Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma

terzo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 17 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari nel

procedimento penale a carico di Pekarek Felicitas, iscritta al n. 670

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Verona dubita della legittimità

costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura

penale, in relazione agli articoli 25, 3, 101 e 111 della

Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice per le

indagini preliminari, il quale - dopo la chiusura di esse - riconosca

la propria incompetenza, dichiarandola con sentenza, debba

trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice

competente anziché a quest'ultimo;

che la questione era sorta a causa di un giro vizioso compiuto

dal procedimento penale (per il reato di emissione di assegni a

vuoto) a carico del Pekarek, in quanto il Procuratore della

repubblica presso la Pretura circondariale di Verona, in data 10

aprile 1990, aveva richiesto l'emissione del decreto penale di

condanna dell'imputato e il giudice per le indagini preliminari,

investito della richiesta, aveva pronunciato sentenza d'incompetenza

territoriale trasmettendo gli atti al Procuratore della repubblica

presso la Pretura circondariale di Brescia, ritenuto competente, ma

quest'ultimo, reputandosi a sua volta incompetente, aveva trasmesso,

in data 20 febbraio 1991, gli atti al Procuratore della repubblica

presso la Pretura circondariale di Verona che, a sua volta, aveva

rinnovato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna al

giudice per le indagini preliminari presso la pretura veronese;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto

della questione perché manifestamente infondata;

Considerato che il giudice remittente ha, egli stesso,

correttamente indicato la soluzione del problema quando ha ipotizzato

la restituzione degli atti al pubblico ministero mittente con

l'esplicita raccomandazione di far richiesta al (proprio) giudice di

conflitto di competenza avanti alla Corte di cassazione, così

automaticamente contraddicendo il petitum rivolto a questa Corte,

mirante a una pronuncia additiva con la quale si determini lo stesso

meccanismo stabilito per i casi d'incompetenza per territorio

dichiarata dal giudice di primo grado;

che, pertanto, la pronuncia con la quale il giudice si dichiara,

con sentenza, incompetente e dispone la trasmissione degli atti al

pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente è

vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale

può solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le

proprie funzioni, ai fini dell'elevazione dell'eventuale conflitto;

che dunque la questione proposta dal giudice a quo deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 25, 3, 101 e 111

della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte