge 21
novembre 1988, n. 508), che, in tema di indennità di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili, menziona la "impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", nonché
la impossibilità "di compiere gli atti quotidiani della vita", quali
cause che determinano la necessità di "un'assistenza continua".
Anche se le norme impugnate e quelle da ultimo citate operano in
settori diversi, è peraltro innegabile che esse mirano entrambe a
tutelare una condizione, caratterizzata dalla necessità di
assistenza personale continua, che è comune all'invalido per lavoro
ed all'invalido civile. Sicché una interpretazione della normativa
impugnata nel senso restrittivo supposto dal giudice a quo
importerebbe una tutela dell'invalido per lavoro ingiustificatamente
deteriore rispetto a quella dell'invalido civile.
Resta ovviamente affidato al giudice di merito il compito di
accertare, caso per caso, se ricorra o meno la necessità di
assistenza personale continua come sopra intesa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara, non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, della Costituzione, dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla
tabella allegato n. 3, sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte